§ 21.1.3 - R.D. 18 marzo 1923, n. 590.
Norme pel rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:18/03/1923
Numero:590


Sommario
Art. 1.      All'art. 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, è sostituito il seguente
Art. 2.      La concessione del passaporto agli inscritfi di leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi sarà regolata da norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, [...]
Art. 3.      La facoltà di emigrare consentita agli iscritti di leva ed ai militari di cui agli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto reale, su [...]


§ 21.1.3 - R.D. 18 marzo 1923, n. 590. [1]

Norme pel rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo

(G.U. 2 aprile 1923, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, è sostituito il seguente:

     "I giovani inscritti sulle liste di leva, che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al sindaco del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. I sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente consiglio di leva.

     "Per gli inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento."é libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che sopraintende l'espatrio degli emigranti deve notificare al competente comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto".

 

          Art. 2.

     La concessione del passaporto agli inscritfi di leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi sarà regolata da norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, ma la notificazione di cui all'articolo stesso sarà fatta alla competente capitaneria di porto.

 

          Art. 3.

     La facoltà di emigrare consentita agli iscritti di leva ed ai militari di cui agli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro della guerra, di concerto con quello della marina, o di quest'ultimo di concerto col primo.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.