§ 1.5.3 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 988.
Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:07/05/1948
Numero:988


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1945, ai provveditori ed ai vice provveditori alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nominati in base al regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, ed [...]
Art. 2.      Con effetto dal 18 agosto 1946, l'indennità di carica di cui al precedente articolo è stabilita:
Art. 3.      L'indennità di carica di cui al presente decreto non è cumulabile col trattamento di missione in misura intera eventualmente fruito per la sede in cui i provveditori, i vice provveditori, il [...]


§ 1.5.3 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 988. [1]

Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque.

(G.U. 29 luglio 1948, n. 174).

 

Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1945, ai provveditori ed ai vice provveditori alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nominati in base al regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, ed ai provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche per le altre regioni, nominati in base al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 16, ed al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, nonché al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova con sede in Venezia, è concessa un'indennità di carica nella misura annua di lire cinquantamila per i provveditori e per il presidente del Magistrato alle acque e di lire trentamila per i vice provveditori e per il vice presidente del Magistrato alle acque.

     Nell'indennità di carica suddetta s'intende assorbita l'indennità di carica già attribuita ai provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche di Cagliari e Palermo; e non si procederà al recupero dell'eventuale eccedenza percepita rispetto alle misure stabilite dal precedente comma.

 

     Art. 2.

     Con effetto dal 18 agosto 1946, l'indennità di carica di cui al precedente articolo è stabilita:

     per i provveditori e il presidente del Magistrato alle acque, nell'aliquota di due quinti del trattamento economico di missione inerente al grado quarto;

     per i vice provveditori e il vice presidente del Magistrato alle acque nell'aliquota di tre decimi del trattamento economico di missione inerente al grado rivestito.

     Le aliquote indicate nel precedente comma si computano sul trattamento di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione e indennità integrativa pari all'intero supplemento di pernottazione) vigente nel tempo cui l'indennità di carica si riferisce.

 

     Art. 3.

     L'indennità di carica di cui al presente decreto non è cumulabile col trattamento di missione in misura intera eventualmente fruito per la sede in cui i provveditori, i vice provveditori, il presidente e il vice presidente del Magistrato alle acque sono titolari; e per il presidente del Magistrato alle acque non è cumulabile nemmeno con la medesima indennità inerente alla qualifica di provveditore alle opere pubbliche conferitagli dall'art. 16 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

     L'indennità medesima si liquida a mensilità posticipate che si computano tutte di trenta giorni.

 

 


[1] Ratificato dall'articolo unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3136. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.