§ 95.2.82 - D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:09/06/2000
Numero:277


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre [...]
Art. 2.      1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte [...]
Art. 3.      1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte [...]
Art. 4.      1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, [...]
Art. 5.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del [...]
Art. 6.      1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concesso secondo le previsioni di cui ai [...]
Art. 7.  (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 8.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.2.82 - D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(G.U. 11 ottobre 2000, n. 238)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

     2. Ai fini del presente regolamento, per "esercenti le attività di autotrasporto merci" si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate "esercenti nazionali", nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate "esercenti comunitari".

 

          Art. 2.

     1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

          Art. 3.

     1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato "ufficio", (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 [1].

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall'articolo 1, comma 2, l'indicazione dell'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro. Per gli esercenti comunitari si fa riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, già presentate al competente ufficio del Dipartimento delle entrate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), concesso ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Qualora gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso dell'IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale, che vengono restituite all'interessato decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

     4. Nel caso di titolarità dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione è contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo è riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.

     5. Nella dichiarazione sono anche riportati: la modalità prescelta di fruizione del credito di cui all'articolo 1, comma 1, e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

     6. Alla dichiarazione è allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia [2].

     7. Qualora la documentazione prescritta dal presente articolo sia stata già precedentemente allegata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne riferimento.

 

          Art. 4.

     1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione.

     2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.

     3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno [3].

     4. Nel caso di esercenti nazionali, nonché di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entità e la modalità del rimborso.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

 

          Art. 6.

     1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, è indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorietà del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5.

     2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 7. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

          Art. 8.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[2] Comma così modificato dall'art. 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.