§ 94.1.d43 - L. 13 febbraio 2006, n. 87.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/02/2006
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'adesione
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.d43 - L. 13 febbraio 2006, n. 87.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.

(G.U. 14 marzo 2006, n. 61 - S.O. n. 60)

 

Art. 1. Autorizzazione all'adesione

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.840 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegati

 

PROTOCOLLO DEL 1996 ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DEI MARI CAUSATO DALL'IMMERSIONE DI RIFIUTI

 

LE PARTI CONTRAENTI AL PRESENTE PROTOCOLLO

SOTTOLINEANDO la necessità di tutelare l'ambiente marino e di promuovere l'utilizzazione ed una conservazione duratura delle risorse marine,

NOTANDO a tale riguardo i risultati ottenuti nel quadro della Convenzione del 1972 sulla prevenzione dall'inquinamento dei mari derivante dall'immersione di rifiuti ed in particolare l'evoluzione verso approcci fondati sulla precauzione e la prevenzione;

NOTANDO ALTRESÌ il ruolo svolto a tale riguardo dagli strumenti regionali e nazionali che mirano a tutelare l'ambiente marino e che tengono conto delle circostanze e dei bisogni particolari di tali Stati e regioni,

RIBADENDO l'utilità di un approccio mondiale di tali questioni, ed in particolare l'importanza per le Parti contraenti di collaborare e cooperare in permanenza in vista di attuare la Convenzione ed il Protocollo,

RICONOSCENDO che può essere auspicabile adottare, a livello nazionale o regionale, misure più rigorose per prevenire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino di quelle previste dalle convenzioni internazionali o da altri tipi di accordi di portata mondiale,

TENENDO CONTO delle azioni e degli accordi internazionali pertinenti ed in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21.,

CONSAPEVOLI INOLTRE degli interessi e delle capacità degli Stati in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati isolani in via di sviluppo;

CONVINTE che nuove disposizioni internazionali volte a prevenire, ridurre e ove ciò possibile all'atto pratico eliminare l'inquinamento dei mari derivante dall'immersione, possono e devono essere prese senza indugio in vista di proteggere e di preservare l'ambiente marino e di gestire le attività umane in modo che l'ecosistema marino continui a sostenere le legittime utilizzazioni del mare ed a corrispondere ai bisogni delle generazioni attuali e future.

HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo:

1 "Convenzione" designa la Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari risultante dall'immersione di rifiuti, come modificata.

2 "Organizzazione"designa l'Organizzazione marittima internazionale.

3 "Segretario Generale" designa il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 1. "Immersione" designa:

1 qualsiasi deliberato scarico in mare di rifiuti o di altre materie provenienti da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare;

2 perforare in mare navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture artificiali in mare, in modo da creare vie d'acqua per farle colare a picco;

3 qualsiasi deposito di rifiuti o di altre materie, sul fondo del mare nonchè nel suo sottosuolo, provenienti da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare; e

4 qualsiasi abbandono o ribaltamento in loco di piattaforme o di altre opere artificiali in mare, al sol fine di una loro deliberata eliminazione

2. Il termine "immersione" non include:

1. lo scarico in mare di rifiuti o di altre materie risultanti o provenienti dalla normale gestione di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare nonchè il loro equipaggiamento, ad eccezione dei rifiuti o di altre materie trasportate o trasbordate su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere artificiali in mare che sono utilizzate per l'eliminazione di tali materie, o che provengono dal trattamento di tali rifiuti o di altre materie a bordo di tali navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture artificiali.

2. il deposito di materie per fini diversi dal loro semplice scarico, fermo restando che tale deposito non sia incompatibile con l'oggetto del presente Protocollo; e;

3. nonostante le disposizioni del paragrafo 4.1.4, l'abbandono in mare di materie (ad esempio cavi, oleodotti o apparecchi per la ricerca marina) depositate per fini diversi dalla loro semplice eliminazione.

3. L'eliminazione o il deposito di rifiuti o di altre materie risultante direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento off-shore delle risorse minerali dei fondi marini, non rientra fra le disposizioni del presente Protocollo.

5. 1."Incenerimento in mare"designa la combustione a bordo di una nave, di una piattaforma o di altra struttura artificiale in mare, di rifiuti o altre materie al fine della loro deliberata eliminazione per mezzo di distruzione termica.

2. L'espressione "incenerimento" in mare non concerne l'incenerimento di rifiuti o di altre materie a bordo di una nave, di una piattaforma o altra struttura artificiale in mare, se tali rifiuti o altre materie risultano dalla normale utilizzazione di detta nave, piattaforma o altra struttura artificiale.

6. "Navi ed aeronavi"designano i veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o in aria, a prescindere dal loro tipo. Questa espressione include gli aliscafi ed i mezzi galleggianti a prescindere se sono o meno autopropellenti.

7. "Mare" designa tutte le acque marine diverse dalle acque interne degli Stati, nonchè i fondali marini ed il loro sottosuolo; questo termine non include i depositi nel sotto suolo marino a cui si accede unicamente da terra.

8. Per rifiuti o altre materie, s'intendono i materiali e le sostanze di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma e di qualsiasi natura.

9. "Permesso" significa l'autorizzazione concessa preliminarmente e conformemente alle misure adottate in applicazione dell'articolo 4.1.2 oppure dell'articolo 4.1.2 o dell'articolo 8.2.

10. "Inquinamento" designa l'introduzione che risulta direttamente o indirettamente da attività umane, da rifiuti o altre materie in mare quando può avere effetti nocivi, come danni alle risorse biologiche ed agli ecosistemi marini, rischi per la salute dell'uomo, intralcio alle attività marittime, ivi compresa la pesca e gli altri usi legittimi del mare, riduzione della qualità e degrado dei servizi per il tempo libero.

 

ARTICOLO 2

OBIETTIVI

Le Parti contraenti tutelano e proteggono, individualmente e collettivamente, l'ambiente marino da tutte le fonti d'inquinamento e adottano misure efficaci, secondo le loro capacità scientifiche, tecniche ed economiche, per prevenire, ridurre e, ove ciò sia possibile in pratica, eliminare

l'inquinamento causato dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie Ove necessario, esse armonizzano le loro politiche al riguardo.

 

ARTICOLO 3

OBBLIGHI GENERALI

Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti applicano un approccio precauzionale in materia di salvaguardia dell' ambiente contro l'immersione di rifiuti o altre materie, tale approccio consiste nel prendere i provvedimenti preventivi appropriati qualora vi sia motivo di pensare che rifiuti o altre materie introdotte nell'ambiente marino potrebbero causare un pregiudizio, e ciò anche in mancanza di prove conclusive dell'esistenza di un vincolo di causalità fra gli apporti ed i loro effetti.

2. In considerazione dell'approccio secondo cui colui che inquina dovrebbe in linea di massima assumersi il costo dell'inquinamento, ogni Parte contraente si adopera per incoraggiare pratiche secondo le quali le persone che essa autorizza a praticare l'immersione e l'incenerimento in mare, si assumono i costi connessi al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione ed alla padronanza dell'inquinamento, imposte per le attività in tal modo autorizzate, ed in debita considerazione dell'interesse pubblico.

3. Nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo, le Parti contraenti agiscono in modo tale da non spostare, direttamente o indirettamente, i danni o la probabilità di da un settore dell'ambiente ad un altro e da non sostituire un tipo d'inquinamento con un altro.

4. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata nel senso d'impedire alle Parti contraenti di prendere, individualmente e congiuntamente, misure più rigorose conformi al diritto internazionale per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione e ove ciò sia possibile in pratica, l'eliminazione dell'inquinamento.

 

ARTICOLO 4

IMMERSIONE DI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE

1.1. Le Parti contraenti vietano l'immersione di tutti i rifiuti o di altre materie, ad eccezione di quelle enumerate all'Allegato 1,

2. L'immersione di rifiuti o di altre materie enumerate all'Allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione. Le Parti contraenti adottano misure amministrative o legislative volte a garantire che il rilascio dei permessi e le relative condizioni soggiacenti rispettino le disposizioni dell'Allegato 2. Conviene concedere una particolare attenzione alle possibilità di evitare l'immersione, privilegiando le soluzioni preferibili dal punto di vista dell'ambiente.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di vietare, per quel che la concerne l'immersione di rifiuti o di altre materie menzionate all'Allegato 1. Detta Parte notifica queste misure d'interdizione all'Organizzazione.

 

ARTICOLO 5

INCENERIMENTO IN MARE

Le Parti contraenti vietano l'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie.

 

ARTICOLO 6

ESPORTAZIONE DI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE

Le Parti contraenti non autorizzano l'esportazione di rifiuti o di altre materie verso altri paesi, ai fini dell'immersione o dell'incenerimento in mare.

 

ARTICOLO 7

ACQUE INTERNE

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Protocollo, il presente Protocollo si applica alle acque interne solo nella misura prevista ai paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Parte contraente sceglie sia di applicare le disposizioni del presente Protocollo, sia di adottare altre misure efficaci di concessione dei permessi e della regolamentazione al fine di controllare la deliberata eliminazione di rifiuti o di altre materie nelle acque marine interne qualora tale eliminazione costituisca un"immersione" o un "incenerimento in mare" ai sensi dell'articolo 1, se fosse effettuata in mare.

3. Ciascuna Parte contraente dovrebbe fornire all'Organizzazione informazioni sulla legislazione e sui meccanismi istituzionali relativi all'attuazione, al rispetto ed all'applicazione delle disposizioni nelle acque marine interne. Le Partii contraenti dovrebbero altresì adoperarsi, per quanto possibile, per fornire, a titolo facoltativo dei rapporti riepilogativi sul tipo e la

natura delle materie immerse in acque marine interne.

 

ARTICOLO 8

DEROGHE

1. Le norme degli articoli 4.1 e 5 non si applicano quando sia necessario garantire la salvaguardia delle vita umana o la sicurezza di navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture artificiali in mare nei casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o in qualsiasi altro caso che mette a repentaglio la vita umana o che costituisce una minaccia effettiva per le navi, aeronavi e piattaforme o altre strutture artificiali in mare, fermo restando che l'immersione o l'incenerimento in mare appaia come l'unico modo di far fronte alla minaccia e che quest'ultima comporti, con ogni probabilità, danni meno gravi di quello che sarebbero senza il ricorso a detta immersione o incenerimento in mare. L'immersione o l'incenerimento in mare avviene in modo da ridurre al minimo i rischi di pericolo per la vita umana, nonchè per la fauna e la flora marine e occorre segnalarlo senza indugio all'Organizzazione.

2. Una Parte contraente può rilasciare un permesso in deroga agli articoli 4.1 e 5 in casi d'urgenza che presentano una minaccia inaccettabile per la salute dell'uomo, la sicurezza o l'ambiente marino e per i quali nessuna altra soluzione è possibile. Prima di fare ciò, la Parte contraente consulta ogni altro paese, o tutti gli altri paesi che potrebbero essere colpiti, nonchè l'Organizzazione, la quale dopo aver consultato le altre Parti contraenti e, se del caso le organizzazioni internazionali competenti, raccomanda al più presto alla Parte contraente le procedure più confacenti da adottare, conformemente all'articolo 18.6. La Parte contraente si attiene a queste raccomandazioni in tutta la misure del possibile in funzione del tempo di cui dispone per prendere i provvedimenti necessari ed in considerazione dell'obbligo generale di evitare di causare danni all'ambiente marino; essa informa l'Organizzazione circa le misure che avrà adottato. Le Parti contraenti s'impegnano a fornirsi reciprocamente assistenza in tali circostanze.

3. Una Parte contraente può rinunciare ai suoi diritti ai sensi del  paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione al presente Protocollo o posteriormente.

 

ARTICOLO 9

RILASCIO DEI PERMESSI E NOTIFICA

1 Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità per:

.1 rilasciare permessi in conformità al presente Protocollo;

.2 registrare la natura e le quantità di tutti i rifiuti o di altre materie per le quali sono stati rilasciati permessi d'immersione e, qualora ciò sia possibile in pratica, i quantitativi che sono stati effettivamente immersi, nonchè il luogo, la data ed il metodo d'immersione; e

.3 sorvegliare individualmente o in collaborazione con altre Parti contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini del presente Protocollo.

2 L'autorità o le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano permessi conformemente al presente Protocollo per i rifiuti o altre materie destinate all'immersione, oppure, come previsto all'articolo 8.2, all'incenerimento in mare:

.1 caricati sul suo territorio; e

2. caricati a bordo di una nave o di un'aeronave immatricolata sul suo territorio o che batte la sua bandiera, quanto il caricamento ha luogo sul territorio di uno Stato che non è parte contraente del presente Protocollo.

3 Al momento del rilascio dei permessi, l'autorità o le autorità competenti si conformano alle disposizioni dell'articolo 4, nonchè ai criteri, misure e condizioni supplementari che esse possono giudicare pertinenti

4 Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito in forza di un accordo regionale, all'Organizzazione e, se del caso, alle altre Parti contraenti:

.1 Le informazioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3;

.2 Le misure amministrative e legislative adottate per applicare le disposizioni del presente Protocollo, ivi compreso un riassunto delle misure di esecuzione

.3 informazioni sull'efficacia delle misure di cui al paragrafo 4.2 e tutti i problemi incontrati nella loro applicazione.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere fornite annualmente. Le informazioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 devono essere sottoposte regolarmente.

5 I rapporti sottoposti in applicazione dei paragrafi 4.2 e 4.3 sono valutati da un organo sussidiario appropriato, come designato dalla riunione delle Parti contraenti. Questo organo fornirà un resoconto delle sue conclusioni ad una riunione appropriata o ad una riunione speciale delle Parti contraenti.

 

ARTICOLO 10

APPLICAZIONI

1 Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste per l'attuazione del presente Protocollo a tutte:

.1 le navi e le aeronavi immatricolate sul suo territorio o che battono la sua bandiera

.2 le navi e le aeronavi che caricano sul suo territorio rifiuti o altre materie destinate ad essere immerse o incenerite in mare; e

.3 le navi, aeronavi e piattaforme o altre strutture artificiali che si suppone effettuino operazioni d'immersione o d'incenerimento in mare, nelle zone in cui detta Parte è abilitata ad esercitare la sua giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

2 Ciascuna Parte contraente prende provvedimenti appropriati in conformità al diritto internazionale per prevenire e se del caso reprimere gli atti contrari alle disposizioni del presente Protocollo.

3 Le Parti contraenti convengono di cooperare all'elaborazione di procedure in vista dell'applicazione effettiva del presente Protocollo nelle zone al di là della giurisdizione di uno Stato qualsiasi, ivi comprese le procedure per segnalare navi ed aeronavi osservate quando effettuano operazioni d'immersione o di incenerimento, trasgredendo alle disposizioni del presente Protocollo.

4. I1 presente Protocollo non si applica alle navi ed alle aeronavi che godono dell'immunità sovrana loro conferita dal diritto internazionale. Nondimeno, ciascuna Parte contraente vigila, adottando provvedimenti appropriati, affinchè le navi e aeronavi che le appartengono o che sono da essa utilizzate in modo conforme agli scopi ed agli obiettivi del presente Protocollo agiscano in modo conforme agli scopi ed agli obiettivi del presente Protocollo e ne informa al riguardo l'Organizzazione.

5. Uno Stato può, nel momento in cui esprime i suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che ne applica le disposizioni alle sue navi ed aeronavi di cui al paragrafo 4, rimanendo inteso che solo questo Stato può applicare tali disposizioni contro tali navi ed aeronavi.

 

ARTICOLO 11

PROCEDURE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

1 Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, la Riunione delle Parti contraenti stabilisce le procedure ed i meccanismi necessari per valutare ed incoraggiare il rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. Tali procedure e meccanismi sono congegnati in modo da agevolare uno scambio d'informazioni completo e senza riserve, portato a termine

in modo costruttivo.

2. Dopo avere pienamente esaminato tutte le informazioni sottoposte in applicazione del presente Protocollo e tutte le raccomandazioni fatte per il tramite di procedure e di meccanismi stabiliti in forza del paragrafo 1, la Riunione delle parti contraenti può fornire i pareri, l'assistenza o la cooperazione necessari alle Parti contraenti ed alle Parti non contraenti.

 

ARTICOLO 12

COOPERAZIONE REGIONALE

Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti che hanno interessi comuni per la tutela dell'ambiente marino di una determinata regione geografica fanno ogni sforzo, in considerazione delle caratteristiche regionali, per rafforzare la cooperazione regionale, concludendo in modo particolare accordi regionali compatibili con il presente Protocollo in vista di prevenire, ridurre e quando ciò sia possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie. Le Parti contraenti si adoperano per cooperare con le parti agli accordi regionali in vista di armonizzare le procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti che hanno stipulato le varie convenzioni in questione.

 

ARTICOLO 13

COOPERAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

1. Le Parti contraenti, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione ed in coordinamento con le altre organizzazioni internazionali competenti, facilitano l'appoggio bilaterale e multilaterale in materia di prevenzione, di riduzione, e ove ciò sia possibile in pratica, di eliminazione dell'inquinamento causato dall'immersione, conformemente alle norme del presente Protocollo. Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, alle Parti contraenti che ne fanno domanda per quanto concerne:

.1 la formazione del personale tecnico e scientifico ai fini, della ricerca, della sorveglianza e dell'applicazione, ivi compreso, a seconda di come convenga la fornitura di attrezzature e mezzi necessari, allo scopo di rafforzare le capacità nazionali;

.2 i consigli sull'attuazione del presente Protocollo;

.3 l'informazione e la cooperazione tecnica relative alla riduzione della produzione di rifiuti ed ai propri processi di produzione;

.4 l'informazione e la cooperazione tecnica relative all'eliminazione ed al trattamento dei rifiuti e ad altre misure volte a prevenire, ridurre e, ove possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato dall'immersione; e

.5 L'accesso alle ecotecnologie ed al know-how corrispondente  nonchè il loro trasferimento, in particolare per i paesi in via  di sviluppo ed i paesi in transizione verso un'economia di  mercato, a condizioni favorevoli, ivi compreso a condizioni  liberali i e preferenziali, quali approvate di comune accordo, in  considerazione della necessità di tutelare i diritti della  proprietà intellettuale nonchè i bisogni speciali dei paesi in  via di sviluppo e dei paesi in transizione verso l'economia di mercato.

2 L'organizzazione adempie alle seguenti finzioni:

.1 trasmissione delle domande di cooperazione tecnica di Parti contraenti ad altre Parti contraenti, tenendo conto di considerazioni quali le capacità tecniche;

.2 coordinamento delle domande di assistenza con altre organizzazioni internazionali competente, a seconda di come convenga e

.3 fatta salva la disponibilità di risorse sufficienti, assistenza ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione verso l'economia di mercato, che hanno fatto sapere il loro intento di divenire Parti contraenti al presente Protocollo, per l'esame dei mezzi necessari alla sua integrale attuazione.

 

ARTICOLO 14

RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA

1 Le Parti contraenti prendono provvedimenti idonei a promuovere e a facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla prevenzione, la riduzione e ove possibile in pratica, l'eliminazione dell'inquinamento risultante dall'immersione e da altre fonti d'inquinamento marino che rilevano dal presente Protocollo. Questi lavori di ricerca dovrebbero, in particolar modo, consistere nell'osservare, misurare, valutare ed analizzare l'inquinamento per mezzo di metodi scientifici.

2 Per realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti incoraggiano la comunicazione alle altre Parti contraenti che chiedono di avere informazioni pertinenti su:

.1 le attività scientifiche e tecniche e le misure intraprese conformemente al presente Protocollo;

.2 i programmi scientifici e tecnici marini ed i loro obiettivi,

.3 l'impatto osservato durante le attività di sorveglianza e di valutazione svolte in applicazione dell'articolo 9.1.3.

 

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ

Conformemente ai principi del diritto internazionale relativo alla responsabilità degli Stati per i danni causati dall'ambiente di altri Stati o ad ogni altro settore dell'ambiente, le Parti contraenti s'impegnano ad elaborare procedure concernenti la responsabilità che sorge dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie.

 

ARTICOLO 16

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. le controverse relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo vengono risolte innanzi tutto con la negoziazione o la conciliazione, o con altri mezzi pacifici scelti dalle Parti alla controversia.

2. Se non può essere risolta entro i dodici mesi successivi alla data in cui una parte contraente ha notificato l'esistenza di un controversia fra di loro, la controversia viene regolata, su richiesta di una parte alla controversia, per mezzo della procedura di arbitrato di cui all'Annesso 3, a meno che le parti alla controversia convengano di fare ricorso ad una delle procedure enumerate al paragrafo 1 dell'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). Le Parti alla controversa possono convenire in tal senso, a prescindere se anch'esse sono o no Stati Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982).

3. In caso di accordo relativo al ricorso ad una delle procedure enumerate al paragrafo 1 dell'articolo 287 della Convenzione sul diritto del mare (1982) le disposizioni enunciate nella parte XV di questa Convenzione che si riferiscono alla procedura scelta, si applicherebbero altresì mutatis mutandis.

4. Il termine di dodici mesi di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di dodici mesi, di comune accordo fra le parti interessate.

5. Nonostante le norme del paragrafo 2, ogni Stato, nel momento in cui esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, può notificare al Segretario Generale che quando è parte ad una controversia riguardo all'interpretazione o all'applicazione dell'articolo 3.1 o 3.2, il suo consenso sarà richiesto prima che la controversia possa essere regolata per mezzo della procedura di arbitrato prevista all'Allegato 3.

 

ARTICOLO 17

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le Parti contraenti fanno prevalere gli obiettivi del presente Protocollo in seno alle organizzazioni internazionali competenti.

 

ARTICOLO 18

RIUNIONE DELLE PARTI CONTRAENTI

I. Durante le loro Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame approfondito dell'attuazione del presente Protocollo e valutano la sua efficacia in vista d'individuare i mezzi per rafforzare, se del caso, le misure destinate a prevenire, ridurre, e ove possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato e dall' incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie. A questi fini, durante le loro Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti possono, in modo

particolare:

1. esaminare ed adottare emendamenti al presente Protocollo, conformemente alle disposizioni degli articoli 21 e 22;

2. secondo i bisogni, creare organi sussidiari incaricati di esaminare qualsiasi questione, al fine di facilitare l'effettiva attuazione del presente Protocollo;

3. invitare organismi specializzati competenti affinchè forniscano consulenza su questioni attinenti al presente protocollo;

4. favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, interessate dalla prevenzione e dalla padronanza dell'inquinamento;

5. esaminare le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 9.4;

6. elaborare o adottare, in consultazione con le organizzazioni internazionali competenti, le procedure di cui all'articolo 8.2, compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione di casi eccezionali e di urgenza, nonchè le procedure di pareri consultivi e di eliminazione in completa sicurezza delle materie in mare in questi casi;

7. esaminare ed adottare risoluzioni; e

8. studiare ogni misura supplementare eventualmente richiesta;

Nella loro prima riunione, le Pari contraenti stabiliscono il regolamento interno che esse ritengono necessario.

 

ARTICOLO 19

FUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione è incaricata delle funzioni di segretario relative al presente Protocollo. Ogni Parte contraente al presente Protocollo che non è membro dell' Organizzazione, partecipa in misura appropriata alle spese incorse dall'Organizzazione nell'esercizio di queste funzioni.

2. Le funzioni di segretario necessarie per la gestione del presente Protocollo, consistono, in modo particolare in:

1. convocare Riunioni delle Parti contraenti una volta l'anno, salvo se diversamente deciso dalle Parti contraenti e dalle Riunioni speciali delle Parti contraenti in qualsiasi momento, su richiesta di due terzi della Parti contraenti;

2. fornire, a richiesta, pareri consultivi sull'attuazione del presente Protocollo e sulle direttive e procedure elaborate in applicazioni del presente Protocollo;

3. esaminare le domande d'informazione e le notizie trasmesse dalle Parti contraenti, consultare dette Parti e le organizzazioni competenti, e fornire alle Parti contraenti raccomandazioni sulle questioni connesse al presente Protocollo che tuttavia non se sono specificamente l'oggetto;

4. provvedere alla preparazione e all'assistenza, in consultazione con le Parti contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, per l'elaborazione e la messa in opera delle procedure di cui all'articolo 18.6;

5. Comunicare alle Parti contraenti tutte le notifiche ricevute dall'Organizzazione conformemente al presente Protocollo; e

6. Determinare, ogni due anni, un bilancio preventivo ed un conto finanziario ai fini dell'amministrazione del presente Protocollo che saranno divulgati a tutte le Parti contraenti.

3. Oltre alle funzioni prescritte all'articolo 13.2.3, e fatta salva la disponibilità di risorse sufficienti, l'Organizzazione:

.1 collabora alle valutazioni dello stato dell'ambiente marino, e

.2 collabora con le organizzazioni internazionali competenti interessate dalla prevenzione e dal controllo dell'inquinamento.

 

ARTICOLO 20

ALLEGATI

Gli Allegati del presente Protocollo sono parte integrale del presente Protocollo.

 

ARTICOLO 21

EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli articoli del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamenti è divulgato dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato durante una Riunione delle Parti contraenti o una Riunione speciale delle Parti contraenti.

2. Gli emendamenti agli articoli del presente Protocollo sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti nella Riunione delle Parti contraenti o nella Riunione speciale delle Parti contraenti a tal fine.

3. Un emendamento entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che lo hanno accettato il sessantesimo giorno dopo che due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. Successivamente, l'emendamento entra in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente avrà depositato il suo strumento di accettazione di detto emendamento.

4. Il Segretario generale informa le Parti contraenti su ogni emendamento adottato durante le Riunioni delle Parti contraenti, nonchè della data in cui questo emendamento entra in vigore, in generale e riguarda a ciascuna Parte contraente.

5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo, ogni Stato che diviene Parte contraente del presente Protocollo diviene parte contraente del presente Protocollo come modificato, a meno che i due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione o alla Riunione speciale delle Parti contraenti che adottano l'emendamento non decidano diversamente.

 

ARTICOLO 22

EMENDAMENTI AGLI ANNESSI

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli Allegati del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamento è divulgato dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato durante una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti.

2. Gli emendamenti agli Allegati diversi dall'Allegato 3 sono fondati su considerazioni scientifiche o tecniche e potranno tener conto dei fattori giuridici e socio-economici come necessario. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti nella Riunione delle Parti contraenti o nella Riunione speciale delle Parti designata a tal fine.

3. L'Organizzazione divulga senza indugio alle Parti contraenti gli emendamenti agli Annessi che sono stati adottati durante una Riunione delle Parti contraenti o una Riunione speciale delle Parti contraenti.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, gli emendamenti agli Allegati entrano immediatamente in vigore per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua accettazione all'Organizzazione oppure 100 giorni dopo la data della loro adozione in una riunione delle Parti contraenti se quest'ultima data è posteriore, salvo per le Parti contraenti che avranno dichiarato prima del termine di questa scadenza di 100 giorni di non essere in grado di accettare l'emendamento in tale data. Una Parte contraente può in qualsiasi momento sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di accettazione e l'emendamento che era anteriormente oggetto di tale opposizione, inizia ad avere effetto riguardo a tale Parte contraente.

5. Il Segretario generale notifica senza indugio alle Parti contraenti gli strumenti di accettazione o di opposizione che sono stati depositati presso l'Organizzazione.

6. Un nuovo Allegato o un emendamento ad un Allegato che ha connessioni con un emendamento agli articoli del presente Protocollo non entra in vigore prima che l'emendamento agli articoli del presente Protocollo sia entrato in vigore.

7. Per gli emendamenti all'Allegato 3 concernenti la procedura arbitrale e per l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi Allegati, si applicano le procedure di emendamento agli articoli del presente Protocollo.

 

ARTICOLO 23

RAPPORTO FRA IL PROTOCOLLO E LA CONVENZIONE

Il presente Protocollo sostituirà la Convenzione fra le Parti contraenti del presente Protocollo che sono altresì Parti della Convenzione.

 

ARTICOLO 24

FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato presso la sede dell'Organizzazione dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998 e rimane in seguito aperto all'adesione di ogni Stato.

2. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:

.1 firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o

.2 firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

.3 adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

 

ARTICOLO 25

ENTRATA IN VIGORE

I Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di cui:

.1 Almeno ventisei Stati hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati

dal presente Protocollo conformemente all'articolo 24; e

.2 Almeno quindici Parti della Convenzione sono comprese nel numero di Stati indicato al paragrafo 1.1.,

.2 Per ciascuno degli Stati che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all'articolo 24 dopo la data menzionata al paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui questo Stato ha espresso il suo consenso.

 

ARTICOLO 26

PERIODO TRANSITORIO

1. Ogni Stato che non era Parte contraente della Convenzione prima del 31 dicembre 1996 e che manifesta il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo prima della sua entrata in vigore o entro un termine di cinque anni dopo la sua entrata in vigore può, nel momento in cui esprime il suo consenso notificare al Segretario Generale che, per ragioni descritte nella notifica, esso non sarà in grado di rispettare le particolari disposizioni del presente Protocollo diverse da quelle indicate al paragrafo 2, per un periodo transitorio che non supera il termine indicato al paragrafo 4.

2. Nessuna notifica effettuata ai sensi del paragrafo 1 inficia gli obblighi di una Parte contraente al presente protocollo per quanto concerne l'incenerimento in mare o l'immersione di rifiuti radioattivi o di altre materie radioattive.

3. Ogni parte contraente del presente Protocollo che ha notificato il Segretario Generale in forza del paragrafo 1 che, durante il periodo transitorio specificato essa non sarà in grado di rispettare, in tutto o in parte l'articolo 4.1 o l'articolo 9, deve tuttavia proibire durante questo periodo l'immersione di rifiuti o di altre materie per le quali non ha rilasciato autorizzazioni, e fare del suo meglio per adottare misure amministrative o legislative volte a garantire che il rilascio dei permessi e le loro condizioni soggiacenti rispettano le disposizioni dell'annesso 2 e notificare al Segretario Generale il rilascio di qualsiasi permesso.

 

ARTICOLO 27

RITIRO

1 Ogni Parte contraente può ritirarsi dal presente Protocollo in qualsiasi momento, dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte contraente.

2 Il ritiro si effettua mediante il deposito di uno strumento di ritiro preso il Segretario Generale.

3 Il ritiro ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione ha ricevuto lo strumento di ritiro o allo scadere di ogni periodo più lungo specificato in questo strumento.

 

ARTICOLO 28

DEPOSITARIO

1 Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario Generale.

2 Oltre alle funzioni specificate agli articoli 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 e 26.5, il Segretario Generale:

.1 Informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:

.1 di ogni nuova firma o di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione,di approvazione o di adesione e della data di questa firma o di questo deposito;

.2 della data di entrata in vigore del presente Protocollo; e

.3 del deposito di ogni strumento di ritiro, della data in cui tale strumento è stato ricevuto e della data in cui il ritiro ha effetto

.2. trasmette copie certificate, conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.

3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

ARTICOLO 29

TESTI AUTENTICI

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.

 

IN FEDE DI CHE, ì sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

 

FATTO A LONDRA, il sette novembre millenovecentonovantasei.

 

 

ALLEGATO 1

 

RIFIUTI O ALTRE MATERIE PER LE QUALI SI PUÒ PREVEDERE L'IMMERSIONE

1 I rifiuti o altre materie la cui lista figura in appresso sono quelli di cui si può prevedere l'immersione, con la consapevolezza degli obiettivi e degli obblighi generali del presente Protocollo enunciati agli articoli 2 e 3.

.1 rifiuti di dragaggio;

.2 fanghi di epurazione;

.3 rifiuti di pesce o materie risultanti da operazioni di trattamento industriale del pesce;

.4 Navi e piattaforme o altre strutture artificiali in mare;

.5 Materie geologiche inerti, inorganiche;

.6 Materie organiche di origine naturale; e

.7 Oggetti voluminosi costituiti principalmente da ferro, da acciaio, da cemento armato e da materiali non nocivi il cui impatto fisico suscita preoccupazioni, e solo nei casi in cui questi rifiuti sono prodotti in luoghi come le piccole isole, su cui vi sono comunità isolate e che non hanno un accesso pratico ad altre opzioni di eliminazione, oltre all'immersione.

2 L'immersione dei rifiuti o di altre materie enumerate ai paragrafi 1.4 e 1.7 può essere prevista a condizione che i materiali che rischiano di produrre detriti galleggianti o di contribuire in altro modo all'inquinamento dell'ambiente marino siano stati ritirati in tutta la misura del possibile, ed a patto che i materiali immersi in mare non costituiscano un ostacolo rilevante alla pesca o alla navigazione.

3 Nonostante quanto precede, le materie enumerate ai paragrafi 1.1 e 1.7, i cui livelli di radioattività sono superiori alle concentrazioni minime (che sono oggetto di esenzione) definite dall'AIEA e adottate dalle Parti contraenti, non devono essere considerate come passibili di un'immersione, rimanendo inteso, inoltre, che entro un termine di 25 anni a decorrere dal 20 febbraio 1994, ed in seguito ad intervalli regolari di 25 anni, le Parti contraenti effettuano uno studio scientifico attinente a tutti i rifiuti radioattivi ed a tutte le altre materie radioattive diverse dai rifiuti e dalle materie fortemente radioattive, in considerazione di altri fattori che tali Parti possono ritenere utili, e riesaminano il divieto d'immergere tali sostanze conformemente alle procedure enunciate all'articolo 22.

 

ALLEGATO 2

 

VALUTAZIONE DEI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE PER LE QUALI SIPUÒ PREVEDERE UN'IMMERSIONE

 

1 L'autorizzazione di immergere, in talune circostanze non sopprime l'obbligo, in forza del presente Allegato, di proseguire gli sforzi volti a limitare la necessità di ricorrere a questa prassi.

 

SERVIZIO AUDIT RELATIVO ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

 

2 Le fasi iniziali della valutazione di metodi diversi all'immersione dovrebbero, ove necessario, includere una valutazione dei seguenti fattori:

.1 tipi, quantitativi e pericoli relativi ai rifiuti prodotti;

.2 le precisioni che fanno riferimento al processo di produzione e all'origine dei rifiuti nel quadro di tale processo; e

.1 nuova formulazione dei prodotti;

.2 tecniche di produzione propria

.3 modifica del processo di produzione,

.4 sostituzione di apporti; e

.5 riciclaggio in situ in circuito chiuso

3 In generale, se il servizio di audit prescritto permette di constatare che vi sono possibilità di evitare la produzione di rifiuti alla fonte, il richiedente di un permesso dovrebbe formulare e mettere in opera, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali competenti, una strategia di prevenzione della produzione di rifiuti, comportante obiettivi precisi in materia di riduzione della produzione di rifiuti e prevedendo controlli supplementari sulla prevenzione della riduzione di rifiuti in vista di garantire la realizzazione di tali obiettivi.La decisione di rilasciare o di rinnovare il permesso deve garantire che tutte le prescrizioni in materia di riduzione e di prevenzione della produzione di rifiuti che ne risultano sono soddisfatte.

4 Per quanto concerne i rifiuti derivanti dal dragaggio e i fanghi di epurazione, l'obiettivo della gestione dei rifiuti dovrebbe essere d'individuare e poi di controllare le fonti di contaminazione. Questo obiettivo andrebbe ottenuto mettendo in opera strategie volte a prevenire la produzione di rifiuti e a tal fine, occorre che vi sia collaborazione fra gli organismi locali e nazionali competenti, interessati dal controllo sulle fonti d'inquinamento puntuali e altre. Fino all'ottenimento di questo obiettivo, i problemi sollevati dai rifiuti contaminati del dragaggio potranno essere risolti con tecniche di gestione delle evacuazioni in mare o a terra.

 

ESAME DELLE OPZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

5 Le domande di permesso d'immersione dì rifiuti devono fornire la prova che la gerarchia in appresso delle opzioni in materia digestione dei rifiuti sia stata debitamente presa in considerazione, gerarchia stabilita secondo un ordine crescente d'impatto sull'ambiente:

.1 riutilizzazione;

.2 riciclaggio fuori dal sito;

.3 distruzione dei costituenti pericolosi;

.4 trattamento volto a ridurre o a eliminare i costituenti pericolosi; e

.5 evacuazione a terra, nell'aria e nell'acqua.

6 La concessione di un permesso d'immersione di rifiuti deve essere rifiutata se l'autorità incaricata del rilascio del permesso considera che vi sono adeguate possibilità di riutilizzarli, di riciclarli o di trattarli senza rischi eccessivi per la salute dell'uomo o per l'ambiente o senza spese sproporzionate. Converrebbe esaminare il fatto di sapere se esistono all'atto pratico altri mezzi di evacuazione, sulla base di una valutazione comparata dei rispettivi che presentano l'immersione in mare e gli altri metodi.

 

PROPRIETÀ CHIMICHE, FISICHE E BIOLOGICHE

 

7 Una descrizione ed una particolareggiata caratterizzazione dei rifiuti sono un preliminare essenziale per l'esame degli altri metodi e costituiscono le basi della decisione di autorizzare o meno l'immersione di un rifiuto. Se un rifiuto è insufficientemente caratterizzato, a tal punto che sarebbe impossibile valutare in modo appropriato gli impatti che è suscettibile di avere sulla salute dell'uomo e sull'ambiente; il rifiuto in questione non dovrebbe essere immerso.

8 Converrebbe caratterizzare i rifiuti ed i loro costituenti in considerazione dei seguenti elementi:

.1 origine, quantità totale, forma e composizione media;

.2 proprietà: fisiche, chimiche, biochimiche e biologiche;

.3 tossicità;

.4 persistenza; fisica, chimica e biologica; e

.5 accumulazione e bio-trasformazione in materie o sedimenti biologici.

 

LISTA D'INTERVENTO

 

9 Ciascuna Parte contraente deve redigere una lista d'intervento nazionale destinata a costituire un meccanismo di selezione dei rifiuti e delle loro sostanze costituenti che sono oggetto di una domanda, in funzione degli effetti che sono suscettibili di avere sulla salute dell'uomo e sull'ambiente marino. Nel selezionare le sostanze da iscrivere su una lista d'intervento, occorre dare priorità alle sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative di origine antropica (ad esempio, cadmio, mercurio, organo-alogenati, idrocarburi di petrolio e, se del caso, arsenico, piombo, rame, zinco, berillio, cromo, nickel, vanadio, composti organo-silicati, cianuri, fluoruri e pesticidi o loro derivanti diversi dagli organo-alogenati). Una lista d'intervento può anche far scattare riflessioni più approfondite sulla prevenzione della produzione di rifiuti.

10 Una lista d'intervento deve specificare un livello superiore e può altresì specificare un livello inferiore. Il livello superiore dovrebbe essere fissato in modo da evitare gli effetti acuti o cronici sulla salute dell'uomo o sugli organismi marini sensibili rappresentativi dell'eco-sistema marino. L'applicazione di una lista d'intervento sfocerà nella creazione di tre eventuali categorie di rifiuti:

.1 i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche, e che superano il livello superiore applicabile, non devono essere immersi, a meno che tecniche o processi di gestione li rendano accettabili ai fini dell'immersione;

.2 i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche, e che si situano al di qua dei livelli inferiori applicabili, dovrebbero essere considerati come poco pericolosi per l'ambiente nella prospettiva di un'immersione; e

.3 i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche e che si situano sotto il livello superiore, ma al disopra del livello inferiore, esigono una valutazione più dettagliata prima di poter determinare se possono essere immersi.

 

SCELTA DEL LUOGO D'IMMERSIONE

 

11 Le informazioni richieste per scegliere un luogo d'immersione, devono includere:

.1 le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della colonna d'acqua e dei fondali marini;

.2 il luogo dei natanti privati, dei valori e degli altri usi del mare nella zona esaminata;

.3 la valutazione dei flussi di costituenti legali all'immersione rispetto al flusso di sostanze pre-esistenti nell'ambiente marino e

.4 la viabilità economica ed operativa.

 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POTENZIALI

 

12 La valutazione degli effetti potenziali dovrebbe dar luogo ad un succinto esposto sulle probabili conseguenze delle opzioni di evacuazione in mare o di evacuazione a terra, in altre parole, "l'ipotesi d'impatto". Essa fornisce una base sulla quale ci riappoggerà per decidere se convenga di approvare o meno l'opzione di evacuazione proposta, nonchè per stabilire le disposizioni richieste in materia di sorveglianza dell'ambiente.

13. La valutazione concernente l'immersione dovrebbe comportare informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, le condizioni che esistono nel luogo (o nei luoghi) d'immersione proposti, i flussi e le tecniche di evacuazione proposte e precisare i potenziali effetti sulla salute dell'uomo, sulle risorse viventi, sui natanti privati e sugli altri usi legittimi del mare. Essa dovrebbe definire la natura, le scale temporali e geografiche nonchè la durata degli impatti probabili sulla base di ipotesi ragionevolmente prudenti.

14. Converrebbe analizzare ciascuna delle opzioni di evacuazione alla luce di una valutazione comparata dei seguenti elementi: rischi per la salute dell'uomo, costi per l'ambiente, pericoli (compresi gli incidenti) aspetti economici ed esclusione di usi futuri. Se la valutazione dovesse rivelare che non si dispone di elementi d'informazione sufficienti per determinare i probabili effetti dell'opzione di evacuazione proposta, questa opzione non dovrebbe essere approfondita oltre. Inoltre, se l'interpretazione della valutazione comparata dimostra che l'opzione d'immersione è meno favorevole, nessun permesso d'immersione andrebbe concesso.

15. Ciascuna valutazione dovrebbe terminare con una dichiarazione finale che sostiene la decisione adottata di rilasciare o di rifiutare un permesso d'immersione

 

MONITORAGGIO

 

16 .I1 monitoraggio mira a verificare che le condizioni da cui il permesso è accompagnato siano soddisfatte - mediante un controllo di conformità, e che le ipotesi adottate durante l'esame del permesso, come pure durante il processo di selezione del sito siano corrette e sufficienti per proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo - la sorveglianza sul campo. È indispensabile che gli obiettivi dei programmi di sorveglianza siano chiaramente definiti.

 

PERMESSO E CONDIZIONI CHE LO ACCOMPAGNANO

 

17 .La decisione di rilasciare un permesso dovrebbe essere presa solo dopo che tutte le valutazioni d'impatto sono state adeguatamente effettuate e che le misure richieste in materia di monitoraggio sono state determinate. Nella misura in cui ciò è possibile in pratica, le disposizioni del permesso dovrebbero essere di natura tale da ridurre al minimo le conseguenze perturbanti o pregiudizievoli per l'ambiente e potenziare i vantaggi. In particolare, il permesso deve comportare i seguenti dati e le seguenti informazioni:

.1 tipi e origine delle materie da immergere;

.2 posizionamento del luogo (o dei luoghi) d'immersione;

.3 metodo d'immersione; e

.4 disposizioni richieste in materia di sorveglianza e di notifica.

18.Converrebbe rivedere i permessi ad intervalli regolari, in considerazione dei risultati del monitoraggio e degli obiettivi dei programmi di sorveglianza. L'esame dei risultati della sorveglianza consentirà di sapere se i programmi sul campo devono essere continuati, rielaborati o abbandonati e contribuirà all'adozione di decisioni adeguatamente fondate trattandosi del rinnovo, della modifica o dell'annullamento dei permessi. Si disporrà in tal modo di un meccanismo d'informazioni di ritorno, rilevante per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente marino.

 

ALLEGATO 3

 

PROCEDURA ARBITRALE

 

Articolo 1

1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente, in applicazione dell'articolo 18 del presente Protocollo, si costituisce un tribunale arbitrale, di seguito denominato il Tribunale. La richiesta d'arbitrato contiene l'oggetto della domanda nonchè qualsiasi atto giustificativo per sostenere l'esposizione del caso.

2. La Parte contraente informa il Segretario Generale dell'Organizzazione:

.1 della sua domanda di arbitrato;

.2 delle norme del presente Protocollo la cui interpretazione o applicazione danno luogo, a suo avviso, alla controversia.

.3 Il Segretario Generale trasmette queste informazioni a tutti gli Stati contraenti.

 

Articolo 2

1. Il tribunale è composto da un solo arbitro qualora le parti alla controversia così decidano entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato.

2. In caso di decesso, d'incapacità o di difettosità dell'arbitro, le parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di 30 giorni a decorrere dal decesso, dall'incapacità o da difettosità.

 

Articolo 3

1. Se le Parti ad una controversia non raggiungono un accordo con un Tribunale composto nelle condizioni previste all'articolo 2 del presente Allegato, il Tribunale sarà composto da tre membri;

.1 un arbitro nominato da ciascuna parte alla controversia; e

.2 un terzo arbitro, designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del Tribunale.

2. Se il presidente del Tribunale non è designato al termine di una scadenza di 30 giorni a decorrere dalla designazione del secondo arbitro, le parti alla controversia sottopongono al Segretario Generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di 30 giorni, su domanda di una delle parti, una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo. Il Segretario Generale sceglie al più presto il Presidente su questa lista. Egli non può scegliere un Presidente che ha avuto o che ha la nazionalità di un delle parti alla controversia, salvo se l'altra parte vi consente.

3. Se una delle parti ad una controversia non ha proceduto, entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato alla designazione di un arbitro che le incombe in forza del paragrafo 1.1, l'altra parte può chiedere di sottoporre al Segretario Generale dell'Organizzazione entro un termine di 30 giorni una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo.

4. In caso di decesso, d'incapacità o di difettosità dell'arbitro, la parte della controversia che lo ha nominato, nomina un sostituto entro il termine di 30 giorni dal decesso, dall'incapacità o dalla difettosità. In caso ciò non avvenga, la procedura continua con i rimanenti arbitri. In caso di decesso, di incapacità o di difettosità del presidente, il suo sostituto è nominato alle condizioni previste ai paragrafi 1.2 e 2, entro 90 giorni dal decesso, dall'incapacità o dalla difettosità.

5 Il Segretario generale dell'Organizzazione detiene una lista di arbitri composta da persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può designare, mediante inclusione nella lista, quattro persone che non hanno necessariamente la sua nazionalità. Se le Parti alla controversia non sottopongono al Segretario Generale nei tempi stabiliti una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo in forza delle disposizioni dei paragrafi 2,3, e 4, il Segretario Generale sceglie sulla lista che detiene l'arbitro o gli arbitri non designati.

 

Articolo 4

Il Tribunale può avere cognizione e decidere sulle domande riconvenzionali direttamente collegate all'oggetto della controversia.

 

Articolo 5

Ciascuna parte alla controversia si prende a carico le spese che comporta la preparazione del suo fascicolo. Il costo della rimunerazione dei membri del Tribunale, nonchè tutte le spese di ordine generale comportate dall'arbitrato sono ugualmente ripartite fra le parti alla controversia. Il Tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce un conteggio finale alle parti.

 

Articolo 6

Ogni Parte contraente di cui un interesse di ordine giuridico è in causa può, dopo aver avvisato per iscritto le parti alla controversia che hanno iniziato questa procedura, intervenire nella procedura d'arbitrato, con l'accordo del Tribunale ed a sue spese.

Ogni Parte che interviene in tal modo può presentare prove, fascicoli o far conoscere oralmente i suoi argomenti sulle questioni che danno luogo all'intervento, conformemente alle procedure stabilite in applicazione dell'articolo 7 del presente Allegato, ma nessun diritto le è conferito per quanto riguarda la composizione del Tribunale.

 

Articolo 7

Il Tribunale costituito ai sensi del presente Allegato, stabilisce le proprie regole di procedura.

 

Articolo 8

1. Ad eccezione del caso in cui il tribunale è composto da un solo arbitro, le decisioni del tribunale, sia sulla sua procedura, ed il luogo delle sue riunioni sia su altre questioni connesse alla controversa che gli vengono sottoposte, sono adottata dalla maggioranza dei voti dei suoi membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del Tribunale designato da una delle parti alla controversia non impedisce al Tribunale di statuire. In caso di equa suddivisione dei voti, il voto del Presidente è predominante.

2. Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione ed utilizzando tutti i mezzi di cui dispongono, le parti:

.1 forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni utili; e

.2 danno al Tribunale la possibilità di entrare sul loro territorio, di udire i testimoni o gli esperti e di esaminar i luoghi.

3. Il fatto che una parte alla controversia non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 non impedisce al Tribunale di statuire o di pronunciare la sua sentenza.

 

Articolo 9

Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in un termine di cinque mesi a decorrere dalla sua costituzione, salvo se ritiene opportuno prorogare questo termine, il nuovo termine essendo al massimo di cinque mesi. La sentenza del Tribunale è motivata. Essa è definitiva ed inappellabile ed è comunicata al Segretario Generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti. Le parti alla controversia devono conformarvisi senza indugio.