§ 24.1.11 - D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927.
Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831/CEE del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:24/11/1981
Numero:927


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. - 4.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra [...]
Art. 7.      Il Ministero della sanità, destinatario delle notifiche, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità esamina la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui al [...]
Art. 8.      Le norme indicate nei precedenti articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente all'obbligo di notifica ed alle relative modalità, non sono applicabili
Art. 9.      Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, può indicare le [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario [...]
Art. 13.      Per la necessaria collaborazione alla definizione dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti sul mercato della Comunità anteriormente al 18 settembre 1981, di competenza della [...]


§ 24.1.11 - D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927.

Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831/CEE del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

(G.U. 20 febbraio 1982, n. 50).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. - 4. [2].

     5. Per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi si applicano i criteri generali stabiliti nell'allegato III.

 

          Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità, che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorità competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale è considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato.

     A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 è tenuto a presentare, entro e non oltre 45 giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:

     un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonché dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;

     una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;

     la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;

     proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.

     Qualora si tratti di una sostanza che è già stata notificata, il Ministero della sanità può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.

     Nel caso in cui una sostanza è già iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato 1 del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno 10 anni.

     Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto ad informare il Ministero della sanità:

     dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1;

     delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

     dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punti 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

     di ogni modifica delle proprietà risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.

     Il notificante è altresì tenuto ad informare il Ministero della sanità circa i risultati degli studi effettuati in conformità all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

 

     Art. 7.

     Il Ministero della sanità, destinatario delle notifiche, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità esamina la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 6 ed in particolare:

     le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza può presentare;

     la classificazione e l'etichettatura;

     le proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego presentate dal notificante.

     Il Ministero della sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, qualora sia necessario per valutare il pericolo che una sostanza può presentare, ha facoltà di:

     chiedere informazioni complementari e/o prove di verifica in merito alle sostanze notificate, con riferimento all'allegato II del presente decreto, anche in un momento precedente a quello previsto nell'allegato stesso;

     procedere al prelievo dei campioni necessari a scopo di controllo, secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 29 maggio 1974, n. 256;

     prendere, in attesa di disposizioni comunitarie, le misure appropriate relative alla sicurezza di impiego, secondo le modalità previste agli articoli 3 e 6 della legge 29 maggio 1974, n. 256.

     Il Ministero della sanità, al ricevimento del fascicolo di notifica o delle informazioni complementari di cui all'art. 6 precedente, trasmette immediatamente copia del fascicolo alla commissione delle Comunità europee, corredandolo con i propri eventuali commenti. Per quanto riguarda le informazioni complementari di cui al precedente art. 6 e le informazioni e le prove complementari di cui all'allegato II del presente decreto, il Ministero della sanità informa la commissione delle Comunità europee delle prove scelte, delle motivazioni che hanno giustificato tale scelta e della valutazione dei risultati. La documentazione di cui sopra può essere trasmessa alla commissione delle Comunità europee sotto forma di riassunto.

     Il Ministero della sanità può fornire, ove richiesto, alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee, che hanno ricevuto copia della documentazione sopradetta dalla commissione, informazioni aggiuntive circa il contenuto della documentazione medesima.

 

     Art. 8.

     Le norme indicate nei precedenti articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente all'obbligo di notifica ed alle relative modalità, non sono applicabili:

     a) fino a 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui all'art. 13, alle sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981;

     b) 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui al predetto articolo, alle sostanze che figurano nell'inventario medesimo;

     c) agli antiparassitari ed ai concimi, purché siano soggetti a procedure di omologazione per lo meno equivalenti o di notifica comunitarie o nazionali;

     d) alle sostanze che sono già sottoposte a prescrizioni analoghe in conformità ad altre direttive comunitarie in materia di prove e di notifiche.

     Si considerano notificate ai sensi del presente decreto le sostanze già notificate in uno degli Stati membri delle Comunità europee in conformità alle disposizioni della direttiva n. 831 del 18 settembre 1979.

     Si considerano altresì notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non è stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981;

     b) sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprietà conformemente al presente decreto;

     c) sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante destinate soltanto a laboratori;

     d) sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante a condizione che lo stesso ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero [6].

     Le sostanze di cui al terzo comma devono, nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore, essere imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto, nonché ai criteri di cui all'allegato III del presente decreto [6].

     Qualora non fosse ancora possibile etichettare tali sostanze conformemente ai principi di cui all'art. 5 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completato dal presente decreto, l'etichetta dovrà recare la seguente indicazione «Attenzione - sostanza non ancora esaminata completamente».

     Qualora una sostanza citata al terzo comma del presente articolo ed etichettata secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge citata, come completato dal presente decreto, sia «altamente tossica» o «tossica», il fabbricante o importatore deve comunicare al Ministero della sanità tutte le informazioni di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato I del presente decreto.

 

     Art. 9.

     Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, può indicare le informazioni per le quali richiede il segreto nei confronti di altre persone che non siano quelle appartenenti all'amministrazione dello Stato indicate nell'art. 10 del presente decreto o alla commissione delle Comunità europee o alle corrispondenti amministrazioni degli Stati membri della Comunità. In tal caso dovranno essere fornite le relative giustificazioni.

     Non possono comportare il segreto industriale e commerciale:

     la denominazione commerciale della sostanza; i dati fisico-chimici della sostanza in rapporto all'allegato I del presente decreto, punto 3; i possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;

     l'interpretazione delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche nonché il nome dell'organismo responsabile di tali prove;

     i metodi e le precauzioni raccomandate di cui all'allegato I del presente decreto, punto 2.3 e le misure di emergenza di cui allo stesso allegato, punti 2.4 e 2.5.

     Se in un momento successivo il notificante stesso rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate, egli deve informarne il Ministero della sanità.

     Il Ministero della sanità che ha ricevuto la notifica, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, decide quali informazioni comportino il segreto industriale e commerciale conformemente al secondo comma del presente articolo.

     Il nome di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze notificate istituito presso la commissione delle Comunità europee può essere iscritto in codice, ove richiesto, nel caso in cui la pubblicazione della denominazione della sostanza ponga problemi di riservatezza, a condizione che la sostanza non sia classificata come pericolosa. La menzione in codice della sostanza in tal caso non può superare il termine di tre anni.

     Le informazioni giudicate riservate non possono essere comunicate se non alla commissione delle Comunità europee ed alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee nonché, in caso di procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni e che siano avviate al fine di controllare le sostanze chimiche immesse sul mercato, alle persone direttamente interessate in tali procedure.

 

          Art. 10. [7]

 

     Art. 11. [7]

 

     Art. 12.

     Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario di cui all'art. 13 del presente decreto o sono già sul mercato prima del 18 settembre 1981, devono essere nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore o distributore, stabilito o no nel territorio nazionale, imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente alle norme degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto.

     Il termine per lo smaltimento delle eventuali scorte non conformi nell'imballaggio o nell'etichettatura alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche, ancora sul mercato alla data del 18 settembre 1983, è fissato al 18 settembre 1984.

 

     Art. 13.

     Per la necessaria collaborazione alla definizione dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti sul mercato della Comunità anteriormente al 18 settembre 1981, di competenza della commissione delle Comunità europee in conformità alle disposizioni comunitarie, l'Istituto superiore di sanità esplica le funzioni di «Punto di contatto nazionale».

 

 

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO (FASCICOLO DI BASE)

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E PROVE COMPLEMENTARI

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III [8]

CRITERI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE E DI ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE

PERICOLOSE

 

PARTE I.

 

A. Salvo disposizioni contrarie previste nelle direttive specifiche

relative ai preparati pericolosi, l'assegnazione delle sostanze e dei

preparati alle categorie molto tossiche, tossiche, nocive è effettuata

secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione alle categorie molto tossiche, tossiche o nocive è

effettuata mediante la determinazione della tossicità acuta della sostanza

o del preparato commercializzato, su animali, espressa in DL50 o in CL50,

prendendo come riferimento i seguenti parametri:

 

Categoria

DL50 orale ratto

DL50 cutanea ratto o coniglio

CL50 inalatoria ratto

 

mg/kg

mg/kg

mg/litro/4 ore

Molto tossiche

25

50

0,5

Tossiche

25 - 200

50 - 400

0,5 - 2

Nocive

200 - 2000

400 - 2000

2 - 20

 

 

b) se alcuni elementi dimostrano che per la classificazione non è opportuno

basarsi principalmente sui valori della DL50 o della CL50 poiché le

sostanze o i preparati comportano altri effetti di diversa natura, le

sostanze o preparati devono essere classificati in base all'importanza di

tali effetti.

 

PARTE II.

 

B. Salvo disposizioni contrarie previste nei decreti specifici relativi ai

preparati pericolosi, la classificazione delle sostanze e dei preparati

nelle categorie corrosivi o irritanti è effettuata secondo i seguenti

criteri:

(a) Criteri di corrosione di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 .

Una sostanza o un preparato sono considerati corrosivi se, applicati sulla

pelle sana ed intatta di un animale, distruggono l'intero spessore del

tessuto cutaneo in almeno un animale, durante l'esecuzione della prova di

irritazione cutanea di cui all'allegato V/o di un metodo equivalente ovvero

se il risultato può essere previsto, ad esempio in base alle reazioni

fortemente acide o alcaline.

(b) Criteri di irritazione.

Una sostanza o un preparato sono considerati irritanti se provocano

un'infiammazione della pelle o lesioni oculari corrispondenti alla

valutazione di parametri in appresso indicati:

1. Infiammazioni della pelle.

I) Infiammazioni della pelle che persista per almeno 24 ore dopo un periodo

massimo di esposizione di 4 ore o che corrisponda ai seguenti valori,

determinati sul coniglio secondo il metodo di prova dell'irritazione

cutanea di cui all'allegato V al decreto ministeriale 3 dicembre 1985;

- il valore medio del conteggio per l'eritema e la formazione di escara o

la formazione di edema, calcolato per tutti gli animali sottoposti a prova,

è pari o superiore a 2,

- ovvero, nello svolgimento della prova dell'allegato V di cui al decreto

ministeriale 3 dicembre 1985 su tre animali quando si osservi in almeno due

animali eritema e formazione di escara o formazione di edema di valore

medio pari o superiore a 2 calcolato per ciascun animale separatamente.

In ambedue i casi tutti i risultati del conteggio per ciascuno dei tempi di

rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore) vanno utilizzati per calcolare i

rispettivi valori medi.

II) Se le esperienze pratiche dimostrano che le sostanze e i preparati

provocano una reazione di sensibilizzazione in un numero considerevole di

persone in seguito a contatto con la pelle o sulla base di una reazione

positiva negli esperimenti sugli animali.

Nel caso del metodo di prova della sensibilizzazione della pelle descritto

nell'allegato V del decreto ministeriale 31 dicembre 1985 o nel caso di

altri metodi di prova ausiliari, si considera positiva una risposta almeno

pari al 30% degli animali. Per altri metodi di prova si considera positiva

una risposta almeno pari al 15%.

2. Lesioni oculari.

Lesioni oculari che si producono entro 72 ore dall'esposizione che

persistono per almeno 24 ore e corrispondenti ai seguenti valori,

determinati sul coniglio secondo il metodo di prova dell'irritazione

oculare di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985  :

- il valore medio del conteggio per ciascun tipo di lesione, calcolato su

tutti gli animali sottoposti a prova, è uno dei seguenti:

- opacità della cornea, almeno 2 - lesione dell'iride, almeno 1

- arrossamento della congiuntiva, almeno 2,5

- edema della congiuntiva (chemosi), almeno 2

- o, quando nel caso in cui al prova dell'allegato V del decreto

ministeriale 3 dicembre 1985  sia svolta su tre animali si osservi in

almeno due animali opacità della cornea o lesione dell'iride o arrossamento

della congiuntiva o edema della congiuntiva (chemosi) di valore medio

corrispondente a quello sopra indicato, ma calcolato per ciascun animale

separatamente.

In ambedue i casi tutti i risultati del conteggio per ciascuno dei tempi di

rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore) vanno utilizzati per calcolare i

rispettivi valori medi.

 

C. Se dei fatti dimostrano l'esistenza di effetti tossici diversi da quelli

acuti determinati da esperimenti sugli animali, per esempio effetti

cancerogeni, mutageni, allergici, subacuti o cronici, le sostanze o i

preparati devono essere classificati secondo l'importanza di tali effetti.

 

D. Guida per l'etichettatura delle sostanze pericolose; criteri per la

scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di

prudenza (frasi S).

 

1. Introduzione generale

1.1. Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono una

guida per tutti gli interessati (fabbricanti, importatori, autorità

nazionali) ai metodi di classificazione e di etichettatura delle sostanze e

dei preparati pericolosi. Il documento presenta i criteri generali di

classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati

pericolosi.  Il documento presenta i criteri generali di classificazione e

di etichettatura delle sostanze e dei preparati, di cui all'art. 2, ultimo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81.

1.2. Le disposizioni del presente decreto e dei decreti ministeriali

specifici in materia di etichettatura dei preparati pericolosi hanno lo

scopo di mettere a disposizione della popolazione e dei lavoratori

informazioni essenziali sulle sostanze e sui preparati pericolosi.

L'etichetta richiama l'attenzione di coloro che manipolano o utilizzano

dette sostanze o preparati sui rischi insiti in alcuni di essi. L'etichetta

può inoltre richiamare l'attenzione su informazioni più complete in materia

di precauzioni e di utilizzazione del prodotto, disponibili sotto altra

forma.

1.3. L'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la

normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati

pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati, ma non

necessariamente nelle altre possibili forme di utilizzazione finale, ad

esempio allo stato diluito. I rischi più gravi sono segnalati da simboli;

questi rischi e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati

in frasi tipo, mentre altre frasi, relative ai consigli di prudenza,

presentano le precauzioni che occorre prendere.

L'informazione è completata dalla denominazione della sostanze secondo una

nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, dal nome e

dall'indirizzo dl fabbricante, del distributore o dell'importatore.

1.4. Per quanto si riferisce alle sostanze di cui all'art. 12 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 927/81, l'etichettatura apposta dal

fabbricante o dal suo rappresentante è valida sino al momento in cui la

sostanza viene inserita nell'allegato I o sino a quando sia stata presa una

decisione di non inserirla nell'elenco, in conformità della procedura di

cui all'art. 21 della direttiva n. 79/831/CEE del 18 settembre 1979.

 

2. Classificazione delle sostanze pericolose e scelta delle frasi indicanti

i rischi

2.1. Introduzione.

La classificazione tende ad identificare tutte le proprietà tossicologiche

e fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati che possono presentare un

pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione.

- Per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate

nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 la

maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l'etichettatura

sono contenuti nel "fascicolo di base". La classificazione e

l'etichettatura verranno rivendute, se necessario, quando si disporrà di

nuove informazioni (allegato II del decreto del Presidente della Repubblica

n. 927/81).

- Per quanto riguarda le altre sostanze (ad esempio quelle cui fa

riferimento l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.

927/81) dati necessari per la classificazione e l'etichettatura potranno

ottenersi, eventualmente, da numerose altre fonti, ad esempio risultati di

precedenti prove, informazioni richieste in applicazione delle norme

internazionali sui trasporti di sostanze pericolose, informazioni ricevute

da opere di consultazione, da pubblicazioni specializzate, informazioni

basate sull'esperienza.

I criteri guida illustrati nel presente allegato sono direttamente

applicabili nel caso in cui i dati in questione siano stati ottenuti

mediante metodi di prova comparabili a quelli esposti nell'allegato V del

decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Negli altri casi i dati disponibili

devono essere valutati confrontando i metodi di prova utilizzati con quelli

presentati nel medesimo allegato V e in base alle norme contenute nel

presente allegato, in modo da determinare gli appropriati criteri di

classificazione ed etichettatura.

2.2. Proprietà fisico-chimiche.

2.2.1. I metodi di prova per la determinazione delle proprietà esplosive,

comburenti e di infiammabilità indicati nell'allegato V del decreto

ministeriale 3 dicembre 1985 hanno lo scopo di precisare il significato

delle definizioni generali contenute nell'art. 2, lettere a), b), c), d),

i) della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche. I criteri

derivano direttamente dai metodi di prova di cui all'allegato V del decreto

ministeriale 3 dicembre 1985 quando sono menzionati.

2.2.2. Se sono disponibili informazioni adeguate che dimostrino in pratica

che le proprietà fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati (ad

eccezione dei perossidi organici) sono diverse da quelle che si rilevano

dai metodi d prova di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3

dicembre 1985 tali sostanze e preparati dovrebbero essere classificati in

funzione del rischio che eventualmente essi presentano per coloro che

manipolano le sostanze ed i preparati o per altri.

2.2.3. I perossidi organici sono classificati come pericolosi sulla base

della struttura (per esempio R-O-O-H; R1-O-O-R2). In generale i perossidi

organici saranno classificati come comburenti e l'etichetta sarà conforme a

quanto disposto al punto 2.4.2. a meno che:

- le prove svolte in conformità dei metodi presentati nell'allegato V del

decreto ministeriale 3 dicembre 1985 dimostrino che il perossido organico,

nella forma commercializzata, presenta proprietà esplosive, come indicato

al punto 2.4.1., ovvero

- il perossido organico è così diluito o indebolito da non potersi

considerare né esplosivo, né comburente, né infiammabile.

2.3. Proprietà tossicologiche.

2.3.1. La classificazione si basa sugli effetti acuti e su quelli a lungo

termine delle sostanze e preparati, siano essi dovuti ad un'unica

esposizione o ad un'esposizione ripetuta o di lunga durata.

2.3.2. Le sostanze ed i preparati in generale vanno classificati in base

alla tossicità acuta del prodotto commercializzato, espressa come DL50 o

CL50 e determinata attraverso prove su animali da laboratorio. I valori di

riferimento figurano nella parte I del presente allegato.

Se si osservano effetti diversi dagli effetti acuti rivelatisi in animali

da laboratorio, ad esempio effetti cancerogeni, mutagenici, allergenici,

subacuti o cronici, le sostanze o i preparati vanno classificati in

relazione con l'entità di questi effetti.

Se è possibile provare che l'effetto tossico delle sostanze e dei preparati

sull'uomo è o potrebbe essere diverso da quello messo in evidenza dai

risultati sperimentali ottenuti con le prove su animali, le sostanze e i

preparati vanno classificati in base alla tossicità per l'uomo.

2.3.3. Quando la classificazione deve basarsi sui risultati sperimentali

ottenuti con prove su animali, i risultati debbono essere validi anche per

l'uomo, cioè le prove devono riprodurre in maniera adeguata i rischi per

l'uomo.

2.4. Criteri per la classificazione, la scelta dei simboli, l'indicazione

del pericolo e la scelta delle frasi indicanti i rischi.

La classificazione deve basarsi sulle proprietà tossicologiche e fisico-

chimiche delle sostanze e preparati.

L'obiettivo della scelta delle frasi indicanti i rischi è di illustrare

sull'etichetta la natura specifica dei potenziali rischi identificati nella

classificazione.

Occorre dunque tenere conto di tutti i criteri per la scelta dei simboli e

delle frasi indicanti rischi, cioè dei punti da 2.4.1 a 2.4.11 e del

capitolo 3; ad esempio una classificazione sulla base del punto 2.4.6. non

implica necessariamente che non debbano prendersi in considerazione punti

come il 2.4.7. o il 2.4.9.

I criteri sono applicabili a sostanze e a preparati gassosi, ma solo nella

misura in cui formano oggetto di imballaggio e di etichettatura, ai sensi

del presente decreto o di decreti specifici sui preparati.

Nonostante i criteri di cui ai punti 2.4.3., 2.4.4. e 2.4.5., le sostanze e

i preparati presentati sotto forma di aerosol saranno esaminati alla luce

dei criteri relativi all'infiammabilità di cui ai punti 1.8 e 2.2, lettera

c), dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio

1982, n. 741.

 

2.4.1. Esplosivo.

Le sostanze e i preparati saranno classificati come esplosivi e

contrassegnati dal simbolo E e dall'indicazione di pericolo "esplosivo" in

base ai risultati delle prove presentate nell'allegato V del decreto

ministeriale 3 dicembre 1985 e nella misura in cui le sostanze e le

preparazioni sono esplosive nella forma in cui sono commercializzate. E'

obbligatoria una frase relativa ai rischi, da scegliere sulla base di

quanto segue.

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'

ignizione

- sostanze e preparati, compresi alcuni perossidi organici, esclusi quelli

elencati in appresso.

 

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre

sorgenti d'ignizione

- sostanze e preparati particolarmente sensibili, come sali dell'acido

picrico, P.E.T.N. e alcuni perossidi organici non diluiti, come il

perossido di dibenzoile.

2.4.2. COMBURENTE.

Le sostanze ed i preparati saranno classificati come comburenti e

contrassegnati dal simbolo O e dall'indicazione di pericolo "comburente"

conformemente ai risultati delle prove menzionate nell'allegato V al

decreto ministeriale 3 dicembre 1985 punto 2.2.3.). E' obbligatoria una

frase indicante i rischi specifici, da scegliere sulla base dei risultati

delle prove e tenendo conto di quanto segue:

R 11 Facilmente infiammabile

- perossidi organici che possono infiammarsi anche quando non sono a

contatto con altri materiali combustibili.

 

R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili

- altre sostanze e preparati comburenti che possono infiammarsi o aggravare

il rischio di incendio quando sono a contatto con materiali combustibili.

 

R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

- altre sostanze e preparati che diventano esplosivi se miscelati con

materiali combustibili, ad esempio alcuni clorati.

2.4.3. ALTAMENTE INFIAMMABILE (ESTREMAMENTE INFIAMMABILE).

Le sostanze e i preparati saranno classificati come altamente infiammabili

e contrassegnati dal simbolo F più e dall'indicazione di pericolo

"altamente infiammabile" in funzione dei risultati delle prove previste

dall'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985  . La frase

indicante i rischi viene assegnata in base ai seguenti criteri:

 

R 12 Altamente infiammabile (estremamente infiammabile)

- sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità

inferiore a 0 °C e un punto do ebollizione (o, nel caso di un intervallo di

ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 °C.

2.4.4. FACILMENTE INFIAMMABILE.

Le sostanze e i preparati saranno classificati come facilmente infiammabili

e contrassegnati dal simbolo F e dall'indicazione di pericolo "facilmente

infiammabile" in funzione dei risultati delle prove contenute nell'allegato

V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Le frasi indicanti i rischi

specifici verranno assegnate in base ai seguenti criteri:

R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria

- sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e

senza apporto di energia, possono riscaldarsi e quindi infiammarsi.

 

R 11 Facilmente infiammabile

- sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito

a un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a

bruciare, o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente;

- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a

21°C ma che non sono altamente infiammabili.

 

R 12 Altamente infiammabile

- sostanze e preparati gassosi infiammabili nell'aria a pressione normale.

 

R 13 Gas liquefatto altamente infiammabile

- sostanze e preparati gassosi infiammabili nell'aria a pressione normale

quando sono commercializzati allo stato liquido.

 

R 15 A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili

- sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,

sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose e almeno

pari a 1 l/kg/h.

2.4.5. INFIAMMABILE.

Le sostanze e i preparati saranno classificati come infiammabili in base ai

risultati delle prove menzionate nell'allegato V del decreto ministeriale 3

dicembre 1985  . La frase indicante i rischi specifici sarà assegnata

tenendo conto dei criteri sottoelencati:

R 10 Infiammabile

- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o

superiore a 21°C o minore o uguale a 55°C.

Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che un preparato che ha un punto di

infiammabilità maggiore o uguale a 21 °C e minore o uguale a 55 °C non deve

essere classificato come infiammabile se non può in alcun modo alimentare

una combustione e nella misura in cui non sussiste motivo per temere di

esporre a pericolo coloro che manipolano i preparati in questione o altre

persone.

2.4.6. ALTAMENTE TOSSICO (MOLTO TOSSICO).

Le sostanze e i preparati saranno classificati come altamente tossici (o

molto tossici) e contrassegnati dal simbolo T più e dall'indicazione di

pericolo "altamente tossico" sulla base dei criteri presentati nella parte

I del presente allegato secondo le modalità qui di seguito specificate.

Le frasi indicanti i rischi specifici saranno assegnate sulla base dei

seguenti criteri:

R 28 Altamente tossico (molto tossico) per ingestione

- risultati tossicità acuta:

DL50 per via orale, ratto: (segno) 25 mg/kg

 

R 27 Altamente tossico (molto tossico) a contatto con la pelle

- risultati tossicità acuta:

DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: (segno) 50 mg/kg

 

R 26 Altamente tossico (molto tossico) per inalazione

- risultati tossicità acuta:

CL50 per inalazione, ratto: (segno) 0,5 mg/l/4 h

 

R 39 [*] Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

- esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi

da quelli esaminati nel capitolo 3, potrebbero essere causati da un'unica

esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa nella gamma

di valori summenzionata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

 

[*]: Per rendere note la vie di somministrazione/esposizione devono essere

utilizzate anche le frasi R 26, R 27 o R 28 .

 

2.4.7. Tossico

Le sostanze e i preparati saranno classificati come tossici e

contrassegnati dal simbolo T e dall'indicazione di pericolo "tossico"

conformemente ai criteri contenuti nella parte I del presente allegato

secondo le modalità sottoindicate. Le frasi indicanti rischi specifici

saranno assegnate in base ai seguenti criteri:

R 25 Tossico per ingestione

- risultati tossicità acuta:

DL50 per via orale, ratto: 25 < DL50 200 mg/kg

 

R 24 Tossico a contatto con la pelle

- risultati tossicità acuta:

DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: 50 < DL50 400 mg/kg

 

R 23 Tossico per inalazione

- risultati tossicità acuta:

CL50 per inalazione, ratto: 0,5 < DL50 2 mg/l/4 h

 

R 39 [*] Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

- esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi

da quelli presi in considerazione nel capitolo 3, potrebbero essere causati

da un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa

nella gamma di valori summenzionata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

 

R 48 [*] Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione

prolungata

- gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici che

abbiano rilevanza sul piano tossicologico) potrebbero essere causati da

esposizioni ripetute o prolungate per via appropriata, di livelli

notevolmente inferiori a quelli specificati al punto 2.4.8 (vedi anche

punti 2.3.2 e 2.3.3).

 

[*]: Per rendere note la vie di somministrazione/esposizione devono essere

utilizzate anche le frasi R 23, R 24 o R 25.

 

2.4.8. Nocivo

Le sostanze e i preparati saranno classificati come nocivi e contrassegnati

dal simbolo Xn e dall'indicazione di pericolo "nocivo" in base ai criteri

forniti nella parte I del presente allegato e come indicato qui di seguito.

Le frasi indicanti rischi specifici saranno assegnate secondo i seguenti

criteri:

R 22 Nocivo per ingestione

- risultati tossicità acuta:

DL50 per via orale, ratto: 200 < DL50 2000 mg/kg

 

R 21 Nocivo a contatto con la pelle

- risultati tossicità acuta:

DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: 400 < DL50 2000 mg/kg

 

R 20 Nocivo per inalazione

- risultati tossicità acuta:

CL50 per inalazione, ratto: 2 < CL50 20 mg/l/4 h

 

R 40 [*] Possibilità di effetti irreversibili

- esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi

dagli effetti specificati nel capitolo 3, potrebbero essere causati da

un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa

nella gamma di valori sopraindicata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

 

R 48 [*] Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione

prolungata

- gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici di

rilevanza tossicologica) potrebbero essere causati da una esposizione

ripetuta o prolungata per via appropriata, di livelli dell'ordine di (vedi

anche punti 2.3.2 e 2.3.3):

- via orale, ratto: 50 mg/kg (di peso corporeo)/giorno [**],

- via cutanea, ratto o coniglio: 100 mg/kg (di peso corporeo)/giorno [**],

- per inalazione, ratto: 0,5 mg/l, 6 h/giorno [**].

Questi valori guida sono di applicazione diretta qualora nel corso di uno

studio di tossicità sub-cronica (90 giorni) siano state osservate gravi

lesioni, ma serviranno anche come guida per l'interpretazione dei risultati

di prove di tossicità sub-acuta (28 giorni) o cronica (2 anni).

 

R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione

- esistono prove che dimostrano che le sostanze e i preparati possono

provocare una reazione di sensibilizzazione nell'uomo per inalazione, con

una frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in

generale.

 

[*]: Per rendere note la vie di somministrazione/esposizione devono essere

utilizzate anche le frasi R 20, R 21 o R 22.

[**]: Questi valori non devono in alcun modo influenzare la scelta della

dose nello svolgimento delle prove dell'allegato V.

 

2.4.9. Corrosivo

Le sostanze e i preparati saranno classificati come corrosivi e

contrassegnati dal simbolo C e dall'indicazione di pericolo "corrosivo" in

base ai criteri contenuti nella parte II B (a) del presente allegato. Le

frasi indicanti i rischi specifici verranno assegnate conformemente ai

seguenti criteri:

R 35 Provoca gravi ustioni

- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale,

distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non

oltre 3 minuti o se questo risultato può essere previsto.

 

R 34 Provoca ustioni

- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale,

distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non

oltre 4 ore o se tale risultato può essere previsto.

2.4.10. Irritante

Le sostanze e i preparati non corrosivi saranno classificati come irritanti

e contrassegnati col simbolo Xi e l'indicazione di pericolo "irritante" in

conformità dei criteri presentati nella parte II B del presente allegato e

di quanto indicato qui di seguito. Le frasi indicanti i rischi specifici

saranno assegnate conformemente ai seguenti criteri:

R 38 Irritante per la pelle

- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale per

un periodo massimo di 4 ore, si produce una rilevante infiammazione che

persista per almeno 24 ore dopo la fine della prova. L'infiammazione è

rilevante se il valore medio del conteggio è almeno pari a 2 per la

formazione di eritemi, escare o edemi. Lo stesso vale nel caso in cui la

prova sia stata effettuata su tre animali se il valore relativo alla

formazione di eritema o di escara o di edema registrato in almeno due

animali è almeno pari o superiore a 2.

 

R 36 Irritante per gli occhi

- se, in caso di applicazione nell'occhio di un animale, si producono

lesioni oculari rilevanti che persistono per almeno 24 ore dopo

l'instillazione del prodotto in esame.

Le lesioni oculari sono rilevanti se la media dei conteggi risulta pari a

uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 2, ma

inferiore a 3; lesioni dell'iride uguale o maggiore di 1, ma inferiore a

1.5; arrossamento della congiuntiva uguale o maggiore di 2,5; edema della

congiuntiva (chemosi) uguale o maggiore di 2. Lo stesso vale nel caso in

cui la prova sia stata eseguita su tre animali, se le lesioni, in due o più

animali, presentano valori equivalenti a quelli summenzionati, salvo nel

caso della lesione dell'iride, il cui valore deve essere uguale o maggiore

di 1 ma inferiore a 2 e dell'arrossamento della congiuntiva il cui valore

deve essere di 2,5 o più.

 

R 41 [*] Rischio di gravi lesioni oculari

- se, in caso di applicazione nell'occhio di un animale, si producono gravi

lesioni che persistono per almeno 24 ore dopo l'istillazione del prodotto

in esame.

Le lesioni oculari sono gravi se le medie dei conteggi danno uno dei

seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 3; lesione

dell'iride maggiore di 1,5. Lo stesso vale nel caso in cui la prova sia

stata eseguita su tre animali, se le lesioni, in almeno due animali,

presentano uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore

di 3, lesione dell'iride uguale a 2.

 

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

- se le esperienze pratiche dimostrano che le sostanze e i preparati

provocano una reazione di sensibilizzazione in un numero considerevole di

persone in seguito o contatto con la pelle o sulla base di una reazione

positiva negli esperimenti sugli animali.

Nel caso del metodo di prova della sensibilizzazione della pelle descritto

nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 o nel caso di

altri metodi di prova ausiliari, si considera positiva una risposta almeno

pari al 30% degli animali. Per altri metodi di prova si considera positiva

una risposta almeno pari al 15% degli animali.

 

R 37 Irritante per le vie respiratorie

- sostanze e preparati che causano gravi irritazioni del sistema

respiratorio, di norma verificate attraverso osservazioni pratiche.

 

[*]: L'uso delle frasi R 34 o R 35 non è compatibile con l'uso della R 41.

 

2.4.11. Altre proprietà

Ulteriori frasi di indicazione dei rischi saranno assegnate alle sostanze e

preparati classificati in base ai principi di cui ai punti da 2.4.1. a

2.4.10. conformemente ai seguenti criteri (che si basano sulle esperienze

raccolte durante l'elaborazione dell'allegato I del decreto ministeriale 3

dicembre 1985.

 

R 1 Esplosivo allo stato secco

Per le sostanze e i preparati immessi sul mercato in soluzione o in forma

umida; ad esempio nitrocellulosa con oltre il 12,6% di azoto.

 

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

Per sostanze e preparati che possono dare luogo alla formazione di

sensibili derivati metallici esplosivi, ad esempio acido picrico, acido

stifnico.

 

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

Per sostanze e preparati instabili al calore non classificati come

esplosivi, ad esempio acido perclorico < 50%.

 

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

Per sostanze e preparati instabili, ad esempio acetilene.

 

R 7 Può provocare un incendio

Per sostanze e preparati reattivi, ad esempio fluoro, idrosolfito di sodio.

 

R 14 Reagisce violentemente con l'acqua

Per sostanze e preparati che reagiscono violentemente con l'acqua, ad

esempio cloruro di acetile, metalli alcalini e tetracloruro di titanio.

 

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

Per sostanze e preparati che reagiscono in modo esplosivo in presenza di

comburenti, ad esempio fosforo rosso.

 

R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

Per preparati che non sono classificati come infiammabili in quanto tali,

ma che contengono componenti volatili infiammabili nell'aria.

 

R 19 Può formare perossidi esplosivi

Per sostanze e preparati che durante il magazzinaggio possono dar luogo

alla formazione di perossidi esplosivi, ad esempio etere dietilico, 1,4-

diossano.

 

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

Per sostanze e preparati che a contatto con l'acqua o con l'aria umida

sprigionano gas tossici o altamente tossici in quantitativi potenzialmente

pericolosi, ad esempio fosfuro di alluminio, pentasolfuro di fosforo.

 

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso

Per preparati non classificati come infiammabili in quanto tali ma che

possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti

volatili non infiammabili.

 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossici

Per sostanze e preparati che reagiscono con acidi sprigionando gas tossici

in quantità pericolosa, ad esempio ipoclorito di sodio, polisolfuri di

bario. Per le sostanze in libera vendita sarebbe più opportuno utilizzare

la frase S 50 [non mescolare con... (da specificare da parte del

fabbricante)].

 

R 32 A contatto con acidi libera gas altamente tossici

Per sostanze e preparati che reagiscono con acidi sprigionando gas

altamente tossici in quantità pericolosa, ad esempio sali dell'acido

cianidrico, azoturo di sodio. Per le sostanze in libera vendita sarebbe più

opportuno utilizzare la frase S 50 [non mescolare con... (da specificare da

parte del fabbricante)].

Per sostanze e preparati instabili al calore non classificati come

esplosivi, ad esempio acido perclorico > 50% .

 

R 33 Pericolo di effetti cumulati

Per sostanze e preparati il cui accumulo nell'organismo umano può apparire

preoccupante, non però di gravità tale da indurre a utilizzare la frase R

48.

In precedenza era assegnata a sostanze dell'allegato I e ai preparati che

si riteneva potessero danneggiare la salute in caso di esposizione

prolungata o fissarsi ed accumularsi nell'organismo umano. Progressivamente

si provvederà a sostituire questa frase, se apparirà opportuno, con la R

48.

 

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

Per le sostanze e preparati che non sono classificati come esplosivi in

base al punto 2.4.1 ma che presentano nondimeno proprietà esplosive se

riscaldati in un contenitore chiuso. Ad esempio, alcune sostanze che

esploderebbero se riscaldate in un fusto di acciaio ma che non presentano

tali reazioni se riscaldate in contenitori meno robusti.

 

3. Criteri supplementari riguardanti alcuni effetti particolari di sostanze

sulla salute

3.1. Procedura per la classificazione delle sostanze che possono presentare

gli effetti menzionati nel presente capitolo

3.1.1. Se un fabbricante o il suo rappresentante dispongono di informazioni

secondo le quali una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata

in conformità dei criteri di cui ai punti 3.2, 3.3 o 3.4, la sostanza sarà

etichettata utilizzando la frase R 40 e contrassegnata almeno col simbolo

Xn a meno che dall'applicazione dei criteri di cui ai punti da 2.4.6 a

2.4.10 non sia risultata necessaria una classificazione più rigorosa.

3.1.2. Inoltre, il fabbricante o il suo rappresentante dovranno presentare

il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è

immessa sul mercato un documento che contenga tutte le informazioni

sull'argomento. Questo documento deve contenere una bibliografia, con tutti

i necessari riferimenti e può includere eventuali dati non pubblicati.

3.1.3. L'etichettatura provvisoria apposta dal fabbricante o dal suo

rappresentante rimarrà valida sino all'entrata in vigore di una decisione

di inclusione o non inclusione della sostanza in questione nell'allegato I

del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

3.2. Sostanze cancerogene

3.2.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base

delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in tre categorie:

Categoria 1

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove

sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad

una sostanza e lo sviluppo di tumori.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono

elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad

una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base

di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati su animali,

- altre informazioni specifiche.

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni,

sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per

procedere ad una valutazione completa. Alcune prove sono state ottenute da

opportuni studi sugli animali, non bastano però per classificare la

sostanza nella categoria 2.

3.2.2. Le seguenti frasi indicanti i rischi specifici vanno utilizzate:

Categorie 1 e 2:

R 45 Può provocare il cancro

Categoria 3:

R 40 Possibilità di effetti irreversibili

3.2.3. Si applicano le seguenti classificazioni e simboli:

Categorie 1 e 2: almeno: Tossico

Categoria 3: Nocivo

Le conclusioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti da 2.4.6 a

2.4.10 potrebbero fare apparire la necessità di una classificazione più

severa.

3.3. Sostanze mutagene

3.3.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base

delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in tre categorie:

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull'uomo.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione

dell'uomo ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi mutageniche per l'uomo.

Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione

dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni

genetiche ereditarie, in generale sulla base di:

- adeguati studi su animali,

- altre informazioni rilevanti.

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti mutagenici,

sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per

dimostrare in maniera definitiva alterazioni genetiche ereditarie. Esistono

prove fornite da studi specifici sugli effetti mutagenici, ma non sono

sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.

3.3.2. Le seguenti frasi indicanti i rischi specifici vanno assegnate:

Categorie 1 e 2:

R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

Categoria 3:

R 40 Possibilità di effetti irreversibili

3.3.3. Le seguenti classificazioni e simboli si applicano:

Categoria 1: almeno: Tossico

Categorie 2 e 3: Nocivo

Le conclusioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti da 2.4.6 a

2.4.10 potrebbero fare apparire la necessità di una classificazione più

severa.

3.4. Sostanze teratogene

3.4.1. Ai fini della classificazione dell'etichettatura e sulla base delle

attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in due categorie:

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti teratogeni sull'uomo.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione

dell'uomo ad una sostanza e la comparsa di malformazioni congenite non

ereditarie nella discendenza.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi teratogene per l'uomo.

Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione

dell'uomo alla sostanza possa provocare malformazioni congenite non

ereditarie nella discendenza, in generale sulla base di:

- adeguati studi su animali,

- altre informazioni rilevanti.

3.4.2. Vanno assegnate le seguenti frasi indicanti i rischi specifici:

Categorie 1 e 2

R 47 Può provocare malformazioni congenite

3.4.3. Si applicano le seguenti classificazioni e simboli:

Categoria 1: almeno: Tossico

Categoria 2: Nocivo

Le conclusioni ottenute applicando i criteri contenuti nei punti da 2.4.6 a

2.4.10 possono fare apparire necessaria una classificazione più severa.

 

4. Scelta delle frasi relative ai consigli di prudenza

Le frasi relative ai consigli di prudenza (frasi S) saranno assegnate alle

sostanze ed ai preparati in conformità dei seguenti criteri generali:

S 1 Conservare sotto chiave

- Campo d' applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

- Criteri di impiego

- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici e tossici

che saranno probabilmente in libera vendita.

 

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini

- Campo d' applicazione

- Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

- Criteri d' impiego

- Obbligatoria solo per tutte le sostanze e i preparati che probabilmente

saranno in libera vendita o che verranno probabilmente utilizzati in luoghi

accessibili a tutti, a meno che si possa ritenere che non esistano pericoli

specifici per i bambini.

 

S 3 Conservare in luogo fresco

- Campo d' applicazione

- Perossidi organici.

- Altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione di 40°C.

- Criteri d' impiego

- Obbligatoria per i perossidi organici, a meno che si usi la frase S 47.

- Raccomandata per le altre sostanze e preparati pericolosi che hanno un

punto di ebollizione di 40°C.

 

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata alle sostanze ed ai preparati altamente tossici e

tossici, nei casi in cui è opportuno rafforzare la frase S 13, ad esempio

quando esiste un pericolo di inalazione e quindi occorre conservare la

sostanza o il preparato lontano da locali di abitazione. Il consiglio non

ha però lo scopo di impedire la corretta utilizzazione della sostanza o del

preparato nei locali di abitazione.

 

S 5 Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del

fabbricante)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati solidi infiammabili spontaneamente.

- Criteri d' impiego

- Di norma limitata a casi particolari, ad esempio sodio, potassio o

fosforo bianco.

 

S 6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati pericolosi che devono essere conservati in

un'atmosfera inerte.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata ad alcuni casi particolari, ad esempio alcuni composti

organo-metallici.

 

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso

- Campo d' applicazione

- Perossidi organici.

- Sostanze e preparati che possono sprigionare vapori altamente tossici,

tossici, nocivi, altamente infiammabili o facilmente infiammabili.

- Sostanze e preparati che a contatto con l'umidità sprigionano gas

facilmente infiammabili.

- Solidi facilmente infiammabili.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per i perossidi organici, nella combinazione S 3/7/9.

- Raccomandata per gli altri campi d'applicazione summenzionati.

 

S 8 Conservare al riparo dall'umidità

- Campo d' applicazione

- Sostanze e preparati che possono reagire violentemente con l'acqua.

- Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas

facilmente infiammabili.

- Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas altamente

tossici o tossici.

- Criteri d' impiego

- Di norma limitata ai summenzionati campi di applicazione, quando si

vogliono sottolineare le avvertenze contenute nelle frasi R 14, R 15 in

particolare e R 29.

 

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

- Campo d' applicazione

- Perossidi organici.

- Sostanze e preparati volatili che possono sprigionare vapori altamente

tossici, tossici o nocivi.

- Liquidi e gas altamente o facilmente infiammabili.

- Criteri d' impiego

- Obbligatoria per i perossidi organici nella combinazione S 3/7/9.

- Raccomandata per le sostanze e i preparati volatili che possono

sprigionare vapori altamente tossici, tossici o nocivi.

- Raccomandata per i liquidi o i gas altamente o facilmente infiammabili.

 

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che possono sprigionare gas in grado di provocare la

rottura dell'imballaggio.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata ai casi particolari summenzionati.

 

S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e nocivi.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita.

 

S 14 Conservare lontano da........... (sostanze incompatibili da precisare

da parte del produttore)

- Campo d'applicazione

- Perossidi organici.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria e di norma limitata ai perossidi organici. Tuttavia può

essere utile in casi eccezionali, quando l'incompatibilità può dar luogo ad

un rischio particolare.

 

S 15 Conservare lontano dal calore

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che possono decomporsi o che possono reagire

spontaneamente sotto l'effetto del calore.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi speciali, ad esempio monomeri, ma non utilizzata

se sono state impiegate le frasi relative ai rischi R 2, R 3 e/o R 5.

 

S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare

- Campo d'applicazione

- Liquidi e gas altamente o facilmente infiammabili.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati; non è tuttavia

necessaria se sono già state utilizzate le frasi relative ai rischi R 2, R

3 e/o R 5.

 

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che possono formare con materiale combustibile

miscugli esplosivi o infiammabili spontaneamente.

- Criteri d'impiego

- Da utilizzare in casi particolari, ad esempio per sottolineare il

contenuto delle frasi R 8 e R 9.

 

S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che possono sviluppare un'eccessiva pressione nel

contenitore.

- Sostanze e preparati che possono formare perossidi esplosivi.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata ai casi summenzionati, quando sussiste un pericolo di

lesione agli occhi e/o quando le sostanze e i preparati sono destinati alla

libera vendita.

 

S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e corrosivi.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari (arsenico e composti dell'arsenico,

fluoroacetati), in particolare quando le anzidette sostanze e preparati

sono destinate alla libera vendita.

 

S 21 Non fumare durante l'impiego

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che, in caso di combustione, sprigionano prodotti

tossici.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari (ad esempio composti alogenati).

 

S 22 Non respirare le polveri

- Campo d'applicazione

- Tutte le sostanze e preparati pericolosi solidi.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati che possono

sprigionare polveri respirabili e quando occorre richiamare l'attenzione

dell'utilizzatore sui pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi

relative ai rischi già scelte. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere

utilizzata per dare maggiore risalto a queste frasi di rischio, in

particolare alla frase R 42.

 

S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli

[termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]

- Campo d'applicazione

- Tutte le sostanze e preparati liquidi o gassosi.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui

pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi di rischio assegnate.

Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata per dare maggiore

risalto a tali frasi di rischio, in particolare alla frase R 42.

- Raccomandata per le sostanze e i preparati sotto forma di aerosol

destinati alla libera vendita.

 

S 24 Evitare il contatto con la pelle

- Campo d'applicazione

- Tutte le sostanze e i preparati.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui

pericoli che comporta un contatto con la pelle, non menzionati nelle frasi

di rischio assegnate. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata

per dare maggior risalto a tali frasi di rischio, in particolare alla frase

R 43.

 

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

- Criteri d' impiego

- Di norma limitata a casi speciali, cioè quando si reputa essenziale porre

in risalto il pericolo per gli occhi indicato dall'impiego delle frasi R

34, R 35, R 36 o R 41. Quindi va considerata importante se le sostanze e i

preparati sono destinati alla libera vendita e verranno utilizzati senza

una protezione per gli occhi o il volto.

 

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un medico

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per le sostanze, i preparati corrosivi e quelli ai quali

viene assegnata la frase di rischio R 41.

- Raccomandata per le sostanze irritanti alle quali è già stata assegnata

la frase di rischio R 36.

 

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

- Campo d'applicazione

- Perossidi organici.

- Sostanze preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per i perossidi organici.

- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici e tossici

che sono facilmente assorbiti dalla pelle e per le sostanze e i preparati

corrosivi, salvo quando si consideri sufficiente il solo consiglio di

prudenza S 36.

 

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e

abbondantemente con... (prodotti idonei da indicarsi da parte del

fabbricante)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati, in particolare quando

l'acqua non rappresenta il fluido di lavaggio più appropriato.

 

S 29 Non gettare i residui nelle fognature

- Campo d'applicazione

- Liquidi altamente o facilmente infiammabili.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per i liquidi altamente o facilmente infiammabili non

miscibili con l'acqua. Si intende evitare incidenti (ad esempio incendi,

esplosioni), non richiamare l'attenzione sui problemi generali di

inquinamento.

 

S 30 Non versare acqua sul prodotto

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che reagiscono violentemente a contatto con l'acqua.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari (ad esempio acido solforico); può

essere utilizzata, all'occorrenza, per rendere più chiare le informazioni o

per sottolineare la frase R 14 o come alternativa alla R 14.

 

S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente o facilmente infiammabili.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo

industriale che non assorbono umidità. Praticamente non viene mai

utilizzata per le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita.

 

S 34 Evitare l'urto e lo sfregamento

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati esplosivi.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria e di norma limitata ai perossidi organici esplosivi.

 

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute

precauzioni

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati esplosivi.

- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per le sostanze e i preparati esplosivi diversi dai

perossidi organici.

- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici, specie se

destinati alla libera vendita.

 

S 36 Usare indumenti protettivi adatti

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o nocivi.

- Sostanze e preparati corrosivi.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo

industriale che siano:

- altamente tossici, tossici o corrosivi e/o

- nocivi e facilmente assorbiti dalla pelle e/o

- pericolosi per la salute in caso di esposizione prolungata.

 

S 37 Usare guanti adatti

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici, nocivi o corrosivi.

- Perossidi organici.

- Sostanze e preparati irritanti per la pelle.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici, tossici e

corrosivi quando non si utilizza la S 36 (ad esempio prodotti destinati

alla libera vendita).

- Raccomandata per i perossidi organici nella combinazione S 37/S 39.

- Raccomandata per le sostanze e i preparati irritanti per la pelle, in

particolare quando sull'etichetta non figura la R 38.

 

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio

respiratorio adatto

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici o tossici.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari, che richiedono l'impiego di

sostanze e preparati altamente tossici o tossici in campo industriale o

agricolo.

 

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia

- Campo d'applicazione

- Perossidi organici.

- Sostanze e preparati corrosivi, inclusi gli irritanti che comportano un

grave pericolo di lesioni degli occhi.

- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per i perossidi organici nella combinazione S 37/S 39.

- Raccomandata per le sostanze e i preparati corrosivi summenzionati, in

particolare quando c'è pericolo di spruzzi.

- Di norma limitata a casi eccezionali per sostanze e preparati altamente

tossici e tossici quando esiste pericolo di spruzzi che potrebbero essere

facilmente assorbiti dalla pelle.

 

S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto

usare... (da precisare da parte del produttore)

- Campo d'applicazione

- Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a quelle sostanze e preparati pericolosi per i quali

l'acqua non è considerata un mezzo adeguato di lavaggio (ad esempio quando

occorre un assorbimento mediante sostanze polverulente, dissoluzione

mediante solvente, ecc.) e nei casi in cui è importante, per motivi

sanitari e/o di sicurezza, riportare sull'etichetta un avvertimento.

 

S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirate i fumi

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati pericolosi che durante la combustione sprigionano

gas altamente tossici o tossici.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari.

 

S 42 Durante le fumigazioni/vaporizzazioni usare un apparecchio

respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del

produttore]

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati destinati alle utilizzazioni summenzionate ma che

possono pregiudicare la sicurezza e la salute dell'utilizzatore quando non

siano prese opportune precauzioni.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari.

 

S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da

parte del fabbricante). Se l'acqua aumenta il rischio precisare: "Non usare

acqua".

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente infiammabili, facilmente infiammabili o

infiammabili.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per le sostanze e i preparati che a contatto con l'acqua o

l'aria umida sprigionano gas altamente infiammabili.

- Raccomandata per sostanze e preparati altamente infiammabili, facilmente

infiammabili e infiammabili, in particolare quando non sono miscibili con

acqua.

 

S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli

l'etichetta)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati tossici.

- Criteri d' impiego

- Obbligatoria per le sostanze e i preparati summenzionati utilizzati in

campo industriale e che non sono destinati alla libera vendita.

 

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il

medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati altamente tossici.

- Sostanze e preparati tossici.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per le sostanze e i preparati altamente tossici

summenzionati.

- Obbligatoria per le sostanze e i preparati tossici summenzionati quando

sono destinati alla libera vendita.

 

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli

il contenitore o l'etichetta

- Campo d'applicazione

- Tutte le sostanze e i preparati pericolosi diversi da quelli altamente

tossici o tossici.

- Criteri d'impiego

- Obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati summenzionati destinati

alla libera vendita, a meno che non vi sia motivo di ritenere pericolosa

l'ingestione, in particolare da parte di bambini.

 

S 47 Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte

del fabbricante)

- Campo d' applicazione

- Sostanze e preparati che diventano instabili ad una certa temperatura.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi particolari (ad esempio alcuni perossidi

organici).

 

S 48 Mantenere umido con... (liquido appropriato da precisare da parte del

fabbricante)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che possono diventare molto sensibili alle

scintille, a frizione o agli urti qualora si asciughino.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata a casi speciali, ad esempio nitrocellulosa.

 

S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica.

- Criteri d'impiego

- Di norma limitata alle sostanze e ai preparati sensibili alla

decomposizione catalitica (ad esempio alcuni perossidi organici).

 

S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del fabbricante)

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che possono reagire con i prodotti specificati e

liberare gas altamente tossici o tossici.

- Perossidi organici.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata per le sostanze e preparati anzidetti in libera vendita, nei

casi in cui questa frase è preferibile alla R 31 o alla R 32.

- Obbligatoria per alcuni perossidi che possono provocare una violenta

reazione con acceleratori o promotori.

 

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato

- Campo d'applicazione

- Sostanze e preparati che potrebbero o che devono produrre vapori,

polveri, spray, fumi, nebbia, ecc., e che comportano pericolo di inalazione

o di incendio o di esplosione.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata quando non risulti opportuno l'uso della S 38, quindi

importante quando le sostanze e preparati sono destinati alla libera

vendita.

 

S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati

- Campo d'applicazione

- Sostanze volatili molto tossiche, tossiche e nocive, e preparati che le

contengono.

- Criteri d'impiego

- Raccomandata quando la prolungata esposizione a queste sostanze può

provocare un danno alla salute, a causa della loro volatilizzazione da

ampie superfici trattate in ambienti domestici o comunque in ambienti

chiusi in cui è possibile la presenza di persone.

 

S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

- Applicabilità

- Sostanze e preparati carcinogeni, mutageni e/o teratogeni.

- Criteri d'impiego

- Obbligatorio per le sostanze e i preparati summenzionati cui si

riferiscono le frasi R 45, R46 e/o R 47.

 

5. Proposte di etichettatura

5.1. La proposta di etichettatura di una sostanza va ricavata dal numero

totale di simboli, frasi relative ai rischi e consigli di prudenza

assegnati.

5.2. La proposta di etichettatura di un preparato va elaborata in maniera

analoga a quella relativa ad una sostanza e in particolare deve basarsi su

quanto segue:

a) Determinazione delle categorie di rischio, in base ai criteri specifici

contenuti in ciascuna direttiva particolare (sui preparati).

b) Scelta delle frasi R e S più significative; poiché alcune frasi di

rischio derivano direttamente dalle categorie di pericolo, le altre frasi

relative ai rischi e ai consigli di prudenza che sono applicabili devono

essere ricavate soprattutto dalle frasi R ed S assegnate in conformità dei

capitoli 2 e 4 all'ingrediente che più contribuisce a determinare la

caratteristiche pericolose del preparato.

c) In alcuni casi le direttive particolari specificano delle frasi

obbligatorie per alcuni preparati (ad esempio colle al cianoacrilato,

pitture da usare a spruzzo). In questi casi le frasi in questione saranno

sempre menzionate.

5.3. Anche se la scelta finale delle frasi relative ai rischi e ai consigli

di prudenza più appropriate sarà determinata anzitutto dalla necessità di

dare tutte le informazioni necessarie, si dovrà tenere conto anche della

chiarezza e dell'effetto dell'etichetta. Per mantenere la chiarezza, le

informazioni occorrenti devono essere espresse con un numero minimo di

frasi. In generale saranno sufficienti al massimo quattro frasi relative ai

rischi e quattro consigli di prudenza. In particolare le combinazioni di

frasi elencate negli allegati III e IV del decreto ministeriale 3 dicembre

1985 sono considerate come una sola frase. E' possibile ridurre il numero

totale di frasi per le sostanze e i preparati classificati ad esempio come

nocivi, irritanti o infiammabili; solo in casi eccezionali su utilizzeranno

più di quattro frasi R e quattro frasi S.

5.4. Quando a una sostanza o a un preparato si assegnano più di quattro

frasi R, in generale è possibile eliminare le frasi che si riferiscono al

pericolo meno grave, purché ciò non riduca l'efficacia complessiva

nell'avvertenza. Si è osservato spesso che alcune frasi relative a rischi

sono rese superflue da un'oculata scelta dei consigli di sicurezza.

Le frasi relative ai rischi corrispondenti ai simboli riportati sulle

etichette sono obbligatorie, salvo il caso delle frasi "altamente

infiammabile" o "facilmente infiammabile" che non occorre riportare quando

ripetono la dicitura dell'indicazione di pericolo utilizzata con il

simbolo.

5.5. La scelta finale dei consigli di prudenza deve tener conto delle frasi

relative ai rischi riportate sull'etichetta e del previsto uso della

sostanza o del preparato:

- i consigli di prudenza che forniscono avvertenze ovvie se si tiene conto

delle frasi relative ai rischi in generale sono omessi dall'etichetta, a

meno che non si voglia sottolineare in particolare modo una determinata

avvertenza;

- alcuni consigli di sicurezza, ad esempio S 2, riguardano in particolare

le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita; altri invece si

riferiscono in particolare ai lavoratori. Le frasi vanno scelte tenendo

conto della prevista utilizzazione del prodotto;

- nella scelta dei consigli di sicurezza occorre prestare particolare

attenzione alle previste condizioni di utilizzazione di alcune sostanze e

preparati, ad esempio gli effetti della vaporizzazione o degli aerosol.

 

 


[1] Sostituisce il secondo comma, art. 1, della L. 29 maggio 1974, n. 256.

[2] Modificano l'art. 2 della L. 29 maggio 1974, n. 256.

[3] Aggiunge il n. 4 all'art. 4 della L. 29 maggio 1974, n. 256.

[4] Sostituisce i nn. 3, 4 e 5 all'art. 5 della L. 29 maggio 1974, n. 256.

[5] Sostituisce l'art. 8 della L. 29 maggio 1974, n. 256.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52.

[8] Allegato così sostituito dal D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141.