§ 22.4.7 - D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244.
Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.4 concorrenza e antitrust
Data:09/05/2001
Numero:244


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Impulso al procedimento.
Art. 4.  Avvio del procedimento.
Art. 5.  Partecipazione al procedimento.
Art. 6.  Attività istruttorie.
Art. 7.  Richieste di informazioni e documenti.
Art. 8.  Accessi ed ispezioni.
Art. 9.  Perizie e consulenze.
Art. 10.  Audizioni.
Art. 11.  Comunicazioni.
Art. 12.  Verbalizzazioni.
Art. 13.  Segreto d'ufficio.
Art. 14.  Accesso ai documenti.
Art. 15.  Pareri e proposte dell'Autorità.
Art. 16.  Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale.


§ 22.4.7 - D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244.

Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

(G.U. 27 giugno 2001, n. 147).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     b) Autorità, l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge;

     c) Collegio, il presidente e i membri dell'Autorità;

     d) Uffici, le unità organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge e successive modificazioni e integrazioni;

     e) Provvedimenti individuali, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati;

     f) Bollettino, il bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge;

     g) Utenti, i destinatari di un servizio di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni;

     h) Consumatori, gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione;

     i) Esercenti, i soggetti che producono, importano, esportano, trasmettono, trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;

     j) Associazioni di utenti o consumatori, ogni forma di organizzazione di utenti o consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della legge.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. L'Autorità, qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale.

 

     Art. 3. Impulso al procedimento.

     1. L'Autorità esercita d'ufficio le competenze previste dalla legge.

     2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di utenti o consumatori, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorità, dopo che l'esercente interessato ha risposto allo stesso atto preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo è effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. Il termine di trenta giorni per la presentazione del reclamo, dell'istanza o della segnalazione all'Autorità decorre dalla data della ricevuta o dell'avviso di ricevimento. L'atto può essere presentato contestualmente all'esercente e all'Autorità nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili.

     3. Gli atti di cui al comma 2 sono redatti in conformità ai modelli approvati dall'Autorità e contengono almeno i seguenti elementi:

     a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante;

     b) indicazione della sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 1, lettera j), quando l'istante è un'associazione;

     c) indicazione dell'esercente e del contratto cui l'atto si riferisce;

     d) descrizione dell'irregolarità lamentata con gli eventuali elementi di prova;

     e) ragione che eventualmente giustifica la presentazione all'Autorità contestualmente alla presentazione all'esercente.

     4. All'atto di cui al comma 2 è allegata copia della ricevuta o dell'avviso di ricevimento o della risposta dell'esercente. Sono allegate, altresì, l'eventuale documentazione atta a comprovare l'irregolarità e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa.

     5. L'Autorità, qualora lo ritenga utile, può invitare gli autori dell'atto di cui al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente la propria posizione. Delle dichiarazioni è redatto verbale.

     6. Quando l'atto di cui al comma 2 è irregolare o incompleto, gli uffici ne danno comunicazione all'istante entro quindici giorni, specificandone le ragioni ed assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento.

     7. Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorità, ovvero se non è rispettato il termine per la regolarizzazione o il completamento o se l'istanza è stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di quest'ultima è data comunicazione ai soggetti direttamente interessati.

 

     Art. 4. Avvio del procedimento.

     1. Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.

     2. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui può essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento.

     3. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui all'articolo 3, contenenti elementi utili all'istruttoria, ed hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento.

     4. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità anche telematiche, definite dall'Autorità con proprio regolamento.

 

     Art. 5. Partecipazione al procedimento.

     1. Possono partecipare al procedimento:

     a) i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento;

     b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.

     2. I soggetti di cui al comma 1, se non già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, possono chiedere di intervenire nel procedimento. Detta facoltà è esercitata con la presentazione all'Autorità, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, di una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:

     a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

     b) procedimento nel quale si intende intervenire;

     c) interesse a base dell'intervento.

     3. I soggetti che partecipano al procedimento possono:

     a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;

     b) accedere ai documenti inerenti il procedimento;

     c) essere sentiti in un'audizione precedente la discussione finale avanti il Collegio.

 

     Art. 6. Attività istruttorie.

     1. A norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità le notizie e le informazioni da questa richiesta ed a prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

     2. Alle attività istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli uffici, escluse quelle espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorità.

     3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi risultanti dalle audizioni periodiche disciplinate con regolamento dell'Autorità a norma dell'articolo 2, comma 23, della legge. Su tali elementi i soggetti intervenuti nel procedimento medesimo possono presentare memorie e controdedurre a norma dell'articolo 5, comma 3.

 

     Art. 7. Richieste di informazioni e documenti.

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti adottati dal Collegio a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 20, lettera a), della legge, sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 11. Dette richieste indicano:

     a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti;

     b) la finalità della richiesta;

     c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento richiesto, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle;

     d) le modalità di trasmissione delle informazioni e la persona cui possono essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

     e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

     2. I documenti, dei quali è richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

     3. Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente è redatto processo verbale, con le modalità di cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito.

     4. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.

 

     Art. 8. Accessi ed ispezioni.

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge il Collegio può disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche è richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti.

     2. I funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia di decisione del collegio di cui al comma precedente, nella quale sono precisati l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.

     3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo ai fini del comma 2, l'opposizione alla richiesta di:

     a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne;

     b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

     c) esigenze di tutela del segreto industriale o aziendale, salvo che l'Autorità riconosca determinate esigenze segnalate al riguardo.

     4. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di:

     a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine;

     b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia;

     c) richiedere informazioni orali.

     5. Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facoltà comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione.

     6. Dell'attività svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

 

     Art. 9. Perizie e consulenze.

     1. Il Collegio può disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualità dei servizi resi all'utenza.

     2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonché i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento.

     3. I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che può assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.

 

     Art. 10. Audizioni.

     1. Il responsabile del procedimento può disporre audizioni di chi è intervenuto nel procedimento o può intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese.

     2. All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono presiedute dal responsabile del procedimento, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario dell'Autorità a ciò incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.

     3. Possono partecipare all'audizione i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel procedimento, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate.

     4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

     5. I soggetti che intendono chiedere di essere sentiti nell'audizione finale, di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 5, devono farne domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti ed a coloro che hanno titolo ad intervenirvi.

     6. Delle audizioni è redatto processo verbale a norma dell'articolo 12 e può essere disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

 

     Art. 11. Comunicazioni.

     1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a mano, con rilascio di ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato.

     2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alla trasmissione di documenti da parte dell'Autorità, nonché alla trasmissione all'Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento.

     3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi soggetti indicato; all'esercente del servizio, la comunicazione è effettuata nell'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici registri.

     4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione è effettuata, se possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente individuabili.

 

     Art. 12. Verbalizzazioni.

     1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute e le dichiarazioni espresse nel corso delle medesime da parte di chi vi assiste. Il verbale è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. Copia del verbale è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.

 

     Art. 13. Segreto d'ufficio.

     1. A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

     2. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorità, o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.

 

     Art. 14. Accesso ai documenti.

     1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Se i documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

     3. I documenti che contengono segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, sono sottratti all'accesso. Se detti documenti forniscono la prova di un'infrazione o di un inadempimento o elementi di difesa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a detti elementi.

     4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi in essi contenuti, il responsabile del procedimento assicura il contraddittorio con il soggetto titolare dell'interesse alla riservatezza e adotta i necessari accorgimenti a tutela dell'interesse della riservatezza di persone e imprese.

     5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di mero studio e di preparazione del contenuto di atti.

     6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, a tutela dell'indipendenza di quest'ultimo e dell'interesse alla riservatezza di persone e imprese, nonché i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, gli altri Stati, le organizzazioni internazionali e le pubbliche amministrazioni, dei quali non sia stata da detti enti autorizzata la divulgazione.

     7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, devono presentare agli uffici un'apposita richiesta contenente l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti dei quali si richiede la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.

     8. Nel caso di comunicazioni, informazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, le informazioni coperte da segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, possono essere presentate separatamente in allegato. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

     9. Il responsabile del procedimento, se non ritiene sussistenti i motivi di riservatezza o segretezza addotti, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

     10. Il responsabile del procedimento può disporre il differimento dell'accesso al fine di tutelare la riservatezza di persone e imprese, fino a quando sussiste tale interesse o fino a quando dell'atto cui l'accesso si riferisce è accertata la rilevanza ai fini della prova delle infrazioni o inadempienze contestate. Il differimento può essere disposto, in ogni caso, non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1.

     11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, su cui il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Collegio.

     12. Il Collegio determina, con deliberazione pubblicata nel bollettino, le generali modalità di esercizio del diritto di accesso ed i costi di riproduzione degli atti.

 

     Art. 15. Pareri e proposte dell'Autorità.

     1. I pareri dell'Autorità, nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, sono resi sulla base degli elementi forniti dal richiedente oppure, ove necessario, sulla base degli elementi acquisiti con gli atti istruttori previsti dal presente regolamento. In quest'ultimo caso si applicano le norme del regolamento specificamente riguardanti l'atto istruttorio compiuto.

 

     Art. 16. Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale.

     1. L'Autorità comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento, le risultanze istruttorie e la data di conclusione del procedimento medesimo.

     2. La comunicazione di cui al comma 1, può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa.

     3. I soggetti intervenienti nel procedimento possono presentare memorie scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

     4. Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio adotta il provvedimento finale.

     5. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti intervenuti nel procedimento il provvedimento finale, che è, altresì, pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione.

     6. Il provvedimento conclusivo del procedimento contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre il ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge.