§ 95.5.112 - D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.
Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:16/04/2003
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Prospetto delle attività e passività
Art. 2.  Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
Art. 3.  Versamenti minimi
Art. 4.  Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
Art. 5.  Termini per adempimenti fiscali
Art. 6.  Disposizioni finali e transitorie


§ 95.5.112 - D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.

Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica

(G.U. 5 giugno 2003, n. 128)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che, ai fini della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

     Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996 resta ferma la predetta disposizione di delega per l'emanazione di regolamenti di semplificazione;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

     Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

     Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;

     Visto il regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404;

     Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

     Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, in materia di crediti tributari di modesta entità, dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;

     Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

     Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

     Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

     Considerato che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

     Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

 

     Art. 1. Prospetto delle attività e passività

     1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

 

Capo II

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI

 

          Art. 2. Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA

     1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: "all'ufficio competente" sono inserite le seguenti: ", entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,".

 

          Art. 3. Versamenti minimi

     1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.

 

          Art. 4. Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

     1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.".

 

Capo III

 

TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 5. Termini per adempimenti fiscali

     1. All'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo la parola: "Dichiarazione" sono inserite le seguenti: "e certificazioni";

     b) nel comma 3-bis, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

     c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

     "6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

     6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".

 

          Art. 6. Disposizioni finali e transitorie

     1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati:

     a) l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

     b) l'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente regolamento.