| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 23. Comunità europee | 
| Capitolo: | 23.1 c.e.e. | 
| Data: | 06/03/2006 | 
| Numero: | 137 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Autorizzazione alla ratifica | 
| Art. 2. Ordine di esecuzione | 
| Art. 3. Entrata in vigore | 
§ 23.1.23 - L. 6 marzo 2006, n. 137.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
(G.U. 5 aprile 2006, n. 80 - S.O. n. 82)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo medesimo.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Accordo in corso di inserimento)