§ 95.1.93 - D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177.
Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:13/04/1995
Numero:177


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicabilità dell'accertamento con adesione per anni pregressi
Art. 2.  Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria
Art. 3.  Determinazione della maggior imposta per il calcolo degli importi dovuti dai contribuenti
Art. 4.  Predisposizione di dati informativi
Art. 5.  Proposta di accertamento con adesione e competenza degli uffici
Art. 6.  Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione
Art. 7.  Modalità di pagamento
Art. 8.  Effetti dell'adesione
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 95.1.93 - D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177.

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994

(G.U. 19 maggio 1995, n. 115)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicabilità dell'accertamento con adesione per anni pregressi

     Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualità relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994.

     Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati.

     L'accertamento con adesione è escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal comma 9-ter dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

     Se è stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione è escluso per tutti i tributi relativi all'annualità interessata.

 

          Art. 2. Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria

     La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni acquisite provvede a formare gruppi omogenei di contribuenti, per ciascuna annualità, con i seguenti criteri:

     a) classificazione dei contribuenti per tipo di modello di dichiarazione dei redditi e per settore economico di appartenenza;

     b) ordinamento dei contribuenti in ordine crescente di ricavi e suddivisione in ulteriori venti classi di ricavi;

     c) ordinamento dei contribuenti all'interno di ognuna delle classi suddette di ricavo in ordine crescente di redditività, calcolata rapportando il reddito al ricavo;

     d) nell'ambito di ogni classe di cui alla lettera b) suddivisione dei contribuenti in ulteriori dieci gruppi di redditività.

     La società di cui al comma 1, per individuare il maggior ricavo relativo a ciascun gruppo omogeneo, provvede a:

     a) determinare il reddito medio di ciascun gruppo omogeneo come media aritmetica dei redditi del gruppo;

     b) determinare, nell'ambito di ogni classe di ricavo, la differenza tra il reddito medio del gruppo di redditività successivo e quello del gruppo in esame;

     c) determinare la base per il calcolo del maggior ricavo confrontando la differenza di ogni gruppo di redditività con la differenza media della classe di ricavo di appartenenza, attribuendo la maggiore tra le due differenze ai primi quattro gruppi di redditività e la differenza media agli altri.

     La società di cui al comma 1, sulla base di quanto disposto nei commi 1 e 2, individua le posizioni soggettive a cui attribuire il maggior ricavo e provvede a:

     a) determinare l'importo da assegnare ad ogni contribuente applicando un coefficiente in modo da rendere il maggior ricavo inversamente proporzionale alla redditività dichiarata;

     b) incrementare il ricavo dichiarato di ciascun contribuente dell'importo così determinato, tenuto conto che l'incremento non può essere inferiore ad un valore minimo dipendente dal ricavo dichiarato. L'incremento del ricavo non può essere inferiore a L. 500.000 per le persone fisiche e a L. 1.250.000 per le società, le associazioni tra professionisti e gli enti commerciali.

     I criteri di determinazione del maggiore ricavo di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della attività esercitata, non sono classificabili per gruppi omogenei.

     I criteri indicati nel presente articolo escludono, ad ogni effetto di legge, ai fini dell'accertamento con adesione, l'applicabilità dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni; l'applicabilità dei coefficienti presuntivi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni; nonché la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le relative metodologie di calcolo.

 

          Art. 3. Determinazione della maggior imposta per il calcolo degli importi dovuti dai contribuenti

     Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

     La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, per ciascun contribuente, distintamente per ciascuna annualità, calcola le maggiori imposte dovute:

     a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolando la differenza tra l'imposta gravante sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata sul reddito imponibile calcolato incrementando il reddito imponibile dichiarato del maggior reddito determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;

     b) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, calcolando un importo pari al trentasei per cento del maggior reddito, calcolato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;

     c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando un importo pari al sedici virgola due per cento del maggior reddito di specie determinato con il procedimento indicato nell'art. 2;

     d) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando al maggior imponibile, determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, l'aliquota media data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarati.

     Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla società, versando le somme dovute ai sensi della lettera a) del comma 2.

 

          Art. 4. Predisposizione di dati informativi

     La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, comunica agli uffici finanziari preposti all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i nominativi dei soggetti, individuati ai sensi dell'art. 2.

     Gli uffici controllano la posizione dei contribuenti ed escludono i soggetti che non posseggono i requisiti richiesti, segnalando al sistema informativo del Ministero delle finanze, entro il termine di un mese dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, i relativi nominativi.

     La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, dopo aver comunque acquisito l'assenso degli uffici all'ulteriore corso delle comunicazioni, effettua una nuova verifica della ricorrenza delle condizioni ostative all'accertamento con adesione escludendo i contribuenti non in possesso dei necessari requisiti.

 

          Art. 5. Proposta di accertamento con adesione e competenza degli uffici

     La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze predispone appositi avvisi nominativi contenenti "proposta di accertamento con adesione" con l'invito a definire la posizione tributaria risultante dalla proposta mediante l'accettazione degli importi indicati. La proposta viene predisposta, per ciascun contribuente, per tutti i tributi e può essere formulata con atti distinti per una o più annualità.

     Gli avvisi di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere l'indicazione:

     a) dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, territorialmente competente a gestire la proposta diretta al contribuente;

     b) del nominativo, dell'indirizzo, del codice fiscale e della partita IVA del contribuente cui la proposta è diretta;

     c) degli elementi presi a base per la determinazione dell'importo dovuto;

     d) delle somme dovute a titolo di imposta e relative sanzioni per ciascuna annualità;

     e) delle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione del contribuente e del termine entro cui il pagamento deve essere effettuato;

     f) per ciascuna annualità, dell'esistenza di eventuali condizioni ostative dell'accertamento con adesione, nonché dell'indisponibilità dei dati occorrenti per la determinazione della proposta.

     Gli uffici di cui al comma 2, lettera a), competenti a gestire le proposte di accertamento con adesione, sono individuati in base all'ultimo domicilio fiscale risultante al sistema informativo del Ministero delle finanze, anche se per alcune annualità oggetto di accertamento con adesione la competenza territoriale spetta ad altro ufficio. La competenza territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette prevale su quella dell'ufficio per l'imposta sul valore aggiunto; per gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di provincia o nei comuni sedi anche di ufficio IVA la competenza territoriale per i comuni compresi nel relativo distretto è equivalente a quella dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 6. Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

     Gli uffici finanziari, tramite la società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la «proposta di accertamento con adesione».

     Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualità si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso.

     Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 8.

     Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

     Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualità fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualità 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso può chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

 

          Art. 7. Modalità di pagamento

     Per le annualità sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta può essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Per le annualità relative all'anno 1993 il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 1995.

     I pagamenti devono essere eseguiti con le seguenti modalità:

     a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata;

     b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma.

 

          Art. 8. Effetti dell'adesione

     L'accertamento con adesione non è revocabile né soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

     L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51,52,53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso [1] .

     L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 agosto 1995, n. 345.