§ 94.1.A89 - Legge 23 marzo 1998, n. 110.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/03/1998
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Obbligo fondamentale delle Parti contraenti
Art. 3.  Generi e specie che devono essere protetti
Art. 4.  Trattamento nazionale
Art. 5.  Condizioni per la protezione
Art. 6.  Novità
Art. 7.  Distinzione
Art. 8.  Omogeneità
Art. 9.  Stabilità
Art. 10.  Deposito delle domande
Art. 11.  Diritto di priorità
Art. 12.  Esame della domanda
Art. 13.  Protezione provvisoria
Art. 14.  Portata del diritto di costitutore
Art. 15.  Eccezioni al diritto di costitutore
Art. 16.  Esaurimento del diritto di costitutore
Art. 17.  Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutore
Art. 18.  Regolamentazione commerciale
Art. 19.  Durata del diritto di costitutore
Art. 20.  Denominazione della varietà
Art. 21.  Nullità del diritto di costitutore
Art. 22.  Decadenza del diritto di costitutore
Art. 23.  Membri
Art. 24.  Status giuridico e sede
Art. 25.  Organi
Art. 26.  Il Consiglio
Art. 27.  L'Ufficio dell'Unione
Art. 28.  Lingue
Art. 29.  Finanze
Art. 30.  Applicazione della Convenzione
Art. 31.  Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori
Art. 32.  Accordi particolari
Art. 33.  Firma
Art. 34.  Ratifica, accettazione e approvazione; adesione
Art. 35.  Riserve
Art. 36.  Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare
Art. 37.  Entrata in vigore; impossibilità di aderire ad Atti anteriori
Art. 38.  Revisione della Convenzione
Art. 39.  Denuncia della Convenzione
Art. 40.  Mantenimento dei diritti acquisiti
Art. 41.  Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione
Art. 42.  Funzioni del depositario


§ 94.1.A89 - Legge 23 marzo 1998, n. 110.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

(G.U. 20 aprile 1998, n. 91, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'atto della conferenza diplomatica di revisione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Ginevra il 19 marzo 1991, nonché a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costitutore ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

     b) provvedere alla definizione di costitutore e di varietà;

     c) determinare la possibilità di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV - Union pour la protection des obtentions vegetales), determinando la documentazione necessaria;

     d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

     e) definire le ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

     f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

     g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.

 

Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991

 

CAPITOLO PRIMO

 

DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente Atto:

     i) si intende per "la presente Convenzione" il presente Atto (del 1991) della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali;

     ii) si intende per "Atto del 1961/1972" la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972;

     iii) si intende per "Atto del 1978" l'Atto del 23 ottobre 1978 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali;

     iv) si intende per "costitutore":

     - la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

     - la persona che è il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il suo lavoro, quando la legislazione della Parte contraente in causa preveda che il diritto di costitutore le appartenga, o

     - l'avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi;

     v) si intende per "diritto di costitutore" il diritto del costitutore previsto dalla presente Convenzione;

     vi) si intende per "varietà" un insieme vegetale di un tassone botanico del grado più basso conosciuto che conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere

     - definito in base all'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi,

     - distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e

     - considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità ad essere riprodotto in modo conforme;

     vii) si intende per "Parte contraente" uno Stato, o un'organizzazione intergovernativa che è parte della presente Convenzione;

     viii) si intende per "territorio" in relazione ad una Parte contraente quando quest'ultima sia uno Stato, il territorio di detto Stato e, quando quest'ultima sia un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;

     ix) si intende per "servizio" il servizio di cui all'articolo 30.1)ii);

     x) si intende per "Unione" l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali fondata dall'Atto del 1961 e menzionata nell'Atto del 1972, nell'Atto del 1978 e nella presente Convenzione;

     xi) si intende per "membro dell'Unione" uno Stato che è parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978, o una Parte contraente.

 

CAPITOLO II

 

OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI CONTRAENTI

 

          Art. 2. Obbligo fondamentale delle Parti contraenti

     Ogni Parte contraente conferisce i diritti di costitutore e ne assicura la protezione.

 

          Art. 3. Generi e specie che devono essere protetti

     1) (Stati già membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che è vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,

     i) a partire dalla data in cui sarà vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e,

     ii) al più tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

     2) (Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non è vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,

     i) a partire dalla data in cui sarà vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e,

     ii) al più tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

 

          Art. 4. Trattamento nazionale

     1) (Trattamento) I cittadini di una Parte contraente nonché le persone fisiche aventi il proprio domicilio sul territorio di detta Parte contraente e le persone giuridiche aventi la propria sede su detto territorio godono, sul territorio di ognuna delle altre Parti contraenti, per quanto attiene al conferimento ed alla protezione dei diritti del costitutore, del trattamento che le leggi di tale altra Parte contraente accordano o accorderanno in seguito ai suoi cittadini e questo senza pregiudizio per i diritti previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento da parte dei suddetti cittadini e delle suddette persone fisiche o giuridiche, delle condizioni e formalità imposte ai cittadini di tale altra Parte contraente.

     2) ("Cittadini") Ai fini del paragrafo precedente si intende per "cittadini", quando la Parte contraente è uno Stato, i cittadini di detto Stato e, quando la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, i cittadini di uno qualsiasi dei suoi Stati membri.

 

CAPITOLO III

 

Condizioni per il conferimento del diritto di costitutore

 

          Art. 5. Condizioni per la protezione

     1) (Criteri cui ottemperare)

     a) Il diritto di costitutore viene conferito quando la varietà è:

     i) nuova

     ii) distinta

     iii) omogenea e

     iv) stabile.

     2) (Altre condizioni) Il conferimento del diritto di costitutore non può essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle sopra menzionate, con riserva che la varietà venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, che il costitutore abbia adempiuto alle formalità previste dalla legislazione della Parte contraente presso il cui servizio è stata depositata la domanda e che abbia pagato le tasse dovute.

 

          Art. 6. Novità

     1) (Criteri) La varietà si reputa nuova quando, alla data del deposito della domanda di diritto di costitutore, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa non è stato venduto né consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso ai fini dello sfruttamento della varietà

     i) sul territorio della Parte contraente presso la quale la domanda è stata depositata da oltre un anno e

     ii) su un territorio diverso da quello della Parte contraente presso la quale la domanda è stata depositata, da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

     2) (Varietà di recente creazione) Quando una Parte contraente applica la presente Convenzione a un genere o a una specie vegetale alla quale non applicava precedentemente la presente Convenzione o un Atto anteriore, essa può ritenere che una varietà di recente creazione esistente alla data di tale estensione della protezione, soddisfi la condizione di novità definita dal paragrafo 1) anche se la vendita o la consegna a terzi descritte nel suddetto paragrafo siano avvenute prima dei termini specificati dal suddetto paragrafo.

     3) ("Territori") in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; in tal caso esse notificheranno tale assimilazione al Segretario generale.

 

          Art. 7. Distinzione

     La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare, si considera che il deposito, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per un'altra varietà o per l'iscrizione di un'altra varietà in un registro ufficiale delle varietà renderà notoriamente conosciuta quest'altra varietà dalla data della domanda qualora questa abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione di tale altra varietà nel registro ufficiale delle varietà a seconda dei casi.

 

          Art. 8. Omogeneità

     La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarità attinenti alla riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.

 

          Art. 9. Stabilità

     La varietà si reputa omogenea quando i suoi caratteri pertinenti rimangono immutati dopo le sue successive riproduzioni o moltiplicazioni o in caso di ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ciascun ciclo.

 

CAPITOLO IV

 

Domanda per il conferimento del diritto di costitutore

 

          Art. 10. Deposito delle domande

     1) (Luogo di deposito della prima domanda) Il costitutore ha la facoltà di scegliere la Parte contraente presso il cui servizio desideri depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore.

     2) (Data delle domande seguenti) Il costitutore può richiedere il conferimento di un diritto di costitutore presso i servizi delle altre Parti contraenti senza attendere il rilascio di un diritto di costitutore da parte dell'autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto la prima domanda.

     3) (Indipendenza della protezione) Nessuna Parte contraente può rifiutare di conferire un diritto di costitutore o limitarne la durata basandosi sul motivo che la protezione non sia stata richiesta per la medesima varietà, sia stata rifiutata o sia scaduta in un altro Stato o in un'altra organizzazione intergovernativa.

 

          Art. 11. Diritto di priorità

     1) (Il diritto; la sua durata) Il costitutore che ha regolarmente depositato una domanda di protezione per una varietà presso una delle Parti contraenti ("prima domanda") gode, per effettuare il deposito di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per la medesima varietà presso il servizio di un'altra Parte contraente ("domanda seguente") di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi. Tale termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso in tale termine.

     2) (Rivendicazione del diritto) Per beneficiare del diritto di priorità, il costitutore deve rivendicare, in una domanda successiva, la priorità della prima domanda. Il servizio presso il quale è stata depositata la domanda successiva può esigere che il richiedente produca, entro un termine che non può essere inferiore a tre mesi dalla data del deposito della domanda successiva, una copia dei documenti che costituiscono la prima domanda, certificata conforme dal servizio presso la quale sia stata depositata, nonché campioni o ogni altra prova che dimostri che la varietà oggetto delle due domande è la stessa.

     3) (Documenti e materiale) Il costitutore dispone di un termine di due anni dalla scadenza del termine di priorità o, quando la prima domanda è stata rifiutata o ritirata, di un termine appropriato dalla data del rifiuto o del ritiro, per fornire al servizio della Parte contraente presso la quale ha depositato la domanda successiva, ogni informazione, documento o materiale richiesti dalle leggi di tale Parte contraente ai fini dell'esame previsto dall'articolo 12.

     4) (Fatti che sopravvengono entro il termine di priorità) I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito dal paragrafo 1) quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzazione della varietà oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda successiva. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto per i terzi.

 

          Art. 12. Esame della domanda

     La decisione di conferire un diritto di costitutore esige un esame di conformità alle condizioni previste dagli articoli 5 a 9. Nell'ambito di tale esame il servizio può procedere alla coltivazione della varietà o effettuare altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie, o prendere in considerazione i risultati ottenuti da prove di coltivazione o da altre prove già effettuate. Ai fini di tale esame, l'autorità competente può esigere dal costitutore ogni informazione, documento o materiale necessari.

 

          Art. 13. Protezione provvisoria

     Ogni Parte contraente adotta le misure atte a salvaguardare gli interessi del costitutore durante il periodo compreso fra il deposito della domanda per il conferimento di un diritto di costitutore o la sua pubblicazione ed il conferimento del diritto. Tali misure avranno almeno l'effetto che il titolare del diritto di costitutore avrà diritto ad un'equa rimunerazione da parte di colui che, nel periodo precitato, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedano l'autorizzazione del costitutore in conformità alle disposizioni dell'articolo 14. Una Parte contraente può stabilire che le suddette misure abbiano effetto unicamente nei riguardi di quelle persone alle quali il costitutore ha notificato il deposito della domanda.

 

CAPITOLO V

 

I diritti del costitutore

 

          Art. 14. Portata del diritto di costitutore

     1) (Attività relative al materiale di riproduzione o di moltiplicazione)

     a) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore è richiesta per le seguenti attività compiute in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

     i) produzione o riproduzione,

     ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione,

     iii) offerta in vendita,

     iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione,

     v) esportazione,

     vi) importazione,

     vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti i) a vi) sopraelencati.

     b) Il costitutore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni.

     2) (Attività relative al prodotto della raccolta) Con riserva degli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore è richiesta per le attività menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante ottenute mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

     3) (Attività relative ad alcuni prodotti) Ogni Parte contraente può stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta per le attività menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione ai prodotti fabbricati direttamente a partire da un prodotto di raccolta della varietà protetta secondo le disposizioni del paragrafo 2) mediante l'utilizzazione non autorizzata del suddetto prodotto di raccolta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto prodotto di raccolta.

     4) (Eventuali attività addizionali) Ogni Parte contraente può stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta anche per altre attività che non siano quelle menzionate ai punti i) a vv) del paragrafo 1)a).

     5) (Varietà derivate ed alcune altre varietà)

     a) Le disposizioni dei paragrafi 1) a 4) si applicano anche

     i) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia a sua volta una varietà essenzialmente derivata,

     ii) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente all'articolo 7 e

     iii) alle varietà la cui produzione necessita il ripetuto impiego della varietà protetta.

     b) Ai fini di capoverso a)i), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà ("varietà iniziale") quando

     i) deriva principalmente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è principalmente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale,

     ii) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e

     iii) salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

     c) Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonare, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale, retroincroci o trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

 

          Art. 15. Eccezioni al diritto di costitutore

     1) (Eccezioni obbligatorie) Il diritto di costitutore non si estende:

     i) ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali,

     ii) ad atti compiuti a titolo sperimentale e

     iii) ad atti compiuti allo scopo di creare nuove varietà nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 14.5), ad atti di cui all'articolo 14.1) a 4), compiuti rispetto a tali altre varietà.

     2) (Eccezione facoltativa) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, ogni Parte contraente può restringere entro limiti ragionevoli e con riserva della tutela dei diritti legittimi del costitutore, il diritto di costitutore nei riguardi di qualsiasi varietà al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprietà, per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprietà, la varietà prodotta o una varietà di cui all'articolo 14.5 a)i) o ii).

 

          Art. 16. Esaurimento del diritto di costitutore

     1) (Esaurimento del diritto) Il diritto di costitutore non si estende alle attività riguardanti il materiale della sua varietà, o di una varietà di cui all'articolo 14.5) che sia stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio della Parte contraente interessata, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti:

     i) non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà in questione o

     ii) non implichino un'esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in un paese che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo.

     2) (Significato di "materiale") Ai fini del paragrafo 1) si intende per "materiale" con riferimento ad una varietà,

     i) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, di qualunque forma esso sia,

     ii) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, e

     iii) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.

     3) ("Territori" in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; esse notificheranno in tal caso tale assimilazione al Segretario generale.

 

          Art. 17. Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutore

     1) (Interesse pubblico) Salvo specifiche disposizioni previste dalla presente Convenzione, nessuna Parte contraente può limitare il libero esercizio di un diritto di costitutore se non per motivi di interesse pubblico.

     2) (Equa rimunerazione) Quando tale limitazione ha come effetto di consentire a terzi di esercitare una qualunque delle attività per cui è necessaria l'autorizzazione del costitutore, la Parte contraente interessata deve adottare tutte le misure necessarie affinché il costitutore riceva un'equa rimunerazione.

 

          Art. 18. Regolamentazione commerciale

     Il diritto di costitutore è indipendente dalle misure adottate da una Parte contraente per regolamentare sul proprio territorio, la produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle varietà, o l'importazione e l'esportazione di tale materiale. In ogni caso, tali misure non dovranno recare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 19. Durata del diritto di costitutore

     1) (Durata della protezione) Il diritto di costitutore è conferito per una durata determinata.

     2) (Durata minima) Tale durata non può essere inferiore a 20 anni, a decorrere dalla data di conferimento del diritto di costitutore. Per gli alberi e le viti, tale durata non può essere inferiore a 25 anni, a decorrere da questa data.

 

CAPITOLO VI

 

Denominazione della varietà

 

          Art. 20. Denominazione della varietà

     1) (Designazione delle varietà con denominazioni; utilizzazione della denominazione)

     a) La varietà sarà designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

     b) Ciascuna parte contraente si accerta che, fatta riserva del paragrafo 4), nessun diritto relativo alla designazione registrata come denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore

     2) (Caratteristiche della denominazione) La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre a meno che non si tratti di una pratica stabilita per designare delle varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle caratteristiche, al valore o all'identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di una qualsiasi delle Parti contraenti, una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile.

     3) (Registrazione della denominazione) La denominazione della varietà viene depositata dal costitutore presso il servizio. Qualora risulti che tale denominazione non corrisponde ai requisiti del paragrafo 2), il servizio rifiuta di registrarla ed esige che il costitutore proponga entro un termine stabilito, un'altra denominazione. La denominazione è registrata da quest'ultimo nello stesso tempo in cui è concesso il diritto di costitutore.

     4) (Diritti acquisiti anteriormente da terzi) I diritti acquisiti anteriormente da terzi non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto acquisito anteriormente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7), è obbligata ad utilizzarla, l'autorità competente esige che il costitutore proponga un'altra denominazione per la varietà.

     5) (Stessa denominazione in tutte le Parti contraenti) Una varietà non può essere oggetto di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore presso le Parti contraenti se non con la medesima denominazione. Il servizio di ciascuna Parte contraente è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che non constati che tale denominazione è inadeguata sul territorio della Parte contraente. In tal caso, esso esige che il costitutore proponga un'altra denominazione.

     6) (Reciproca informazione tra i servizi delle Parti contraenti) Il servizio di una Parte contraente deve assicurare la comunicazione, ai servizi delle altre Parti contraenti, delle informazioni relative alle denominazioni varietali, in particolare per quanto concerne il deposito, la registrazione e la cancellazione di denominazioni. Ogni servizio può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione.

     7) (Obbligo di utilizzare la denominazione) Colui che, sul territorio di una delle Parti contraenti procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta sul suddetto territorio, è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore riguardo a tale varietà nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4), diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

     8) (Indicazioni utilizzate in associazione a denominazioni) Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata è consentito di associare alla denominazione varietale registrata, un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconosciuta.

 

CAPITOLO VII

 

Nullità e decadenza del diritto di costitutore

 

          Art. 21. Nullità del diritto di costitutore

     1) (Motivi di nullità) Ciascuna Parte contraente dichiara nullo il diritto di costitutore che questa aveva conferito se viene accertato:

     i) che le condizioni fissate dagli articoli 6 e 7 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore,

     ii) che, qualora il diritto di costitutore sia stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni e documenti forniti dal costitutore, le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non erano state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, o

     iii) che il diritto di costitutore è stato conferito ad una persona non avente diritto, a meno che esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.

     2) (Esclusione di ogni altro motivo) Nessun diritto di costitutore può essere annullato per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

 

          Art. 22. Decadenza del diritto di costitutore

     1) (Motivi di decadenza)

     a) Ogni Parte contraente può far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito quando viene accertato che le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non sono più effettivamente soddisfatte.

     b) Inoltre, ciascuna Parte contraente può far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito se, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora,

     i) il costitutore non presenta al servizio competente le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà,

     ii) il costitutore non ha pagato le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore del proprio diritto o

     iii) il costitutore non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

     2) (Esclusione di ogni altro motivo) Nessun costitutore può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

 

CAPITOLO VIII

 

L'UNIONE

 

          Art. 23. Membri

     Le Parti contraenti sono membri dell'Unione.

 

          Art. 24. Status giuridico e sede

     1) (Personalità giuridica) L'Unione ha personalità giuridica.

     2) (Capacità giuridica) L'Unione gode, sul territorio di ciascuna parte contraente, conformemente alla legislazione vigente su tale territorio, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.

     3) (Sede) La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti è a Ginevra.

     4) (Accordo di sede) L'Unione conclude un accordo di sede con la Confederazione Elvetica.

 

          Art. 25. Organi

     Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio e l'Ufficio dell'Unione.

 

          Art. 26. Il Consiglio

     1) (Composizione) Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei membri dell'Unione. Ciascun membro dell'Unione nomina un rappresentante nel Consiglio ed un supplente. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.

     2) (Presidente e vice presidenti) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un primo Vice Presidente. Esso può eleggere altri Vice presidenti. Il primo Vice presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impedimento. La durata del mandato del Presidente è di tre anni.

     3) (Sessioni) Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente. Esso tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo dei membri dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

     4) (Osservatori) Gli Stati non membri dell'Unione possono esser invitati in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

     5) (Compiti del Consiglio) I compiti del Consiglio sono i seguenti:

     i) studiare le misure atte ad assicurare la tutela degli interessi dell'Unione e a favorire il suo sviluppo;

     ii) stabilire il proprio regolamento interno;

     iii) nominare il Segretario generale e, se lo ritiene necessario, un Vice Segretario generale; fissare le condizioni della loro assunzione;

     iv) esaminare il rapporto annuale d'attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;

     v) dare al Segretario generale tutte le direttive necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Unione;

     vi) stabilire il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione;

     vii) esaminare e approvare il bilancio preventivo dell'Unione e fissare il contributo di ciascun membro dell'Unione;

     viii) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario generale;

     ix) fissare la data ed il luogo delle conferenze previste dall'articolo 38 e adottare le misure necessarie alla loro preparazione; e

     x) in generale, prendere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento dell'Unione.

     6) (Numero di voti)

     a) Ciascun membro dell'Unione che è uno Stato dispone di un voto al Consiglio.

     b) Ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può esercitare riguardo a questioni di sua competenza, i diritti di voto dei suoi Stati membri che sono membri dell'Unione. Tale organizzazione intergovernativa non può esercitare i diritti di voto dei suoi Stati membri quando i suoi Stati membri esercitano il loro diritto di voto, e viceversa.

     7) (Maggioranze) Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù dei paragrafi 5)ii), vi) e vii) e in virtù degli articoli 28.3), 29.5)b) e 38.1) viene adottata alla maggioranza di tre quarti dei suffragi espressi. L'astensione non è considerata come voto.

 

          Art. 27. L'Ufficio dell'Unione

     1) (Compiti e direzione dell'Ufficio) L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Esso è diretto dal Segretario generale.

     2) (Responsabilità del Segretario generale) Il Segretario generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Egli sottopone il bilancio preventivo all'approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e sulla situazione finanziaria dell'Unione.

     3) (Personale) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26.5)iii), le condizioni di nomina e d'impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono stabilite dal regolamento amministrativo e finanziario.

 

          Art. 28. Lingue

     1) (Lingue dell'Ufficio) Le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.

     2) (Lingue utilizzate in alcune riunioni) Le riunioni del Consiglio e le conferenze di revisione si svolgono in queste quattro lingue.

     3) (Altre lingue) Il Consiglio può decidere che siano utilizzate altre lingue.

 

          Art. 29. Finanze

     1) (Introiti) Le spese dell'Unione sono coperte

     i) dai contributi annui degli Stati membri dell'Unione,

     ii) dai pagamenti ricevuti per servizi resi;

     iii) da introiti diversi.

     2) (Contributi: unità)

     a) La quota di ciascuno Stato membro dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione e al numero di unità di contribuzione ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3). Detta quota è calcolata conformemente al paragrafo 4).

     b) Il numero delle unità di contribuzione è espresso in numeri interi o in frazioni, purché nessuna frazione sia inferiore a un quinto.

     3) (Contributi: quota di ciascun membro)

     a) Il numero delle unità di contribuzione applicabile ad ogni membro dell'Unione che è parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 alla data in cui accetta di assoggettarsi alla presente Convenzione, è lo stesso che era applicabile nei suoi confronti immediatamente prima di detta data.

     b) Ogni Stato membro dell'Unione indica, al momento della propria adesione all'Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale, il numero di unità di contribuzione ad esso applicabile.

     c) Ogni Stato membro dell'Unione può, in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale un numero di unità di contribuzione diverso da quello ad esso applicabile in virtù dei precedenti capoversi a) o b). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa ha effetto all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, prende effetto a partire dall'inizio del secondo anno civile successivo all'anno nel corso del quale essa è fatta.

     4) (Contributi: calcolo delle quote)

     a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unità di contribuzione è pari all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione, diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati membri.

     b) L'ammontare del contributo di ciascuno Stato membro dell'Unione è pari all'ammontare di un'unità di contribuzione moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato membro.

     5) (Arretrati nei contributi)

     a) Uno Stato membro dell'Unione in mora nel pagamento dei suoi contributi non può - con riserva delle disposizioni del capoverso b) - esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare del suo arretrato è pari o superiore a quello del contributo di cui è debitore per l'ultimo anno completo trascorso. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato membro dai propri obblighi, né lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.

     b) Il Consiglio può autorizzare detto Stato membro dell'Unione a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto finché riterrà che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

     6) (Verifica dei conti) La verifica dei conti dell'Unione viene assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario, da uno Stato membro dell'Unione. Tale Stato membro è, con il suo consenso, designato dal Consiglio.

     7) (Contributi delle organizzazioni intergovernative) Ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa è esente dal pagamento di contributi. Ciononostante, qualora essa decida di versare dei contributi, saranno applicabili, per analogia, le disposizioni dei paragrafi da 1) a 4).

 

CAPITOLO IX

 

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE; ALTRI ACCORDI

 

          Art. 30. Applicazione della Convenzione

     1) (Misure di applicazione) Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

     i) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costitutore:

     ii) istituisce un servizio incaricato del conferimento dei diritti di costitutore o incarica il servizio istituito da un'altra Parte contraente di concedere tali diritti:

     iii) assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti

     - le domande di diritti di costitutore, nonché i diritti di costitutore conferiti e

     - le denominazioni proposte e approvate.

     2) (Conformità della legislazione) Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 31. Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori

     1) (Rapporti tra Stati vincolati dalla presente Convenzione) Soltanto la presente Convenzione si applicherà tra gli Stati membri dell'Unione che sono vincolati sia dalla presente Convenzione che da un Atto anteriore della Convenzione.

     2) (Possibilità di rapporti con Stati non vincolati dalla presente Convenzione) Ogni Stato Membro dell'Unione non vincolato dalla presente Convenzione può dichiarare, con una notifica indirizzata al Segretario Generale, che applicherà l'ultimo Atto della Convenzione dal quale esso è vincolato, nei suoi rapporti con ogni membro dell'Unione vincolato unicamente dalla presente Convenzione. Alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data di questa notifica, e fino a quando lo Stato membro dell'Unione che ha fatto tale dichiarazione non sia vincolato dalla presente Convenzione, tale membro dell'Unione applicherà, l'ultimo Atto dal quale è vincolato nei suoi rapporti con ciascuno membro dell'Unione vincolato soltanto dalla presente Convenzione, mentre quest'ultimo membro applicherà la presente Convenzione nei suoi rapporti con l'altro.

 

          Art. 32. Accordi particolari

     Gli Stati membri dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari per la protezione delle varietà nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

 

CAPITOLO X

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 33. Firma

     La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato che è membro dell'Unione dal giorno della sua adozione. Essa è aperta alla firma sino al 31 marzo 1992.

 

          Art. 34. Ratifica, accettazione e approvazione; adesione

     1) (Stati ed alcune organizzazioni intergovernative)

     a) Ogni Stato può, conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione.

     b) Ogni organizzazione intergovernativa può, conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione

     i) se ha competenza per le materie regolate dalla presente Convenzione,

     ii) se la sua legislazione prevede il conferimento e la protezione di diritti di costitutore che vincolano tutti i suoi Stati membri, e

     iii) se è debitamente autorizzata conformemente ai suoi regolamenti interni ad aderire alla presente Convenzione.

     2) (Strumento di adesione) Ogni Stato che ha firmato la presente Convenzione entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione. Ogni Stato che non ha firmato la presente Convenzione o ogni organizzazione intergovernativa entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di adesione alla presente Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario generale.

     3) (Parere del Consiglio) Ogni Stato che non è membro dell'Unione o ogni organizzazione intergovernativa chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione può essere depositato.

 

          Art. 35. Riserve

     1) (Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

     2) (Possibilità di deroga)

     a) Nonostante le disposizioni dell'articolo 3.1), ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione è parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varietà di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprietà industriale diverso da un diritto di costitutore, ha facoltà di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione a dette varietà.

     b) Ogni Stato che si avvale di tale facoltà ne darà notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potrà ritirare in ogni momento detta notifica.

 

          Art. 36. Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare

     1) (Notifica iniziale) All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa notifica al Segretario generale

     i) la propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonché

     ii) l'elenco dei generi e delle specie vegetali ai quali esso applicherà le disposizioni della presente Convenzione nel momento in cui ne sarà vincolato.

     2) (Notifica delle modifiche) Ogni Parte contraente notificherà senza indugio al Segretario generale

     i) ogni modifica della propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonché

     ii) ogni estensione dell'applicazione della presente Convenzione ed altri generi e specie vegetali.

     3) (Pubblicazione di informazioni) Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Parte contraente interessata, informazioni su

     i) la legislazione che disciplina i diritti di costitutore ed ogni modifica di tale legislazione, nonché

     ii) l'elenco dei generi e specie vegetali menzionato al paragrafo 1)ii) ed ogni estensione menzionata al paragrafo 2)ii).

 

          Art. 37. Entrata in vigore; impossibilità di aderire ad Atti anteriori

     1) (Entrata in vigore iniziale) La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo che cinque Stati avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione a condizione che almeno tre dei suddetti strumenti siano stati depositati da Stati parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978.

     2) (Entrata in vigore successiva) Ogni Stato cui non si applica il paragrafo 1) o ogni organizzazione intergovernativa sarà vincolato dalla presente Convenzione un mese dopo la data in cui tale Stato o organizzazione avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

     3) (Impossibilità di aderire all'Atto del 1978) Nessun strumento di adesione all'Atto del 1978 potrà essere depositato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1); tuttavia, ogni Stato che viene considerato dalla prassi in uso presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite come Paese in via di sviluppo potrà depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1995 ed ogni altro Stato potrà depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1993, anche se la presente Convenzione entra in vigore anteriormente a tale data.

 

          Art. 38. Revisione della Convenzione

     1) (Conferenza) La presente Convenzione può essere sottoposta a revisione da una conferenza dei membri dell'Unione. La convocazione di tale conferenza è decisa dal Consiglio.

     2) (Quorum et maggioranza) La conferenza delibera validamente solo se almeno la metà degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, un testo riveduto della Convenzione deve ottenere la maggioranza di tre quarti degli Stati membri dell'Unione presenti e votanti.

 

          Art. 39. Denuncia della Convenzione

     1) (Notifiche) Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di tale notifica a tutti i membri dell'Unione.

     2) (Atti anteriori) Si riterrà che la notifica di denuncia della presente Convenzione costituisce altresì notifica di denuncia di ogni Atto anteriore a cui è vincolata la Parte contraente che denuncia la presente Convenzione.

     3) (Data di efficacia) La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale.

     4) (Diritti acquisiti) La denuncia non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti nei riguardi di una varietà, in virtù della presente Convenzione o di un Atto anteriore, anteriormente alla data in cui la denuncia acquista efficacia.

 

          Art. 40. Mantenimento dei diritti acquisiti

     La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti di costitutore acquisiti sia in virtù delle legislazioni delle Parti contraenti, sia in virtù di un Atto precedente, sia in conseguenza di accordi diversi dalla presente Convenzione conclusi tra membri dell'Unione.

 

          Art. 41. Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione

     1) (Originale) La presente Convenzione è firmata in un esemplare originale nelle lingue francese, inglese e tedesca; il testo francese fa fede in caso di divergenze tra i testi. Detto esemplare viene depositato presso il Segretario generale.

     2) (Testi ufficiali) Il Segretario generale predispone, previa consultazione dei Governi degli Stati e delle organizzazioni intergovernative interessate, dei testi ufficiali della presente Convenzione in lingua araba, giapponese, italiana, olandese e spagnola come pure nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare.

 

          Art. 42. Funzioni del depositario

     1) (Trasmissione di copie) Il Segretario generale trasmetterà copie certificate della presente Convenzione agli Stati e organizzazioni intergovernative rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottata, nonché a qualsiasi altro Stato o organizzazione intergovernativa che ne faccia richiesta.

     2) (Registrazione) Il Segretario generale fa registrare la presente Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.