§ 22.3.79 - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363.
Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:20/08/2001
Numero:363


Sommario
Art. 1.  Determinazione dei compensi.
Art. 2.  Abrogazioni.


§ 22.3.79 - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363.

Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.

(G.U. 5 ottobre 2001, n. 232).

 

Art. 1. Determinazione dei compensi.

     1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.

     2. Le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.

     3. I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.

     4. I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennità e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 2. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 6 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340;

     b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     c) il decreto 6 febbraio 1998, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998.