§ 94.1.c80 - L. 10 febbraio 2005, n. 27.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/02/2005
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 94.1.c80 - L. 10 febbraio 2005, n. 27.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

(G.U. 3 marzo 2005, n. 51 - S.O. n. 27)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MAR MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA VICINA [1]

 

Le Parti,

Ricordando che la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, incoraggia le misure internazionali di cooperazione per la conservazione delle specie migratorie;

Ricordando inoltre che la terza sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, svoltasi a Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto con insistenza agli Stati dell'area di ripartizione, di collaborare in vista di concludere, sotto gli auspici della Convenzione, un accordo multilaterale per la conservazione dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord;

Riconoscendo che i cetacei sono parte integrante dell'ecosistema marino che deve essere preservato a vantaggio delle generazioni presenti e future, e che la loro conservazione è una preoccupazione comune;

Riconoscendo l'importanza di integrare le azioni di conservazione per i cetacei con le attività relative allo sviluppo socioeconomico delle Parti interessate a detto Accordo, ivi comprese attività marittime come la pesca e la libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale;

Consapevoli che lo stato di conservazione dei cetacei può essere pregiudicato da fattori come il degrado e la perturbazione dei loro habitat, l'inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l'uso e l'abbandono di congegni da pesca non selettivi, e le catture deliberate o accidentali;

Convinte che la vulnerabilità dei cetacei rispetta a questi pericoli giustifica l'adozione di specifiche misure di conservazione qualora ancora non esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d'integrazione economica regionale che esercitano una sovranità e/o una giurisdizione su qualsiasi parte della loro area di ripartizione, e di Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attività che esulano dalla giurisdizione nazionale e che potrebbero pregiudicare la conservazione dei cetacei;

Insistendo sulla necessità di promuovere ed agevolare la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni d'integrazione economica regionali, le organizzazioni inter-governative ed il settore non governativo che tratta la conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e dell'area Atlantica contigua;

Convinte che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua applicazione mediante azioni coordinate e concertate contribuirà in modo significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro habitat nel modo più efficace, e che avrà ricadute benefiche su altre specie;

Riconoscendo che, malgrado le ricerche scientifiche già realizzate o in corso, sussistono lacune nella conoscenza della biologia, dell'ecologia e della dinamica delle popolazioni di cetacei e che occorre sviluppare la cooperazione in materia di ricerca e di sorveglianza continua di queste specie per garantire piena efficacia alle misure di conservazione;

Riconoscendo inoltre che ai fini dell'attuazione effettiva di un tale Accordo sarà necessario fornire assistenza, in spirito di solidarietà, a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua dei cetacei e dei loro habitat, nonché per la creazione o lo sviluppo d'istituzioni scientifiche o amministrative;

Riconoscendo l'importanza di altri strumenti mondiali e regionali relativi alla conservazione dei cetacei, firmati da numerose Parti come la Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena, 1946: la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, 1976, i protocolli relativi a tale Convenzione, ed il Piano d'Azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, adottata sotto i suoi auspici nel 1991; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa, 1979; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982; la Convenzione sulla diversità biologica, 1992; e la Convenzione sulla. protezione del Mar Nero dall'inquinamento, 1992; il Piano mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l'utilizzazione dei mammiferi marini del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente adottato nel 1982; nonché le iniziative, fra l'altro, del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo, della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

Hanno convenuto quanto segue

 

Articolo I

Portata d'applicazione, definizioni ed interpretazione.

1. a) L'ambito geografico del presente Accordo, di seguito denominato "zona dell'Accordo", è costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo e dai loro golfi e mari, dalle acque interne connesse o interconnesse a queste acque marittime, e della vicina zona atlantica ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente accordo:

- il Mar Nero è delimitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e Dalyan (Turchia);

- il Mar Mediterraneo è delimitato ad est dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehmetcik e Kumkale (Turchia) e ad ovest dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel, all'entrata dello stretto di Gibilterra; e

- la vicina area atlantica ad ovest dello stretto di Gibilterra è delimitata ad est dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel (Marocco); ad ovest dalla linea congiungente i fari di Casablanca (Marocco) e di Capo di San Vincenzo (Portogallo) fino a che questa linea raggiunge il parallelo di latitudine 36° N, poi dal parallelo di latitudine 36° N fino a raggiungere il limite esterno delle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, poi dal limite esterno delle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo e della Spagna fino alla frontiera terrestre tra Spagna e Francia.

b) Nessuna disposizione, del presente Accordo, né alcun atto adottato sulla base del presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali e future di qualsiasi Stato inerenti al diritto del mare o alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 (Convenzione relativa al regime degli stretti), in modo particolare la natura e la distesa delle zone marine, la delimitazione delle zone marine fra Stati adiacenti o dirimpettai, la libertà della navigazione in alto mare; il diritto e le modalità di transito negli stretti che servono per la navigazione internazionale ed il diritta di transito inoffensivo nel mare territoriale, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, della Stato di bandiera e della Stato del porto.

c) Nessun atto o attività dispiegata in base al presente Accordo potrà costituire una base atta a far valere, appoggiare o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione è situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo o che frequentano la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale, e di cui una lista indicativa figura all'Annesso I al presente Accordo.

3. Ai fini del presente Accordo:

a) «Cetacei» significa animali, ivi compresi individui, specie, sottospecie a popolazioni di Odontoceti o di Mysticeti;

b) «Convenzione» significa la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, 1979;

c) «Segretariato della Convenzione» significa l'organo istituito secondo l'articolo IX della Convenzione;

d) «Segretariato dell'Accordo» significa l'organo istituito secondo l'articolo III, paragrafo 7 del presente Accordo;

e) «Comitato scientifico» significa l'organo istituito secondo l'articolo III, paragrafo 7, del presente Accordo;

f) «Area di ripartizione» significa ogni distesa d'acqua che un cetaceo abita, frequentata temporaneamente o attraversa in un momento qualunque durante il suo normale itinerario di migrazione, entro la zona dell'Accordo;

g) «Stato dell'area di ripartizione» significa ogni Stato che esercita la sua sovranità e/o giurisdizione in una parte qualsiasi dell'area di ripartizione di una popolazione di cetacei assoggettata al presente Accordo, o di uno Stato le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano, nella zona dell'Accordo, attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei;

h) «Organizzazione d'integrazione economica regionale» significa una organizzazione costituita da Stati sovrani ed aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Accordo;

i) «Parte» significa uno Stato dell'area di ripartizione o organizzazione d'integrazione economica regionale per le quali questo Accordo è in vigore;

j) «Sub-regione», a seconda del particolare contesto, significa sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona Atlantica; ogni riferimento nell'accordo agli Stati di una particolare sub-regione deve essere inteso nel senso di Stati che hanno una parte delle loro acque territoriali all'interno di quella sub-regione e Stati le cui navi che battono la loro bandiera sono impegnati in attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in quella sub-regione;

k) «Habitat» significa ogni zona nell'area di ripartizione dei cetacei dove questi animali risiedono in modo temporaneo o permanente, in particolare le zone dove gli animali allevano, partoriscono e si riproducono, e le vie di migrazione.

Inoltre i termini definiti all'articolo I, sotto-paragrafi l a) ad w) e i) della Convenzione hanno lo stesso senso mutatis mutandis nel presente Accordo.

4. Il presente Accordo sostituisce un accordo ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo IV della Convenzione.

5. Gli annessi al presente Accordo ne fanno parte integrante ed ogni riferimento all'Accordo fa altresì riferimento ai suoi annessi.

 

Articolo II

Obiettivi e misure di conservazione.

1. Le Parti prendono misure coordinate per raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. A questo fine, le Parti vietano o prendono tutte le misure necessarie per eliminare, quando ciò non sia già stato fatto, ogni deliberato prelievo di cetacei e cooperano per creare e mantenere una rete di aree specialmente protette per conservare i cetacei.

2. Ogni Parte può concedere una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo precedente ma unicamente nelle situazioni di emergenza previste al paragrafo 6 dell'Annesso 2, o dopo aver ottenuto il parere del Comitato scientifico ai fini della ricerca in situ non letale, mirante a mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. La pare interessata informa immediatamente l'Ufficio ed il Comitato scientifico, tramite il segretariato dell'Accordo, di ogni deroga concessa. Il segretariato dell'Accordo informa senza indugio circa la deroga e nel modo più appropriato tutte le Parti.

3. Inoltre le Parti applicano nei limiti della loro sovranità e/o giurisdizione e in conformità ai loro obblighi internazionali le misure di conservazione, di ricerca e di gestione previste all'Annesso 2 al presente Accordo, inerenti alle seguenti questioni:

a) adozione e attuazione della legislazione nazionale;

b) valutazione e gestione delle interazioni uomo-cetacei;

c) protezione degli habitat;

d) lavori di ricerca e di sorveglianza continua;

e) potenziamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni formazione ed istruzione; e

f) risposta a situazioni di emergenza.

Le misure relative alle attività di pesca saranno applicate all'insieme delle acque sotto la loro sovranità e/o giurisdizione, ed al di fuori di queste acque, per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio.

4. Quando applicano le misure sopra stabilite, le Pari si attengono al principio di precauzione.

 

Articolo III

Riunione delle Parti.

1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo.

2. In consultazione con il Segretariato della Convenzione, il depositario convoca una sessione della Riunione delle Parti al presente Accordo non oltre un anno dopo la data della sua entrata in vigore. In seguito, il segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, a meno che la Riunione delle Parti non decida diversamente.

3. Il Segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti, su richiesta scritta di almeno due terzi delle Parti.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ogni Stato non parte al presente Accordo, i segretariati di altre convenzioni mondiali e regionali o segretariati di accordi interessati inter alia alla conservazione dei cetacei, e le organizzazioni regionali o sub-regionali di gestione della pesca aventi competenza per le specie che frequentano in modo temporaneo o permanente la zona dell'Accordo, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni altra organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata per la conservazione dei cetacei può essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti da osservatori, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. Dopo essere stato ammesso ad una sessione della Riunione delle Parti, un osservatore continuerà ad esser ammesso a partecipare alle sessioni seguenti, a meno che almeno un terzo delle Parti non vi si opponga, come minimo trenta giorni prima dell'inizio della sessione.

5. Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un voto. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti dell'Accordo. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non può esercitare il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

6. Tutte le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate per consenso, salva diversa disposizione prevista all'articolo X del presente Accordo. Tuttavia se il consenso non può essere ottenuto relativamente alle questioni previste dagli annessi all'Accordo, una decisione può essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. In caso di voto, ogni Parte può entro centocinquanta giorni, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, far sapere il suo intento di non applicate tale decisione.

7. Nella sua prima sessione, la Riunione delle Parti:

a) approva il regolamento interno;

b) insedia un segretariato dell'Accordo incaricato di assumere le funzioni di segretariato di cui all'articolo IV del presente Accordo;

c) designa in ciascuna sub-regione, in seno ad una istituzione esistente, un'unità di coordinamento per agevolare l'attuazione delle misure di cui all'Annesso 2 al presente Accordo;

d) elegge un Ufficio di Presidenza come previsto all'articolo VI;

e) insedia un Comitato scientifico come previsto all'articolo VII;

f) decide la presentazione ed il contenuto dei rapporti delle Parti relativi all'attuazione dell'Accordo, come previsti dall'articolo VIII.

8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:

a) esamina le valutazioni scientifiche dello stato di conservazione dei cetacei della zona dell'Accordo e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonché i fattori suscettibili di nuocere loro;

b) esamina i progressi compiuti e le eventuali difficoltà incontrate per l'attuazione del presente Accordo, in base ai rapporti delle Parti e del segretariato dell'Accordo;

c) fa delle raccomandazioni alle Parti, se lo ritiene necessario o appropriato e adotta misure specifiche per migliorare l'efficacia del presente Accordo;

d) esamina ogni proposta e prende ogni decisione di emendamento del presente Accordo che ritiene necessaria;

e) adotta un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e decide di ogni questione relativa alle norme finanziarie del presente Accordo;

f) esamina le norme relative al segretariato dell'Accordo, alle unità di coordinamento ed al Comitato scientifico;

g) adotta un rapporto che sarà comunicato alle Parti del presente Accordo, nonché alla Conferenza delle Parti della Convenzione;

h) determina di comune accordo, la data ed il luogo della prossima riunione a titolo provvisorio;

i) tratta di ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.

 

Articolo IV

Segretariato dell'Accordo.

1. Fatta salva l'approvazione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, un segretariato dell'Accordo sarà istituito in seno al Segretariato della Convenzione. Se il Segretariato della Convenzione non è in grado, in qualsiasi momento, di espletare tali funzioni, la Riunione delle Parti prenderà disposizioni in conseguenza.

2. Le funzioni del segretariato dell'Accordo sono le seguenti:

a) organizzare e provvedere alle mansioni di segretariato per le sessioni della Riunione delle Parti;

b) provvedere ai collegamenti ed agevolare la cooperazione fra gli Stati dell'area di ripartizione, a prescindere se siano o meno Parti dell'Accordo, e gli organi internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o indirettamente connesse alla conservazione dei cetacei nella zona dell'Accordo;

c) assistere le Parti nell'applicazione dell'Accordo, garantendo la coerenza fra le sub-regioni e con le disposizioni previste da altri strumenti internazionali in vigore;

d) eseguire le decisioni che gli sono devolute dalla Riunione delle Parti;

e) attirare l'attenzione della Riunione delle Patti su ogni questione relativa al presente Accordo;

f) presentare in ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un rapporto sui suoi lavori nonché su quelli delle unità di coordinamento, dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato scientifico e sull'applicazione dell'Accordo, in base alle informazioni fornite dalle Parti e da altre fonti;

g) gestire il bilancio preventivo del presente Accordo;

h) fornire informazioni al pubblico in generale sul presente Accordo e sui suoi obiettivi; e

i) espletare ogni altra funzione che gli è conferita ai sensi del presente Accordo o dalla Riunione delle Parti.

3. Il segretariato dell'Accordo, in consultazione con il Comitato scientifico e con le unità di coordinamento predispone linee direttive, vertenti tra l'altro su:

a) la riduzione o l'eliminazione, nella misura del possibile ed ai fini del presente Accordo, di interazioni nocive uomo-cetacei;

b) i metodi di protezione degli habitat e di gestione delle risorse naturali che possono riguardare i cetacei;

c) misure di emergenza;

d) metodi di salvataggio.

 

Articolo V

Unità di coordinamento.

1. Le funzioni delle unità di coordinamento sub-regionali sono le seguenti:

a) agevolare l'attuazione, nelle rispettive sub-regioni, delle attività previste all'Annesso 2 al presente Accordo, secondo le istruzioni della Riunione delle Parti;

b) raccogliere e valutare le informazioni che consentiranno di meglio conseguire gli obiettivi e l'attuazione dell'Accordo, e provvedere ad un'adeguata divulgazione di tali informazioni;

c) fornire un sostegno amministrativo alle riunioni del Comitato scientifico e predisporre un rapporto destinato alla Riunione delle Parti tramite del segretariato dell'Accordo.

La designazione delle unità di coordinamento e le loro funzioni sono esaminate, ove necessario, in ciascuna sessione della riunione delle Parti.

2. Ciascuna unità di coordinamento, in consultazione con il Comitato scientifico ed il segretariato dell'Accordo, facilita la predisposizione di un insieme di studi o di pubblicazioni internazionali che dovranno essere regolarmente aggiornate, comprendenti:

a) rapporti sullo stato e l'evoluzione delle popolazioni, nonché sulle lacune nelle conoscenze scientifiche;

b) un repertorio sub-regionale delle zone rilevanti per i cetacei; e

c) un repertorio sub-regionale delle autorità nazionali, dei centri di ricerca e di salvataggio, degli esperti scientifici e delle organizzazioni non governative che trattano i cetacei.

 

Articolo VI

Ufficio di Presidenza.

1. La Riunione delle Parti elegge un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dai Vice-Presidenti della Riunione delle Parti, e adotta il suo regolamento interno su proposta del segretariato dell'Accordo. Il Presidente del Comitato scientifico è invitato a partecipare come osservatore alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Ogni qualvolta ciò sia necessario, il segretariato dell'Accordo provvede al segretariato.

2. L'ufficio di Presidenza deve:

a) fornire direttive di politica generale e direttive operative e finanziarie al segretariato dell'Accordo come pure alle unità di coordinamento per l'attuazione e la promozione dell'Accordo;

b) negli intervalli fra le sessioni della Riunione delle Parti ed a suo nome, portare a termine le attività interinali che possono risultare necessarie o che gli sono affidate dalla Riunione delle Parti; e

c) rappresentare le Parti presso il Governo (o i Governi) del paese ospite (o dei paesi ospiti) del segretariato dell'Accordo e della Riunione delle Parti, del depositario e di altre organizzazioni internazionali per questioni relative a questo Accordo ed al suo segretariato.

3. Su richiesta del suo Presidente, l'ufficio di Presidenza si riunisce di regola una volta l'anno dietro invito dei segretariato dell'Accordo, che informa tutte le Parti della data, del luogo e dell'ordine del giorno di queste riunioni.

4. L'Ufficio di Presidenza fornisce un rapporto sulle sue attività in ciascuna sessione della Riunione delle Parti; questo rapporto è trasmesso dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti prima della sessione.

 

Articolo VII

Comitato scientifico.

1. Un Comitato scientifico composto da esperti qualificati nella scienza della conservazione dei cetacei, e istituito in quanto organo consultivo della Riunione delle Parti. La Riunione delle Parti affida le funzioni di Comitato scientifico ad una organizzazione già esistente nella zona dell'Accordo, garantendo un'equilibrata rappresentazione geografica.

2. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal segretariato dell'Accordo a domanda della Riunione delle Parti.

3. Il Comitato scientifico deve:

a) fornire consigli alla Riunione delle Parti relativamente alle questioni scientifiche e tecniche relative all'applicazione dell'Accordo e, secondo i bisogni, individualmente alle Parti negli intervalli fra le sessioni tramite l'unità di coordinamento della sub-regione interessata;

b) dare il suo parere sulle linee direttive come previsto all'articolo IV, paragrafo 3, esaminare le valutazioni predisposte nel quadro dell'Annesso 2 al presente Accordo e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti circa il loro sviluppo il loro contenuto, la loro attuazione;

c) esaminare le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione delle popolazioni di cetacei;

d) dare un parere sullo sviluppo ed il coordinamento dei programmi internazionali di ricerca e di sorveglianza continuativa, e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti riguardo a ricerche supplementari da effettuare;

e) facilitare gli scambi di informazioni scientifiche e di tecniche di conservazione;

f) preparare per ciascuna sessione della Riunione delle Parti un rapporto sulle sue attività, rapporto che sarà sottoposto al segretariato dell'Accordo al più tardi centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti e diramato dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti;

g) formulare, il prima possibile, un parere sulle deroghe che gli sono state richieste, secondo articolo II paragrafo 2; e

h) espletare, se del caso, ogni compito che gli sarà affidato dalla Riunione delle Parti.

4. Il Comitato scientifico in consultazione con l'Ufficio di Presidenza e le rispettive unità di coordinamento può istituire, secondo i bisogni, dei sotto-gruppi per trattare questioni particolari. La Riunione delle Parti determina a tal fine un limitato stanziamento budgetario.

 

Articolo VIII

Comunicazione ed elaborazione di rapporti.

Ciascuna Parte:

a) designa un punto di contatto ai fini del presente Accordo e ne comunica immediatamente il nominativo, l'indirizzo ed i numeri di telecomunicazione al segretariato dell'Accordo che li trasmetterà senza indugio alle altre Parti ed alle unità di coordinamento; e

b) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto sulla sua attuazione dell'Accordo, con riferimento in modo particolare alle misure di conservazione, alla ricerca scientifica ed alla sorveglianza continuativa che essa ha intrapreso. Lo schema di questi rapporti sarà fissato dalla prima sessione della Riunione delle Parti e riveduto, se del caso, in ogni successiva sessione. Ogni rapporto è sottoposto al segretariato dell'Accordo almeno centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti per la quale stato predisposto, ed una copia ne sarà trasmessa senza indugio alle altre Parti dal segretariato dell'Accordo.

 

Articolo IX

Disposizioni Finanziarie.

1. La tariffa dei contributi al bilancio preventivo del presente Accordo è determinata dalla Riunione delle Parti nella sua prima sessione. Alle organizzazioni d'integrazione economica regionale non può essere richiesto un contributo superiore al 2,5%, per quanto riguarda le spese amministrative.

2. Le decisioni relative al bilancio preventivo, nonché ogni eventuale modifica della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso.

3. La Riunione delle Parti può istituire un fondo addizionale di conservazione, alimentato dai contributi volontari delle Parti o da ogni altra fonte, allo scopo di incrementare i fondi disponibili per la sorveglianza continua, la ricerca, la formazione ed i progetti relativi alla conservazione dei cetacei.

4. Le Parti sono inoltre incoraggiate a fornire un sostegno tecnico e finanziario su base bilaterale a multilaterale per aiutare gli Stati dell'area di ripartizione che sono paesi in via di sviluppo o la cui economia è in fase di transizione, ad applicare le norme del presente Accordo.

5. Il segretariato dell'Accordo procede periodicamente ad un esame dei potenziali meccanismi destinati a fornire risorse supplementari, in particolare fondi ed assistenza tecnica, per l'attuazione del presente Accordo e presenta le sue conclusioni alla Riunione delle Parti.

 

Articolo X

Emendamento all'Accordo.

1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti.

2. Ogni Pare può formulare proposte di emendamento all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, è comunicato al segretariato dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne trasmette immediatamente una copia alle Parti. Ogni osservazione formulata dalle Parti sul testo è comunicata al segretariato dell'Accordo al più tardi sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Il prima possibile dopo lo scadere di questo termine, il segretariato comunica alle Parti tutte le osservazioni ricevute in tale data.

3. Ogni annesso supplementare o emendamento dell'Accordo, diverso da un emendamento dei suoi annessi, è adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti, che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti all'Accordo, alla data di adozione dell'annesso supplementare o dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione, tale annesso supplementare o emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato il suo strumento di approvazione.

4. Ogni emendamento ad un annesso all'Accordo è adottato a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti, ed entra in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della sua adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato un riserva secondo il paragrafo 5 del presente articolo.

5. Durante il periodo di centocinquanta giorni previsto al paragrafo 4 del presente articolo, ogni Parte può, mediante una notifica scritta indirizzata al depositario, formulare una riserva riguardo all'emendamento di un annesso dell'Accordo. Tale riserva potrà essere ritirata mediante una notifica scritta al depositario ed in tal caso l'emendamento entrerà in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.

 

Articolo XI

Incidenze di questo Accordo sulla legislazione e le Convenzioni internazionali.

1. Le norme del presente Accordo non pregiudicano il diritto di ogni Parte di mantenere o di adottare misure più rigorose per la conservazione dei cetacei e dei loro habitat, né i diritti e gli obblighi di ogni Parte derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente di cui è parte, salvo se l'esercizio di questi diritti ed obblighi potrebbe minacciare la conservazione dei cetacei.

2. Le Parti attuano il presente Accordo nel rispetto dei loro diritti ed obblighi in conformità al diritto del mare.

 

Articolo XII

Soluzione delle Controversie.

1. Ogni controversia intervenuta fra due o più parti relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Accordo, sarà oggetto di negoziati fra le Parti implicate nella controversia, o di mediazione o di conciliazione da parte di terzi, se ciò è ritenuto accettabile dalle Parti interessate.

2. Se questa controversia non può essere risolta nel modo prevista al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti potranno per reciproco consenso sottoporre la controversia ad arbitrato o a soluzione giudiziaria. Le Parti che hanno intentato la controversia saranno vincolate della decisione arbitrale o giudiziaria.

 

Articolo XIII

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di ogni Stato dell'area di ripartizione, a prescindere dal fatto che zone dipendenti dalla giurisdizione di questo Stato facciano o meno parte della zona dell'Accordo, o alle organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui almeno un membro e Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:

a) firma senza riserva, di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma a Monaco fino alla data della sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo è aperto all'adesione di ogni Stato, dell'area di ripartizione o di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

 

Articolo XIV

Entrata in vigore.

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo o organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui almeno due della sub-regione del Mar Nero ed almeno cinque dalla sub-regione del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina, hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo.

2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione, o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:

a) firmerà il presente Accorso senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,

b) lo ratificherà, lo accetterà o lo approverà, oppure

c) vi aderirà,

dopo la data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e di organizzazioni d'integrazione economica regionale richiesti, per la sua entrata in vigore lo avranno firmato senza riserva, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al deposito, da parte di tale Stato o di tale organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

Articolo XV

Riserve.

Le norme del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, una specifica riserva può essere formulata da uno Stato per una parte specificamente delimitata delle sue acque interne, al momento della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, se del caso, sul deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale riserva può essere ritirata in qualsiasi momento dallo Stato che l'ha formulata, mediante una notifica scritta indirizzata al depositario; questo Stato diviene vincolato, dall'applicazione dell'Accordo per le acque che sono oggetto della riserva, non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.

 

Articolo XVI

Denuncia.

Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento l'Accordo mediante una notifica, per iscritto indirizzata al depositario. Questa denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

 

Articolo XVII

Depositario.

l. Il testo originale del presente Accordo in lingue araba, francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sarà depositato presso il Governo del Principato di Monaco, il quale ne è depositario. Il depositario fa pervenire copie certificate conformi dell'Accordo a tutti gli Stati ed organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionati all'articolo XIII, paragrafo 1 del presente Accordo, nonché al Segretariato dell'Accordo dopo che sarà stato costituito.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme è trasmessa dal depositario al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché il segretariato dell'Accordo circa:

a) ogni firma;

b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) la data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni annesso supplementare nonché di ogni emendamento all'Accordo o ai suoi annessi;

d) ogni riserva riguardo ad un annesso supplementare o ad un emendamento ad un annesso;

e) ogni notifica di ritiro di riserva; e

f) ogni notifica di denuncia del presente Accordo.

Il depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi hanno aderito, ed al segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni annesso supplementare e di ogni emendamento dell'Accordo e dei suoi annessi.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Monaco il ventiquattresimo giorno di novembre 1996.

 

Annesso 1

LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MAR NERO CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO

 

Phocoenidae 

 

 

 

Phocoena phocoena 

Focena comune 

 

 

 

 

Delphinidae 

 

 

 

Tursiops truncarus 

Grande delfino 

 

 

Delphinus delphis 

Delfino comune 

 

LISTA INDICATIVA DEI CETACEI DEL MAR MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA VICINA A CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO

 

Phocoenidae 

 

 

 

Phocoena phocoena 

Focena comune 

 

 

 

 

Delphinidae 

 

 

 

Steno bredanensis 

Steno 

 

 

 

 

Grampus griseus 

Grampus 

 

 

Tursiops truncatus 

Grande delfino 

 

 

Stenella coeruleoalba 

Delfino azzurro e bianco 

 

 

Delphinus delphis 

Delfino a becco corto 

 

 

Peseudorca crassidens 

Falsa orca 

 

 

Orcinus orca 

Orca 

 

 

Globicephala melas 

Globicefalo comune 

 

 

 

 

Ziphidae 

 

 

 

Mesoplodono densirostris 

Balena a becco di Blainville 

 

 

Ziphius cavirostris 

Ziphius 

 

 

 

 

Physeteridae 

 

 

 

Physeter rnacrocephalus 

Capodoglio 

 

 

 

 

Kogiidae 

 

 

 

Kogia sinus 

Capodoglio nano 

 

 

 

 

Balaenidae 

 

 

 

Eubalena glacialis 

Balena di Biscaglia 

 

 

 

 

Balaneopteridae 

 

 

 

Balaenoptera acutorostrata 

Piccola balenottera 

 

 

Balaenoptera borealis 

Balenottera di Rudolphi 

 

 

Balaneoptera physalus 

Balenottera comune 

 

 

Megaptera novaeangliae 

Balena gibbosa 

 

Il presente Accordo si applica inoltre ad ogni altra specie dei cetacei non repertoriata in questo annesso, ma che è suscettibile di frequentare la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale.

 

Annesso 2

PIANO DI CONSERVAZIONE

Le Parti, nella misura delle loro capacità economica, tecnica e scientifica prendono le seguenti misure per la conservazione dei cetacei, privilegiando la conservazione delle specie o delle popolazioni individuate dal Comitato scientifico in quanto aventi lo stato di conservazione meno favorevole, e per lo svolgimento di ricerche nelle zone o per le specie i cui dati sono insufficienti.

1. Adozione ed attuazione della legislazione nazionale.

Ogni Parte al presente Accordo adotta le misure legislative, regolamentari o amministrative necessarie per assicurare ai cetacei la massima protezione nelle acque sottoposte alla sua sovranità e/o giurisdizione e, al di fuori di queste acque, riguardo ad ogni nave che batte la sua bandiera o è immatricolata nel suo territorio e che è implicata in attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei. A tal fine le Parti:

a) elaborano ed attuano misure per minimizzare gli effetti negativi della pesca sullo stato di conservazione dei cetacei. In modo particolare, nessuna nave sarà autorizzata a conservare a bordo o ad utilizzare per la pesca una o più reti da cattura a deriva la cui lunghezza individuale o cumulativa è superiore a 2,5 Km;

b) istituiscono o modificano una regolamentazione in vista di impedire l'abbandono o la deriva in mare di attrezzature di pesca, e di rendere obbligatorio l'immediato rilascio, in condizioni tali da garantire la loro sopravvivenza, dei cetacei accidentalmente catturati in attrezzature di pesca;

c) chiedono che siano effettuati studi d'impatto destinati a servire da base all'autorizzazione a al divieto d'inseguimento, o di futuro sviluppo di attività suscettibili di pregiudicare i cetacei o i loro habitat nella zona dell'Accordo, ivi compresa la pesca, la prospezione e la gestione off-shore, gli sport nautici, il turismo e l'osservazione dei cetacei, nonché a determinare le condizioni in cui tali attività possono essere praticate;

d) regolamentano gli scarichi in mare di materie inquinanti suscettibili di avere effetti nefasti sui cetacei ed adottano, nel quadro di altri strumenti giuridici appropriati, norme più rigorose riguardo a tali materie; e

e) si adoperano per potenziare o creare istituzioni nazionali per far avanzare l'applicazione dell'Accordo.

2. Valutazione e gestione delle interazioni uomo-Cetacei.

Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, raccolgono ed analizzano i dati sulle interazioni dirette ed indirette fra gli uomini ed i cetacei, in relazione fra l'altro alle attività di pesca, le attività industriali e turistiche e gli inquinamenti tellurici e marittimi. Ove necessario, le Parti prendono le misure appropriate per rimediarvi, elaborano linee direttive e/o codici di condotta per regolamentare o gestire tali attività.

3. Protezione degli habitat.

Le Parti si sforzano di creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei corrispondenti alle aree che costituiscono l'habitat di cetacei e/o che forniscono importanti risorse alimentari per loro. Tali aree particolarmente protette dovrebbero essere istituite nel quadro delle Convenzioni Marittime Regionali (OSPAR, Barcellona e Bucharest), o nel quadro di altri strumenti appropriati.

4. Ricerca e sorveglianza continua.

Le Parti intraprendono ricerche coordinate e concertate sui cetacei e facilitano lo sviluppo di nuove tecniche per migliorare la loro conservazione. In modo particolare, le Parti:

a) sorvegliano lo stato e l'evoluzione delle specie coperte dal presente Accordo, in particolare quelle presenti in zone poco conosciute o quelle per cui i dati disponibili sono scarsi, al fine di agevolare l'elaborazione delle misure di conservazione;

b) cooperano allo scopo di determinare le vie di migrazione nonché le aree di riproduzione e di alimentazione delle specie coperte dall'Accordo al fine di definire le zone in cui le attività umane potrebbero necessitare di una regolamentazione adeguata ;

c) valutano i bisogni alimentari delle specie coperte dall'Accordo ed adattano, conseguentemente, la regolamentazione e le tecniche di pesca;

d) sviluppano programmi di ricerca sistematica vertenti sugli animali morti, arenati, feriti o malati per determinare le principali interazioni con le attività umane ed individuare i pericoli reali o potenziali; e

e) facilitano lo sviluppo di tecniche acustiche passive per garantire la continua sorveglianza delle popolazioni di cetacei.

5. Rafforzamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni, formazione professionale ed istruzione.

In considerazione della diversità dei bisogni e del livello di sviluppo degli Stati dell'area di ripartizione, le Parti privilegiano il rafforzamento delle capacità per creare la perizia richiesta per applicare l'Accordo. Le Parti cooperano per sviluppare strumenti comuni per 1a raccolta e la divulgazione d'informazioni sui cetacei e per organizzare corsi di formazione e programmi d'istruzione. Tali azioni saranno condotte di comune accordo a livello sub-regionale ed a livello dell'Accordo, appoggiate dal segretariato dell'Accordo, dalle unità di coordinamento e dal Comitato scientifico e saranno condotte in collaborazione con le istituzioni o le organizzazioni internazionali competenti. I risultati saranno posti a disposizione di tutte le Parti. In modo particolare le Parti cooperano per:

a) sviluppare i sistemi di raccolta di dati sulle osservazioni, le catture accidentali, gli arenamenti, le epizoozie ed altri fenomeni relativi ai Cetacei;

b) predisporre liste delle autorità nazionali dei centri di ricerca e di salvataggio degli scientifici e di organizzazioni non-governative interessate dai cetacei;

c) predisporre un repertorio delle aree di protezione o di gestione esistenti che potrebbero favorire la conservazione dei Cetacei, e delle potenziali aree marine per la conservazione dei cetacei;

d) predisporre un repertorio delle legislazioni nazionali ed internazionali applicabili ai cetacei;

e) istituire, come necessario, una base di dati sub-regionale o regionale per gestire le informazioni raccolte nel quadro dei paragrafi a) e d) di cui sopra;

f) predisporre un bollettino d'informazione sub-regionale o regionale relativo alle attività di conservazione dei cetacei o contribuire ad una pubblicazione esistente avente lo stesso oggetto;

g) compilare guide d'informazione, di sensibilizzazione e d'individuazione destinate a tutti gli utenti del mare;

h) predisporre, in base alle conoscenze regionali, una sintesi delle raccomandazioni stabilite dai veterinari per il salvataggio dei cetacei; e

g) elaborare e attuare i programmi di formazioni sulle tecniche di conservazione, ed in modo particolare l'osservazione, il rilascio, il trasporto, le tecniche di pronto soccorso ed i provvedimenti da prendere situazioni di emergenza.

6. Provvedimenti in caso di situazioni di emergenza.

Le Parti, in cooperazione le une con le altre ed ogni qualvolta ciò risulti fattibile e necessario, elaborano ed attuano misure di emergenza per i cetacei previsti dal presente Accordo, qualora si verifichino condizioni particolarmente sfavorevoli o che mettono a repentaglio queste specie. In modo particolare, le Parti:

a) prepareranno in collaborazione con gli organi competenti, piani di emergenza da applicare nel caso in cui i cetacei, siano minacciati nella zona dell'Accordo, nonché in caso di gravi inquinamenti, di arenamenti importanti o di epizoozie; e

b) valutano i mezzi necessari per le operazioni di salvataggio dei cetacei feriti o malati; e

c) preparano un codice di condotta disciplinante le funzioni dei centri o dei laboratori coinvolti in tale compito.

Nel caso di una situazione di emergenza che necessita l'adozione di misure immediate destinate ad impedire il deterioramento dello stato di conservazione di una o più popolazioni di cetacei, una Parte potrà chiedere all'unità di coordinamento competente di avvisarne le altre Parti interessate, al fine di istituire un meccanismo di rapida protezione per la popolazione individuata come essendo esposta ad un pericolo particolarmente grave.

 

Atto Finale

Della Riunione di Negoziazione per l'adozione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua

Una riunione intergovernativa si è tenuta a Monaco dal 19 al 24 novembre 1996, al fine di negoziare ed adottare un Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua, conformemente all'articolo IV, paragrafo 4, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.

La Riunione è stata convocata dal Segretariato UNEP/CMS nella sua qualità di Segretariato della Convenzione, in cooperazione con il Governo del Principato di Monaco ed il Governo di Francia. Erano rappresentati i seguenti 17 Stati dell'area di ripartizione ed un'organizzazione di integrazione economica regionale:

Albania, Cipro, Croazia, Comunità europea, Francia, Georgia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Monaco, Portogallo, Repubblica araba siriana, Romania, Spagna, Tunisia, Turchia, e Ucraina.

I rappresentanti dei seguenti Stati dell'area di ripartizione hanno assistito alla Riunione in qualità di osservatori:

Bulgaria, Egitto, Jamahiriya araba libica, e Malta.

I rappresentanti delle seguenti organizzazioni intergovernative, e non governative hanno ugualmente assistito alla Riunione in qualità di osservatori:

Centro di attività regionali per le aree particolarmente protette (CAR/ASP), Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo, (CIESM), Convenzione Internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena (Commissione baleniera internazionale), Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'habitat naturale dell'Europa (Convenzione di Berna), Programma per l'Ambiente del Mar Nero;

Acquario di Genova, Euronatur, Europe Conservation France, Europe Conservation Italia, Fondo Mondiale per la natura (WWF), Gesellschaft zur Rettung der Delphine, MEDMARAVTS, Riserva internazionale Marittima nel Mediterraneo Occidentale (RIMMO), Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), S.O.S. Grand Bleu, Terhys Research Institute, Whale und Dolphin Conservation Society.

La Riunione ha eletto M. Patrick van Klaveren (Monaco) quale Presidente, ed il Dr. Victor Karamushka (Ucraina) e Mohamed Adel Hentati (Tunisia) quali Vice-Presidenti. Il segretario Generale della Riunione era M. Douglas Hylde (Segretario PNUE/CMS).

La Riunione ha stabilito un Comitato di verifica dei poteri composto nel modo seguente:

Mme Marie-Christine van Klaveren (Presidente, Monaco)

H.E. Dr. Emmanuel Gounaris (Grecia)

Pr. Tullio Scovazzi (Italia)

M. Pamfil-Grigore Roman (Romania)

La Riunione ha adottato per consenso l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Arca Atlantica contigua nelle lingue araba, francese, inglese e russa che figura all'annesso al presente Atto finale. La Riunione ha accettato con riconoscenza l'offerta del Governo del Principato di Monaco di servire da Depositario per l'Accordo. Il Segretariato della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica e il Governo del Principato di Monaco hanno intrapreso congiuntamente di esaminare le possibilità di assicurare le riunioni di Segretariato interinale nell'attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo e dell'insediamento di un Segretariato Permanente, secondo l'articolo III, paragrafo 7, dell'Accordo.

La Riunione ha preso nota delle disposizioni previste nella Risoluzione 4.4, adottata durante la quarta sessione della Conferenza delle Parti alla CMS (Nairobi, 1994), la quale, tra l'altro, stabilisce che le Parti firmatarie di alcuni accordi conclusi secondo i termini della Convenzione dovrebbero essere invitate a raggruppare le funzioni di segretariato per questi accordi presso il Segretariato della Convenzione, e che i segretariati dei vari accordi dovrebbero essere finanziati in totalità dalle loro rispettive Parti.

La Riunione ha esaminato favorevolmente la proposta della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo, di mettere a disposizione il suo gruppo di esperti sui mammiferi marini per assicurare le funzioni del Comitato scientifico, come previsto dall'articolo VII dell'Accordo, ed ha incaricato il Segretariato interinale di avviare i passi necessari al fine di concretizzare questa offerta, fatta salva l'adozione formale da parte della Riunione delle Parti nella sua prima sessione.

La Riunione ha raccomandato al Segretariato Interinale di prendere contatto con le organizzazioni intergovernative rilevanti del Mar Nero e del Mediterraneo al fine di facilitare l'identificazione delle unità di coordinamento sub-regionale, previste a titolo dell'articolo V dell'Accordo.

La Riunione ha espresso la sua riconoscenza al Governo del Principato di Monaco per aver accolto questa sessione di negoziato, e al Governo di Francia, che ha fornito un aiuto finanziario supplementare per la tenuta di questa riunione.

Fatto a Monaco, il ventiquattro novembre dell'atono millenovecentonovantasei, in un solo esemplare, in lingua inglese, araba, francese e russa, ciascuna versione facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i seguenti Rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale.

 


[1] Accordo così modificato dagli Emendamenti adottati a Monaco il 12 novembre 2010, ratificati dalla L. 1 giugno 2021, n. 90.