§ 22.1.5 - D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460.
Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.1 agenti e rappresentanti di commercio
Data:24/06/1978
Numero:460


Sommario
Art. unico.      L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno [...]


§ 22.1.5 - D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460.

Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

(G.U. 19 agosto 1978, n. 231)

 

 

     Art. unico.

     L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono così variati:

     a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del preponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio;

     b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 7.500.000 annue per ciascun preponente in ogni altro caso;

     c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.