§ 20.1.a - Legge 10 agosto 1964, n. 717.
Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:20. Cimiteri e polizia mortuaria
Capitolo:20.1 cimiteri e polizia mortuaria
Data:10/08/1964
Numero:717


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente


§ 20.1.a - Legge 10 agosto 1964, n. 717. [1]

Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

(G.U. 5 settembre 1964, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

     "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

     a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

     b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

     Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

     a) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

     b) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

     "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

     a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

     b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

     c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

     Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

     a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

     b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore lire 500 milioni".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.