§ 95.2.3G - Legge 10 giugno 1969, n. 317.
Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:10/06/1969
Numero:317


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 maggio 1969 previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernente agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e successive modificazioni e la proroga contemplata nell'articolo precedente si applicano anche alle zone dei comuni di Staranzano e [...]


§ 95.2.3G - Legge 10 giugno 1969, n. 317. [1]

Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

(G.U. 30 giugno 1969, n. 162)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 maggio 1969 previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernente agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, e dalle successive disposizioni legislative che comunque facciano riferimento a detto termine, è prorogato a tutti gli effetti al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e successive modificazioni e la proroga contemplata nell'articolo precedente si applicano anche alle zone dei comuni di Staranzano e di S. Canzian d'Isonzo, che saranno determinate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le finanze.

     Col predetto decreto si provvederà altresì alla nuova perimetrazione della zona industriale dell'Aussa-Corno al fine di contenere le spese per le opere infrastrutturali di urbanizzazione, fermi restando i limiti di superficie già stabiliti.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.