§ 20.1.1 - Legge 30 luglio 1952, n. 1116.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:20. Cimiteri e polizia mortuaria
Capitolo:20.1 cimiteri e polizia mortuaria
Data:30/07/1952
Numero:1116


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambi di lettere, il 20 giugno 1950
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore
Art. 3.      All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 294 dello stato di previsione della [...]


§ 20.1.1 - Legge 30 luglio 1952, n. 1116. [1]

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950.

(G.U. 1 settembre 1952, n. 202).

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambi di lettere, il 20 giugno 1950.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti degli esercizi futuri.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra N. 12458/65

 

Roma, li 20 giugno 1950 

 

     Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera n. 259 in data 20 giugno 1950 con la quale V. E. si è compiaciuta comunicare che il Governo francese è disposto ad adottare le seguenti disposizioni per regolare lo statuto dei cimiteri di Roma, Napoli e Venafro riservati ai militari francesi caduti nell'ultima guerra:

1. - I terreni sui quali sono stati costruiti i tre cimiteri sopra menzionati, sono ceduti gratuitamente in uso dal Governo italiano al Governo francese. Rimane inteso che la cessione di questi terreni durerà fintantoché il Governo francese manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra.

2. - Le questioni relative ai cimiteri militari francesi sono di competenza dell'Ambasciata di Francia e, per delega, dei Consolati di Francia nella cui circoscrizione si trovano i predetti cimiteri.

3. - L'Ambasciata di Francia, oppure, per delega, i Consolati di Francia competenti, si terranno in contatto con le autorità italiane affinché sia assicurata la buona manutenzione e la conservazione delle tombe, dei monumenti commemorativi, degli edifici destinati al culto, degli alloggi dei custodi, dei recinti, e, in genere, di tutte le costruzioni. L'Ambasciata segnalerà alle predette autorità i lavori di ogni genere necessari per la conservazione di queste costruzioni nonché i lavori e le forniture da effettuare per la manutenzione delle piantagioni.

4. - I lavori menzionati all'art. 3 suindicato, saranno a carico del Governo italiano.

Il Governo francese effettuerà a sue spese, d'accordo con le autorità italiane competenti, i lavori che riterrà opportuni per l'abbellimento dei cimiteri, la eventuale costruzione di edifici destinati al culto, di monumenti commemorativi, alloggi per guardiani, recinti, nuove piantagioni, ecc.

5. - La custodia di ognuno dei cimiteri verrà assicurata da un impiegato di nazionalità francese, retribuito dal Governo francese. Ciascuno di questi custodi avrà a sua disposizione un personale di manutenzione (giardinieri e manovali) il quale reclutato e retribuito dalle autorità italiane, sarà gradito dai Consolati di Francia competenti. La composizione di questo personale permanente di manutenzione sarà la seguente:

Roma: un giardiniere e sei manovali;

Napoli: un giardiniere e due manovali;

Venafro: un giardiniere e tre manovali.

6. - Il Governo italiano assicurerà infine la buona manutenzione e la conservazione delle tombe di militari e vittime francesi della guerra inumati isolatamente fuori dei cimiteri militari costruiti a Roma, Napoli e Venafro, e dei monumenti commemorativi costruiti sul luogo di alcuni antichi cimiteri provvisori dell'ultima guerra e le cui liste saranno stabilite d'accordo con le autorità italiane.

7. - A titolo di reciprocità, facilitazioni analoghe saranno accordate al Governo italiano in Francia e nei territori dell'Unione francese per l'installazione e la manutenzione di cimiteri in cui sono raccolte le salme dei militari italiani caduti durante la guerra 1939-45.

Nella metropoli, le autorità francesi sono disposte, in particolare, a concedere gratuitamente e senza limitazioni di durata al Governo italiano un terreno destinato al raggruppamento delle tombe dei suoi nazionali ed assicureranno a proprie spese la manutenzione del cimitero nelle condizioni previste all'art. 3 suindicato, rimanendo inteso che il Governo italiano prenderà a suo carico le spese di trasferimento delle salme e di sistemazione di questo cimitero.

Per quanto concerne le sepolture di militari italiani caduti in Tunisia, il Governo francese ha già proceduto, a sue spese, al loro raggruppamento in quattro cimiteri definitivi di cui assicura la manutenzione.

In queste condizioni il Governo francese sarà tenuto ad accordare al Governo italiano altri terreni per la creazione eventuale di nuovi cimiteri. Il Governo italiano potrà tuttavia effettuare a sue spese qualsiasi lavoro di abbellimento nei cimiteri già esistenti, d'accordo con le autorità francesi.

Lo stesso dicasi per i cimiteri e le tombe di militari italiani negli altri territori d'Oltremare e di cui il Governo francese seguiterà ad assicurare la manutenzione.

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano dà la sua adesione all'Accordo che entrerà in vigore dalla data di oggi e le cui disposizioni diverranno definitive non appena saranno state adempiute dai due Paesi le rispettive formalità costituzionali.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.