§ 94.1.964 - Legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/12/1994
Numero:747

§ 94.1.964 - Legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

(G.U. 10 gennaio 1995, n. 7, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.

 

     Art. 3.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge[1], con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

     1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;

     2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'art. 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;

     b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

     1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;

     c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

     1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dell'accordo TRIPS;

     2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;

     d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

     1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'art. 37, primo comma, dell'accordo TRIPS.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Negoziati commerciali multilaterali Uruguay Round - Comitato dei negoziati commerciali.

 

Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round Marrakech, 15 aprile 1994.

 

(Traduzione italiana non ufficiale)

 

     ABBREVIAZIONI PIÙ FREQUENTI

     BDP: Bilancia dei pagamenti

     RC: Risoluzione delle controversie

     IRC: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

     GATS: (General agreement on trade in services) Accordo generale sugli scambi di servizi

     GATT: (General agreement on tariffs and trade) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

     AP: Appalti pubblici

     ISO: (International standards organization) Organizzazione internazionale di normalizzazione

     ISO/CEI: ISO/Commissione elettrotecnica internazionale

     PMS: Paesi meno sviluppati

     OMC: Organizzazione mondiale del commercio

     PSI: (Preshipment inspection) Ispezione prima dell'imbarco

     SMC: Sovvenzioni e misure compensative

     MSF: Misure sanitarie e fitosanitarie

     OTS: Ostacoli tecnici agli scambi

     TRIMs: (Trade related investment measures) Misure di investimento attinenti al commercio

     TRIPs: (Trade related aspects of intellectual property rights) Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio di merci contraffatte

     MRPC: Meccanismo di esame delle politiche commerciali

     Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

     1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunità europee, membri del Comitato dei negoziati commerciali, concordano che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri e l'Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, allegati al presente Atto finale, incorporano i risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del presente Atto finale.

     2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano:

     a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive autorità competenti l'Accordo OMC affinchè esso possa essere approvato secondo le rispettive procedure, e

     b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri.

     3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo OMC sia accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati "partecipanti") e possa entrare in vigore il 1° gennaio 1995, o il più presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo paragrafo della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, per decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore.

     4. I rappresentanti concordano che l'Accordo OMC è aperto all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di tutti i partecipanti conformemente all'art. 14 dell'Accordo stesso.

     L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo OMC sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo commerciale plurilaterale.

     5. Prima di accettare l'Accordo OMC, i partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi e devono essere successivamente completati ai fini della loro adesione all'Accordo generale e della loro accettazione dell'Accordo OMC.

     6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono depositati presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante.

     Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio

     LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO

     Riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;

     Riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinchè i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico;

     Desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali;

     Risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

     Decise a preservare i principi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali;

     Convengono quanto segue:

 

     Art. 1. Istituzione dell'Organizzazione

     Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "l'OMC").

 

     Art. 2. Campo di attività dell'OMC

     1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente accordo.

     2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati "accordi commerciali multilaterali") costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri.

     3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati "accordi commerciali plurilaterali") fanno anch'essi parte del presente accordo per i membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi nè diritti per i membri che non li hanno accettati.

     4. L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato "GATT 1994") è giuridicamente distinto dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato "GATT 1947").

 

     Art. 3. Funzioni dell'OMC

     1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali.

     2. L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi riportati in allegato al presente accordo. L'OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei ministri.

     3. L'OMC amministra l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata "intesa sulla risoluzione delle controversie" o "DSU" [Dispute Settlement Understanding]) riportata nell'allegato 2 del presente accordo.

     4. L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato "TPRM" [Trade Policy Review Mechanism]) di cui all'allegato 3 del presente accordo.

     5. Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.

 

     Art. 4. Struttura dell'OMC

     1. Si costituisce una Conferenza dei ministri composta da rappresentanti di tutti i membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei ministri svolge le funzioni dell'OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente accordo e dall'accordo commerciale multilaterale in questione.

     2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei comitati di cui al paragrafo 7.

     3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell'organo di conciliazione previsto nell'intesa sulla risoluzione delle controversie. L'organo di conciliazione può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

     4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell'organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L'organo di esame delle politiche commerciali può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

     5. Si costituiscono un consiglio per gli scambi di merci, un consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), che operano sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale. Il consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A. Il consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in Services)). Il consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "accordo TRIPS"). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualità di membri di tali Consigli è aperta ai rappresentanti di tutti i membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni.

     6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessità. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi Consigli.

     7. La Conferenza dei ministri costituisce un comitato commercio e sviluppo, un comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente accordo e dagli accordi commerciali multilaterali, nonchè le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e può costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati membri e riferisce al Consiglio generale perchè siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualità di membri di suddetti comitati è aperta ai rappresentanti di tutti i membri.

     8. Gli organismi previsti dagli accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali accordi e operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attività il Consiglio generale.

 

     Art. 5. Relazioni con altre organizzazioni

     1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell'OMC.

     2. Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.

 

     Art. 6. Segretariato

     1. Si costituisce un segretariato dell'OMC (in appresso denominato "il segretariato") diretto da un Direttore generale.

     2. La Conferenza dei ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.

     3. Il Direttore generale nomina il personale del segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei ministri.

     4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del segretariato non chiedono nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcun altra autorità esterna all'OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I membri dell'OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del segretariato e non cercano di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 7. Bilancio e contributi

     1. Il Direttore generale presenta al comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell'OMC. Il comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all'approvazione del Consiglio generale.

     2. Il comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono:

     a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell'OMC tra i suoi membri; e

     b) le misure da adottare nei confronti dei membri in ritardo sui pagamenti.

     I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947.

     3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei membri dell'OMC.

     4. Ciascun membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.

 

     Art. 8. Statuto dell'OMC

     1. L'OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi membri le riconosce le capacità giuridiche necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

     2. Ciascun membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

     3. Ciascun membro riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai rappresentanti dei membri i privilegi e la immunità necessari perchè possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni relative all'OMC.

     4. I privilegi e le immunità riconosciuti dai membri all'OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.

     5. L'OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede.

 

     Art. 9. Processo decisionale

     1. L'OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all'unanimità in vigore nel quadro del GATT 1947. Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all'unanimità, la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni membro dell'OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza dei ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente accordo e dell'accordo commerciale multilaterale in questione.

     2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno l'autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale accordo. La decisione di adottare un'interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell'art. 10 in materia di emendamenti.

     3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dal presente accordo o da un accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti dei membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.

     a) Una richiesta di deroga relativa al presente accordo è sottoposta all'esame della Conferenza dei ministri conformemente alla prassi di decisione all'unanimità. La Conferenza dei ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l'unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti dei membri.

     b) Una richiesta di deroga relativa agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinchè la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei Ministri.

     4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l'applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei Ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei Ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga.

     5. Le decisioni prese nell'ambito di un accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative a interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale accordo.

 

     Art. 10. Emendamenti

     1. Ciascun membro dell'OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all'art. 4, paragrafo 5, possono presentare alla Conferenza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima di sottoporre all'approvazione dei membri l'emendamento proposto è presa all'unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l'unanimità, la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l'emendamento proposto all'accettazione dei membri. Qualora non si raggiunga l'unanimità in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il periodo stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una maggioranza di due terzi dei membri se sottoporre l'emendamento proposto all'accettazione dei membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all'emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     2. Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i membri:

     - art. 9 del presente accordo;

     - articoli 1 e 2 del GATT 1994;

     - art. 2, paragrafo 1 del GATS;

     - art. 4 dell'accordo TRIPS.

     3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei membri, entrano in vigore, per i membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei membri e, successivamente, per ogni membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere, con una maggioranza di tre quarti dei membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo è di natura tale per cui un membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall'OMC o di rimanerne membro con il consenso della Conferenza dei Ministri.

     4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei membri, entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi dei membri.

     5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei membri e, successivamente, per ciascun membro quando li accetta. La Conferenza dei ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall'OMC o di rimanerne membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi dei membri.

     6. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all'accordo TRIPS conformi ai requisiti dell'art. 71, paragrafo 2 di tale accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione.

     7. Ciascun membro dell'OMC che accetta un emendamento al presente accordo o ad un accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell'OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei Ministri.

     8. Ciascun membro dell'OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei ministri. La decisione di approvare emendamenti all'accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 2 è presa all'unanimità e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all'accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in vigore per tutti i membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri.

     9. Su richiesta dei membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei Ministri può decidere esclusivamente all'unanimità di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su richiesta dei membri parti di un accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei Ministri può decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4.

     10. Gli emendamenti ad un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.

 

     Art. 11. Membri originali

     1. Le parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore del presente accordo e le Comunità europee, che accettano il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano membri originali dell'OMC.

     2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacità amministrative e istituzionali.

 

     Art.12 - Adesione

     1. Ciascuno Stato o territorio doganale a sè stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente accordo e dagli accordi commerciali multilaterali può aderire al presente accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l'OMC. Tale adesione si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati.

     2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l'accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei membri dell'OMC.

     3. L'adesione a un accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

 

     Art.13 - Non applicazione di accordi commerciali multilaterali tra determinati membri

     1. Il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 e 2 non si applicano tra un membro e un altro membro se l'uno o l'altro, nel momento in cui l'uno o l'altro diventa membro, non acconsente a tale applicazione.

     2. Il paragrafo 1 può essere invocato tra membri originali dell'OMC che erano già parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui l'art. 25 di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette parti contraenti al momento dell'entrata in vigore per tali membri del presente accordo.

     3. Il paragrafo 1 si applica tra un membro e un altro membro che ha aderito ai sensi dell'art. 12 solo se il membro che non acconsente all'applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei Ministri prima che quest'ultima abbia approvato l'accordo sulle condizioni di adesione.

     4. La Conferenza dei Ministri può riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un membro e formulare le opportune raccomandazioni.

     5. La non applicazione di un accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale accordo è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

 

     Art.14 - Accettazione, entrata in vigore e deposito

     1. Il presente accordo è aperto all'accettazione, tramite firma o con altre modalità, delle parti contraenti del GATT 1947 e delle Comunità europee che soddisfano le condizioni per diventare membri originali dell'OMC conformemente all'art. 11 del presente accordo. Detta accettazione si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai ministri conformemente al paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e rimane aperto per l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei Ministri. Un'accettazione successiva all'entrata in vigore del presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.

     2. Un membro che accetta il presente accordo successivamente alla sua entrata in vigore applica le concessioni e gli obblighi degli accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a determinate scadenze rispetto all'entrata in vigore del presente accordo come se avesse accettato il presente accordo alla data della sua entrata in vigore.

     3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, il testo del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunità europee che hanno accettato il presente accordo una copia certificata conforme del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, nonchè tutti i relativi emendamenti, sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.

     4. L'accettazione e l'entrata in vigore di un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti accordi sono depositati presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i suddetti accordi sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.

 

     Art. 15. Recesso

     1. Ciascun membro può recedere dal presente accordo. Detto recesso si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso.

     2. Il recesso da un accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposizioni di tale accordo.

 

     Art.16 - Disposizioni varie

     1. Salvo diverse disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle procedure e alle prassi abituali seguite dalle parti contraenti del GATT 1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.

     2. Nella misura del possibile, il segretariato del GATT 1947 diventa il segretariato dell'OMC e il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finchè la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all'art. 6, paragrafo 2 del presente accordo.

     3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente accordo e una disposizione di uno degli accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto.

     4. Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati.

     5. Non sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente accordo. Le riserve relative a disposizioni degli accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo.

     6. Il presente accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Appendice

     Note esplicative:

     Nel presente accordo e negli accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni "paese" e "paesi" per designare qualsiasi territorio doganale a sè stante membro dell'OMC.

     Nel caso di un territorio doganale a sè stante membro dell'OMC, il termine "nazionale" connesso a un'espressione del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.

 

     Allegato 1

     Allegato 1A - Accordi multilaterali sugli scambi di merci - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 - Accordo sull'agricoltura - Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie - Accordo sui tessili e sull'abbigliamento - Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi - Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali - Accordo relativo all'applicazione dell'art. 6 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 - Accordo relativo all'applicazione dell'art. 7 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 - Accordo sulle ispezioni pre-imbarco - Accordo relativo alle regole in materia di origine - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione - Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative - Accordo sulle misure di salvaguardia - (omissis)

 

     Allegato 1B — Accordo generale sugli scambi di servizi

     I membri:

     Prendendo atto della crescente importanza del commercio dei servizi per la crescita e lo sviluppo dell'economia mondiale;

     Desiderosi di costituire un quadro di riferimento multilaterale di principi e norme in materia di scambi di servizi, nell'intento di promuovere l'espansione in condizioni di trasparenza e di progressiva liberalizzazione e di favorire la crescita economica di tutti gli operatori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo;

     Auspicando il rapido raggiungimento di livelli progressivamente più elevati di liberalizzazione degli scambi di servizi, attraverso cicli consecutivi di negoziati multilaterali finalizzati a promuovere gli interessi di tutti i partecipanti, su una base di reciproco vantaggio, nonchè a garantire un equilibrio generale di diritti ed obblighi, pur nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale;

     Riconoscendo il diritto dei membri di regolamentare, anche introducendo nuove norme, la fornitura di servizi nei rispettivi territori, al fine di rispettare gli obiettivi di politica nazionale e, alla luce delle asimmetrie esistenti nel grado di sviluppo della normativa sui servizi nei diversi paesi, la particolare necessità dei paesi in via di sviluppo di esercitare tale diritto;

     Desiderosi di favorire la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi, nonchè l'espansione delle loro esportazioni nel campo dei servizi, tra le altre cose attraverso il rafforzamento della capacità del settore terziario nazionale, nonchè della sua efficienza e competitività;

     Tenendo conto in particolare delle gravi difficoltà dei paesi meno avanzati alla luce della loro specifica situazione economica e delle loro esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo;

     Hanno concordato quanto segue:

 

Parte I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

     1. Il presente accordo si applica a provvedimenti adottati dai membri che incidono sugli scambi di servizi.

     2. Ai fini del presente accordo, per scambio di servizi s'intende la fornitura di un servizio:

     a) dal territorio di un membro al territorio di un altro membro;

     b) nel territorio di un membro ad un consumatore di servizi di un qualsiasi altro membro;

     c) da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un qualsiasi altro membro;

     d) da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza di persone fisiche di un membro nel territorio di un qualsiasi altro membro.

     3. Ai fini del presente accordo:

     a) "provvedimenti adottati dai membri" significa misure adottate da:

     i) autorità e governi centrali, regionali o locali; e

     ii) organismi non governativi, nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

     Nell'adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dall'accordo, ciascun membro prenderà tutte le opportune misure a sua disposizione per garantirne l'osservanza da parte di governi e autorità regionali e locali, nonchè di organismi non governativi nell'ambito del suo territorio;

     b) il termine "servizi" comprende qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;

     c) l'espressione "un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi" indica un servizio che non viene fornito su base commerciale, nè in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

 

Parte II

 

OBBLIGHI E NORME GENERALI

 

     Art. 2. Trattamento della nazione più favorita

     1. Per quanto concerne le misure contemplate dal presente accordo, ciascun membro è tenuto ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi di un qualsiasi altro membro, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro paese.

     2. I membri possono tenere in essere misure incompatibili con il paragrafo 1, purchè tali misure siano elencate nell'allegato sulle esenzioni a norma dell'art. 2, e ne soddisfino le condizioni.

     3. Le disposizioni del presente accordo non devono interpretarsi nel senso di impedire ai membri di conferire o accordare benefici a paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

 

     Art. 3. Trasparenza

     1. Ciascun membro provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente accordo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali in materia di scambi di servizi, dei quali un membro sia un firmatario.

     2. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, le informazioni devono comunque essere rese note al pubblico.

     3. Ciascun membro informa prontamente, e almeno con cadenza annuale, il consiglio per gli scambi di servizi in merito all'introduzione di nuove leggi, regolamenti o direttive amministrative, nonchè alle modifiche di testi esistenti, che incidano in misura significativa sugli scambi di servizi oggetto degli impegni specifici assunti a norma del presente accordo.

     4. Ciascun membro fornisce pronta risposta a tutte le richieste di informazioni specifiche da parte di un altro membro in merito a misure di applicazione generale o ad accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1. Ogni membro provvede inoltre a istituire uno o più centri di informazione per fornire, su richiesta, risposte specifiche agli altri membri sulle questioni di cui sopra, nonchè sugli argomenti soggetti all'obbligo di notifica di cui al paragrafo 3. I centri di informazione saranno costituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC (di seguito, nel presente accordo, denominato "accordo OMC"). Per singoli paesi in via di sviluppo membri la scadenza per la costituzione dei centri di informazione potrà essere concordata con adeguata flessibilità. Tali centri non devono necessariamente essere depositari di leggi e regolamenti.

     5. Ciascun membro può notificare al consiglio per gli scambi di servizi eventuali misure adottate da un altro membro che a suo parere incidono sul funzionamento del presente accordo.

 

     Art. 3. bis. Divulgazione di informazioni confidenziali

     Nulla di quanto contenuto nel presente accordo s'intende richiedere ai membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

 

     Art. 4. Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo

     1. La crescente partecipazione al commercio mondiale dei paesi in via di sviluppo membri è facilitata da impegni specifici negoziati dai diversi membri ai sensi delle parti III e IV del presente accordo, in relazione a quanto segue:

     a) rafforzamento del settore terziario nazionale e della sua efficienza e competitività, tra l'altro attraverso l'accesso a tecnologie su base commerciale;

     b) miglioramento dell'accesso di questi paesi a canali di distribuzione e reti di informazione; e

     c) liberalizzazione dell'accesso al mercato in settori e modalità di fornitura interessanti per le esportazioni di questi paesi.

     2. I paesi sviluppati membri e, nella misura del possibile, altri membri istituiranno dei punti di contatto entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per facilitare ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo membri l'accesso ad informazioni relative ai rispettivi mercati, in merito a quanto segue:

     a) aspetti commerciali e tecnici dell'offerta di servizi;

     b) registrazione, riconoscimento e conseguimento di qualifiche professionali; e

     c) disponibilità di tecnologie nel settore dei servizi.

     3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 viene data la priorità in particolare ai paesi meno avanzati membri, tenendo conto soprattutto delle gravi difficoltà incontrate da questi paesi nell'accettare impegni specifici negoziati alla luce della loro particolare situazione economica e delle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo.

 

     Art. 5. Integrazione economica

     1. Il presente accordo non impedisce ai suoi membri di sottoscrivere o stipulare un accordo che liberalizzi gli scambi di servizi tra le parti contraenti, purchè tale accordo:

     a) copra un numero sostanziale di settori, e

     b) preveda l'assenza o l'eliminazione, in misura sostanziale, di qualsivoglia discriminazione, ai sensi dell'art. 17, tra le parti contraenti, nei settori di applicazione di cui alla lettera a), attraverso:

     i) la revoca di misure discriminatorie esistenti e/o

     ii) il divieto di introdurre misure discriminatorie nuove o più severe, all'entrata in vigore dell'accordo stesso o nell'arco di un congruo periodo di tempo, salvo per misure consentite ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 14-bis.

     2. Nel valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'accordo potrà essere considerato in rapporto ad un più ampio processo di integrazione economica o liberalizzazione degli scambi tra i paesi interessati.

     3.

     a) Ove i paesi in via di sviluppo siano parti contraenti di un accordo ai sensi del paragrafo 1, è opportuno adottare una certa flessibilità in merito alle condizioni indicate al paragrafo 1, in particolare con riferimento alla lettera b) dello stesso, in relazione al livello di sviluppo dei paesi interessati, in generale e in singoli settori e sottosettori.

     b) In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6, nel caso di un accordo del tipo citato al paragrafo 1, che interessi esclusivamente paesi in via di sviluppo, può essere concesso un trattamento più favorevole a persone giuridiche possedute o controllate da persone fisiche delle parti contraenti.

     4. Qualsiasi accordo di cui al paragrafo 1 è finalizzato a favorire gli scambi tra le parti contraenti e non innalza il livello generale delle barriere agli scambi di servizi, nell'ambito dei rispettivi settori e sottosettori, nei confronti di membri estranei all'accordo, rispetto al livello esistente prima della sua stipulazione.

     5. Se, in occasione della conclusione, dell'ampliamento o della modifica sostanziale di un accordo ai sensi del paragrafo 1, un membro intende revocare o modificare un impegno specifico in maniera incompatibile con i termini e le condizioni indicati nel suo elenco, esso fornisce un preavviso di almeno 90 giorni in merito a tale modifica o revoca e applica la procedura di cui all'art. 21, paragrafi 2, 3 e 4.

     6. Un prestatore di servizi di qualsiasi altro membro, che sia una persona giuridica costituita ai sensi delle leggi di una parte contraente di un accordo di cui al paragrafo 1, ha diritto al trattamento concesso a norma di tale accordo, purchè svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio delle parti contraenti dello stesso.

     7.

     a) I membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1 provvedono a dare tempestiva notifica al consiglio per gli scambi di servizi circa tale accordo, nonchè eventuali ampliamenti o modifiche dello stesso, provvedendo inoltre a fornire al consiglio tutte le informazioni pertinenti che lo stesso possa richiedere. Il consiglio costituirà un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'accordo, ovvero l'ampliamento o la modifica dello stesso e di informare il consiglio in merito alla sua conformità con il presente articolo.

     b) I membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1, da attuare sulla base di un programma di tempi, forniscono al consiglio per gli scambi di servizi dei rapporti periodici in merito alla sua attuazione. Il consiglio, ove lo ritenga necessario, può costituire un gruppo di lavoro incaricato di esaminare tali rapporti.

     c) Sulla base dei rapporti dei gruppi di lavoro di cui alle lettere a) e b), il consiglio può formulare raccomandazioni alle parti, ove lo ritenga opportuno.

     8. I membri che sono parti contraenti di un accordo di cui al paragrafo 1 non possono richiedere un indennizzo per vantaggi commerciali che possano derivare ad altri membri da tale accordo.

 

     Art. 5. bis. Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro

     Il presente accordo non impedisce ai suoi membri di stipulare accordi che sanciscano la piena integrazione dei mercati del lavoro tra le parti contraenti degli stessi, purchè tali accordi:

     a) prevedano l'esonero per i cittadini delle parti contraenti da obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro;

     b) siano notificati al consiglio per gli scambi di servizi.

 

     Art. 6. Regolamentazione interna

     1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascun membro garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

     2.

     a) Ciascun membro mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, il membro garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

     b) Le disposizioni di cui alla lettera a) non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di istituire tali tribunali o procedure nei casi in cui ciò sarebbe incompatibile con la loro struttura costituzionale ovvero con la natura del loro sistema giuridico.

     3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti del membro interessato provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti del membro forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

     4. Nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti obbligatori e procedure, nonchè alle norme tecniche e agli obblighi di licenza, non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il consiglio per gli scambi di servizi formula, attraverso organismi opportunamente costituiti, le norme che possano risultare necessarie, finalizzate a garantire che tali obblighi, tra l'altro:

     a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio,

     b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;

     c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

     5.

     a) Nei settori nei quali un membro abbia assunto impegni specifici, in attesa dell'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, il membro si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonchè norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

     i) non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere a) b) o c); e

     ii) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quel membro al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

     b) Nel determinare se un membro è conforme agli obblighi previsti al paragrafo 5, lettera a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti applicate da tale membro.

     6. Nei settori in cui vengono assunti impegni specifici relativamente a servizi professionali, ciascun membro deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un altro membro.

 

     Art. 7. Riconoscimento

     1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, e fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3, i membri possono riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o certificati concessi in un particolare paese. Il riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si potrà basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o potrà essere accordato unilateralmente.

     2. Un membro che è parte contraente di un accordo o di un'intesa di cui al paragrafo 1, esistente o futuro, offre adeguate possibilità ad altri membri interessati di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, ovvero di negoziarne altri comparabili con tale membro. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da un membro, quest'ultimo offre adeguate opportunità a qualsivoglia altro membro di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

     3. I membri si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.

     4. Ciascun membro provvede:

     a) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto lo concerne, ad informare il consiglio per gli scambi di servizi in merito alle misure esistenti in materia di riconoscimento e a dichiarare se tali misure sono basate su accordi o intese di cui al paragrafo 1;

     b) ad informare tempestivamente il consiglio per gli scambi di servizi, con il maggior preavviso possibile, dell'apertura di trattative su un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, al fine di offrire ad altri membri un'adeguata opportunità di manifestare il loro interesse a partecipare alle trattative prima che entrino in una fase sostanziale;

     c) ad informare tempestivamente il consiglio per gli scambi di servizi in merito all'adozione di nuove misure in materia di riconoscimento ovvero all'introduzione di modifiche consistenti in quelle già esistenti, nonchè a dichiarare se le misure si basano su un accordo o un'intesa del tipo indicato al paragrafo 1.

     5. Ogniqualvolta sia opportuno, il riconoscimento dovrebbe basarsi su criteri concordati a livello multilaterale. Ove necessario, i membri operano in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e non governative pertinenti, ai fini della definizione e dell'adozione di norme e criteri internazionali comuni in materia di riconoscimento, nonchè norme internazionali comuni per l'esercizio di attività commerciali e professionali nel settore dei servizi.

 

     Art. 8. Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

     1. Ciascun membro garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale membro a norma dell'art. 2 e di impegni specifici.

     2. Ove un fornitore monopolista da un membro operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale membro, quest'ultimo garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

     3. Su richiesta di un membro che abbia motivo di ritenere che un fornitore monopolista di un altro Membro operi in modo incompatibile con il paragrafo 1 o 2, il consiglio per gli scambi di servizi può chiedere al Membro che nomina, tiene in essere o autorizza tale fornitore, di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.

     4. Ove, successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro conceda diritti di monopolio per la fornitura di un servizio oggetto dei suoi impegni specifici, tale membro deve darne notifica al consiglio per gli scambi di servizi, al più tardi tre mesi prima della data prevista per la concessione dei diritti di monopolio, restando inteso che si applicano le disposizioni dell'art. 21, paragrafi 2, 3 e 4.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove un membro in via formale o di fatto

     a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi e

     b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

 

     Art. 9. Prassi commerciali

     1. I membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'art. 8, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.

     2. Su richiesta di qualsivoglia altro membro, ciascun membro procede a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. Il membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del membro richiedente.

 

     Art. 10. Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza

     1. Sulla questione delle misure di salvaguardia in situazioni di emergenza, basate sul principio della non discriminazione, si tengono negoziati multilaterali, le cui conclusioni entreranno in vigore al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

     2. Nel periodo precedente l'entrata in vigore delle conclusioni dei negoziati di cui al paragrafo 1 ciascun membro può, in deroga alle disposizioni dell'art. 21, paragrafo 1, notificare al consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno specifico dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso; fermo restando che il membro è tenuto ad esporre al consiglio le proprie ragioni in merito al fatto che la modifica o la revoca non può attendere la scadenza del periodo di tre anni previsto all'art. 21, paragrafo 1.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 cessano di essere applicabili tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

 

     Art. 11. Pagamenti e trasferimenti

     1. Tranne che nelle circostanze previste all'art. 12, i membri si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti.

     2. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutati in conformità degli accordi statutari, purchè i membri si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'art. 12 o su richiesta del Fondo.

 

     Art. 12. Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

     1. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, qualsiasi membro ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi in merito ai quali ha assunto impegni specifici, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni connesse a tali impegni. Si dà atto del fatto che particolari pressioni sulla bilancia dei pagamenti di un membro in fase di sviluppo o di transazione economica possono rendere necessario il ricorso a restrizioni per garantire, tra l'altro, il mantenimento di un livello di riserve finanziarie adeguato ai fini dell'attuazione del programma di sviluppo o di trasformazione economica del membro in questione.

     2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1:

     a) sono applicate in maniera non discriminatoria nei confronti dei membri;

     b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;

     c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari di qualsiasi altro membro;

     d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

     e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

     3. Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, i membri possono dare la priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per i loro programmi economici o di sviluppo. Tuttavia tali restrizioni non sono adottate nè mantenute allo scopo di proteggere un particolare settore dei servizi.

     4. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere ai sensi del paragrafo 1, o qualsiasi cambiamento apportato alla stessa, sono prontamente notificati al consiglio generale.

     5.

     a) Ove applichino le disposizioni del presente articolo, i membri consultano sollecitamente il comitato sulle restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti in merito alle restrizioni adottate a norma dello stesso.

     b) La Conferenza dei ministri definisce le procedure per tenere consultazioni periodiche che consentano di fornire raccomandazioni al membro interessato, ove lo ritenga opportuno.

     c) Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti del membro interessato e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

     i) natura e portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna;

     ii) ambiente esterno economico e commerciale del membro che chiede la consultazione;

     iii) interventi correttivi alternativi a disposizione.

     d) Nelle consultazioni viene presa in considerazione la conformità di eventuali restrizioni con il paragrafo 2, con particolare riguardo alla progressiva eliminazione delle restrizioni conformemente al paragrafo 2, lettera e).

     e) Nell'ambito delle consultazioni, tutti i dati statistici e altri fatti presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, sono accettati e le conclusioni sono basate sulla valutazione effettuata dal Fondo in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna del membro che richiede la consulenza.

     6. Ove un membro che non sia membro del Fondo monetario internazionale desideri applicare le disposizioni del presente articolo, la Conferenza dei ministri definirà una procedura di verifica e qualsivoglia altra procedura necessaria.

 

     Art. 13. Appalti pubblici

     1. Gli articoli 2, 16 e 17 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

     2. A norma del presente accordo si terranno negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

 

     Art. 14. Eccezioni generali

     Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte dei membri di misure:

     a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;

     b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

     c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi compresi quelli relativi:

     i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;

     ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonchè alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;

     iii) alla sicurezza;

     d) incompatibili con l'art. 17, purchè il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altri membri;

     e) incompatibili con l'art. 2, purchè il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali il membro sia vincolato.

 

     Art. 14. bis - Eccezioni in materia di sicurezza

     1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo può essere interpretato nel senso di:

     a) imporre ad un membro di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o

     b) impedire ad un membro di prendere provvedimenti che lo stesso ritenga necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza:

     i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare;

     ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione, ovvero a materiali derivati dagli stessi;

     iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o

     c) impedire ad un membro di prendere provvedimenti nell'adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

     2. Il consiglio per gli scambi di servizi è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), nonchè alla revoca degli stessi.

 

     Art. 15. Sovvenzioni

     1. I membri riconoscono che, in particolari circostanze, le sovvenzioni possono provocare distorsioni negli scambi di servizi e avviano negoziati nell'intento di formulare una normativa multilaterale finalizzata ad evitare tali effetti di distorsione del commercio. I negoziati affrontano inoltre il tema dell'adeguatezza delle misure compensative. Nell'ambito dei negoziati si tiene conto del ruolo delle sovvenzioni in relazione ai programmi di crescita dei paesi in via di sviluppo, nonchè delle esigenze di flessibilità dei membri, in particolare di quelli che sono paesi in via di sviluppo, in quest'area. In vista dei negoziati, i membri si scambiano informazioni concernenti tutte le sovvenzioni relative agli scambi di servizi concesse a soggetti nazionali operanti nella fornitura di servizi.

     2. Un membro che ritenga di essere danneggiato da una sovvenzione concessa da un altro membro, può chiedere di procedere a consultazioni con tale membro sull'argomento. La richiesta sarà esaminata con comprensione.

 

Parte III

 

IMPEGNI SPECIFICI

 

     Art. 16. Accesso al mercato

     1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'art. 1, ciascun membro accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco.

     2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che un membro dovrà astenersi dal tenere in essere o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

     a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

     b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

     c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

     d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

     e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; o

     f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

 

     Art. 17. Trattamento nazionale

     1. Nei settori inseriti nel suo elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.

     2. Un membro può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altro membro un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

     3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi del membro rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di un altro membro.

 

     Art. 18. Impegni aggiuntivi

     I membri possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi a norma degli articoli 16 o 17, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco del membro interessato.

 

Parte IV

 

LIBERALIZZAZIONE PROGRESSIVA

 

     Art. 19. Negoziazione di impegni specifici

     1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, i membri partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC e si terranno in seguito periodicamente nell'intento di giungere progressivamente ad un grado sempre più elevato di liberalizzazione. I negoziati saranno finalizzati alla riduzione o all'eliminazione degli effetti negativi di determinate misure sugli scambi di servizi, nell'intento di fornire un effettivo accesso ai mercati. Il processo ha l'obiettivo di promuovere gli interessi di tutti i partecipanti su una base di reciproco vantaggio e di garantire un equilibrio globale di diritti e obblighi.

     2. Il processo di liberalizzazione si svolge nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale e del livello di sviluppo dei singoli membri, sul piano generale e in singoli settori è riservata un'adeguata flessibilità ai singoli paesi in via di sviluppo membri per quanto concerne l'apertura di un numero più limitato di settori, la liberalizzazione di un numero inferiore di transazioni, l'ampliamento progressivo dell'accesso ai loro mercati, in linea con i rispettivi livelli di sviluppo e, nel rendere accessibili a fornitori esteri i loro mercati, l'applicazione di condizioni per l'accesso finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 4.

     3. Per ciascun ciclo di negoziati sono stabilite linee di condotta e procedure. Al fine di definire tali linee di condotta, il consiglio per gli scambi di servizi effettua una valutazione del commercio dei servizi in termini generali e su base settoriale, con riferimento agli obiettivi del presente accordo, ivi compresi quelli elencati all'art. 4, paragrafo 1. Le linee di condotta negoziali definiscono le modalità per il trattamento delle misure di liberalizzazione adottate unilateralmente dai membri dopo i precedenti negoziati, nonchè per il trattamento speciale da riservare ai paesi meno avanzati membri a norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3.

     4. Il processo di liberalizzazione progressiva è portato avanti in ciascun ciclo attraverso negoziati bilaterali, plurilaterali o multilaterali finalizzati ad aumentare il livello generale degli impegni specifici assunti dai membri ai sensi del presente accordo.

 

     Art. 20. Elenchi di impegni specifici

     1. Ciascun membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della parte III del presente accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

     a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;

     b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;

     c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi;

     d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e

     e) data di entrata in vigore di tali impegni.

     2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 16 e 17 sono inserite nella colonna relativa all'art. 16. In tal caso la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'art. 17.

     3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente accordo e formano parte integrante dello stesso.

 

     Art. 21. Modifica degli elenchi

     1.

     a) Qualsiasi membro (in appresso nel presente articolo denominato "membro che apporta modifiche") ha facoltà di modificare o revocare un impegno contenuto nel suo elenco, in qualsiasi momento dopo tre anni dalla data in entrata in vigore di tale impegno, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

     b) Il membro che apporta modifiche provvede a notificare al consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno ai sensi del presente articolo, al più tardi tre mesi prima della data proposta per la modifica o la revoca.

     2.

     a) Su richiesta di un membro i cui vantaggi a norma del presente accordo possano risultare pregiudicati da una modifica o una revoca notifica a norma del paragrafo 1, lettera b), (in appresso nel presente articolo denominato "membro danneggiato"), il membro che apporta modifiche procede a consultazioni nell'intento di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo. Nell'ambito di tali negoziati e dell'accordo, i membri in questione si sforzano di mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto negli elenchi di impegni specifici prima dei negoziati.

     b) Gli adeguamenti compensativi sono effettuati sulla base del trattamento della nazione più favorita.

     3.

     a) Se il membro che apporta modifiche e il membro danneggiato non raggiungono un accordo entro il termine previsto per i negoziati, quest'ultimo può sottoporre la questione ad arbitrato. Qualsiasi membro danneggiato che desideri far valere un suo diritto ad un risarcimento dovrà partecipare all'arbitrato.

     b) Se nessun membro danneggiato ha presentato richiesta di arbitrato il membro che apporta modifiche è libero di attuare la modifica o la revoca proposta.

     4.

     a) Il membro che apporta modifiche non può modificare nè revocare il suo impegno finchè non provvede agli adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato.

     b) Ove il membro che apporta modifiche metta in atto la modifica o la revoca senza conformarsi alle conclusioni dell'arbitrato, un membro danneggiato che abbia partecipato alla procedura arbitrale ha facoltà di modificare o revocare dei benefici sostanzialmente equivalenti conformemente a tali conclusioni. In deroga all'art. 2, tale modifica o revoca può essere attuata esclusivamente per quanto concerne il membro che apporta modifiche.

     5. Il consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure per la rettifica o la modifica degli elenchi. Un membro che proceda alla modifica o alla revoca di impegni a norma del presente articolo provvede a modificare il proprio elenco conformemente a tali procedure.

 

Parte V

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

 

     Art. 22. Consultazioni

     1. Ogni membro esamina con comprensione le dichiarazioni di un altro membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente accordo, prestandosi di buon grado a consultazioni al riguardo. A tali consultazioni si applica l'intesa sulla risoluzione delle controversie.

     2. Su richiesta di un membro, il consiglio per gli scambi di servizi o l'organo di conciliazione (DSB) possono procedere a consultazioni con un membro o più membri su questioni in merito alle quali non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1.

     3. Un membro non può invocare l'art. 17, a norma del presente articolo o dell'art. 23, in merito ad una misura adottata da un altro membro che rientra nell'ambito di un accordo internazionale stipulato con lo stesso per evitare la doppia imposizione. In caso di disaccordo tra i membri nello stabilire se una misura rientri o meno nell'ambito di un siffatto accordo da loro stipulato, ciascun membro ha facoltà di sottoporre la questione al consiglio per gli scambi di servizi, che la deferirà ad arbitrato. La decisione dell'arbitro è definitiva e vincolante per i membri.

 

     Art. 23. Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti

     1. Qualora un membro ritenga che un altro membro, sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi o ai suoi impegni specifici ai sensi del presente accordo, esso può ricorrere all'intesa sulla risoluzione delle controversie, nell'intento di giungere a una soluzione della questione che sia di reciproca soddisfazione.

     2. Qualora abbia motivo di ritenere che le circostanze sono sufficientemente gravi da giustificare tale provvedimento, il DSB autorizzerà uno o più membri a sospendere l'applicazione degli obblighi e degli impegni specifici nei confronti di qualsivoglia altro membro o membri, in conformità dell'art. 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

     3. Qualora un membro consideri che un beneficio che a suo avviso potrebbe ragionevolmente derivargli da un impegno specifico assunto da un altro membro ai sensi della parte III del presente accordo risulta annullato o compromesso in seguito all'applicazione di una misura che non contrasta con le disposizioni del presente accordo, esso può ricorrere all'intesa sulla risoluzione delle controversie. Ove il DSB accerti che la misura ha annullato o compromesso tale beneficio, il membro interessato ha diritto ad un adeguamento compensativo di reciproca soddisfazione sulla base dell'art. 21, paragrafo 2, che può includere la modifica o la revoca della misura. Qualora i membri interessati non giungano ad un accordo, si applica l'art. 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

 

     Art. 24. Consiglio per gli scambi di servizi

     1. Il consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente accordo e perseguirne gli obiettivi. Il consiglio può istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l'efficace svolgimento delle sue funzioni.

     2. Il consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i membri.

     3. Il presidente del consiglio è eletto dai membri.

 

     Art. 25. Assistenza tecnica

     1. I fornitori di servizi di membri che necessitano di un'assistenza di questo tipo hanno accesso ai servizi dei punti di contatto di cui al paragrafo 2 dell'art. 4.

     2. L'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo è fornita a livello multilaterale dal segretariato e deliberata dal consiglio per gli scambi di servizi.

 

     Art. 26. Rapporti con altre organizzazioni internazionali

     Il consiglio generale prende le opportune disposizioni in materia di consulenza e collaborazione con le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, nonchè con altre organizzazioni intergovernative che si occupano di servizi.

 

Parte VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27. Rifiuto di accordare benefici

     Un membro ha facoltà di negare i benefici derivanti dal presente accordo:

     a) alla fornitura di un servizio, ove esso stabilisca che tale servizio viene fornito dal territorio o nel territorio di un paese non membro, ovvero di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC;

     b) nel caso della fornitura di un servizio di trasporto marittimo, ove esso stabilisca che il servizio viene fornito:

     i) da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non membro o di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC, e

     ii) da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte la nave ma che fa capo ad un paese non membro o a un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC;

     c) ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove si stabilisca che non si tratta di un prestatore di servizi di un altro membro, o che si tratta di un fornitore di servizi di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC.

 

     Art. 28. Definizioni

     Ai fini del presente accordo:

     a) "misura" significa qualsiasi misura adottata da un membro, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;

     b) "fornitura di servizi" comprende produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e consegna di un servizio;

     c) "misure adottate da membri che incidono sugli scambi di servizi" comprendono misure riguardanti quanto segue:

     i) acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio;

     ii) accesso e ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali membri chiedono siano offerti al pubblico in generale;

     iii) presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di un membro per la fornitura di un servizio nel territorio di un altro membro;

     d) "presenza commerciale" significa qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:

     i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o

     ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di un membro agli effetti di fornire un servizio;

     e) "settore" di un servizio significa:

     i) con riferimento ad un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'elenco del membro,

     ii) diversamente il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;

     f) "servizio fornito da un altro membro" significa un servizio fornito:

     i) dal territorio o nel territorio di tale altro membro o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altro membro, o da un soggetto facente capo all'altro membro che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure,

     ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altro membro;

     g) "prestatore di servizi" significa qualsiasi soggetto che fornisce un servizio;

     h) "prestatore monopolista di un servizio" significa qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di un membro è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale membro come fornitore esclusivo di quel servizio;

     i) "Consumatore di servizi" significa qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

     j) "persona" significa una persona fisica o una persona giuridica;

     k) "persona fisica di un altro membro" significa una persona fisica che risiede nel territorio di tale altro membro o di qualsivoglia altro membro e che, a norma delle leggi dell'altro membro:

     i) è un cittadino di tale altro membro; o

     ii) ha diritto di residenza permanente in tale altro membro, nel caso di un membro che:

     1. non ha cittadini; o

     2. riserva ai suoi residenti permanenti sostanzialmente il medesimo trattamento accordato ai suoi cittadini, per quanto concerne le misure che incidono sul commercio dei servizi, secondo quanto notificato nella sua accettazione dell'accordo OMC o nella sua adesione allo stesso, fermo restando che nessun membro è tenuto ad accordare a tali residenti permanenti un trattamento più favorevole di quello ad essi riservato da tale altro membro. La notifica deve includere l'assicurazione che egli assume, nei confronti di tali residenti permanenti ed in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali, le stesse responsabilità spettanti a tale altro membro nei confronti dei suoi cittadini;

     l) "persona giuridica" significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

     m) "persona giuridica di un altro membro" significa una persona giuridica:

     i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altro membro, e che svolge un'attività commerciale concreta nel territorio di tale membro o di qualsiasi altro membro; o

     ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da:

     1. persone fisiche di tale membro; o

     2. persone giuridiche di tale altro membro come definite al sottoparagrafo i);

     n) una persona giuridica è:

     i) "posseduta" da persone di un membro se più del 50 % del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale membro;

     ii) "controllata" da persone di un membro, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;

     iii) "affiliata" ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona.

     o) l'espressione "imposte dirette" comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonchè imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

 

     Art. 29. Allegati

     Gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

 

     Allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'art. 2 - Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'accordo - Allegato sui servizi di trasporto aereo - Allegato sui servizi finanziari - Secondo allegato sui servizi finanziari - Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo - Allegato sulle telecomunicazioni - Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base).

     Allegati

     (Omissis)

 

     Allegato 1C — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

     I MEMBRI

     Desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonchè di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi;

     Riconoscendo, a tal fine, la necessità di nuove regole e normative riguardanti:

     a) l'applicabilità dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale;

     b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

     c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;

     d) la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi; e

     e) disposizioni transitorie intese a favorire la più completa partecipazione ai risultati dei negoziati;

     Riconoscendo la necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte;

     Riconoscendo che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati;

     Riconoscendo i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo;

     Riconoscendo inoltre le speciali esigenze dei paesi meno avanzati membri, cui occorre accordare la massima flessibilità nell'attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente;

     Sottolineando l'importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere le controversie sulle questioni di proprietà intellettuale attinenti al commercio attraverso procedure multilaterali;

     Desiderosi di instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre competenti organizzazioni internazionali;

     Hanno convenuto quanto segue:

 

Parte I

 

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

 

     Art. 1. Natura e ambito degli obblighi

     1. I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purchè tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

     2. Ai fini del presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7.

     3. Ciascun membro accorda il trattamento previsto dal presente accordo ai cittadini degli altri membri. Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano cittadini degli altri membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, semprechè tutti i membri dell'OMC fossero membri di tali convenzioni. I membri che si avvalgono delle possibilità di cui all'art. 5, paragrafo 3 o all'art. 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("Consiglio TRIPS").

 

     Art. 2. Convenzioni in materia di proprietà intellettuale

     1. In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'art. 19 della Convenzione di Parigi (1967).

     2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.

 

     Art. 3. Trattamento nazionale

     1. Ciascun membro accorda ai cittadini degli altri membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione (1) della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente accordo. I membri che facciano uso delle facoltà di cui all'art. 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il consiglio TRIPS.

     2. I membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

 

     Art. 4. Trattamento della nazione più favorita

     Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro:

     a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;

     b) concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;

     c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente accordo;

     d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, purchè tali accordi siano notificati al consiglio TRIPS e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri membri.

 

     Art. 5. Accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione

     Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

 

     Art. 6. Esaurimento

     Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

 

     Art. 7. Obiettivi

     La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonchè al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonchè l'equilibrio tra diritti e obblighi.

 

     Art. 8. Principi

     1. In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari i membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purchè tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente accordo.

     2. Misure appropriate, purchè siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

 

Parte II

 

NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

 

Sezione I

 

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 

     Art. 9. Rapporto con la Convenzione di Berna

     1. I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti nè obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall'art. 6-bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti.

     2. La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

 

     Art. 10. Programmi per elaboratore e compilazioni di dati

     1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).

     2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.

 

     Art. 11. Diritti di noleggio

     Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.

 

     Art. 12. Durata della protezione

     Ogniqualvolta la durata della protezione di un opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione.

 

     Art. 13. Limitazioni ed eccezioni

     I membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

 

     Art. 14. Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione

     1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonchè la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.

     2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

     3. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonchè la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971).

     4. Le disposizioni dell'art. 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei membri. Se al 15 aprile 1994 in un membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto purchè il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari.

     5. La durata della protezione concessa dal presente accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.

     6. Qualsiasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia le disposizioni dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.

 

Sezione II

 

MARCHI

 

     Art. 15. Oggetto della protezione

     1. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonchè qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

     2. Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai membri di escludere dalla registrazione un marchio d'impresa per altri motivi, purchè questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967).

     3. I membri possono condizionare la registrabilità all'uso. Tuttavia l'uso effettivo di un marchio d'impresa non può costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l'uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione.

     4. La natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio d'impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio.

     5. I membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del marchio.

 

     Art. 16. Diritti conferiti

     1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, nè compromettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all'uso.

     2. L'art. 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione conseguente alla promozione del marchio.

     3. L'art. 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purchè l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purchè esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

 

     Art. 17. Eccezioni

     I membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purchè tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

 

     Art. 18. Durata della protezione

     La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente.

 

     Art. 19. Requisito dell'uso

     1. Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.

     2. L'uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.

 

     Art. 20. Altri requisiti

     L'uso del marchio nel commercio non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali l'uso con un altro marchio, l'uso in una forma particolare o l'uso in un modo che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la possibilità di prescrivere che il marchio distintivo dell'impresa produttrice dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima impresa.

 

     Art. 21. Licenza e cessione

     I membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non è consentita e che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all'azienda cui il marchio appartiene.

 

Sezione III

 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

 

     Art. 22. Protezione delle indicazioni geografiche

     1. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

     2. In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

     a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

     b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967).

     3. Un membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.

     4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio.

 

     Art. 23. Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici

     1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili (1).

     2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

     3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 22, paragrafo 4. Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

     4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema.

 

     Art. 24. Negoziati internazionali. Eccezioni

     1. I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23. Un membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l'oggetto dei negoziati stessi.

     2. L'applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni può essere sottoposto all'attenzione del consiglio che, su richiesta di un membro, procede a consultare qualsiasi membro o i membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i membri interessati. Il consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitare l'attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione.

     3. Nell'attuare le presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

     4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data.

     5. Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede:

     a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel membro in questione ai sensi della parte VI, oppure

     b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, nè il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.

     6. La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

     7. Un membro può disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo membro, purchè per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel membro in questione, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

     8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico.

     9. Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d'origine, o che siano ivi cadute in disuso.

 

Sezione IV

 

DISEGNI INDUSTRIALI

 

     Art. 25. Requisiti per la protezione

     1. I membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

     2. Ciascun membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d'autore.

 

     Art. 26. Protezione

     1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

     2. I membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purchè tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

     3. La protezione è accordata per una durata non inferiore a 10 anni.

 

Sezione V

 

BREVETTI

 

     Art. 27. Oggetto del brevetto

     1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale (1). Fatti salvi l'art. 65, paragrafo 4, l'art. 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale.

     2. I membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonchè per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purchè l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni.

     3. I membri possono inoltre escludere dalla brevettabilità:

     a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali;

     b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia i membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

 

     Art. 28. Diritti conferiti

     1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

     a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare (1) a tali fini il prodotto in questione;

     b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione.

     2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.

 

     Art. 29. Condizioni relative ai richiedenti

     1. I membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perchè una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l'invenzione noto all'inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di priorità della domanda.

     2. I membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all'estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all'estero.

 

     Art. 30. Eccezioni ai diritti conferiti

     I membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purchè tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

 

     Art. 31. Altri usi senza il consenso del titolare

     Qualora la legislazione di un membro consenta altri usi (1)

     dell'oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l'autorizzazione dell'uso in questione si considera nei suoi aspetti peculiari;

     b) l'uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un membro può derogare a questo requisito nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d'emergenza nazionale o in altre circostanze d'estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l'impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente;

     c) l'ambito e la durata dell'uso in questione sono limitati allo scopo per il quale esso è stato autorizzato; nel caso della tecnologia dei semiconduttori lo scopo è unicamente l'uso pubblico non commerciale oppure quello di correggere un comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale;

     d) l'uso in questione non è esclusivo;

     e) l'uso non è alienabile, fuorchè con la parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento;

     f) l'uso in questione è autorizzato prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del membro che lo autorizza;

     g) l'autorizzazione dell'uso in questione può, fatta salva un'adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che l'hanno motivata cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi. L'autorità competente ha il potete di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali circostanze;

     h) in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione;

     i) la legittimità di qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione dell'uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un'autorità superiore distinta del membro in questione;

     j) qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l'uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una distinta autorità superiore del membro in questione;

     k) i membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l'uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l'importo del compenso in tali casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un'autorizzazione se e quando le condizioni che l'hanno motivata hanno probabilità di ripresentarsi;

     l) qualora l'uso in questione sia autorizzato per consentire lo sfruttamento di un brevetto ("il secondo brevetto") che non si possa sfruttare senza contraffazione di un altro brevetto ("il primo brevetto"), si applicano le seguenti condizioni supplementari:

     i) l'invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all'invenzione rivendicata nel primo brevetto;

     ii) il titolare del primo brevetto ha diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli per l'uso dell'invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e

     iii) l'uso autorizzato in relazione al primo brevetto non è alienabile fuorchè con la cessione del secondo brevetto.

 

     Art. 32. Revoca - Decadenza

     Qualsiasi decisione di revoca o decadenza di un brevetto può essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

 

     Art. 33. Durata della protezione

     La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito (1).

 

     Art. 34. Brevetti di procedimento: obbligo della prova

     1. Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all'art. 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico è diverso dal procedimento brevettato. Pertanto i membri dispongono, almeno in uno dei casi sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato:

     a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è nuovo;

     b) se esiste una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato.

     2. Ciascun membro ha facoltà di stabilire che l'obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b).

     3. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

 

Sezione VI

 

TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

 

     Art. 35. Rapporto con il trattato IPIC

     I membri convengono di accordare protezione alle topografie di prodotti a semiconduttori (in appresso "topografie") conformemente agli articoli da 2 a 7 (escluso l'art. 6, paragrafo 3), all'art. 12 e all'art. 16, paragrafo 3 del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori e di conformarsi alle disposizioni sottoindicate.

 

     Art. 36. Ambito della protezione

     Fatte salve le disposizioni dell'art. 37, paragrafo 1, i membri considerano illegali, se eseguite senza il consenso del titolare (1), le seguenti operazioni: importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta o di un articolo che incorpori un siffatto prodotto soltanto nella misura in cui continui a contenere una topografia riprodotta illegalmente.

 

     Art. 37. Atti che non richiedono il consenso del titolare

     1. In deroga all'art. 36, i membri non considerando illegale l'esecuzione degli atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l'articolo in cui esso è incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la topografia è stata riprodotta illegalmente, può eseguire gli atti suddetti in relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l'informazione, ma è tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un'equa royalty, quale sarebbe pagabile in virtù di una licenza negoziata liberamente per la medesima topografia.

     2. Le condizioni di cui all'art. 31, lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di una licenza non volontaria su una topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso del titolare.

 

     Art. 38. Durata della protezione

     1. Presso i membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo.

     2. Presso i membri che non subordinano la protezione alla registrazione, la topografia è tutelata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un membro può prescrivere che la protezione decada 15 anni dopo la creazione della topografia.

 

Sezione VII

 

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

 

     Art. 39.

     1. Nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), i membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.

     2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali (1) nella misura in cui tali informazioni:

     a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

     b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e

     c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.

     3. I membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.

 

Sezione VIII

 

CONTROLLO DELLE PRATICHE ANTICONCORRENZIALI NEL CAMPO DELLE LICENZE CONTRATTUALI

 

     Art. 40.

     1. I membri convengono che alcune modalità o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia.

     2. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ai membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un membro può adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente accordo, opportune misure intese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validità e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del membro in questione.

     3. Ciascun membro avvia, su richiesta, consultazioni con qualsiasi altro membro che abbia motivo di ritenere che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, cittadino del membro al quale è stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari del membro richiedente sull'oggetto della presente sezione e desideri garantire l'osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena libertà di una decisione definitiva per ciascuno dei due membri. Il membro al quale viene rivolta la richiesta di consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilità e offre adeguate opportunità per le consultazioni con il membro richiedente; collabora inoltre fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del membro richiedente.

     4. Qualora cittadini di un membro o residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro membro a procedimenti per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di quest'ultimo relative all'oggetto della presente sezione, al primo membro viene concessa, su richiesta, dall'altro membro la possibilità di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.

 

Parte III

 

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

 

Sezione I

 

OBBLIGHI GENERALI

 

     Art. 41.

     1. I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.

     2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose nè comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.

     3. Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite.

     4. Le parti di un procedimento hanno la possibilità di promuovere un riesame da parte di un'autorità giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un membro relative all'importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere un'opportunità di riesame delle assoluzioni nelle cause penali.

     5. E' inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, nè influisce sulla capacità dei membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l'applicazione della legge in generale.

 

Sezione II

 

PROCEDIMENTI E RIMEDI CIVILI E AMMINISTRATIVI

 

     Art. 42. Procedure leali ed eque

     I membri assicurano ai titolari di diritti (1) la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentate da avvocati indipendenti e le procedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le patti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validità delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.

 

     Art. 43. Elementi di prova

     1. Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate.

     2. Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l'accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un'azione intentata per far valere un diritto, un membro può concedere all'autorità giudiziaria la facoltà di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilità di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.

 

     Art. 44. Ingiunzioni

     1. Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I membri non sono tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

     2. In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva l'osservanza delle disposizioni della parte II specificamente relative all'uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i membri possono limitare i rimedi possibili contro tale uso al pagamento di un compenso conformemente all'art. 31, lettera h). In altri casi si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di un membro, si possono ottenere sentenze dichiarative a un adeguato risarcimento.

 

     Art. 45. Risarcimento dei danni

     1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

     2. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.

 

     Art. 46. Altri rimedi

     Al fine di creare un efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del diritto oppure, a meno che ciò sia contrario agli obblighi costituzionali vigenti, distrutte. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esaminare tali richieste, si tiene conto del fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravità della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.

 

     Art. 47. Diritto d'informazione

     I membri possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonchè i loro circuiti commerciali.

 

     Art. 48. Indennizzo del convenuto

     1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare ad una parte su richiesta della quale siano stati presi provvedimenti e che abbia fatto abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'attore di pagare al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato.

     2. Per quanto riguarda l'amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, i membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se nell'amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o inteso agire in buona fede.

 

     Art. 49. Procedure amministrative

     Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

 

Sezione III

 

MISURE PROVVISORIE

 

     Art. 50.

     1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

     a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

     b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

     2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

     3. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accertare al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonchè per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.

     4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

     5. L'attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorità che eseguirà le misure provvisorie.

     6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

     7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.

     8. Nella misura in cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

 

Sezione IV

 

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI MISURE ALLA FRONTIERA (1)

 

     Art. 51. Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali

     I membri adottano, conformemente alle disposizioni che seguono, procedure (2) intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l'importazione di merci contraffatte o di merci usurpative (3), di presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione in libera pratica delle merci interessate. I membri possono consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si ravvisino altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, fatta salva l'osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I membri possono altresì prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione di merci costituenti violazione destinate all'esportazione dai loro territori.

 

     Art. 52. Domanda

     Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all'art. 51 è tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorità competenti che ai sensi della legislazione del paese d'importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l'immediato riconoscimento da parte delle autorità doganali. Le autorità competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorità doganali prenderanno provvedimenti.

 

     Art. 53. Cauzione o garanzia equivalente

     1. Le autorità competenti hanno la facoltà di fare obbligo ad un richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.

     2. Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l'immissione in libera pratica di merci implicanti, disegni industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorità doganali in base ad una decisione non emessa da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente e il periodo di cui all'art. 55 sia scaduto senza la concessione di misure provvisorie da parte dell'autorità abilitata, purchè tutte le altre condizioni per l'importazione siano state soddisfatte il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare può avvalersi, restando inteso che la garanzia è liberata se il titolare non si avvale del diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.

 

     Art. 54. Avviso di sospensione

     L'importatore e il richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell'immissione in libera pratica delle merci conformemente all'art. 51.

 

     Art. 55. Durata della sospensione

     Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un'azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l'autorità a ciò abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purchè tutte le altre condizioni per l'importazione o l'esportazione siano soddisfatte; ove opportuno, il suddetto termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Se è stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente la possibilità di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell'art. 50, paragrafo 6.

 

     Art. 56. Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci

     Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre al richiedente di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'art. 55.

 

     Art. 57. Diritto di ispezione e di informazione

     Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i membri accordano alle autorità competenti la facoltà di concedere al titolare un'adeguata possibilità di far ispezionare le merci detenute dalle autorità doganali per comprovare la validità delle sue affermazioni. Le autorità competenti hanno altresì la facoltà di concedere all'importatore un equivalente opportunità di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i membri possono accordare alle autorità competenti la facoltà di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell'importatore e del destinatario nonchè la quantità delle merci in questione.

 

     Art. 58. Azione d'ufficio

     Qualora i membri richiedano alle autorità competenti di agire d'ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale:

     a) le autorità competenti possono in qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa aiutarle nell'esercizio di tali poteri;

     b) l'importatore e il titolare del diritto sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l'importatore abbia presentato un ricorso contro la sospensione alle autorità competenti, la sospensione è soggetta, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'art. 55;

     c) i membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o inteso agire in buona fede.

 

     Art. 59. Rimedi

     Fatte salve le altre misure alle quali può fare ricorso il titolare del diritto e fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di un'autorità giudiziaria, le autorità competenti hanno la facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai principi di cui all'art. 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le autorità non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti violazione nè li destinano ad un diverso regime doganale, fuorchè in circostanze eccezionali.

 

     Art. 60. Importazioni de minimis

     I membri possono escludere dall'applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni.

 

Sezione V

 

PROCEDIMENTI PENALI

 

     Art. 61.

     I membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.

 

Parte IV

 

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E RELATIVE PROCEDURE INTER PARTES

 

     Art. 62.

     1. I membri possono richiedere, come condizione per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 2 a 6, l'osservanza di ragionevoli procedure e formalità. Tali procedure e formalità devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo.

     2. Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, i membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di evitare un'indebita abbreviazione della durata della protezione.

     3. L'art. 4 della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai marchi di servizio.

     4. Le procedure relative all'acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonchè, qualora siano previste dalla legislazione di un membro, la revoca amministrativa e le procedure inter partes quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi generali di cui all'art. 41, paragrafi 2 e 3.

     5. Le decisioni amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a riesame da parte di un'autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere una possibilità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purchè i motivi di tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.

 

Parte V

 

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

     Art. 63. Trasparenza

     1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonchè le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un membro in relazione all'oggetto del presente accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell'abuso) dei diritti di proprietà intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresì pubblicati gli accordi relativi all'oggetto del presente accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un membro e il governo o un ente pubblico di un altro membro.

     2. I membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al consiglio TRIPS per assisterlo nell'esame del funzionamento del presente accordo. Il consiglio cerca di ridurre al minimo l'onere che l'adempimento di tale obbligo comporta per i membri e potrà decidere di abolire l'obbligo di notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se consultazioni con l'OMPI sull'istituzione di un registro comune delle disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente accordo derivanti dalle disposizioni dell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi (1967).

     3. Ciascun membro è disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente accordo può anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate.

     4. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i membri a rivelare informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della legge o sarebbero comunque contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

 

     Art. 64. Risoluzione delle controversie

     1. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo.

     2. L'art. 23, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

     3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, il consiglio TRIPS esamina ambito e modalità per le rimostranze del tipo previsto all'art. 23, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 presentate a norma del presente accordo e sottopone le sue raccomandazioni all'approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i membri senza un ulteriore processo di accettazione formale.

 

Parte VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 65. Disposizioni transitorie

     1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun membro è obbligato ad applicare le disposizioni del presente accordo prima della scadenza di un periodo generale di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

     2. Un paese in via di sviluppo membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.

     3. Qualsiasi altro membro che sia in fase di transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale del suo regime in materia di proprietà intellettuale e incontri particolari problemi nella preparazione e nell'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprietà intellettuale può beneficiare anch'esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2.

     4. Nella misura in cui un paese in via di sviluppo membro è tenuto, in forza del presente accordo, ad estendere la protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di applicazione generale del presente accordo per tale membro, quale definita al paragrafo 2, il membro in questione può ritardare l'applicazione delle disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla sezione 5 della parte II ai suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni.

     5. I membri che si avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione non ne riducano la compatibilità con le disposizioni del presente accordo.

 

     Art. 66. Paesi meno avanzati membri

     1. I paesi meno avanzati membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessità, dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilità per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita all'art. 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato membro debitamente motivata, il consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo.

     2. I paesi industrializzati membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente.

 

     Art. 67. Cooperazione tecnica

     Al fine di facilitare l'attuazione del presente accordo, i paesi industrializzati membri offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri. Tale cooperazione comprende assistenza nell'elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale e sulla prevenzione dell'abuso di tali diritti, nonchè sostegno per la creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di personale.

 

Parte VII

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 68. Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

     Il consiglio TRIPS controlla l'applicazione del presente accordo e, in particolare, l'osservanza da parte dei membri degli obblighi che esso impone loro e offre ai membri la possibilità di consultazioni su questioni relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Esso assolve gli altri compiti assegnatigli dai membri e, in particolare, fornisce loro su richiesta assistenza nel contesto delle procedure di risoluzione delle controversie. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio TRIPS può rivolgersi per consultazioni e informazioni a tutte le fonti che ritenga appropriate. In consultazione con l'OMPI, il consiglio cerca di stabilire, entro un anno dalla sua prima riunione, un appropriato regime di cooperazione con gli organi di tale organizzazione.

 

     Art. 69. Cooperazione internazionale

     I membri convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.

 

     Art. 70. Protezione di oggetti esistenti

     1. Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione.

     2. Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il membro in questione e che sono protetti in detto membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in materia di diritto d'autore in relazione ad opere esistenti sono determinati unicamente a norma dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a norma dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi dell'art. 14, paragrafo 6 del presente accordo.

     3. Non è obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di applicazione del presente accordo per il membro in questione sia caduto in pubblico dominio.

     4. Per quanto riguarda atti relativi a specifici oggetti incorporanti elementi oggetto di protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtù di norme conformi al presente accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato effettuato un investimento significativo, prima della data di accettazione dell'accordo OMC da parte del membro in questione, qualsiasi membro può prevedere una limitazione dei rimedi dei quali può avvalersi il titolare del diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di applicazione del presente accordo per il medesimo membro. In tali casi, tuttavia, il membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso.

     5. Un membro non è tenuto ad applicare le disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 14, paragrafo 4, per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione del presente accordo per tale membro.

     6. I membri non sono tenuti ad applicare l'art. 31, nè la disposizione di cui all'art. 27, paragrafo 1, secondo la quale il godimento dei diritti di brevetto non è soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico, all'uso senza consenso del titolare del diritto se l'autorizzazione a tale uso è stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si è avuta conoscenza del presente accordo.

     7. Per i diritti di proprietà intellettuale la cui protezione è subordinata alla registrazione, è consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di applicazione del presente accordo per il membro in questione, al fine di chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente accordo. Tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto.

     8. Se alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC un membro non concede una protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 27, tale membro:

     a) in deroga alle disposizioni della parte VI, dà modo, dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni;

     b) applica a dette domande, dalla data di applicazione del presente accordo, i criteri di brevettabilità definiti nel presente accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito nel membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la priorità, alla data di priorità della domanda; e

     c) concede la protezione brevettuale in conformità al presente accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la restante durata del brevetto, computata dalla data di deposito conformemente all'art. 33 del presente accordo, per le domande che soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b).

     9. Se un prodotto è oggetto di una domanda di brevetto in un membro in conformità al paragrafo 8, lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni della parte VI, per un periodo di cinque anni dopo l'ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale membro o fino a quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo membro, a seconda di quale periodo sia più breve, purchè, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro membro e sia stato ottenuto in quest'ultimo un benestare alla commercializzazione.

 

     Art. 71. Esame e modifica

     1. Il consiglio TRIPS esamina l'attuazione del presente accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 65, paragrafo 2. Successivamente al riesame, alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il consiglio può anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente accordo.

     2. Gli emendamenti aventi come unico scopo l'adeguamento a più alti livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i membri dell'OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perchè questa agisca in conformità all'art. 10, paragrafo 6 dell'accordo OMC sulla base di una proposta unanime del consiglio TRIPS.

 

     Art. 72. Riserve

     Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

 

     Art. 73. Eccezioni riguardanti la sicurezza

     Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

     a) obbligare un membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o

     b) impedire ad un membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza:

     i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;

     ii) in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare;

     iii) in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

     c) impedire ad un membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Allegato 2 — Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

     I membri concordano quanto segue:

 

     Art. 1. Campo e modalità di applicazione

     1. Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi figuranti all'appendice 1 della presente intesa (denominati, nella presente intesa, gli "accordi contemplati"). Le norme e le procedure della presente intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente intesa, "accordo OMC") e della presente intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri accordi contemplati.

     2. Le norme e le procedure della presente intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli accordi contemplati specificate nell'appendice 2 della presente intesa. In caso di divergenza tra le norme e le procedure della presente intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all'appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell'appendice 2. Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da più accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli accordi in questione, e qualora le parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il presidente dell'organo di conciliazione di cui all'art. 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente intesa, "DBS"), in consultazione con le parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell'uno o dell'altro membro. Il presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.

 

     Art. 2. Amministrazione

     1. Si costituisce l'organo di conciliazione per amministrare le suddette norme e procedure e, fatte salve eventuali disposizioni diverse di uno degli accordi contemplati, le disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati. Il DSB è dunque abilitato a costituire panel, adottare le relazioni dei panel e dell'organo d'appello, vigilare sull'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni e autorizzare la sospensione di concessioni e altri obblighi previsti dagli accordi contemplati. Per quanto riguarda le controversie che dovessero insorgere in relazione a un accordo contemplato che è un accordo commerciale plurilaterale, il termine "membro qui utilizzato si riferisce unicamente ai membri parti dell'accordo commerciale plurilaterale in questione. Nei casi in cui il DSB amministra le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di un accordo commerciale plurilaterale, solo i membri parti di tale accordo possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dal DSB in relazione a tale controversia.

     2. Il DSB tiene informati i consigli e comitati dell'OMC interessati di tutti gli sviluppi delle controversie relative alle disposizioni degli accordi contemplati di loro competenza.

     3. Il DSB si riunisce ogniqualvolta è necessario per svolgere le sue funzioni nei termini previsti dalla presente intesa.

     4. Quando le norme e le procedure della presente intesa prevedono che il DSB prenda una decisione, tale decisione viene presa all'unanimità.

 

     Art. 3. Disposizioni generali

     1. I membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli 22 e 23 del GATT 1947, nonchè alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente intesa.

     2. Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC svolge un ruolo essenziale nell'assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale. I membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonchè a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare nè ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati.

     3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro membro è essenziale per un funzionamento efficace dell'OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei membri.

     4. Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB puntano a trovare una soluzione soddisfacente alla questione conformemente ai diritti e agli obblighi previsti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati.

     5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali accordi e non annullano nè pregiudicano i benefici derivanti ad un membro dai suddetti accordi, nè impediscono il conseguimento dei loro obiettivi.

     6. Le soluzioni reciprocamente convenute di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati sono notificate al DSB e ai consigli e comitati competenti, presso i quali qualsiasi membro può sollevare qualsiasi obiezione ad esse relativa.

     7. Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un'iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un accordo contemplato. L'ultima risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell'altro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del DSB.

     8. Nei casi in cui c'è una violazione agli obblighi assunti ai sensi di un accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio dei benefici. Ciò significa che in generale si parte dall'ipotesi che l'infrazione alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri membri parti dell'accordo contemplato, e che in questi casi spetterà al membro nei confronti del quale è stato presentato reclamo dimostrare l'infondatezza dell'accusa.

     9. Le disposizioni della presente intesa lasciano impregiudicati i diritti dei membri di richiedere interpretazioni autorevoli delle disposizioni di un accordo contemplato attraverso il processo decisionale ai sensi dell'accordo OMC o di un accordo contemplato che è un accordo commerciale plurilaterale.

     10. Resta inteso che le richieste di conciliazione e l'utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie non vanno intesi nè considerati come atti di contenzioso e che, qualora insorga una controversia, tutti i membri si impegnano in tali procedure in buona fede sforzandosi di risolverla. Resta altresì inteso che i reclami e i controreclami relativi a questioni distinte non devono essere collegati.

     11. La presente intesa si applica unicamente in riferimento alle nuove richieste di consultazioni ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione degli accordi contemplati presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC o successivamente. Per quanto riguarda le controversie per le quali la richiesta di consultazioni è stata presentata ai sensi del GATT 1947 o di un accordo precursore degli accordi contemplati precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo OMC, continuano ad applicarsi le relative norme e procedure di risoluzione delle controversie in vigore immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

     12. In deroga alle disposizioni del paragrafo 11, qualora un paese in via di sviluppo membro sporga un reclamo basato su uno degli accordi contemplati nei confronti di un paese sviluppato membro, la parte che sporge il reclamo ha diritto ad appellarsi, in alternativa alle disposizioni degli articoli 4-6 e 12 della presente intesa, alle corrispondenti disposizioni della decisione del 5 aprile 1966 (BISD 14S/18), fatta eccezione per i casi il panel ritiene che il periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale decisione non sia sufficiente per formulare la sua relazione e che, con il consenso della parte che sporge il reclamo, detto periodo possa essere prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le procedure degli articoli 4-6 e 12 e le norme e le procedure corrispondenti della decisione, prevalgono queste ultime.

 

     Art. 4. Consultazioni

     1. I membri affermano la propria determinazione a consolidare e ad aumentare l'efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai membri.

     2. Ciascun membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento di un accordo contemplato prese nel territorio del primo membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito.

     3. Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di un accordo contemplato, il membro al quale viene presentata tale richiesta vi risponde, salvo reciproco accordo in senso diverso, entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e avvia in buona fede consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora il membro non risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta o non avvii consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni, o entro un periodo diverso reciprocamente convenuto, dalla data di ricevimento della richiesta, il membro che ha richiesto le consultazioni può procedere direttamente a richiedere la costituzione di un panel.

     4. Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al DSB e ai consigli e comitati competenti dal membro che richiede le consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni è presentata per iscritto ed illustra i motivi della richiesta, ivi compresa l'indicazione precisa delle misure in questione e della base giuridica del reclamo.

     5. Nel corso delle consultazioni avviate in conformità delle disposizioni di un accordo contemplato, prima di ricorrere a ulteriori iniziative previste dalla presente intesa, i membri dovrebbero cercare di trovare una soluzione soddisfacente alla questione.

     6. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive.

     7. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere una controversia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel. La parte che ha sporto reclamo può richiedere la costituzione di un panel entro tale periodo di sessanta giorni se le parti impegnate nelle consultazioni giudicano di comune accordo che le consultazioni non hanno permesso di risolvere la controversia.

     8. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, i membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel.

     9. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, le parti della controversia, i panel e l'organo d'appello fanno del loro meglio per accelerare al massimo le procedure.

     10. Nel corso delle consultazioni i membri prestano particolare attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi in via di sviluppo membri.

     11. Ogniqualvolta un membro diverso dai membri impegnati nelle consultazioni ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale nelle consultazioni in corso ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'art. 22, paragrafo 1 del GATS o delle disposizioni corrispondenti di altri accordi contemplati, il suddetto membro può notificare ai membri impegnati nelle consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui è stata fatta circolare la richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo, il suo desiderio di essere ammesso a partecipare alle consultazioni. Il suddetto membro è ammesso a partecipare alle consultazioni, a condizione che il membro al quale è stata presentata la richiesta di consultazioni ammetta la fondatezza dell'interesse sostanziale rivendicato. In questo caso i membri in questione ne informano il DSB. Qualora la richiesta di essere ammesso a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il membro che ha presentato tale richiesta ha facoltà di richiedere consultazioni ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 o dell'art. 23, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'art. 22, paragrafo 1 o dell'art. 23, paragrafo 1 del GATS, o delle disposizioni corrispondenti degli altri accordi contemplati.

 

     Art. 5. Buoni uffici, conciliazione e mediazione

     1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione sono procedure avviate spontaneamente qualora le parti in causa convengano di farlo.

     2. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione e in particolare le posizioni assunte dalle parti della controversia nel corso di tali procedimenti, hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell'una e dell'altra parte nelle ulteriori azioni avviate ai sensi delle presenti procedure.

     3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque parte di una controversia. Essi possono iniziare in qualsiasi momento e concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una parte che ha sporto reclamo può procedere a richiedere la costituzione di un panel.

     4. Quando si avviano procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo deve lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni prima di richiedere la costituzione di un panel. Se le parti di una controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere la controversia, la parte ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni.

     5. Previo accordo in tal senso tra le parti di una controversia, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare mentre procedono i lavori del panel.

     6. Il Direttore generale, operando d'ufficio, può offrire i suoi buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o di mediazione per assistere i membri a risolvere una controversia.

 

     Art. 6. Costituzione dei panel

     1. A richiesta della parte che ha sporto reclamo, si costituisce un panel al più tardi alla riunione del DSB successiva a quella in cui la richiesta compare per la prima volta all'ordine del giorno del DSB, a meno che in tale riunione il DSB decida all'unanimità di non costituire un panel.

     2. La richiesta di costituzione di un panel viene presentata per iscritto e deve indicare se si sono svolte consultazioni, individuare le specifiche misure in questione e contenere una breve sintesi della base giuridica del reclamo sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora il richiedente chieda la costituzione di un panel con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.

 

     Art. 7. Mandato dei panel

     1. A meno che le parti di una controversia concordino diversamente entro venti giorni dalla costituzione del panel, i panel hanno il seguente mandato:

     "Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in (nome dell'accordo contemplato citato o degli accordi contemplati citati dalle parti della controversia), la questione sottoposta al DSB da (nome della parte) nel documento e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i accordo/i".

     2. I panel analizzano le disposizioni pertinenti dell'accordo contemplato o degli accordi contemplati citati dalle parti di una controversia.

     3. Nel costituire un panel, il DSB può autorizzare il suo presidente a definire il mandato del panel in consultazione con le parti della controversia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Il mandato in tal modo formulato viene comunicato a tutti i membri. Qualora si concordi un mandato diverso dal mandato tipo, ciascun membro può sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.

 

     Art. 8. Composizione del panel

     1. I panel sono composti di persone qualificate, appartenenti o meno a una pubblica amministrazione, comprese persone che hanno già fatto parte di un panel o hanno presentato un caso a un panel, che sono state rappresentanti di un membro o di una parte contraente del GATT 1947 o rappresentanti presso il consiglio o il comitato di un accordo contemplato o dell'accordo che lo ha preceduto, o presso il segretariato, che hanno insegnato o pubblicato lavori nel settore del diritto commerciale internazionale o della politica commerciale internazionale, o che hanno lavorato in qualità di responsabili della politica commerciale di un membro.

     2. I membri dei panel andrebbero selezionati in modo da garantire la loro indipendenza, una provenienza e una preparazione abbastanza diverse e una vasta gamma di esperienze.

     3. I cittadini dei membri i cui governi sono parti della controversia o terzi ai sensi della definizione dell'art. 10, paragrafo 2 non fanno parte del panel competente per quella controversia, salvo diversi accordi tra le parti della controversia.

     4. Per facilitare la scelta dei partecipanti ai panel, il segretariato tiene un elenco indicativo di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni in possesso delle qualifiche definite al paragrafo 1, del quale si possono attingere i membri dei panel a seconda delle necessità. Detto elenco comprende il registro delle persone non appartenenti a pubbliche amministrazioni istituito il 30 novembre 1984 (BISD 31S/9), nonchè gli altri registri ed elenchi indicativi istituiti ai sensi di uno degli accordi contemplati e riprende i nomi delle persone figuranti in tali registri ed elenchi indicativi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo OMC. I membri possono periodicamente proporre i nomi di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni da inserire nell'elenco indicativo, fornendo le informazioni pertinenti sulla loro conoscenza del commercio internazionale e dei settori o degli argomenti degli accordi contemplati, e tali nomi sono aggiunti all'elenco previa approvazione del DSB. Per ciascun persona figurante nell'elenco, si riportano gli specifici campi di esperienza o di competenza nei settori o negli argomenti degli accordi contemplati.

     5. I panel sono composti da tre persone, a meno che le parti della controversia concordino, entro dieci giorni dalla costituzione del panel, un panel composto da cinque persone. I membri sono prontamente informati della composizione del panel.

     6. Il segretariato propone le designazioni per il panel alle parti della controversia. Le parti della controversia non si oppongono alle designazioni se non per gravi motivi.

     7. Qualora non si trovi un accordo sulla composizione del panel entro venti giorni dalla data di composizione di un panel, a richiesta dell'una o dell'altra parte, il Direttore generale, in consultazione con il presidente del DSB e con il presidente del consiglio o comitato competente, determina la composizione del panel designando i partecipanti che il Direttore generale ritiene più opportuni conformemente alle eventuali norme o procedure speciali o aggiuntive pertinenti alla controversia, dopo aver consultato le parti della controversia. Il presidente del DSB informa i membri della composizione del panel così costituito entro dieci giorni dalla data in cui il presidente ha ricevuto la suddetta richiesta.

     8. I membri si impegnano, in linea generale, a consentire ai loro funzionari di fare parte dei panel.

     9. I partecipanti ai panel operano a titolo personale, e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni, nè di qualsiasi organizzazione. I membri pertanto non impartiscono loro istruzioni, nè cercano di influenzarli a livello personale per quanto riguarda le questioni di cui è investito il panel.

     10. Quando una controversia interessa un paese in via di sviluppo membro e un paese sviluppato membro, il panel comprende, se lo richiede il paese in via di sviluppo membro, almeno un componente di un paese in via di sviluppo membro.

     11. Le spese dei componenti dei panel, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC conformemente ai criteri adottati dal consiglio generale su raccomandazione del comitato bilancio, finanze e amministrazione.

 

     Art. 9. Procedure per i reclami multipli

     1. Quando più di un membro chiede la costituzione di un panel in relazione alla stessa questione, si può costituire un unico panel per esaminare questi reclami tenendo conto dei diritti di tutti i membri interessati. Ogniqualvolta possibile, si dovrebbe istituire un singolo panel per esaminare tali reclami.

     2. Il singolo panel organizza la sua analisi e presenta le sue constatazioni al DSB in modo tale da non ledere in alcun modo i diritti di cui avrebbero goduto le parti della controversia se i reclami fossero stati esaminati da panel distinti. Se una delle parti della controversia lo richiede, il panel presenta relazioni distinte sulla controversia in questione. Le comunicazioni scritte di ciascuna delle parti che hanno sporto reclamo sono messe a disposizione delle altre parti che hanno sporto reclamo, e ciascuna delle parti che hanno sporto reclamo ha diritto ad essere presente quando una delle altre parti che hanno sporto reclamo espone la propria posizione al panel.

     3. Se si costituisce più di un panel per esaminare i reclami relativi alla stessa questione, per quanto possibile fanno parte di ciascuno dei diversi panel le stesse persone e si armonizzano i calendari di lavoro dei panel di tali controversie.

 

     Art. 10. Terzi

     1. Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle parti di una controversia e di quelli degli altri membri ai sensi di un accordo contemplato oggetto della controversia.

     2. Ciascun membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all'esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente intesa "terzo") ha la possibilità di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle parti della controversia e riprese nella relazione del panel.

     3. I terzi ricevono le comunicazioni delle parti della controversia per la prima riunione del panel.

     4. Se un terzo ritiene che una misura già oggetto di un procedimento del panel annulli o pregiudichi i benefici che le derivano da un accordo contemplato, quel membro può fare ricorso alle normali procedure di risoluzione delle controversie previste dalla presente intesa. Di tale controversia viene investito, per quanto possibile, il panel originale.

 

     Art. 11. Funzione dei panel

     I panel hanno la funzione di assistere il DSB ad adempiere ai compiti ad esso attribuiti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati. Un panel dovrebbe pertanto procedere a una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi compresa una valutazione oggettiva dei fatti in questione, dell'applicabilità degli accordi contemplati pertinenti e della compatibilità con tali accordi, e procedere alle ulteriori constatazioni che possono aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste negli accordi contemplati. I panel dovrebbero procedere a regolari consultazioni con le parti della controversia e offrire loro adeguate occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

 

     Art. 12. Procedure dei panel

     1. Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle parti della controversia, i panel seguono le procedure di lavoro di cui all'appendice 3.

     2. Le procedure dei panel dovrebbero consentire una flessibilità sufficiente a garantire relazioni di alta qualità da parte dei panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel.

     3. Dopo aver consultato le parti della controversia, i componenti del panel stabiliscono, il più presto possibile e ogniqualvolta possibile entro una settimana da quando sono stati concordati la composizione e il mandato del panel, il calendario dei lavori del panel, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 9.

     4. Nello stabilire il calendario dei lavori del panel, il panel prevede tempi sufficienti a permettere alle parti della controversia di preparare le loro comunicazioni.

     5. I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro le quali le parti devono presentare le loro comunicazioni scritte e le parti dovrebbero rispettare tali scadenze.

     6. Ciascuna delle parti della controversia deposita le sue comunicazioni scritte presso il segretariato perchè vengano immediatamente trasmesse al panel e alla controparte o alle controparti nella controversia. La parte che ha sporto reclamo presenta la sua prima comunicazione prima che la parte chiamata a rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che il panel decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e previa consultazione con le parti della controversia, che le parti devono presentare le loro comunicazioni simultaneamente. Quando è previsto che le prime comunicazioni debbano essere presentate in successione, il panel stabilisce un termine preciso entro il quale deve ricevere la comunicazione della parte chiamata a rispondere. Le comunicazioni scritte successive sono presentate simultaneamente.

     7. Quando le parti della controversia non sono riuscite a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta al DSB. In questi casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti, sull'applicabilità delle disposizioni pertinenti e sulla logica cui si ispirano le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni. Quando si è trovata una soluzione della questione tra le parti della controversia, la relazione del panel si limita ad una breve descrizione del caso e all'indicazione che si è trovata una soluzione.

     8. Per rendere le procedure più efficienti, il periodo nel corso del quale il panel effettua il suo esame, dalla data in cui si sono concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si presenta la relazione finale alle parti della controversia, non supera in generale i sei mesi. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel cerca di presentare la sua relazione alle parti della controversia entro tre mesi.

     9. Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sei mesi, o entro tre mesi nei casi urgenti, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso il periodo compreso tra la costituzione del panel e la presentazione della relazione ai membri deve superare i nove mesi.

     10. Nel contesto delle consultazioni relative a una misura adottata da un paese in via di sviluppo membro, le parti possono concordare di prorogare i periodi di cui all'art. 4, paragrafi 7 e 8. Se, una volta trascorso il periodo in questione, le parti impegnate nelle consultazioni non riescono a concordare che le consultazioni sono concluse, il presidente del DSB decide, previa consultazione delle parti, se prorogare il periodo in questione e, in caso affermativo, di quanto prorogarlo. Nell'esaminare un reclamo nei confronti di un paese in via di sviluppo membro, inoltre, il panel accorda al paese in via di sviluppo membro il tempo sufficiente a preparare e presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa ai sensi del presente paragrafo pregiudica le disposizioni dell'art. 20, paragrafo 1, nè dell'art. 21, paragrafo 4.

     11. Quando una o più parti di una controversia sono paesi in via di sviluppo membri, la relazione del panel indica esplicitamente in che modo si è tenuto conto delle disposizioni pertinenti in materia di trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo membri figuranti negli accordi contemplati indicati dal paese in via di sviluppo membro nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie.

     12. Il panel può sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento a richiesta della parte che ha sporto reclamo per un periodo non superiore ai dodici mesi. Nel caso di una simile sospensione, i limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, all'art. 20, paragrafo 1 e all'art. 21, paragrafo 4 sono estesi di un periodo pari al periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del panel siano stati sospesi per più di dodici mesi, l'autorizzazione alla costituzione del panel scade.

 

     Art. 13. Diritto di chiedere informazioni

     1. Ciascun panel ha diritto di chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno. Prima di chiedere tali informazioni o consulenza a qualsiasi persona o organismo sottoposto alla giurisdizione di un membro, tuttavia, un panel ne informa le autorità di quel membro. Un membro dovrebbe rispondere in modo tempestivo ed esauriente ad ogni siffatta richiesta di informazioni di un panel che quest'ultimo ritenga necessaria e opportuna. Le informazioni riservate fornite non sono divulgate senza autorizzazione formale della persona, dell'organismo o delle autorità del membro che le ha fornite.

     2. I panel possono chiedere informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti per chiedere loro un'opinione su determinati aspetti della questione. Per quanto riguarda un aspetto fattuale relativo a una questione scientifica o tecnica d'altro genere sollevata da una parte di una controversia, un panel può richiedere una relazione di consulenza scritta a un gruppo di studio di esperti. Le norme per la costituzione di tali gruppi e le loro procedure sono illustrate nell'appendice 4.

 

     Art. 14. Riservatezza

     1. Le delibere dei panel sono riservate.

     2. Le relazioni dei panel sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle parti della controversia.

     3. Le opinioni espresse nelle relazioni dei panel dai singoli componenti sono anonime.

 

     Art. 15. Fase di esame interinale

     1. Dopo aver esaminato le comunicazioni scritte e le argomentazioni orali di contestazione, il panel invia le sezioni descrittive (dei fatti e delle argomentazioni) del suo progetto di relazione alle parti della controversia. Entro un termine stabilito dal panel, le parti presentano le loro osservazioni in forma scritta.

     2. Una volta scaduto il termine stabilito per il ricevimento di osservazioni delle parti della controversia, il panel invia alle parti una relazione interinale comprendente le sezioni descrittive e le constatazioni e conclusioni del panel. Entro un termine stabilito dal panel, una parte può presentare una richiesta scritta al panel affinchè quest'ultimo riesamini specifici aspetti della relazione interinale prima di distribuire la relazione finale ai membri. A richiesta di una parte, il panel convoca un'altra riunione con le parti sulle questioni indicate nelle osservazioni scritte. Se non si riceve alcuna osservazione dalle parti entro il termine stabilito, la relazione interinale si considera la relazione finale del panel e viene immediatamente distribuita ai membri.

     3. Le constatazioni della relazione finale del panel comprendono un'analisi delle argomentazioni proposte nella fase di esame interinale. La fase di esame interinale si svolge entro il termine stabilito nell'art. 12, paragrafo 8.

 

     Art. 16. Adozione delle relazioni dei panel

     1. Al fine di dare ai membri il tempo sufficiente per valutare le relazioni dei panel, tali relazioni non vengono sottoposte all'adozione del DSB fino a venti giorni dalla data in cui sono state distribuite ai membri.

     2. I membri che hanno obiezioni a una relazione di un panel espongono per iscritto le motivazioni delle loro obiezioni, che vengono fatte circolare almeno dieci giorni prima della riunione del DSB in cui dev'essere esaminata la relazione del panel.

     3. Le parti di una controversia hanno diritto a partecipare a pieno titolo all'esame della relazione del panel da parte del DSB, e le loro opinioni vengono debitamente registrate.

     4. Entro sessanta giorni dalla data in cui la relazione di un panel è stata distribuita ai membri, tale relazione viene adottata nel corso di una riunione del DSB, a meno che una parte della controversia notifichi formalmente al DSB la sua decisione di presentare appello o che il DSB decida all'unanimità di non adottare la relazione. Se una parte ha notificato la sua decisione di presentare appello, la relazione del panel non viene esaminata dal DSB al fine della sua adozione fino alla conclusione della procedura d'appello. La presente procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni sulla relazione di un panel.

 

     Art. 17. Esame d'appello

     Organo d'appello permanente

     1. Il DSB istituisce un organo d'appello permanente. L'organo d'appello è competente per quanto riguarda gli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel. Esso è composto da sette persone, tre delle quali si occupano di ogni singolo caso. Le persone che fanno parte dell'organo d'appello prestano servizio a rotazione. Tale rotazione è determinata dalle procedure di lavoro dell'organo d'appello.

     2. Il DSB designa le persone che fanno parte dell'organo d'appello con un mandato di quattro anni, rinnovabile per ciascuna persona una volta. Il mandato delle tre persone scelte a sorte tra queste sette designate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC, tuttavia, scade al termine di due anni. Non appena si crea un posto vacante, esso viene occupato.

     Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore.

     3. L'organo d'appello comprende persone di riconosciuta autorevolezza, con un'esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e in generale per quanto riguarda gli argomenti degli accordi contemplati. Esse non hanno alcun legame con pubbliche amministrazioni. La composizione dell'organo d'appello rispecchia, nel complesso, quella dell'OMC. Tutte le persone che fanno parte dell'organo d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie e delle altre attività pertinenti dell'OMC. Esse non partecipano all'esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interessi diretti o indiretti.

     4. Solo le parti di una controversia, e non i terzi, possono opporre appello alla relazione di un panel. I terzi che hanno notificato al DSB un interesse sostanziale in una questione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 possono presentare comunicazioni scritte all'organo d'appello, e può essere loro offerta la possibilità di esporre a tale organo la loro posizione.

     5. Di norma, la durata della procedura non supera i sessanta giorni, dalla data in cui una parte di una controversia notifica formalmente la sua decisione di presente appello alla data in cui l'organo d'appello rende pubblica la sua relazione. Nel fissare il proprio calendario dei lavori, l'organo d'appello tiene conto, se del caso, delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 9. Qualora l'organo d'appello ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sessanta giorni, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso le procedure superano i novanta giorni.

     6. Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel.

     7. L'organo d'appello è dotato dell'opportuno sostegno amministrativo e giuridico necessario.

     8. Le spese delle persone che fanno parte dell'organo d'appello, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC, conformemente ai criteri adottati dal Consiglio generale sulla base delle raccomandazioni del comitato bilancio, finanze e amministrazione.

     Procedure per l'esame d'appello

     9. L'organo d'appello, in consultazione con il presidente del DSB e con il Direttore generale, elabora delle procedure di lavoro, che sono comunicate ai membri per loro informazione.

     10. I lavori dell'organo d'appello sono riservati. Le relazioni dell'organo d'appello sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle parti.

     11. Le opinioni espresse nelle relazioni dell'organo d'appello dalle persone che ne fanno parte sono anonime.

     12. L'organo d'appello esamina ciascuna delle questioni sollevate conformemente al paragrafo 6 nel corso della procedura d'appello.

     13. L'organo d'appello può conformare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel.

     Adozione delle relazioni dell'Organo d'appello

     14. Una relazione dell'organo d'appello viene adottata dal DSB e accettata incondizionatamente dalle parti della controversia a meno che il DSB decida all unanimità di non adottare la relazione dell'organo d'appello entro il termine di trenta giorni da quando è stata distribuita ai membri. Tale procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni su una relazione dell'organo d'appello.

 

     Art. 18. Comunicazioni con il panel o con l'organo d'appello

     1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame.

     2. Le comunicazioni scritte al panel o all'organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle parti della controversia. Nessun elemento della presente intesa impedisce a una parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'organo d'appello da un altro membro e così designate da tale membro. Una parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che può essere divulgata.

 

     Art. 19. Raccomandazioni dei panel e dell'organo d'appello

     1. Qualora un panel o l'organo d'appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile con un accordo contemplato, esso raccomanda che il membro interessato renda tale misura conforme all'accordo. Oltre a formulare le proprie raccomandazioni, il panel o l'organo d'appello può suggerire i modi in cui il membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni.

     2. Conformemente all'art. 3, paragrafo 2, nelle loro constatazioni e raccomandazioni il panel e l'organo d'appello non possono ampliare nè ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati.

 

     Art. 20. Termini per le decisioni del DSB

     Salvo intese diverse tra le parti di una controversia, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui il DSB esamina la relazione del panel o dell'organo d'appello per l'adozione non supera di norma i nove mesi, se non viene presentato appello alla relazione del panel, o i dodici mesi in caso di appello. Qualora il panel o l'organo d'appello abbiano preso disposizioni, conformemente all'art. 12, paragrafo 9 o all'art. 17, paragrafo 5, per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge ai termini di cui sopra un periodo corrispondente a tali proroghe.

 

     Art. 21. Verifica dell'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni

     1. Per garantire un'efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate.

     2. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni che toccano gli interessi dei paesi in via di sviluppo membri, per quanto riguarda le misure che sono state oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie.

     3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'organo d'appello, il membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato può farlo entro un periodo ragionevole. Tale periodo ragionevole è:

     a) il periodo proposto dal membro interessato, a condizione che detto periodo sia approvato dal DSB, oppure, in assenza di tale approvazione,

     b) un periodo reciprocamente convenuto tra le parti della controversia entro quarantacinque giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni e delle decisioni, oppure, in assenza di tale accordo,

     c) un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante entro novanta giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni o delle decisioni. In tale arbitrato, l'arbitro dovrebbe attenersi al criterio che un periodo ragionevole per applicare le raccomandazioni o le decisioni in un panel o dell'organo d'appello non dovrebbe superare i quindici mesi dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'organo d'appello. Tale periodo, comunque, può essere più lungo o più corto, a seconda delle specifiche circostanze.

     4. Fatta eccezione per i casi in cui il panel o l'organo d'appello ha prorogato, conformemente all'art. 12, paragrafo 9 o all'art. 17, paragrafo 5, il termine per la presentazione della relazione, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui viene stabilito il periodo ragionevole non supera i quindici mesi, salvo diverse intese tra le parti della controversia. Qualora il panel o l'organo d'appello abbiano preso disposizioni per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge al periodo di quindici mesi un periodo corrispondente a tali proroghe, a condizione che il periodo complessivo non superi i diciotto mesi, a meno che le parti della controversia concordino che esistono circostanze eccezionali.

     5. In caso di disaccordo sull'esistenza o sulla compatibilità con un accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. Il panel rende pubblica la sua relazione entro novanta giorni dalla data in cui è stato investito della questione. Qualora il panel ritenga che non gli è possibile presentare la sua relazione entro tale termine, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare.

     6. Il DSB esercita una sorveglianza sull'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni può essere sollevata presso il DSB da qualsiasi membro in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. Salvo diversa decisione del DSB, la questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è posta all'ordine del giorno della riunione del DSB sei mesi dopo la data un cui si è stabilito il periodo ragionevole conformemente al paragrafo 3 e rimane all'ordine del giorno del DSB finchè non è risolta. Almeno dieci giorni prima di ogni riunione di questo tipo del DSB, il membro interessato presenta al DSB una relazione di aggiornamento scritta sui suoi progressi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni.

     7. Qualora la questione sia stata sollevata da un paese in via di sviluppo membro, il DSB esamina quali ulteriori iniziative adeguate alle circostanze esso potrebbe prendere.

     8. Qualora il caso sia stato sollevato da un paese in via di sviluppo membro, nel considerare quali iniziative adeguate si potrebbero prendere il DSB tiene conto non solo del volume degli scambi interessati alle misure oggetto del reclamo, ma anche delle loro ripercussioni sull'economia del paese in via di sviluppo membro interessato.

 

     Art. 22. Compensazione e sospensione di concessioni

     1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia nè la compensazione nè la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev'essere compatibile con gli accordi contemplati.

     2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al DSB l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti del membro interessato.

     3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte che sporge reclamo applica i princìpi e le procedure seguenti:

     a) il principio generale è che la parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l'organo d'appello ha riscontrato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;

     b) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori contemplati dallo stesso accordo;

     c) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati dallo stesso accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da un altro accordo contemplato;

     d) nell'applicazione dei princìpi di cui sopra, la parte in questione tiene conto:

     i) degli scambi nel settore o nel quadro dell'accordo in relazione al quale il panel o l'organo d'appello hanno rilevato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici, e dell'importanza di tali scambi per detta parte;

     ii) degli elementi economici più generali legati all'annullamento o al pregiudizio dei benefici e delle più generali conseguenze economiche della sospensione delle concessioni o di altri obblighi;

     e) qualora tale parte decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente alle lettere b) o c), essa ne specifica i motivi nella sua richiesta. Quando viene inoltrata la richiesta presso il DSP, essa viene contemporaneamente inoltrata anche ai consigli competenti, nonchè, nel caso di una richiesta ai sensi della lettera b), agli organismi settoriali competenti;

     f) ai fini del presente paragrafo, per "settore" si intende:

     i) per quanto riguarda le merci, tutte le merci;

     ii) per quanto riguarda i servizi, un settore principale quale individuato nella "Classificazione dei settori dei servizi" aggiornata che specifica tali settori;

     iii) per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ciascuna delle categorie dei diritti di proprietà intellettuale di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 della parte II, o degli obblighi di cui alle parti III o IV dell'accordo TRIPS.

     g) ai fini del presente paragrafo, per "accordo" si intende:

     i) per quanto riguarda le merci, gli accordi figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, considerati nel complesso, nonchè gli accordi commerciali plurilaterali nella misura in cui le parti interessate alla controversia sono parti di tali accordi;

     ii) per quanto riguarda i servizi, il GATS;

     iii) per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, l'accordo TRIPS.

     4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato dal DSB è equivalente al livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici.

     5. Il DSB non autorizza la sospensione di concessioni o di altri obblighi se un accordo contemplato vieta tale sospensione.

     6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, il DSB autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che il DSB decida all'unanimità di respingere la richiesta. Tuttavia, se il membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente al paragrafo 3, lettera b) o c), la questione è sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato è svolto dal panel originale, se i suoi membri sono disponibili, o da un arbitro designato dal Direttore generale e si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell'arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.

     7. L'arbitro che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione è equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici. L'arbitro può inoltre stabilire se la sospensione di concessioni o di altri obblighi proposta è consentita dall'accordo contemplato. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l'affermazione che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3, l'arbitro esamina tale affermazione. Se l'arbitro stabilisce che non si sono seguiti detti principi e procedure, la parte che ha sporto reclamo li applica conformemente al paragrafo 3. Le parti accettano la decisione dell'arbitro che considerano definitiva e le parti interessate non chiedono un secondo arbitrato. Il DSB viene prontamente informato della decisione dell'arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni o altri obblighi se la richiesta è compatibile con la decisione i dell'arbitro, a meno che il DSB decida all'unanimità di respingere la richiesta.

     8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finchè non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finchè il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all'annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finchè non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all'art. 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo l'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati.

     9. Le disposizioni degli accordi contemplati in materia di risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a misure che incidono sul loro rispetto adottate da amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un membro. Qualora il DSB abbia stabilito che non è stata rispettata una disposizione di un accordo contemplato, il membro responsabile adotta le misure ragionevoli in suo potere affinchè tale disposizione sia rispettata. Nei casi in cui non è stato possibile garantire il rispetto di tali disposizioni, si applicano le disposizioni degli accordi contemplati e della presente intesa relative alla compensazione e alla sospensione di concessioni o altri obblighi.

 

     Art. 23. Consolidamento del sistema multilaterale

     1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati, i membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente intesa.

     2. In tali casi i membri:

     a) non concludono che si è verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che è stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente intesa;

     b) seguono le procedure di cui all'art. 21 per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il membro interessato può applicare le raccomandazioni e le decisioni; e

     c) seguono le procedure di cui all'art. 22 per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del membro interessato.

 

     Art. 24. Procedure speciali relative ai paesi meno avanzati membri

     1. In tutte le fasi delle procedure di determinazione delle cause di una controversia e di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno avanzato membro, si presta particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati membri. A questo proposito, i membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni conformemente alle presenti procedure in cui sia coinvolto un paese meno avanzato membro. Qualora si constati che un annullamento o un pregiudizio dei benefici è derivato da una misura adottata da un paese meno avanzato membro, le parti che hanno sporto reclamo danno prova di moderazione nel chiedere compensazioni o nel chiedere l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi conformemente alle presenti procedure.

     2. Nei casi di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno sviluppato membro, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, il Direttore generale o il presidente del DSB offrono, a richiesta di un paese meno avanzato membro, i loro buoni uffici, la loro opera di conciliazione e mediazione per aiutare le parti a risolvere la loro controversia, prima che venga presentata una richiesta di costituzione di un panel. Nel prestare tale assistenza, il Direttore generale o il presidente del DSB possono consultare qualsiasi fonte che l'uno o l'altro ritenga opportuno consultare.

 

     Art. 25. Arbitrato

     1. Un arbitrato rapido nell'ambito dell'OMC, concepito come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, può facilitare la soluzione di determinate controversie relative a questioni chiaramente definite da entrambe le parti.

     2. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente intesa, il ricorso all'arbitrato è soggetto alla reciproca intesa tra le parti, che concordano le procedure da seguire. Gli accordi di ricorrere all'arbitrato sono notificati a tutti i membri con un preavviso sufficiente rispetto all'effettivo inizio del processo arbitrale.

     3. Gli altri membri possono diventare parti di un processo arbitrale solo previo accordo delle parti che hanno concordato di fare ricorso all'arbitrato. Le parti coinvolte nei procedimenti concordano di attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al DSB e al consiglio o al comitato di ogni accordo pertinente, presso i quali qualsiasi membro può sollevare qualsiasi questione ad essi relativa.

     4. Gli articoli 21 e 22 della presente intesa si applicano, mutatis mutandis, ai lodi arbitrali.

 

     Art. 26.

     1. Reclami non relativi a violazioni, del tipo descritto all'art. 23, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994.

     Quando a un accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, un panel o l'organo d'appello possono emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'accordo a causa dell'applicazione da parte di un membro di una misura, contraria o meno alle disposizioni del suddetto accordo. Se e nella misura in cui detta parte ritiene e un panel o l'organo d'appello stabilisce che un caso riguarda una misura che non è in conflitto con le disposizioni di un accordo contemplato cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, si applicano le procedure della presente intesa, soggette alle seguenti condizioni:

     a) La parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun reclamo relativo a una misura che non è in conflitto con l'accordo contemplato in questione;

     b) qualora si sia constatato che una misura annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'accordo contemplato in questione o impedisce il conseguimento di un obiettivo di tale accordo senza che vi siano violazioni dell'accordo, non c'è l'obbligo di ritirare tale misura. In questi casi, tuttavia, il panel o l'organo d'appello raccomandano che il membro interessato trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente;

     c) in deroga alle disposizioni dell'art. 21, l'arbitrato di cui all'art. 21, paragrafo 3 può comprendere, a richiesta dell'una o dell'altra parte, una determinazione del livello di benefici che sono stati annullati o pregiudicati e suggerire modi per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, che non è vincolante per le parti della controversia;

     d) in deroga alle disposizioni dell'art. 22, paragrafo 1, la compensazione può far parte della soluzione reciprocamente soddisfacente che costituisce la risoluzione definitiva di una controversia.

     2. Reclami del tipo descritto all'art. 23, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994.

     Quando a un accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994, un panel può emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'accordo a causa dell'esistenza di una situazione diversa da quelle cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) dell'art. 23 del GATT 1994. Se e nella misura in cui detta parte ritiene e un panel stabilisce che la questione è contemplata dal presente paragrafo, le procedure della presente intesa si applicano solo fino al punto della procedura in cui la relazione del panel è stata distribuita ai membri. Si applicano le norme e le procedure in materia di risoluzione delle controversie contenute nella decisione del 12 aprile 1989 (BISD 36S/61-67) all'esame in vista dell'adozione, alla sorveglianza e all'applicazione delle raccomandazioni e decisioni. Si applicano inoltre le seguenti condizioni:

     a) la parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun punto sollevato in relazione alle questioni contemplate dal presente paragrafo;

     b) nei casi relativi alle questioni contemplate dal presente paragrafo, se un panel constata che determinati casi riguardano anche questioni relative alla risoluzione delle controversie diverse da quelle contemplate dal presente paragrafo, il panel presenta al DSB una relazione in cui affronta tali questioni e una relazione distinta sulle questioni contemplate dal presente paragrafo.

 

     Art. 27. Compiti del segretariato

     1. Il segretariato ha il compito di assistere i panel, in particolare per quanto riguarda gli aspetti giuridici, storici e procedurali delle questioni affrontate, e di fornire servizi di segretaria e sostegno tecnico.

     2. A richiesta dei membri, il segretariato li assiste per quanto riguarda la risoluzione delle controversie; nel caso dei paesi in via di sviluppo membri può tuttavia essere necessario fornire ulteriore assistenza e consulenza giuridica in materia di risoluzione delle controversie. A tal fine il segretariato mette a disposizione di qualsiasi paese in via di sviluppo membro che ne faccia richiesta un esperto giuridico qualificato dei servizi di cooperazione tecnica dell'OMC. Tale esperto assiste il paese in via di sviluppo membro in modo tale da garantire la costante imparzialità del segretariato.

     3. Il segretariato organizza speciali corsi di formazione per i membri interessati sulle presenti procedure e prassi di risoluzione delle controversie, per consentire agli esperti dei membri di acquisire una migliore preparazione in questo campo.

 

     Appendice 1 — Accordi contemplati dalla presente intesa

     A) Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio.

     B) Accordi commerciali multilaterali:

     Allegato 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci,

     Allegato 1 B: Accordo generale sugli scambi di servizi,

     Allegato 1 C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,

     Allegato 2: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

     C) Accordi commerciali plurilaterali:

     Allegato 4: Accordo sul commercio di aeromobili civili, Accordo sugli appalti pubblici, Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari, Accordo internazionale sulle carni bovine.

     L'applicabilità della presente intesa agli accordi commerciali plurilaterali è soggetta all'adozione di una decisione delle parti di ciascun accordo che specifichi le condizioni di applicabilità dell'intesa a quello specifico accordo, compresa qualsiasi norma o procedura aggiuntiva o speciale da inserire nell'appendice 2, nella forma notificata al DSB.

 

     Appendice 2 — Norme e procedure speciali o aggiuntive contenute negli accordi contemplati

 

Accordo

Norme e procedure

Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie

11.2

Accordo sui tessili e sull'abbigliamento

2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.12

Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi

14.2-14.4, Allegato 2

Accordo relativo all'applicazione del GATT 1994

17.4-17.7 dell'art. 6

Accordo relativo all'applicazione dell'art. 7 del GATT 1994

19.3-19.5, Allegato II.2 (f), 3, 9, 21

Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

4.2-4.12, 6.6, 7.2-7.10, 8.5 nota 35, 24.4, 27.7, Allegato V

Accordo generale sugli scambi di servizi

22:3, 23:3

Allegato sui servizi finanziari

4

Allegato sui servizi di trasporto aereo

4

Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controverie per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi

L'elenco di norme e procedure della presente appendice comprende disposizioni per le quali solo una parte della disposizione può essere pertinente in questo contesto.

Eventuali norme o procedure aggiuntive o speciali degli accordi commerciali plurilaterali determinate dagli organismi competenti di ciascun accordo e notificate al DBS.

 

     Appendice 3 — Procedure di lavoro

     1. Nei suoi lavori, il panel si attiene alle disposizioni pertinenti della presente Intesa. Si applicano inoltre le seguenti procedure di lavoro.

     2. Il panel si riunisce a porte chiuse. Le parti della controversia, e le parti interessate, presenziano alle riunioni solo su invito del panel a comparire dinanzi al pane1.

     3. Le delibere dal panel e i documenti adesso presentati rimangono riservati. Nessun elemento della presente intesa impedisce a una parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel da un altro membro e così designate da tale membro. Quando una parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al panel, essa fornisce anche, a richiesta di un membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata.

     4. Prima della prima riunione di merito del panel con le parti, le parti della controversia trasmettono al panel comunicazioni scritte in cui espongono i fatti in questione e le loro argomentazioni.

     5. Nel corso della sua prima riunione di merito con le parti, il panel chiede alla parte che ha sporto reclamo di esporre la propria tesi. Successivamente, sempre nella stessa riunione, si chiede alla parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo di esporre il suo punto di vista.

     6. Tutti i terzi che hanno notificato al DSB il loro interesse nella controversia sono invitati per iscritto ad esporre le loro opinioni in un'apposita sessione della prima riunione di merito del panel. Tutti questi terzi possono presenziare all'intera sessione.

     7. Le contestazioni formali avvengono nel corso di una seconda riunione di merito del panel. La parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo ha diritto di prendere la parola per prima, seguita dalla parte che ha sporto reclamo. Prima di tale riunione le parti presentano al panel contestazioni formali in forma scritta.

     8. Il panel può in qualsiasi momento porre domande e chiedere spiegazioni alle parti, nel corso di una riunione con le parti o per iscritto.

     9. Le parti della controversia ed eventuali terzi invitati a presentare il loro punto di vista conformemente all'art. 10 mettono a disposizione del panel una versione scritta delle loro dichiarazioni orali.

     10. Al fine di garantire la massima trasparenza, le presentazioni dei casi, le contestazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5-9 si effettuano in presenza delle parti. Inoltre le comunicazioni scritte di ciascuna parte, comprese eventuali osservazioni sulla sezione descrittiva della relazione e le risposte alle domande formulate dal panel, sono messe a disposizione della controparte o delle controparti.

     11. Ogni procedura aggiuntiva specifica del panel.

     12. Calendario proposto per i lavori del panel:

     a) ricevimento delle prime comunicazioni scritte delle parti:

     1) parte che ha sporto reclamo: 3-6 settimane

     2) parte nei confronti della quale si è sporto reclamo: 2-3 settimane

     b) data, ora e luogo della prima riunione di merito con le parti; sessione con i terzi: 1-2 settimane

     c) ricevimento delle contestazioni scritte delle parti: 2-3 settimane

     d) data, ora e luogo della seconda riunione di merito con le parti: 1-2 settimane

     e) invio alle parti della sezione descrittiva della relazione: 2-4 settimane

     f) ricevimento delle osservazioni delle parti sulla sezione descrittiva della relazione: 2 settimane

     g) presentazione della relazione interinale, comprensiva di constatazioni e conclusioni, alle parti: 2-4 settimane

     h) termine entro il quale le parti possono richiedere la revisione di una o più sezioni della relazione: 1 settimana

     i) periodo di revisione da parte del panel, comprese eventuali ulteriori riunioni con le parti: 2 settimane

     j) presentazione della relazione finale alle parti della controversia: 2 settimane

     k) diffusione ai membri della relazione finale: 3 settimane

     Il calendario di cui sopra può essere modificato alla luce di sviluppi imprevisti. Se necessario si convocano ulteriori riunioni con le parti.

 

     Appendice 4 — Gruppi di studio di esperti

     Ai gruppi di studio di esperti istituiti conformemente alle disposizioni dell'art. 13, paragrafo 2 si applicano le norme e le procedure seguenti.

     1. I gruppi di studio di esperti operano sotto l'autorità del panel. I loro mandati e le loro procedure di lavoro particolareggiate sono stabiliti dal panel, ed essi riferiscono al panel.

     2. La partecipazione ai gruppi di lavoro di esperti è limitata a persone esperte e professionalmente qualificate nel campo in questione.

     3. I cittadini delle parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti se non con il consenso delle parti della controversia, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui il panel ritenga che non si possa soddisfare altrimenti la necessità di competenze scientifiche specialistiche. I pubblici funzionari delle parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti. I membri dei gruppi di studio di esperti operano a titolo personale e non in quanto rappresentanti di pubbliche amministrazioni, nè di alcuna organizzazione. Le pubbliche amministrazioni o le organizzazioni, pertanto, non impartiscono loro istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte a un gruppo di studio di esperti.

     4. I gruppi di studio di esperti possono consultare e chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualsiasi fonte ritengano opportuna. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a una fonte soggetta alla giurisdizione di un membro, un gruppo di studio di esperti ne informa la pubblica amministrazione di quel membro. Ogni membro risponde prontamente e in modo esauriente a ogni siffatta richiesta di informazioni formulata da un gruppo di studio di esperti che tale gruppo di studio di esperti giudichi necessaria e opportuna.

     5. Le parti di una controversia hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti fornite a un gruppo di studio di esperti, a meno che si tratti di informazioni riservate. Le informazioni riservate fornite al gruppo di studio di esperti non sono divulgate senza autorizzazione formale della pubblica amministrazione, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Qualora tali informazioni vengano richieste al gruppo di studio di esperti, ma la loro divulgazione da parte del gruppo di studio di esperti non sia autorizzata, la pubblica amministrazione, l'organizzazione o la persona che fornisce le informazioni fornisce anche una sintesi non riservata delle informazioni.

     6. Il gruppo di studio di esperti presenta alle parti della controversia un progetto di relazione al fine di raccogliere le loro osservazioni e di tenerne eventualmente conto nella relazione finale, che viene presentata anche alle parti della controversia quando viene presentata al panel. La relazione finale del gruppo di studio di esperti ha unicamente valore consultivo.

 

     Allegato 3 — Meccanismo di esame delle politiche commerciali

     I membri concordano quanto segue:

     A. Obiettivi.

     i) Scopo del meccanismo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Mechanism, "TPRM") è contribuire ad un maggiore rispetto da parte di tutti i membri delle norme, delle discipline e degli impegni assunti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali, e in tal modo a un migliore funzionamento del sistema commerciale multilaterale, favorendo la trasparenza e la conoscenza delle politiche e delle prassi commerciali dei membri. Il meccanismo di esame consente pertanto di procedere a scadenze regolari ad analizzare e valutare collettivamente il complesso delle politiche e delle prassi commerciali dei singoli membri e il loro impatto sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale. Esso tuttavia non serve da base per garantire l'attuazione di specifici obblighi derivanti dagli accordi o per le procedure di risoluzione delle controversie, nè ad imporre nuovi impegni politici ai membri.

     ii) La valutazione effettuata nel quadro del meccanismo di esame si inserisce, nella misura adeguata, nel contesto più generale delle necessità economiche e di sviluppo, delle politiche e degli obiettivi del membro interessato, nonchè del suo ambiente esterno. La funzione del meccanismo di esame è comunque quella di analizzare l'impatto delle politiche e delle prassi commerciali di un membro sul sistema commerciale multilaterale.

     B. Trasparenza interna

     I membri riconoscono il valore intrinseco, tanto per le economie dei membri quanto per il sistema commerciale multilaterale, della trasparenza interna dei processi decisionali dei governi per quanto riguarda le questioni di politica commerciale e concordano di favorire e promuovere una maggiore trasparenza dei loro rispettivi sistemi, fermo restando che l'attuazione della trasparenza interna deve avvenire per libera scelta e tener conto del sistema giuridico e politico di ciascun membro.

     C. Procedure d'esame

     i) Per effettuare gli esami delle politiche commerciali si costituisce l'organo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Body, denominato, nel presente allegato, "TPRB").

     ii) Le politiche e prassi commerciali di tutti i membri sono regolarmente sottoposte ad esame. Il fattore determinante per stabilire la frequenza di tali esami è l'incidenza dei singoli membri sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale, definita in base alla loro quota degli scambi mondiali in un periodo rappresentativo recente. Le prime quattro entità commerciali in tal modo stabilite (contando come un'unica entità le Comunità europee) sono sottoposte ad esame ogni due anni. Le sedici entità successive sono sottoposte ad esame ogni quattro anni. Gli altri membri sono sottoposti ad esame ogni sei anni, fatta eccezione per i paesi meno avanzati membri, per i quali sì può stabilire un periodo più lungo. Resta inteso che l'esame di entità che hanno una politica estera comune che si applica a più di un membro comprende tutte le componenti di tale politica che incidono sul commercio, ivi comprese le politiche e le prassi pertinenti dei singoli membri. In via eccezionale, in caso di cambiamenti delle politiche o prassi commerciali di un membro che possono avere significative ripercussioni per le sue controparti commerciali, il membro interessato può essere invitato dal TPRB, previa consultazione, ad anticipare il suo esame successivo.

     iii) Le discussioni nelle riunioni del TPRB si ispirano agli obiettivi di cui alla lettera A. Tali discussioni si concentrano sulle politiche e sulle prassi commerciali del membro in questione che sono oggetto della valutazione prevista dal meccanismo d'esame.

     iv) Il TPRB stabilisce un piano di base per lo svolgimento degli esami. Esso può inoltre discutere le relazioni di aggiornamento dei membri e prenderne atto. Il TPRB stabilisce un programma degli esami da svolgere ogni anno in consultazione con i membri direttamente interessati. In consultazione con il membro o con i membri oggetto dell'esame, il presidente può scegliere dei relatori che, operando a titolo personale, introducano il dibattito in seno al TPRB.

     v) Il TPRB basa i propri lavori sulla documentazione seguente:

     a) una relazione completa, conforme a quanto previsto alla lettera D, presentata dal membro o dai membri oggetto dell'esame;

     b) una relazione compilata sotto la propria responsabilità dal segretariato in base alle informazioni ad esso disponibili e a quelle fornite dal membro o dai membri interessati. Il segretariato dovrebbe chiedere chiarimenti al membro o ai membri interessati rispetto alle loro politiche e prassi commerciali.

     vi) Le relazioni del membro oggetto dell'esame e del segretariato, corredate dai verbali della relativa riunione del TPRB, sono pubblicate subito dopo l'esame.

     vii) I suddetti documenti sono inviati alla Conferenza dei ministri, che ne prende atto.

     D. Relazioni

     Al fine di conseguire la massima trasparenza possibile, ciascun membro presenta periodicamente una relazione al TPRB. Le relazioni complete descrivono le politiche e le prassi commerciali seguite dal membro o dai membri interessati seguendo uno schema concordato deciso dal TPRB. Tale schema si basa inizialmente sul modello per le relazioni dei paesi istituito dalla decisione del 19 luglio 1989 (BISD 36S/406-409), modificato come necessario per estendere l'oggetto delle relazioni a tutti gli aspetti delle politiche commerciali contemplati dagli accordi commerciali multilaterali dell'allegato 1 e, se del caso, dagli accordi commerciali plurilaterali. Tale schema può essere modificato dal TPRB alla luce dell'esperienza. Tra un esame e l'altro i membri presentano brevi relazioni in cui si riportano tutti i cambiamenti significativi delle loro politiche commerciali; si presenta inoltre un aggiornamento annuale delle informazioni statistiche conformemente al modello concordato. Si tiene particolarmente conto delle difficoltà che possono incontrare i paesi meno avanzati membri nella compilazione delle loro relazioni. A richiesta dei paesi in via di sviluppo membri, e in particolare dei paesi meno avanzati membri, il segretariato mette a loro disposizione assistenza tecnica. Le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere coordinate per quanto possibile con le notifiche effettuate ai sensi delle disposizioni degli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali.

     E. Relazioni con le disposizioni del GATT 1994 e del ATS in materia di bilancia dei pagamenti

     I membri riconoscono la necessità di ridurre al minimo gli oneri per i governi che devono partecipare anche a procedure di consultazione complete conformemente alle disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti. A tal fine il presidente del TPRB elabora, in consultazione con il membro o con i membri interessati e con il presidente del comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, soluzioni amministrative che armonizzino la cadenza normale degli esami delle politiche commerciali con il calendario delle consultazioni in materia di bilancia dei pagamenti, senza tuttavia posticipare di più di dodici mesi l'esame delle politiche commerciali.

     F. Analisi del meccanismo

     Il TPRB procede a una valutazione del TPRM entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'OMC. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Conferenza dei ministri. Successivamente il TPRB può procedere a valutazioni del TPRM a intervalli stabiliti di sua iniziativa o a richiesta della Conferenza dei ministri.

     G. Panoramica degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale

     Il TPRB procede inoltre a una panoramica annuale degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale che incidono sul sistema commerciale multilaterale. A tale panoramica contribuisce una relazione annuale del Direttore generale che illustra le principali attività dell'OMC ed evidenzia le maggiori questioni politiche che interessano il sistema commerciale.

 

     Allegato 4 — Accordi commerciali plurilaterali - Accordo sul commercio di aeromobili civili

     L'Accordo sul commercio di aeromobili civili stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979 (BISD 26S/162), come successivamente modificato, rettificato o emendato.

     Accordo sugli appalti pubblici

     L'Accordo sugli appalti pubblici stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994.

     Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari

     L'Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari stipulati a Marrakech il 15 aprile 1994.

     Accordo internazionale sulle carni bovine

     L'Accordo internazionale sulle carni bovine stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994.

 

     Allegati — Testi di decisioni, dichiarazioni e ulteriori annessi

     (Omissis)

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 marzo 1996 dall' art. 1 della L. 22 febbraio 1996, n. 73.