§ 22.3.76 - D.M. 15 febbraio 2000, n. 96.
Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:15/02/2000
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.
Art. 2.  Domanda di iscrizione all'albo.
Art. 3.  Iscrizione all'albo.
Art. 4.  Obblighi informativi delle camere.
Art. 5.  Attività di collaborazione con le camere.
Art. 6.  Abrogazione del precedente regolamento.


§ 22.3.76 - D.M. 15 febbraio 2000, n. 96. [1]

Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

(G.U. 21 aprile 2000, n. 94).

 

Art. 1. Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

     1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (di seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-quater del decreto- legge del 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, su:

     denominazione;

     data di costituzione;

     sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione;

     data di iscrizione all'albo;

     data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo;

     nominativi e funzioni degli amministratori;

     servizi alle imprese.

 

     Art. 2. Domanda di iscrizione all'albo.

     1. Le associazioni cui partecipino enti e imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano presentano la domanda di iscrizione all'albo al Ministero del commercio con l'estero, direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

     2. La denominazione "camera di commercio" può essere assunta dopo l'iscrizione all'albo e deve essere abbandonata se l'iscrizione viene successivamente revocata.

     3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

     a) atto costitutivo e statuto in copia autenticata con specifica menzione dell'eventuale statuizione relativa al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;

     b) nominativi dei soci, in elenco firmato dal legale rappresentante, con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     c) nominativi di coloro che compongono gli organi statutari, in elenco firmato dal legale rappresentante;

     d) bilanci e relazioni annuali sulla attività programmata e su quella eseguita relativamente almeno ai due anni precedenti a quello in cui viene domandata l'iscrizione all'albo, unitamente ai verbali dell'assemblea e dell'organo di controllo;

     e) eventuale riconoscimento dello Stato estero.

 

     Art. 3. Iscrizione all'albo.

     1. Per l'ammissione della domanda di iscrizione all'albo e per la conferma dell'avvenuta iscrizione sono stabiliti i seguenti requisiti:

     lo statuto deve prevedere il collegio dei revisori, la partecipazione paritaria dei soci nell'elezione degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci;

     lo statuto inoltre deve prevedere la finalità di operare per lo sviluppo dei rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti statutariamente. I Paesi possono essere più di uno purché, per favorire l'effettiva incidenza dell'attività svolta, siano compresi in aree aventi omogenee caratteristiche geo-economiche;

     assenza nei confronti degli amministratori aventi la cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. Si acquisirà d'ufficio la documentazione;

     benestare della rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza per gli amministratori aventi la cittadinanza non italiana.

     2. Il Ministero del commercio con l'estero, sentiti in conferenza di servizi il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, decide sulla domanda di iscrizione all'albo valutando l'adeguatezza dell'attività programmata ed eseguita per sviluppare i rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti nello statuto dell'associazione, tenendo presenti gli indicatori allegati al presente regolamento. Per consentire tale valutazione, l'associazione deve aver svolto attività in almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'albo.

     3. L'iscrizione non può essere disposta o deve essere revocata se non sussiste il possesso anche di uno dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

 

     Art. 4. Obblighi informativi delle camere.

     1. Le camere di commercio iscritte all'albo comunicano al Ministero del commercio con l'estero le informazioni utili affinchè il Ministero stesso valuti la sussistenza del possesso dei requisiti e eventualmente provveda a revocare l'iscrizione. In particolare, esse informano con comunicazione del legale rappresentante:

     entro trenta giorni dalla variazione, sulla sede, sugli amministratori, sul benestare succitato, sui servizi alle imprese, sulle modifiche statutarie (da documentare con copia autenticata);

     entro trenta giorni dalla data in cui è stata tenuta l'assemblea ordinaria, sui soci in regola con le quote associative al 31 dicembre con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese, sul bilancio chiuso al 31 dicembre, sulla relazione concernente l'attività eseguita nell'anno precedente, sulla relazione concernente il programma di attività per l'anno entrante (ai tre documenti sono unite le deliberazioni degli organi assembleari e di controllo), sui nominativi di coloro che compongono gli organi statutari.

 

     Art. 5. Attività di collaborazione con le camere.

     1. Per sviluppare le relazioni economico-commerciali italiane con l'estero, le amministrazioni pubbliche esercitano le funzioni di competenza anche mediante la collaborazione con le camere, da rendersi su base convenzionale secondo le forme previste dall'ordinamento.

 

     Art. 6. Abrogazione del precedente regolamento.

     1. E' abrogato il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1996, n. 222.

 

 


[1] Emanato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro degli affari esteri.