§ 95.1.168 - D.M. 26 novembre 1999, n. 473.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:26/11/1999
Numero:473


Sommario
Art. 1.  Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
Art. 2.  Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati
Art. 3.  Disciplina delle erogazioni liberali
Art. 4.  Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo
Art. 5.  Adempimenti contabili e documentali


§ 95.1.168 - D.M. 26 novembre 1999, n. 473.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

(G.U. 16 dicembre 1999, n. 294)

 

 

     Art. 1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito

     1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.

     3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

     4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati

     1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.

     2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.

     3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:

     a) società sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;

     b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.

     5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto.

 

          Art. 3. Disciplina delle erogazioni liberali

     1. Ai fini dell'applicazione della lettera i-ter) dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per società sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente articolo 2.

 

          Art. 4. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo

     1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.

     2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.

     3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

     5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento.

 

          Art. 5. Adempimenti contabili e documentali

     1. Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995 concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e delle relative modalità di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco.

     2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1995.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli.

     4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1.