§ 22.4.31 - D.L. 3 agosto 2007, n. 118.
Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.4 concorrenza e antitrust
Data:03/08/2007
Numero:118


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 22.4.31 - D.L. 3 agosto 2007, n. 118. [1]

Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.

(G.U. 4 agosto 2007, n. 180)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. [2]

     1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 4 ottobre 2007, n. 231).

[2] L'art. 1, comma 82, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione del presente articolo.