§ 94.1.A63 - Legge 28 agosto 1997, n. 302.
Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/08/1997
Numero:302


Sommario
Art. 1.      La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale [...]
Art. 2.      Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché nel rispetto dei principi di buon [...]
Art. 3.      1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà [...]
Art. 4.      1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione [...]
Art. 5.      1 Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di [...]
Art. 6.      1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, [...]
Art. 7.      Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di [...]
Art. 8.      Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il [...]
Art. 9.      1 Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di opinione e [...]
Art. 10.      1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua [...]
Art. 11.      1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il suo cognome (patronimico) nella [...]
Art. 12.      1 Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della [...]
Art. 13.      1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti [...]
Art. 14.      1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria
Art. 15.      Le Parti s'impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale sociale ed [...]
Art. 16.      Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, [...]
Art. 17.      1 Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei [...]
Art. 18.      1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la [...]
Art. 19.      Le Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe [...]
Art. 20.      Nell'esercizio dei diritti e delle libertà che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, le persone appartenenti ad una minoranza nazionale [...]
Art. 21.      Nessuna delle norme della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attività o a [...]
Art. 22.      Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali [...]
Art. 23.      I diritti e le libertà che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, nella misura in cui sono soggetti a disposizioni corrispondenti nella [...]
Art. 24.      1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla e segue l'attuazione della presente Convenzione quadro effettuata dalle Parti Contraenti
Art. 25.      1 Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima trasmette al Segretario [...]
Art. 26.      1 Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sarà [...]
Art. 27.      La presente Convenzione quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data in cui entra in vigore, la Convenzione è aperta anche alla [...]
Art. 28.      1 La presente Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati [...]
Art. 29.      1 Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa [...]
Art. 30.      1 Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, designare il territorio o i [...]
Art. 31.      1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
Art. 32.      Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente [...]


§ 94.1.A63 - Legge 28 agosto 1997, n. 302.

Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.

(G.U. 15 settembre 1997, n. 215, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali - Strasburgo, 1° novembre 1995

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Sezione I

 

     Art. 1.

     La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.

 

          Art. 2.

     Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché nel rispetto dei principi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati.

 

          Art. 3.

     1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.

     2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunità con altre persone, i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

 

Sezione II

 

          Art. 4.

     1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.

     2 Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali.

     3 Le misure adottate in conformità con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.

 

          Art. 5.

     1 Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.

     2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volontà, e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.

 

          Art. 6.

     1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione.

     2 Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

 

          Art. 7.

     Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

 

          Art. 8.

     Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.

 

          Art. 9.

     1 Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi d'informazione.

     2 Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.

     3 Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.

     4 Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.

 

          Art. 10.

     1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico, oralmente e per iscritto.

     2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.

     3 Le Parti s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel più breve termine ed in una lingua che a lei è comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che gli viene rivolta, nonché di difendersi in questa lingua se del caso con l'assistenza gratuita di un'interprete.

 

          Art. 11.

     1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento di dette Parti.

     2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato.

     3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell'ambito del loro sistema legislativo compresi se del caso accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni.

 

          Art. 12.

     1 Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.

     2 In questo contesto le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene all'accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.

     3 Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.

 

          Art. 13.

     1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione.

     2 L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.

 

          Art. 14.

     1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria.

     2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.

     3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà applicato senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.

 

          Art. 15.

     Le Parti s'impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono.

 

          Art. 16.

     Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

 

          Art. 17.

     1 Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.

     2 Le parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.

 

          Art. 18.

     1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.

     2 Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

 

          Art. 19.

     Le Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti ed alle libertà che scaturiscono da detti principi.

 

Sezione III

 

          Art. 20.

     Nell'esercizio dei diritti e delle libertà che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre minorità nazionali.

 

          Art. 21.

     Nessuna delle norme della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attività o a compiere atti contrastanti con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l'eguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.

 

          Art. 22.

     Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali eventualmente riconosciute dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente è parte.

 

          Art. 23.

     I diritti e le libertà che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, nella misura in cui sono soggetti a disposizioni corrispondenti nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e nei relativi Protocolli si intenderanno come conformi a dette disposizioni.

 

Sezione IV

 

          Art. 24.

     1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla e segue l'attuazione della presente Convenzione quadro effettuata dalle Parti Contraenti.

     2 Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di attuazione secondo modalità da determinare.

 

          Art. 25.

     1 Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avrà adottato per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

     2 In seguito, ciascuna Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'informazione della presente Convenzione quadro.

     3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 26.

     1 Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sarà assistito da un Comitato consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali.

     2 La composizione di detto comitato consultivo nonché le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro.

 

Sezione V

 

          Art. 27.

     La presente Convenzione quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data in cui entra in vigore, la Convenzione è aperta anche alla firma di ogni altro Stato invitato a firmare dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 28.

     1 La presente Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Convenzione quadro secondo le disposizioni dell'articolo 27.

     2 Per ogni Stato membro che manifesterà in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione quadro, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

          Art. 29.

     1 Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con la maggioranza prevista all'articolo 20. dello Statuto del Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa il quale benché invitato a firmarla in conformità con le disposizioni dell'articolo 27, non lo abbia ancora fatto, ed ogni altro Stato non membro.

     2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 30.

     1 Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione quadro.

     2 Ogni Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa estendere l'applicazione della presente Convenzione quadro ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione quadro entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

     3 Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

          Art. 31.

     1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

 

          Art. 32.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro:

     a ogni firma;

     b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

     c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformità con i suoi articoli 28, 29 e 30;

     d ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro.

     In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione quadro.Fatto a Strasburgo, il 1° febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad essa.