§ 94.1.c1 - L. 10 gennaio 2004, n. 17.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/01/2004
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c1 - L. 10 gennaio 2004, n. 17.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

(G.U. 29 gennaio 2004, n. 23)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20032005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

(Traduzione non Ufficiale)

 

ACCORDO

TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCERNENTE L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO

MONDO (TWAS)

 

PREAMBOLO

 

Considerando che la Third World Academy of Sciences (TWAS) (Accademia delle scienze del Terzo Mondo) fondata a Trieste nel 1983 e avente sede nei locali messele a disposizione dal Centro Internazionale di Fisica Teorica (CIFT);

Considerando che l'UNESCO è responsabile per le operazioni amministrative e finanziarie della TWAS, come da un accordo siglato dalla TWAS e dall'UNESCO nel 1991;

Tenendo conto dell'importanza di rafforzare e promuovere la collaborazione tra l'UNESCO e la TWAS nell'assistere i paesi in via di sviluppo a costruire e sostenere le capacità scientifiche e tecniche endogene nonchè la ricerca scientifica di eccellenza allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico;

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a continuare a dare il proprio contributo a sostegno delle attività della TWAS;

Tenendo conto che, sotto la risoluzione di stanziamento adottata dalla 29° sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, il direttore generale dell'UNESCO è autorizzato a ricevere fondi da governi, organizzazioni internazionali, regionali o nazionali e da individui per l'attuazione dei programmi e progetti compatibili con gli scopi, gli obbiettivi e le attività della TWAS e contrarre impegni per tali attività in conformità alle norme dell'UNESCO ed agli accordi stipulati con le fonti di finanziamento;

Desiderosi di siglare un accordo con l'intento di rafforzare le operazioni della TWAS in maniera consona al raggiungimento dei suoi obiettivi, come specificato nell'articolo II del suo Statuto, nell'ambito delle politiche generali del Governo Italiano e dell'UNESCO volte ad incoraggiare le collaborazioni regionali e globali in campo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;

Considerando che in conformità agli scopi e le funzioni dell'UNESCO, l'obiettivo genera1e della TWAS è quello di accrescere le capacità scientifica e la leadership nei paesi del Terzo Mondo al fine di favorire uno sviluppo economico basato sulla scienza e promuovere uno sviluppo sostenibile per mezzo di collaborazioni Sud-Sud e Sud-Nord in campo scientifico e tecnologico;

Sottolineando che, per lo scopo del presente Accordo, gli obiettivi specifici della TWAS saranno, nell'ambito della struttura generale del suo Statuto, in particolare:

a. riconoscere, sostenere e promuovere la ricerca scientifica di eccellenza nel Terzo Mondo;

b. fornire a promettenti scienziati-originari del Terzo Mondo le strutture necessarie per la ricerca e la formazione professionale promuovendone l'attività;

c. facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed istituzioni di spicco del Terzo Mondo, come pure tra essi e le loro controparti nella Repubblica Italiana;

 

Concordano quanto segue:

 

Articolo I Attività

1. Nell'ambito degli obiettivi del presente Accordo specificati nel Preambolo e con lo scopo della loro implementazione, in linea con gli obiettivi generali della TWAS est espressi nell'Articolo II del suo statuto, in particolare la TWAS promuoverà le seguenti attività:

a. l'assegnazione di contributi di ricerca competitivi a specifici progetti scientifici presentati da giovani ed attivi scienziati e da istituzioni nei paesi del Terzo Mondo, con particolare riguardo ai paesi meno sviluppati;

b. l'assegnazione di borse di studio e associazioni a giovani e promettenti scienziati del Terzo Mondo per progetti di ricerca da portare avanti insieme a colleghi provenienti da istituzioni del Terzo Mondo, come pure nella Repubblica Italiana;

c. la promozione della collaborazione di ricerca tra centri scientifici di eccellenza nel Terzo Mondo e le loro controparti nella Repubblica Italiana;

d. il conferimento di riconoscimenti a singoli scienziati del Terzo Mondo che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza ed alla sua applicazione per la soluzione di problemi pratici.

2. Con l'intento di facilitare l'adempimento di tali attività nei paesi in via di sviluppo, la TWAS utilizzerà le seguenti reti costituite dall'Accademia stessa:

a. una rete di membri della TWAS composta dai più distinti scienziati dei paesi in via di sviluppo;

b. una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, di consigli nazionali di ricerca e di accademie nei paesi del Terzo Mondo;

c. una rete dei più attivi centri di eccellenza per la ricerca e la formazione scientifica nel Terzo Mondo;

d. una rete di istituti e laboratori italiani che operano nei vari campi delle scienze di base e applicate, i quali si sono impegnati per iscritto a collaborare con scienziati ed istituzioni nei paesi in

via di sviluppo.

3. La TWAS intraprenderà inoltre altre analoghe attività congiunte che saranno di volta in volta concordate con l'UNESCO, ed organizzazioni nella Repubblica Italiana con le quali l'Accademia condivide obiettivi comuni.

 

Articolo II Accordo Finanziario

1. Le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le operazioni e le attività della TWAS saranno costituiti dai contributi provenienti dal fondo di dotazione della TWAS, dall'UNESCO, e dai contributi del Governo della Repubblica Italiana, nonchè da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti ad essa intestati da parte di governi, organizzazioni o individui.

2. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana in termini di risorse finanziarie sarà di 1.5 miliardi di lire italiane per il primo anno, di 2 miliardi di lire italiane per il secondo anno e di 3 miliardi di lire italiane per il terzo anno, o l'equivalente in Euro. Il contributo italiano sarà aggiornato ogni 2 anni, tenendo conto delle necessità della TWAS e dei contributi ricevuti da altre fonti.

3. Il contributo annuale del Governo della Repubblica Italiana sarà erogato in soluzione unica ed anticipata il primo giorno di ciascun anno solare in lire italiane o Euro e sarà depositato nella banca indicata dall'UNESCO.

4. Tutte le scritture contabili relative alle attività della TWAS saranno espresse in dollari USA, i contributi ricevuti e le spese sostenute in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso ufficiale di cambio di mercato o praticato dalle Nazioni Unite alla data di tali transazioni.

5. L'amministrazione finanziaria della TWAS sarà eseguita in accordo con le regole e le procedure finanziarie previste dall'UNESCO.

6. L'UNESCO fornirà al Governo della Repubblica Italiana, nel formato usualmente seguito dall'UNESCO per la contabilità e relazioni finanziarie, il rendiconto finanziario annuale della TWAS, riportante le entrate, le uscite, l'attivo ed il passivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, nel quale verranno inclusi i fondi forniti da Governo della Repubblica Italiana.

7. Nel caso di cessazione di questo Accordo, qualsiasi saldo dei fondi nei suddetti conti continuerà ad essere gestito dall'UNESCO finchè tutti gli impegni ed obblighi finanziari sostenuti dall'UNESCO per conto della TWAS derivanti da tali fondi saranno saldati.

8. L'UNESCO può siglare accordi con altri stati per assicurare le risorse necessarie alla TWAS per sostenere le sue attività, previa consultazione congiunta del comitato direttivo e del direttore generale dell'UNESCO

 

Articolo III Comitato Direttivo

1. Verrà costituito un comitato direttivo composto da un rappresentante nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica Italiana, di cui uno sarà uno scienziato, e due rappresentanti dai paesi in via di sviluppo, uno designato dal direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo Italiano.

2. Il comitato direttivo assicurerà il corretto coordinamento e l'utilizzo razionale dei fondi messi a disposizione alla TWAS, con particolare riferimento alle decisioni concernenti le attività programmatiche dell'Accademia. Esso presenterà al direttore generale dell'UNESCO, per approvazione finale, le bozze del programma e del bilancio della TWAS, come specificato nell'Articolo V.

3. Il comitato direttivo si adopererà altresì per facilitare le funzioni e le attività della TWAS, ed a tal fine manterrà contatti con le autorità italiane competenti, occupandosi di qualsiasi aspetto derivante dalla costituzione della sede della TWAS sul territorio italiano.

4. Il comitato direttivo assicurerà che le attività della TWAS che, mantenendo la loro specificità, siano coordinate con le istituzioni scientifiche internazionali con sede a Trieste e Venezia e più specificatamente con quelle sotto l'egida dell'UNESCO, al fine di contribuire attivamente alla creazione ed allo sviluppo di un unico polo scientifico omogeneo.

5. Il comitato direttivo si riunirà almeno una volta all'anno.

 

Articolo IV Il Direttore Esecutivo

1. Sulla base di una lista di candidati presentata dal comitato direttivo, il direttore esecutivo della TWAS sarà nominato dal direttore generale dell'UNESCO, sotto la cui autorità opererà e sarà incaricato e responsabile per l'amministrazione ed il management della TWAS.

2. Il direttore esecutivo sarà nominato per un periodo di tre anni. Il direttore generale dell'UNESCO ha la facoltà di confermarlo per un altro mandato.

 

Articolo V Programma e Bilancio

Nell'Ambito generale del programma e del bilancio dell'UNESCO, il direttore generale della TWAS redigerà e invierà al comitato direttivo, per consulenza e consenso, il programma dettagliato delle attività ed il bilancio della TWAS, il quale sarà in seguito inoltrato al direttore generale dell'UNESCO per l'approvazione.

 

Articolo VI Composizione di Dispute

Qualsiasi controversia da ricondursi all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non venga definito da negoziati o in altro modo concordato potrà, a richiesta di ciascuna delle due parti, essere inoltrato a un tribunale arbitrale per la decisione. Il direttore generale dell'UNESCO e il Governo della Repubblica Italiana nomineranno ciascuno un arbitro, e i due arbitri così nominati ne eleggeranno un terzo che fungerà da presidente del tribunale. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due parti non avrà provveduto alla designazione di un arbitro,

ciascuna delle due parti potrà chiedere al presidente della corte internazionale di giustizia di nominarne uno. La stessa procedura sarà seguita se entro trenta giorni dalla designazione ovvero nomina del secondo arbitro non sarà ancora stato eletto il terzo arbitro.

La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale rappresenterà il quorum, e le decisioni avveranno per voto maggioritario. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale, le cui decisioni, ivi comprese tutte le sentenze relative alla sua costituzione, le procedure, la giurisdizione e la suddivisione fra le parti delle spese per l'arbitrato, saranno vincolanti per tutte le parti in causa. La rimunerazione degli arbitri sarà determinata sulla base di quella vigente per i giudici ad hoc presso la corte internazionale di giustizia, secondo il disposto dell'articolo 32(4) del suo statuto.

 

Articolo VII Entrata in vigore. Durata e Modifiche

1. Questo Accordo sarà firmato da entrambe le parti. Entrerà in vigore quando le parti si notificheranno per iscritto che tutte le necessarie procedure interne previste per tale accordo sono state completate.

2. Consultazioni riguardanti modifiche a questo accordo avranno luogo dietro richiesta dell'UNESCO o del Governo della Repubblica italiana.

3. Il presente Accordo avrà validità indefinita, fermo restando che ciascuna parte avrà il diritto di revocarlo mediante preavviso di ventiquattro (24) mesi, da indirizzarsi per iscritto alla controparte.

4. La validità del presente accordo cesserà per consenso congiunto dell'UNESCO e del Governo della Repubblica Italiana o qualora la sede della TWAS fosse trasferita fuori dal territorio della Repubblica Italiana.