§ 22.3.78 - D.M. 11 maggio 2001, n. 359.
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:11/05/2001
Numero:359


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Presupposto del diritto.
Art. 3.  Soggetti obbligati al pagamento del diritto.
Art. 4.  Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto.
Art. 5.  Diritto dovuto in misura fissa dai soggetti iscritti nelle sezioni speciali.
Art. 6.  Determinazione della base imponibile dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Art. 7.  Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l'impresa anche tramite unità locali.
Art. 8.  Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento.
Art. 9.  Ammontare del diritto per gli iscritti nelle sezioni speciali, classi di fatturato e aliquote applicabili agli iscritti nella sezione ordinaria, importi dovuti per le unità locali, basi imponibili [...]
Art. 10.  Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti.
Art. 11.  Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati.


§ 22.3.78 - D.M. 11 maggio 2001, n. 359. [1]

Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(G.U. 2 ottobre 2001, n. 229).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento il termine:

     a) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) "diritto" indica il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

     c) "registro delle imprese" indica l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito dall'articolo 8 della legge n. 580/1993;

     d) "sezioni speciali del registro delle imprese" indica le sezioni previste dal comma 4, dell'articolo 8, della legge n. 580/1993;

     e) "unità locale" indica l'impianto operativo o amministrativo- gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.;

     f) "fatturato" indica:

     1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;

     g) "TUIR" indica il testo unico delle imposte sui redditi come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.

 

CAPO II

PRESUPPOSTO DEL DIRITTO E SOGGETTI PASSIVI

 

     Art. 2. Presupposto del diritto.

     1. Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, è tenuta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della medesima legge, al pagamento di un diritto alle camere di commercio.

 

     Art. 3. Soggetti obbligati al pagamento del diritto.

     1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

     2. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

     3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

 

     Art. 4. Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto.

     1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.

     2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

     3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.

     4. Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

     5. Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

 

CAPO III

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL DIRITTO

 

     Art. 5. Diritto dovuto in misura fissa dai soggetti iscritti nelle sezioni speciali.

     1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3, si applica in misura fissa per ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del registro delle imprese, così come determinato con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

     2. Le unità locali di imprese estere iscritte nel repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 9, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, versano un diritto in misura fissa stabilito con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

 

     Art. 6. Determinazione della base imponibile dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

     1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato.

 

     Art. 7. Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l'impresa anche tramite unità locali.

     1. Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo e un tetto massimo stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

 

     Art. 8. Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento.

     1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

     2. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

     3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

     4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6.

     5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente.

     6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 9. Ammontare del diritto per gli iscritti nelle sezioni speciali, classi di fatturato e aliquote applicabili agli iscritti nella sezione ordinaria, importi dovuti per le unità locali, basi imponibili per gli iscritti nella sezione ordinaria che non redigono il bilancio.

     1. Gli importi dei diritti in cifra fissa dovuti dai soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali del registro delle imprese, le classi di fatturato e le aliquote a ciascuna applicabili per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, oltre ai diritti dovuti dalle imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.

 

     Art. 10. Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti.

     1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

     2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.

     3. Per le annualità anteriori al 2000 le richieste e le azioni giudiziali devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

 

     Art. 11. Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati.

     1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonché il fatturato dei soggetti di cui all'articolo 6.

     2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.

     3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'articolo 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.

     4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere.

     5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformità agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.


[1] Adottato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.