§ 94.1.f56 - L. 3 febbraio 2011, n. 7.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/02/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla ratifica).
Art. 2.  (Ordine di esecuzione).
Art. 3.  (Clausola di monitoraggio).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 94.1.f56 - L. 3 febbraio 2011, n. 7.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorchè le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

(G.U. 24 febbraio 2011, n. 45 - S.O. n. 50)

 

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorchè le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

 

     Art. 2. (Ordine di esecuzione).

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. (Clausola di monitoraggio).

     1. Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     CONVENZIONE

 

     RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO,

     CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE

     NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHE' LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI

     SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE

     LE PARTI CONTRAENTI, Stati membri dell'Unione europea:

     VISTA la decisione 2007/436/CE, EURATOM, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ("la decisione"),

     CONSIDERANDO il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della succitata decisione relativa al sistema delle risorse proprie ("il regolamento"),

     CONSIDERANDO che lo sdoganamento centralizzato, e altre semplificazioni delle formalità doganali, ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario ("il codice doganale aggiornato") può contribuire alla creazione di condizioni propizie al commercio,

     CONSIDERANDO che l'autorizzazione unica quale definita all'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione prevede gli stessi benefici per il periodo fino all'applicazione del codice doganale aggiornato,

     CONSIDERANDO la dichiarazione del Consiglio, del 25 giugno 2007, sulla condivisione delle spese di riscossione dei dazi, sull'IVA e sulle statistiche elaborate nel quadro del sistema di sdoganamento centralizzato e la dichiarazione del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla valutazione del funzionamento del sistema di sdoganamento centralizzato,

     TENUTO CONTO degli articoli 17 e 120 del codice doganale aggiornato che prevedono rispettivamente il riconoscimento della validità delle decisioni prese dalle autorità doganali in tutta la Comunità, nonchè la forza probante dei risultati delle verifiche in tutto il territorio della Comunità,

     CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

     (1) la gestione dello sdoganamento centralizzato, che può essere integrata da semplificazioni delle formalità doganali, comporta, allorchè le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro, spese amministrative nei due Stati membri. Questo giustifica una ridistribuzione parziale delle spese di riscossione che sono trattenute allorchè le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio comunitario in conformità del regolamento.

     (2) Tale ridistribuzione, effettuata dalla Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana a favore della Parte contraente in cui sono presentate le merci, corrisponde in totale al 50% delle spese di riscossione trattenute.

     (3) Una corretta attuazione della ridistribuzione delle spese di riscossione necessita dell'adozione di procedure specifiche sotto forma di convenzione tra le Parti contraenti.

     (4) La presente convenzione deve essere applicata dalle Parti contraenti in conformità alle rispettive norme e procedure nazionali,

 

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

     CAPITOLO I

 

     AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     ARTICOLO 1

     1. La presente convenzione definisce le procedure, relative alla ridistribuzione delle spese di riscossione allorchè le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, che le Parti contraenti seguono in caso di sdoganamento centralizzato, quale definito dall'articolo 106 del codice doganale aggiornato, qualora le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma siano presentate alla dogana di un altro Stato membro.

     2. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano altresì se il concetto di sdoganamento centralizzato è integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato.

     3. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano anche all'autorizzazione unica quale definita dall'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, per l'immissione in libera pratica.

 

     ARTICOLO 2

     Ai fini della presente convenzione si intende per:

     a) "autorizzazione": qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali che consente l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci;

     b) "autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione": le autorità doganali dello Stato membro partecipante che consentono l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci;

     c) "autorità doganali che forniscono assistenza": le autorità doganali dello Stato membro partecipante, le quali assistono le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione per quanto riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci;

     d) "dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;

     e) "spese di riscossione": gli importi che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere in conformità all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione o ad una corrispondente disposizione di qualsiasi altra decisione successiva che la sostituisca.

 

     CAPITOLO II

 

     DETERMINAZIONE E RIDISTRIBUZIONE

     DELLE SPESE DI RISCOSSIONE

 

     ARTICOLO 3

     1. Lo Stato membro delle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione notifica allo Stato membro delle autorità doganali che forniscono assistenza, per via elettronica oppure, ove non disponibile, con qualsiasi altro mezzo idoneo, le pertinenti informazioni concernenti l'importo delle spese di riscossione da ridistribuire.

     2. Le autorità doganali che forniscono assistenza comunicano alle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione:

     a) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente a ricevere le informazioni a norma del paragrafo 1;

     b) gli estremi del conto bancario da utilizzare per il versamento dell'importo delle spese di riscossione da ridistribuire.

     3. Le pertinenti informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

     a) l'identificazione dell'autorizzazione;

     b) la data in cui l'importo delle risorse proprie accertate è accreditato in conformità degli articoli 9 e 10 del regolamento;

     c) l'importo delle risorse proprie messe a disposizione, tenuto conto dell'eventuale rimborso o recupero a posteriori dei dazi all'importazione;

     d) l'importo delle spese di riscossione trattenute.

 

     ARTICOLO 4

     L'importo delle spese di riscossione che lo Stato membro delle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire allo Stato membro delle autorità doganali che forniscono assistenza è pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo delle spese di riscossione trattenute.

 

     ARTICOLO 5

     1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 è effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento.

     2. Sull'importo di cui al paragrafo 1 viene applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

     Il tasso dell'interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), più due punti percentuali.

     Qualora lo Stato membro a cui appartengono le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione non partecipi alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla propria banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica per i sei mesi successivi.

 

     CAPITOLO III

 

     RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

     ARTICOLO 6

     Le eventuali controversie tra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione o al funzionamento della presente convenzione sono per quanto possibile risolte in via negoziale. Ove non si giunga ad una soluzione entro il termine di tre mesi, le Parti contraenti interessate possono, di comune accordo, designare un conciliatore per risolverle.

 

     CAPITOLO IV

 

     ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

     ARTICOLO 7

     1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea agisce in qualità di depositario della presente convenzione.

     2. Gli Stati membri dell'Unione europea possono divenire Parti contraenti della presente convenzione depositando presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una volta espletate le procedure interne richieste per l'adozione della presente convenzione.

     3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario ha dichiarato di aver espletato tutte le procedure interne necessarie per la sua adozione. Fino all'entrata in vigore, ogni Stato membro che abbia ottemperato a tali procedure può tuttavia dichiarare che applicherà la convenzione, nei suoi rapporti con gli Stati membri che hanno formulato la stessa dichiarazione, in relazione alle disposizioni cui si applica la presente convenzione.

     4. Tutti gli accordi amministrativi tra Stati membri, concernenti la ridistribuzione degli importi delle spese di riscossione in situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, sono sostituiti dalle disposizioni della presente convenzione a decorrere dalla data della sua applicazione tra gli Stati membri interessati.

 

     ARTICOLO 8

     1. Ogni Parte contraente può proporre modifiche alla presente convenzione, in particolare se la Parte contraente subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è inviata al depositario di cui all'articolo 7, il quale ne dà comunicazione alle Parti contraenti.

     2. Le modifiche sono adottate di comune accordo dalle Parti contraenti.

     3. Le modifiche adottate in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 7.

 

     ARTICOLO 9

     La presente convenzione è riesaminata dalle Parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato e se necessario può essere modificata sulla base di tale riesame in conformità all'articolo 8.

 

     ARTICOLO 10

     1. Qualsiasi parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

     2. Gli effetti della denuncia decorrono trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, della relativa notifica.

     In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

     Fatto a Bruxelles, decimo giorno di marzo nell'anno duemilanove in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. L'originale è depositato presso gli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.