§ 1.5.6 - L. 18 marzo 1958, n. 240.
Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:18/03/1958
Numero:240


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche.
Art. 3.      L'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Al Magistrato per il Po sono estese le norme di cui agli articoli 1, 9 e 10 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, nonché quelle dell'art. 8 del decreto Presidenziale legislativo 27 [...]
Art. 7.      L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, a sostituito dal seguente:
Art. 9.      Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso.
Art. 10.      L'art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Nei casi previsti dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati [...]
Art. 12.      Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato.


§ 1.5.6 - L. 18 marzo 1958, n. 240.

Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva.

(G.U. 3 aprile 1958, n. 81).

 

Art. 1.

     L'art. 1 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche.

     Le disposizioni dell'art. 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche dei confronti del Magistrato per il Po.

 

     Art. 3.

     L'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     L'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Al Magistrato per il Po sono estese le norme di cui agli articoli 1, 9 e 10 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, nonché quelle dell'art. 8 del decreto Presidenziale legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

 

     Art. 7.

     L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, a sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso.

 

     Art. 10.

     L'art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     Nei casi previsti dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile, quando l'importo dei lavori non superi le lire 30 milioni.

     Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. Per tali lavori, quando il loro importo non superi le lire 30 milioni si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

 

     Art. 12.

     Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

     All'ufficio distaccato della Corte dei conti si applica l'art. 13 della legge 12 luglio 1956, n. 735.