§ 1.6.13 - L. 31 luglio 1956, n. 1016.
Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:31/07/1956
Numero:1016


Sommario
Art. 1.      Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, [...]
Art. 2.      Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'art. 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.
Art. 3.      La Commissione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, provvede, nel termine di un anno [...]
Art. 4.      Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge.


§ 1.6.13 - L. 31 luglio 1956, n. 1016. [1]

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

(G.U. 12 settembre 1956, n. 230).

 

Art. 1.

     Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura:

     per le pertinenze di 1 classe lire 22.000;

     per le pertinenze di 2 classe lire 18.000;

     per le pertinenze di 3 classe lire 12.000;

     per le pertinenze di 4 classe lire 8.000.

     L'autorità che procede alla concessione ha facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.

 

     Art. 2.

     Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'art. 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

 

     Art. 3.

     La Commissione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, provvede, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle pertinenze idrauliche nelle classi stabilite dall'art. 1, in base al grado di feracità e di attitudine alla coltivazione delle pertinenze medesime.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme; in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. L'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.