§ 22.1.6 - D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.
Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.1 agenti e rappresentanti di commercio
Data:31/03/1983
Numero:277


Sommario
Art. unico.      L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del [...]


§ 22.1.6 - D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.

Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

(G.U. 9 giugno 1983, n. 157)

 

 

     Art. unico.

     L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono così variati:

     a) aliquota contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;

     b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.