§ 95.1.18 - Legge 7 febbraio 1951, n. 143.
Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:07/02/1951
Numero:143


Sommario
Art. 1.      Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese [...]
Art. 2.      Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, può essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'art. 1 del [...]


§ 95.1.18 - Legge 7 febbraio 1951, n. 143. [1]

Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

(G.U. 17 marzo 1951, n. 64)

 

 

     Art. 1.

     Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.

     Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli di riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.

     Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.

 

          Art. 2.

     Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, può essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio superiore al 60 per cento dell'aggio contrattuale, fermo il limite massimo stabilito dall'art. 2, lettera C della legge stessa.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, è elevato all'85 per cento.

     Il Ministero delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.