§ 95.1.29 - Legge 16 aprile 1962, n. 187.
Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:16/04/1962
Numero:187


Sommario
Art. 1.      Il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.1.29 - Legge 16 aprile 1962, n. 187. [1]

Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.

(G.U. 4 maggio 1962, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, è abolito.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.