§ 21.1.5 - R.D.L. 7 settembre 1933, n. 1295.
Modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:07/09/1933
Numero:1295


Sommario
Art. 1.      Chi acquista o ha acquistato, col concorso della propria volontà, una cittadinanza straniera decade dal diritto a conseguire o a godere pensioni, assegni o indennità di quiescenza a carico dei [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per le pensioni assegni ed indennità di guerra, nonché‚ per il diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano a coloro che erano già residenti all'estero al 24 maggio 1915 e siano rimpatriati durante la guerra mondiale per compiere [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto non si applicano:
Art. 5.      La decadenza di cui ai precedenti artt. 1 e 2 si verifica con l'acquisto della cittadinanza straniera e, per coloro che hanno acquistato tale cittadinanza anteriormente alla emanazione del [...]
Art. 6.      Il diritto a pensione, assegno od altro beneficio, che sia stato perduto in applicazione del presente decreto o dei regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559, può [...]
Art. 7.      Sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796, ed il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, convertito nella legge 20 [...]
Art. 8.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il capo del governo, [...]


§ 21.1.5 - R.D.L. 7 settembre 1933, n. 1295. [1]

Modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

(G.U. 17 ottobre 1933, n. 242).

 

Art. 1.

     Chi acquista o ha acquistato, col concorso della propria volontà, una cittadinanza straniera decade dal diritto a conseguire o a godere pensioni, assegni o indennità di quiescenza a carico dei bilanci dello Stato e del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, delle province, dei comuni, della real casa, degli ordini equestri civili e militari, degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti e di ogni altro pubblico istituto, escluse, però, le pensioni gli assegni e le indennità concesse in virtù delle leggi sulle assicurazioni sociali.

     Inoltre, perde il diritto a conseguire o a godere i benefici delle opere di previdenza a favore dei personali dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, compresi quelli delle opere di previdenza di aziende statali con ordinamento autonomo.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai minori che abbiano acquistata una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per le pensioni assegni ed indennità di guerra, nonché‚ per il diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti e agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra.

     Il beneficiario della polizza perde il diritto alla liquidazione di essa, anche quando le condizioni del presente articolo si verifichino nei riguardi del combattente titolare.

     E' fatto, però, salvo a favore dell'opera nazionale per i combattenti, nei limiti del suo credito, il diritto al riscatto delle polizze sulle quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, siano state eseguite anticipazioni ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano a coloro che erano già residenti all'estero al 24 maggio 1915 e siano rimpatriati durante la guerra mondiale per compiere il servizio militare nel regno.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto non si applicano:

     a) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

     b) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

 

     Art. 5.

     La decadenza di cui ai precedenti artt. 1 e 2 si verifica con l'acquisto della cittadinanza straniera e, per coloro che hanno acquistato tale cittadinanza anteriormente alla emanazione del presente decreto, la decadenza stessa ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore di detto decreto, semprechè‚ la decadenza non derivi dalle disposizioni dei regi decreti-legge 24 luglio 1930, numero 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559.

     Chi è decaduto dal diritto a pensione, assegno od altro beneficio in virtù dei regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559, ove trovisi nelle condizioni previste dal presente decreto, riacquista di pieno diritto il beneficio perduto, con effetto dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

 

     Art. 6.

     Il diritto a pensione, assegno od altro beneficio, che sia stato perduto in applicazione del presente decreto o dei regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559, può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana, o, se l'ha sempre conservata, di aver perduto la cittadinanza straniera.

     Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 2, tale prova deve essere fornita dall'interessato anche nei riguardi della cittadinanza del titolare della polizza di assicurazione. Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

 

     Art. 7.

     Sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796, ed il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, convertito nella legge 20 aprile 1931, n. 591.

 

     Art. 8.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il capo del governo, primo ministro segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.