§ 23.7.17 - Legge 3 agosto 1998, n. 299.
Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:03/08/1998
Numero:299


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del [...]
Art. 2.      1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri può nominare delegazioni, attribuendo loro un [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 23.7.17 - Legge 3 agosto 1998, n. 299.

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

(G.U. 21 agosto 1998, n. 194)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

     2. Dall'anno 2001 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

          Art. 2.

     1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri può nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.

     2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed è tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.