§ 22.3.21 - L. 25 luglio 1971, n. 557.
Norme integrative della l. 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:25/07/1971
Numero:557


Sommario
Art. 1.      Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio [...]
Art. 2.      Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale [...]
Art. 3.      Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale è assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli [...]
Art. 4.      Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministero del tesoro trasferirà alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad [...]


§ 22.3.21 - L. 25 luglio 1971, n. 557.

Norme integrative della l. 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(G.U. 9 agosto 1971, n. 200).

 

Art. 1.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203.

     Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata.

     Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza già per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

 

     Art. 3.

     Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale è assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 è anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

     Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione e di funzionamento del servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato [1].

 

     Art. 4.

     Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministero del tesoro trasferirà alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.