§ 95.2.16 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800 .
Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalità la cui documentazione sia rimasta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:03/05/1948
Numero:800


Sommario
Art. 1.      In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il [...]
Art. 2.      La stessa facoltà è data al Ministro per le finanze per le merci gravate da imposta di fabbricazione ancora dovuta allo Stato, nei casi in cui la legge non preveda [...]
Art. 3.      E' considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, [...]
Art. 4.      Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di [...]
Art. 5.      L'esonero non può essere concesso per quella parte dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione di cui sia stato richiesto o possa spettare il risarcimento a [...]
Art. 6.      E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e composta di nove membri, con l'incarico di istruire e [...]
Art. 7.      Nell'esercizio dei suoi poteri istruttori la Commissione può disporre che sia invitato a presentarsi il richiedente, a sue spese, per fornire i chiarimenti che ritenga [...]
Art. 8.      E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri motivati decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione di cui all'art. 6, [...]
Art. 9.      Il parere della Commissione istituita a norma dell'art. 6 ha carattere consultivo
Art. 10.      Nella materia, oggetto del presente decreto, il termine prescrizionale per le azioni di riscossione dei tributi è prorogato al 31 dicembre 1949
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", della Repubblica italiana


§ 95.2.16 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800 [1] .

Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalità la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra.

(G.U. 30 giugno 1948, n. 149)

 

 

     Art. 1.

     In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti.

 

          Art. 2.

     La stessa facoltà è data al Ministro per le finanze per le merci gravate da imposta di fabbricazione ancora dovuta allo Stato, nei casi in cui la legge non preveda esoneri per le perdite causate da forza maggiore, e in quelli nei quali l'obbligato dimostri di non essersi potuto rivalere dell'imposta per fatto di guerra, ai sensi del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     E' considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, per la preparazione o nella esecuzione di operazioni belliche, o che comunque sia stato occasionato dallo stato di guerra, anche se compiute dalla popolazione civile.

 

          Art. 4.

     Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione debbono farne domanda al Ministero delle finanze e fornire le prove della perdita delle merci e dell'evento che l'ha causata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     L'esonero non può essere concesso per quella parte dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione di cui sia stato richiesto o possa spettare il risarcimento a titolo di danni a carico dello Stato o di altri enti e privati.

     A tal uopo il richiedente deve indicare nella domanda di esonero gli indennizzi e compensi che abbia richiesto ed ottenuti e possano a qualsiasi titolo spettargli, relativamente ai beni perduti da parte di enti, società e privati, e produrre un certificato del competente ufficio pubblico dal quale risulti che non siano state soddisfatte o siano tuttora in corso domande di indennizzi che debbano intendersi comprensivi dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, di cui le merci perdute erano gravate.

 

          Art. 6.

     E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e composta di nove membri, con l'incarico di istruire e di esaminare le domande di esonero, di cui ai precedenti articoli.

     Essa è costituita:

     1) dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un suo delegato;

     2) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo o da un avvocato o sostituto avvocato dello Stato;

     3) da quattro funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale delle dogane ed imposte indirette;

     4) da un funzionario del Ministero del tesoro;

     5) da un ufficiale superiore del Comando generale della guardia di finanza.

     Il magistrato ed i funzionari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 non possono essere, rispettivamente, di grado inferiore al 4° od al 6°.

     La Commissione è presieduta dal magistrato suddetto.

     Due funzionari del ruolo centrale di grado non inferiore al 9° esercitano le funzioni di segretari.

     La Commissione si pronuncia a maggioranza con la presenza di almeno cinque membri.

 

          Art. 7.

     Nell'esercizio dei suoi poteri istruttori la Commissione può disporre che sia invitato a presentarsi il richiedente, a sue spese, per fornire i chiarimenti che ritenga opportuni sulle perdite subite e gli eventi che le determinarono.

 

          Art. 8.

     E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri motivati decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione di cui all'art. 6, l'esonero di tributi doganali e di fabbricazione ancora dovuti allo Stato, se tale esonero dipenda da documenti già emessi dai competenti uffici e che risultino perduti per fatto di guerra o in occasione dello stato di guerra, oppure da attestazioni, registrazioni o certificazioni, che risultino omesse per le medesime cause, qualora i corrispondenti movimenti di merci o adempimenti di condizioni o di formalità siano da presumere eseguiti.

 

          Art. 9.

     Il parere della Commissione istituita a norma dell'art. 6 ha carattere consultivo.

 

          Art. 10.

     Nella materia, oggetto del presente decreto, il termine prescrizionale per le azioni di riscossione dei tributi è prorogato al 31 dicembre 1949.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417.