§ 94.1.c37 - L. 24 ottobre 2003, n. 321.
Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/10/2003
Numero:321


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dello [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 94.1.c37 - L. 24 ottobre 2003, n. 321.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

(G.U. 21 novembre 2003, n. 271)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dello stesso Memorandum.

 

          Art. 3. [1]

     [1. E' istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

     2. Nel Registro di cui al comma 1 è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare.

     3. Le unità ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.]

 

          Art. 4. [2]

     [1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.]

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO

(indicazioni abbreviata: accordo di bandiera Italia-Saclant)

 

Il presente Accordo è concluso tra il Ministero della Difesa Italiano (MODIT) ed il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANT), il comandante militare delle forze strategiche responsabile della ricerca subacquea nell'àmbito dell'Alleanza NATO.

I

SCOPO

Il presente Accordo si propone di dare attuazione della politica concordata riguardante l'unità per Ricerche Costiere Subacquee di SACLANT (di seguito definita «la nave») che sarà acquisita con fondi comuni della NATO. Il presente Accordo regolerà la gestione, l'amministrazione e l'operatività della nave nel periodo in cui manterrà la nazionalità italiana con bandiera italiana, tenendo conto de:

a. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT relativo all'installazione ed all'attività di SACLANTCEN sul territorio italiano, firmato il 2 dicembre 1988, di seguito definito «l'Accordo 1988»;

b. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT riguardo alle attività di ricerca dell'unità per ricerche oceanografiche «Alliance» nelle aree marittime e nelle zone sotto la giurisdizione italiana firmato il 2 dicembre 1987 di seguito definito «l'Accordo 1987».

II

PRECEDENTI

A.

La nave è proprietà comune dei membri della NATO, acquisita per effettuare ricerche oceanografiche, rilievo marittimo ed attività tecniche e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza ed a favore della difesa collettiva, della sicurezza e della pace.

B.

SACLANT è l'autorità che ha in custodia la nave per conto dell'Alleanza (e delle Nazioni che fanno parte dell'Alleanza). SACLANT è autorizzata ad agire per conto della NATO per tutte le questioni relative alla nave. La sua facoltà di agire può essere delegata ad un ente subordinato.

C.

L'Italia è lo stato di bandiera in ordine a questioni di ordine pubblico internazionale e per la giurisdizione, secondo il diritto nazionale ed internazionale. La nave assumerà, secondo il diritto internazionale, lo status di nave pubblica come previsto dall'art. III del presente Accordo. La nave batterà la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica e sarà inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sarà rappresentato dal logo della NATO.

D.

MODIT è autorizzata ad agire per l'Italia per tutte le questioni riguardanti la nave.

E.

La nave fa parte di SACLANTCEN ed è assegnata alla supervisione ed al controllo del Direttore di SACLANTCEN.

III

STATUS DELLA NAVE

A.

SACLANT assegna e trasferisce la nave in amministrazione fiduciaria a MODIT il quale inserirà l'unità in un apposito proprio registro. MODIT assegnerà alla nave, poiché ha status di nave pubblica, un numero di fiancata ed un nominativo internazionale. MODIT rilascerà il documento di identificazione annesso a questo MOU (Annesso 1).

B.

La nave svolgerà servizio non commerciale ed opererà come facente parte di SACLANTCEN per quanto riguarda la missione e per gli scopi previsti dalla Carta NATO stabiliti dal Centro. La nave entrerà in attività per il benefìcio comune di tutti gli stati membri della NATO. La nave sarà impegnata in prove oceanografiche, tecnologiche e tecniche in ambiente marittimo. Le prove possono comprendere studi come rilievi marini geofisici, geologici, biologici e chimici e studi atmosferici con l'impiego di strumenti acustici, di gravità, magnetici, sismici e di altri dispositivi.

IV

REGIME GIURIDICO

A.

In qualità di unità di nazionalità italiana ed impegnata in un servizio non commerciale per conto e sotto il controllo operativo di SACLANT, la nave sarà impiegata in modo tale da soddisfare i criteri di pratica accettati, gli interessi politici vitali e gli obblighi internazionali dell'Italia, conformi al carattere ed alla missione NATO dell'unità. MODIT consiglierà SACLANT e lo terrà informato riguardo a tutte le pratiche, interessi politici vitali ed obblighi che l'Italia riterrà pertinenti ed adeguati all'unità. MODIT ha il diritto di supervisionare la condotta dell'unità e può esercitare tale diritto nel foro NATO appropriato o attraverso la consultazione con le autorità di comando militari. MODIT si incaricherà di ottenere la clearance diplomatica in caso di una visita ad un paese non NATO.

B.

A bordo si applicheranno il diritto della navigazione e le procedure amministrative nazionali italiane le quali riguarderanno l'unità solo fino al limite solitamente applicabile alle navi pubbliche italiane e subordinatamente al successivo paragrafo C. Si osserva che non si applicano, in genere, le leggi e le regolamentazioni italiane, le quali governano l'industria mercantile ed il naviglio commerciale.

C.

In qualità di componente dell'Organizzazione Militare Internazionale della NATO, la nave rientrerà nell'àmbito dell'Accordo sullo status delle Forze del 1951 (NATO SOFA), del Protocollo di Parigi del 1952 e di altri accordi successivi pertinenti come stabiliti nell'«Accordo 1988». SACLANT assumerà sempre il ruolo di Stato di origine quando l'unità sarà dislocata in un Paese NATO diverso dall'Italia.

V

PROCEDURE CONCORDATE

A.

Equipaggio

1. Si applicheranno, all'equipaggio che presta servizio in incarichi internazionali le Norme per il Personale Civile della NATO, a condizione che,

-- la descrizione tabellare del Capitano richieda la nazionalità italiana ed un adeguato titolo marittimo italiano;

-- il resto dell'equipaggio e tutti gli altri ufficiali tengano e conservino gli attuali titoli di qualificazione stabiliti da SACLANTCEN;

-- le norme sul lavoro, il salario, il collocamento a riposo, le condizioni di lavoro, l'assicurazione ed altre questioni attinenti rispecchino il regolamento, le politiche e le procedure della NATO.

2. SACLANT sarà totalmente responsabile della sicurezza e dell'efficienza operativa della nave; tale responsabilità si estende alla determinazione dell'entità dell'equipaggio ed alle combinazioni di dotazione/qualificazione del personale.

3. La lingua operativa dell'unità sarà l'Inglese.

4. SACLANT garantirà che le condizioni di lavoro a bordo della nave rispecchino le norme internazionali pertinenti accettate a livello generale (p. es. Convenzioni Internazionali di Organizzazione del Lavoro).

B.

Organizzazione della Nave

1. SACLANT dovrà avere libertà di scelta nel valersi dell'opera di una ditta commerciale in qualità di gestore della nave per servizi, supporto e dotazione di personale. Qualsiasi contratto di questo tipo dovrà contenere clausole riguardanti l'aderenza alle norme (modificate per adattarsi alle circostanze) espresse nell'àmbito del presente Accordo.

C.

Certificazione e Ispezioni

1. Dal momento che alla nave non si applica in generale la prassi nazionale italiana relativa al naviglio commerciale, le Parti di questo Accordo riconoscono che non esiste alcuna serie esauriente di regole riguardanti l'efficienza strutturale, l'affidabilità dei macchinari, la sicurezza, gli alloggi, la salute e le ispezioni relative al rispetto delle norme.

2. La nave sarà costruita in conformità alle norme e agli standard dell'American Bureau of shipping. Il Registro Italiano Navale (R.I.NA.), prima del rilascio dell'iniziale certificato di navigazione, ispezionerà la nave in accordo con la prassi Italiana. L'Autorità Marittima Italiana sarà responsabile del rilascio dell'iniziale certificato di ispezione (Certificato di Navigabilità) secondo la prassi italiana. Le Parti concordano nel prendere la nave in servizio dando pieno riconoscimento alle certificazioni della società di classificazione prima indicata che stabiliscono che la nave ha standard adeguati per il servizio incondizionato in mare secondo rigide condizioni. I certificati emessi secondo la prassi dell'Autorità Italiana in conformità alla pertinente Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita umana in Mare (p. es. Certificato di Sicurezza Costruzione, Certificato di Dotazioni di Sicurezza o Certificato RTF) darà prova dell'idoneità alla navigazione dell'unità.

3. Dopo aver preso la nave in servizio, SACLANT è totalmente responsabile dell'efficienza e della sicurezza. Nonostante ciò, per modifiche ed installazioni maggiori ed importanti lavori, sono richieste, in aggiunta, l'approvazione e la certificazione.

4. Il rinnovo del certificato di navigazione sarà effettuato da SACLANT, secondo la prassi italiana, informandone MODIT.

D.

Privilegi e Concessioni

1. In accordo con l'Annesso all'Accordo del 1987, riguardante la nave di SACLANTCEN «Alliance», gli stessi privilegi e concessioni saranno estese alla nave. MODIT e SACLANTCEN possono avviare colloqui e prendere accordi per mettere in atto ulteriori privilegi e concessioni.

E.

Assicurazione

1. SACLANTCEN è pienamente responsabile della gestione ed operatività della nave e come tale assicurerà la nave contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti ed ogni altra responsabilità (tranne che per quelle lesioni ed incidenti coperti da un programma assicurativo NATO che copre gli impiegati a status internazionale). MODIT sarà parte assicurata in qualsiasi copertura assicurativa P&I e SACLANT per qualsiasi tipo di responsabilità in mare e SACLANT farà salvi i diritti di MODIT rispetto a qualsiasi somma deducibile contemplata dalla polizza.

VI

RESPONSABILITÀ E PRETESE

1. Nel contesto degli Accordi sullo status delle forze e quelli sussidiari, quando la nave si trova nel territorio di un paese NATO (che non sia l'Italia), SACLANTCEN è lo Stato di origine e la NATO è lo Stato di soggiorno. In territorio italiano (sebbene l'unità sia una Nave Pubblica), le pretese saranno trattate in conformità al NATO SOFA e SACLANTCEN sarà lo Stato di origine e l'Italia lo Stato di soggiorno. Le pretese derivanti dal funzionamento dell'unità in questi casi saranno trattate come descritto nell'articolo VIII del NATO SOFA. Per la trattazione delle pretese in conformità all'articolo VIII, SACLANTCEN agirà in qualità di Parte contraente.

2. Per quanto riguarda ed a causa di incidenti in alto mare, nelle acque territoriali o interne o sul territorio di qualsiasi paese non appartenente alla NATO, MODIT sarà il destinatario delle pretese. Le pretese risultanti in questi casi saranno trattate come d'abitudine secondo le norme applicabili alle navi pubbliche italiane. Al ricevimento della pretesa, MODIT lo notificherà e si consulterà con SACLANTCEN per quanto riguarda la risoluzione.

3. In ogni circostanza, qualsiasi compenso dovuto dal MODIT, sarà pagato da SACLANTCEN sulla base del 100%. Tranne quando l'Italia è lo Stato di soggiorno, SACLANTCEN rimborserà totalmente MODIT delle necessarie spese legali o amministrative subite nella trattazione delle pretese derivanti dall'operatività dell'unità; tuttavia MODIT rinuncerà ai costi che sono esclusivamente attribuibili a stipendi e assegni accessori del Personale Civile o Militare.

4. Per quanto riguarda ed a causa di incidenti in alto mare, e nelle acque territoriali o interne o sul territorio di qualsiasi paese non appartenente alla NATO e che danno luogo a probabili controversie, MODIT ne darà comunicazione a SACLANTCEN e si consulterà con esso. Si applicherà la prassi italiana relativa alle Navi pubbliche. Ogni compenso dovuto in seguito ad accertamento giudiziario sarà pagato da SACLANTCEN sulla base del 100%.

5. In tutte le circostanze, la nave opererà secondo le condizioni applicabili stabilite dalla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare (SOLAS).

6. In ogni caso di potenziale responsabilità, MODIT potrebbe decidere di far risolvere la controversia all'assicurazione. Il consenso di agire in tal modo con carattere di generalità può essere dato a SACLANTCEN.

VII

SPESE

Ad esclusione di quanto possa essere gratuitamente fornito dal governo italiano in base al precedente articolo V.C., tutte le spese relative alla operatività ed al supporto dell'unità saranno interamente sostenute da SACLANTCEN.

VIII

DATA EFFETTIVA, DURATA, VARIAZIONE E TERMINE

1. Il presente Accordo, composto di 7 pagine e un annesso, entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente l'espletamento delle formalità richieste dalla loro legislazione interna o regolamentazione per l'approvazione o la ratifica del presente Accordo e, a meno che non scada prima, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3., rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la nave è in servizio NATO e quindi per il tempo necessario a risolvere tutte le questioni relative alla nave.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle due Parti. Per effettuare una modifica, la Parte proponente dovrà sottoporre la proposta per iscritto all'altra Parte, la Parte ricevente la proposta dovrà accettare o rifiutare o presentare una controproposta per iscritto entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

Le trattative continueranno in modo tempestivo e scrupoloso fino al raggiungimento della soluzione.

3. Nonostante il precedente paragrafo 1., ciascuna delle Parti può porre termine al presente Accordo secondo la propria volontà. Per porre termine all'Accordo, la parte proponente sottoporrà un avviso di termine, per iscritto, all'altra Parte almeno 270 giorni prima della data di scadenza desiderata. Se la nave non è stata autorizzata a battere la bandiera di un altro stato prima della data di scadenza desiderata, il presente Accordo continuerà ad aver vigore fino a quando non sarà ottenuta la nuova nazionalità o fino a quando SACLANT non concordi diversamente riguardo al termine. Gli obblighi derivati relativi ad una parte del presente Accordo non saranno non adempiuti a causa del suo termine e tanto meno il termine avrà influenza su diritti, obblighi o situazioni legali create per mezzo di questo Accordo prima della sua scadenza.

Fatto in due originali nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi aventi eguale valore

 

 

Annesso 1

all'Accordo di Bandiera Italia - SACLANT

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ

UNITÀ PER RICERCHE COSTIERE (CRV)

1. La CRV Leonardo, di proprietà comune degli Stati membri della NATO, è una nave pubblica tenuta in amministrazione fiduciaria da parte del MODIT. La nave batte la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica ed è inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sarà rappresentato dal logo della NATO.

2. Alla CRV è stato assegnato, ma non esposto, un distintivo di fiancata ed un nominativo internazionale. È verniciata di bianco con il logo della NATO come segno d'identificazione e mostra costantemente la bandiera della NATO sul pennone di sinistra. Le sue dimensioni sono 27,5 metri di lunghezza, 9,0 metri di larghezza e 2,77 metri di pescaggio.

3. La CRV non è armata e neppure impegnata in scopi commerciali. Viene impiegata, per conto di tutte le nazioni NATO, esclusivamente per ricerche oceanografiche e prove tecniche, attività aventi il solo obiettivo scientifico. L'unità, tuttavia, è una nave pubblica con immunità sovrana e pertanto dovrebbe essere trattata secondo la Convenzione delle N.U. 1982 sul diritto del Mare e le altre norme e Convenzioni internazionali di rilievo.

4. Il Capitano della CRV tiene a bordo un «Certificato di bandiera» che, se richiesto, servirà a confermare ulteriormente lo status dell'unità.

5. In conformità all'Accordo del 2 dicembre 1988 tra il Comandante Supremo delle Forze Armate in Atlantico ed il Governo della Repubblica Italiana:

a) è permesso alla CRV di utilizzare La Spezia, Italia, come propria base portuale e di operare in zone di mare che rientrano nella giurisdizione italiana, compresi porti militari e commerciali; e,

b) in qualità di componente di SACLANT, Centro di Ricerca Subacqueo di La Spezia, alla CRV sono garantiti immunità e privilegi previsti nella «Convenzione tra gli Stati membri della NATO sullo status delle loro Forze Armate» firmato a Londra il 19 giugno 1951, come pure quelli previsti dal «Protocollo dello status del Comando Militare Internazionale», creato di conseguenza al Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952.

6. In conformità al suo status il diritto internazionale come nave pubblica ed alle immunità e privilegi estesi alle sue attività dal diritto internazionale e dalle Convenzioni elencate nel precedente paragrafo 5.b, le autorità portuali e doganali italiane, ed altri funzionari dell'amministrazione marittima, non dovranno, secondo la normale prassi, salire a bordo della CRV o ispezionarla. Le autorità portuali italiane dovranno, su presentazione di questo documento, completare rapidamente tutte le formalità portuali necessarie ed estendere alla CRV ogni concessione relativa al suo status.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.