§ 23.1.17 - D.L. 9 gennaio 1989, n. 3.
Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:09/01/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988, è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle comunità europee in data 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.146 miliardi per l'anno 1988, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi per l'anno 1990, si [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 23.1.17 - D.L. 9 gennaio 1989, n. 3. [1]

Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

(G.U. 9 gennaio 1989, n. 6)

 

     Art. 1.

     1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988, è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle comunità europee in data 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822. Il relativo onere è valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.146 miliardi per l'anno 1988, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 930 miliardi per l'anno 1988, a lire 995 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 990 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE" e, quanto a lire 1.216 miliardi per l'anno 1988, a lire 505 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 636 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. L'onere di cui al comma 1 ha natura obbligatoria, anche ai fini delle eventuali variazioni conseguenti alle oscillazioni del tasso di cambio ECU/lire.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 7 marzo 1989, n. 84.