§ 94.1.924 - Legge 18 agosto 1993, n. 340.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:18/08/1993
Numero:340


Sommario
Art. 1.      Salvo disposizioni contrarie dell'accordo previsto all'articolo 20 della Convenzione, la procedura di arbitrato è svolta in conformità con le disposizioni degli articoli [...]
Art. 2.      La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità con il par. 2 od il [...]
Art. 3.      Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro ed i due arbitri così designati nominano di comune accordo il [...]
Art. 4.      1. Se entro due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario generale della Organizzazione delle [...]
Art. 5.      1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione
Art. 6.      1. Le decisioni del Tribunale arbitrale concernenti sia la procedura che il merito sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri
Art. 7.      Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a contro-ricorsi direttamente attinenti all'oggetto della controversia
Art. 8.      A meno che il Tribunale d'Arbitrato non decida diversamente a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale compresi gli emolumenti dei suoi [...]
Art. 9.      Ogni Parte la quale abbia in relazione all'oggetto della controversia, un interesse di natura giuridica che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione, può intervenire [...]
Art. 10.      1. Il Tribunale pronuncia la sentenza entro cinque mesi a decorrere dalla data alla quale è istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare tale termine per un [...]


§ 94.1.924 - Legge 18 agosto 1993, n. 340.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

(G.U. 31 agosto 1993, n. 204, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 178 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1. Portata della Convenzione

     1. I rifiuti in appresso, che sono oggetto di movimenti transfrontalieri, saranno considerati come "rifiuti pericolosi" ai fini della presente Convenzione:

     a) i rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso I, a meno che non possiedano nessuna delle caratteristiche indicate all'Annesso III;

     b) i rifiuti cui non si applicano le disposizioni del capoverso a) ma che sono definiti e considerati come a rischio dalla legislazione nazionale della Parte esportatrice, importatrice o di transito.

     2. I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso II e che sono oggetto di movimenti transfrontalieri saranno considerati come "altri rifiuti" ai fini della presente Convenzione.

     3. I rifiuti che, a causa della loro radioattività, sono sottoposti ad altri sistemi di controllo internazionale, compresi strumenti internazionali che si applicano specificamente alle materie radioattive, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.

     4. I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave ed il cui scarico è oggetto di un altro strumento internazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione:

     1. Per "rifiuti" si intendono sostanze od oggetti che si smaltiscono, che si ha l'intento di smaltire o che si è tenuti a smaltire in virtù delle norme del diritto interno;

     2. Per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ovvero di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti di smaltimento;

     3. Per "movimento transfrontaliero" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una zona appartenente alla competenza nazionale di uno Stato e destinati ad una zona appartenente alla competenza nazionale di un altro Stato, oppure che transitano su questa zona o su una zona che non dipende dalla competenza nazionale di alcun Stato oppure che transitano su questa zona, sempre che due Stati almeno siano interessati dal movimento;

     4. Per "smaltimento" si intende ogni operazione prevista all'Annesso IV della presente Convenzione;

     5. Per "sito o installazione concordata" si intende un sito o una installazione nella quale lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in virtù di una autorizzazione o di una licenza di utilizzazione rilasciata da un'autorità competente dello Stato nel quale si trovano il sito o l'installazione;

     6. Per "autorità competente" si intende l'autorità governativa designata da una Parte a ricevere, nella zona geografica che potrà essere determinata dalla Parte, la notifica di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nonché di tutte le informazioni relative ed a prendere posizione riguardo a questa notifica come previsto dall'articolo 6;

     7. Per "corrispondente" si intende l'organismo di una Parte menzionato all'articolo 5, incaricato di ricevere le informazioni previste agli articoli 13 e 16 e di trasmetterle;

     8. Per "zona appartenente alla giurisdizione nazionale di uno Stato" si intende ogni zona terrestre, marittima o aerea all'interno della quale uno Stato esercita la sua competenza amministrativa e regolamentare in conformità con il diritto internazionale in materia di protezione della salute umana o dell'ambiente;

     9. Per "gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti" si intendono tutti i provvedimenti pratici che consentono di assicurare che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti sono gestiti in maniera tale da garantire la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi che tali rifiuti potrebbero avere;

     10. Per "Stato di esportazione" si intende ogni Parte nella quale si prevede l'avvio di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento;

     11. Per "Stato d'importazione" si intende ogni Parte verso la quale è previsto o nella quale ha luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per esservi smaltiti o caricati prima dello smaltimento in una zona che non appartiene alla giurisdizione nazionale di alcun Stato;

     12. Per "Stato di transito" si intende ogni Stato diverso dallo Stato di esportazione o di importazione attraverso il quale è previsto o ha avuto luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

     13. Per "Stati interessati" si intendono le Parti che sono Stati di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, siano essi Parti o non Parti;

     14. Per "persona" si intende ogni persona fisica o morale;

     15. Per "esportatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

     16. Per "importatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello Stato d'importazione e che procede all'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

     17. Per "trasportatore" si intende ogni persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti;

     18. Per "produttore" si intende ogni persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure, se questa persona è sconosciuta, la persona che detiene questi rifiuti e/o li controlla;

     19. Per "smaltitore" si intende ogni persona alla quale sono spediti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che effettua lo smaltimento di tali rifiuti;

     20. Per "Organizzazione d'integrazione politica o economica" si intende ogni Organizzazione costituita da Stati sovrani ai quali gli Stati membri hanno conferito competenza nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la Convenzione o ad aderirvi;

     21. Per "traffico illecito" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti come precisato nell'articolo 9.

 

     Art. 3. Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi

     1. Ciascuna delle parti informa il Segretariato della Convenzione entro sei mesi dopo essere divenuta Parte della Convenzione, riguardo ai rifiuti diversi da quelli indicati negli Annessi I e II che sono considerati o definiti come pericolosi dalla sua legislazione nazionale, nonché riguardo ad ogni altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento transfrontaliero applicabili a questi rifiuti.

     2. Ciascuna delle Parti informa successivamente il Segretariato di ogni modifica importante delle informazioni da essa comunicate in applicazione al par. 1.

     3. Il Segretariato informa immediatamente tutte le Parti delle informazioni ricevute in applicazione dei parr. 1 e 2.

     4. Le Parti sono tenute a porre a disposizione dei loro esportatori le informazioni che sono loro comunicate dal Segretariato in applicazione del par. 3.

 

     Art. 4. Obblighi generali

     1. Le Parti, quando esercitano il loro diritto di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti ai fini del loro smaltimento ne informano le altre Parti in conformità con le disposizioni dell'articolo 13;

     b) Le Parti vietano o non consentono l'esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nelle Parti che hanno vietato l'importazione di tali rifiuti quando questo divieto è stato notificato in conformità con le disposizioni del capoverso a) di cui sopra;

     c) Le Parti vietano o non consentono l'esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti se lo Stato d'importazione non dà per iscritto il suo accordo specifico sull'importazione di questi rifiuti, qualora detto Stato non abbia vietato l'importazione di tali rifiuti.

     2. Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per:

     a) vigilare affinché la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti all'interno del paese sia ridotta al minimo, in considerazione di criteri sociali, tecnici ed economici;

     b) provvedere all'installazione di adeguati impianti di smaltimento i quali dovranno per quanto possibile essere situati all'interno del paese, in vista di una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ovunque essi siano smaltiti;

     c) vigilare affinché le persone che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti all'interno del paese prendano i provvedimenti necessari per prevenire l'inquinamento risultante da tale gestione e qualora tale inquinamento avvenga, per ridurre al minimo le sue conseguenze per la salute dell'uomo e l'ambiente;

     d) vigilare affinché i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti ad un minimo compatibile con una gestione efficace e razionale dal punto di vista ecologico di detti rifiuti, e affinché siano effettuati in maniera da proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne;

     e) vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti destinati a Stati o gruppi di Stati appartenenti ad Organizzazioni d'integrazione politica o economica che sono Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo che hanno vietato per mezzo della loro legislazione ogni importazione, o se ha motivo di ritenere che i rifiuti in questione non saranno gestiti in tali Stati secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico così come sono definiti in base ai criteri che saranno decisi dalle Parti nella loro prima riunione;

     f) esigere che le informazioni concernenti i movimenti transfrontalieri previsti, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano comunicate agli Stati interessati in conformità con l'Annesso V-A affinché possano valutare le conseguenze per la salute dell'uomo e l'ambiente dei movimenti previsti;

     g) impedire le esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, se ha motivo di ritenere che i rifiuti in questione non saranno gestiti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico;

     h) collaborare con le altre Parti e le altre Organizzazioni interessate, direttamente e tramite il Segretariato, in attività vertenti in particolare sulla divulgazione di informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, al fine di migliorare la gestione razionale dal punto di vista ecologico di tali rifiuti ed impedirne il traffico illecito.

     3. Le Parti considerano che il traffico illecito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce reato.

     4. Ciascuna Parte adotta le misure giuridiche, amministrative e di altra natura necessarie per attuare e far rispettare le disposizioni della presente Convenzione, comprese le misure necessarie a prevenire ed a reprimere ogni comportamento che contravvenga alla Convenzione.

     5. Le Parti non autorizzano le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso uno Stato non Parte, né l'importazione di tali rifiuti in provenienza da uno Stato non Parte.

     6. Le Parti convengono di vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in vista del loro smaltimento nella zona situata a Sud del sessantesimo parallelo dell'emisfero Sud a prescindere dal fatto che questi rifiuti siano oggetto o meno di un movimento transfrontaliero.

     7. Inoltre, ciascuna parte:

     a) vieta ad ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare od eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti a meno che la persona in questione non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione;

     b) esige che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti che debbono essere oggetto di un movimento transfrontaliero siano imballati, etichettati e trasportati in conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e riconosciute in materia di imballaggio, di etichettatura e di trasporto e che si tenga debitamente conto delle prassi ammesse a livello internazionale in materia;

     c) esige che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti siano corredati da un documento comprovante il movimento dal suo luogo di origine fino al luogo di smaltimento.

     8. Ciascuna Parte esige che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti la cui esportazione è prevista, siano gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico nello Stato d'importazione o altrove. Nella loro prima riunione, le Parti stabiliranno direttive tecniche per la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti che rientrano nell'ambito della presente Convenzione.

     9. Le Parti adottano i provvedimenti richiesti affinché i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano autorizzati unicamente:

     a) Se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di smaltimento necessari per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi razionali ed efficaci dal punto di vista ecologico; oppure

     b) oppure se i rifiuti in questione costituiscono una materia grezza necessaria alle industrie di riciclaggio o di ricupero dello Stato di importazione;

     c) Se il movimento transfrontaliero in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti sempre che essi non siano in contraddizione con gli scopi della presente Convenzione.

     10. L'obbligo, ai sensi della presente Convenzione, degli Stati produttori di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti di esigere che i rifiuti siano gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico non può in alcun caso essere traslato allo Stato d'importazione o di transito.

     11. Nulla nella presente Convenzione impedisce ad una Parte di imporre condizioni supplementari compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e conformi alle regole del diritto internazionale al fine di meglio proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente.

     12. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà in qualsiasi maniera la sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali, stabilita in conformità con il diritto internazionale o i diritti sovrani e la giurisdizione che esercitano gli Stati nella loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale in conformità con il diritto internazionale e neppure l'esercizio da parte di navi e di aeromobili di tutti gli Stati, dei diritti della libertà di navigazione come regolati dal diritto internazionale e come risultano da strumenti internazionali pertinenti.

     13. Le Parti si impegnano ad esaminare periodicamente la possibilità di ridurre il volume e/o il potenziale di inquinamento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che sono esportati verso altri Stati in particolare verso i paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 5. Designazione delle autorità competenti e del corrispondente

     Al fine di facilitare l'applicazione della presente Convenzione le Parti:

     1. Nominano o istituiscono una o più autorità competenti ad un corrispondente. Un'Autorità competente è designata a ricevere le notifiche in caso di Stato di transito.

     2. Informano il Segretariato, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti, degli Organi che esse hanno designato come corrispondente ed autorità competenti.

     3. Informano il Segretariato di ogni modifica apportata alle nomine che esse hanno effettuato in attuazione del par. 2 precedente entro un mese a decorrere dalla data in cui la modifica è stata decisa.

 

     Art. 6. Movimenti transfrontalieri tra le Parti

     1. Lo Stato di esportazione informa per iscritto, tramite l'autorità competente dello Stato di esportazione, l'autorità competente degli Stati interessati di ogni movimento attraverso la frontiera dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti previsti, oppure esige dal produttore o dall'esportatore che essi lo facciano. Tali notifiche debbono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate all'Annesso V-A, redatte in una lingua accettabile per lo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati è inviata una sola notifica.

     2. Lo Stato d'importazione dà per iscritto avviso di ricevimento della notifica a colui che l'ha fornita autorizzando il movimento con o senza riserva oppure rifiutando l'autorizzazione di procedere al movimento, oppure richiedendo un supplemento d'informazione. Una copia della risposta definitiva dello Stato d'importazione è inviata alle autorità competenti degli Stati interessati che sono Parti.

     3. Lo Stato di esportazione non autorizza il produttore o l'esportatore a dare il via prima di avere ricevuto la conferma per iscritto che:

     a) l'autore della notifica ha ricevuto il consenso per iscritto dello Stato d'importazione;

     b) l'autore della notifica ha ricevuto dallo Stato d'importazione la conferma dell'esistenza di un contratto tra l'esportatore e lo smaltitore specificante una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti considerati.

     4. Ciascun Stato di transito che è parte dà immediatamente avviso di ricevimento della notifica a colui che l'ha inviata. Può ulteriormente prendere posizione per mezzo di una risposta per iscritto all'autore della notifica entro 60 giorni autorizzando il movimento con o senza riserva, oppure rifiutando l'autorizzazione a procedere al movimento, oppure richiedendo un supplemento di informazione. Lo Stato di esportazione non autorizza l'avvio del movimento transfrontaliero prima di aver ricevuto il consenso per iscritto dello Stato di transito. Tuttavia, se, in qualsiasi momento, una Parte decide di non domandare un accordo preliminare per iscritto, generale o con condizioni particolari, per quanto riguarda movimenti transfrontalieri di transito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, o se modifica le sue esigenze a questo proposito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione in conformità con le disposizioni dell'articolo 13. In questo caso, se lo Stato di esportazione non riceve risposta entro 60 giorni a decorrere dalla ricezione della notifica data dallo Stato di transito, lo Stato di esportazione può autorizzare che tale esportazione avvenga attraverso lo Stato di transito.

     5. Se, in un movimento transfrontaliero di rifiuti, questi rifiuti sono giuridicamente definiti o considerati come pericolosi unicamente:

     a) dallo Stato di esportazione, le disposizioni del par. 9 del presente articolo che si applicano all'importatore o allo smaltitore ed allo Stato di importazione si applicheranno mutatis mutandis rispettivamente all'esportatore ed allo Stato di esportazione;

     b) dallo Stato di importazione o dagli Stati di importazione e di transito che sono Parti, le disposizioni dei parr. 1, 3, 4 e 6 del presente articolo che si applicano all'esportatore ed allo Stato di esportazione si applicheranno mutatis mutandis rispettivamente all'importatore o allo smaltitore ed allo Stato d'importazione;

     c) per ogni Stato di transito che è Parte, le disposizioni del par. 4 si applicheranno a detto Stato.

     6. Lo Stato di esportazione può, fatto salvo il consenso scritto degli Stati interessati, autorizzare il produttore o l'esportatore ad utilizzare una procedura di notifica generale quando rifiuti pericolosi o altri rifiuti aventi uguali caratteristiche fisiche o chimiche sono regolarmente spediti allo stesso smaltitore attraverso lo stesso posto doganale di uscita dello Stato di esportazione, lo stesso posto doganale di entrata del paese d'importazione, ed, in caso di transito, attraverso gli stessi posti doganali di entrata e di uscita del o degli Stati di transito.

     7. Gli Stati interessati possono subordinare il loro consenso scritto all'uso della procedura di notifica generale di cui al par. 6 per la comunicazione di talune informazioni come il quantitativo esatto dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti da spedire, oppure l'elenco periodico di tali rifiuti.

     8. La notificazione generale ed il consenso scritto di cui ai parr. 6 e 7 possono concernere spedizioni multiple di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per un periodo massimo di 12 mesi.

     9. Le Parti esigono da ogni persona che prende a carico un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che essa firmi il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Esse esigono altresì che lo smaltitore dia avviso all'esportatore ed all'autorità competente dello Stato di esportazione del ricevimento dei rifiuti in questione ed in tempo utile, del completamento delle operazioni di smaltimento in base alle modalità indicate nella notifica. Se tale informazione non è ricevuta dallo Stato di esportazione l'autorità competente di questo Stato o l'esportatore ne informano lo Stato d'importazione.

     10. La notifica e la risposta richieste ai sensi del presente articolo sono comunicate all'autorità competente delle Parti interessate all'Organo governativo competente nel caso di Stati non Parti.

     11. Gli Stati di importazione o di transito che sono Parti possono esigere come condizione di entrata che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia coperto da una assicurazione, cauzione o altre garanzie.

 

     Art. 7. Movimenti transfrontalieri in provenienza da una Parte attraverso il territorio di Stati che non sono Parti

     Le disposizioni del par. 1 dell'articolo 6 della Convenzione si applicano mutatis mutandis ai movimenti attraverso la frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una Parte attraverso uno o più Stati che non sono Parti.

 

     Art. 8. Obbligo di reimportazione

     Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti autorizzato dagli Stati interessati, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine in conformità con le clausole del contratto, lo Stato di esportazione si accerta - se altre disposizioni non possono essere adottate per smaltire i rifiuti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico entro 90 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato interessato ha dato avviso allo Stato di esportazione ed al Segretariato o in ogni altro periodo deciso di comune accordo tra gli Stati interessati - che l'esportatore reintroduca questi rifiuti nello Stato di esportazione. A tal fine lo Stato di esportazione ed ogni Parte di transito non si opporranno alla reimportazione di questi rifiuti nello Stato di esportazione né la intralceranno o la impediranno.

 

     Art. 9. Traffico illecito

     1. Ai fini della presente Convenzione si riterrà che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce un traffico illecito se:

     a) è effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; oppure

     b) è effettuato senza il consenso che deve essere dato dallo Stato interessato in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; oppure

     c) è effettuato con il consenso degli Stati interessati ottenuto per mezzo di falsificazione, falsa dichiarazione o frode; oppure

     d) non è conforme materialmente ai documenti; oppure

     e) comporta uno smaltimento deliberato (ad esempio riversamento) di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale.

     2. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore lo Stato di esportazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano:

     a) ripresi dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da esso stesso sul suo territorio, oppure se ciò è impossibile,

     b) smaltiti in altra maniera in conformità con le disposizioni della presente Convenzione entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra le Parti. A tal fine le Parti interessate non si opporranno al rientro di questi rifiuti nello Stato di esportazione né lo intralceranno o lo impediranno.

     3. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito in ragione del comportamento dell'importatore o dello smaltitore lo Stato d'importazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano smaltiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico dall'importatore o dallo smaltitore o, se del caso da esso stesso, entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui il traffico illecito è stato notato dallo Stato d'importazione o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra gli Stati interessati. A tal fine le Parti interessate collaborano secondo necessità, per smaltire i rifiuti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico.

     4. Se la responsabilità del traffico illecito non può essere attribuita né all'esportatore né al produttore né all'importatore o allo smaltitore, le Parti interessate o altre Parti se del caso, collaborano per accertarsi che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il prima possibile in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico nello Stato di esportazione, nello Stato d'importazione o altrove, se del caso.

     5. Ciascuna Parte adotta le leggi nazionali/interne necessarie per vietare e reprimere severamente il traffico illecito. Le Parti collaborano in vista di conseguire gli obiettivi enunciati nel presente articolo.

 

     Art. 10. Cooperazione internazionale

     1. Le Parti collaborano tra di loro al fine di migliorare e di garantire la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

     2. A tal fine le Parti:

     a) comunicano a richiesta informazioni su base bilaterale o multilaterale al fine di incoraggiare la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti anche per mezzo della armonizzazione delle norme e prassi tecniche dirette ad una gestione corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

     b) collaborano in vista di sorvegliare gli effetti della gestione dei rifiuti pericolosi sulla salute umana e sull'ambiente;

     c) collaborano, sotto riserva delle disposizioni delle loro leggi, regolamentazioni e politiche nazionali, alla definizione ed all'applicazione di nuove tecniche razionali da un punto di vista ecologico che producano pochi rifiuti, nonché al miglioramento delle tecniche esistenti per eliminare, per quanto possibile, la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ed elaborare metodi più efficaci per garantirne la gestione in maniera razionale dal punto di vista ecologico esaminando in particolare le conseguenze economiche, sociali ed ambientali dell'adozione di queste innovazioni o perfezionamenti tecnici;

     d) cooperano attivamente, fatte salve le disposizioni delle loro leggi, regolamentazioni e politiche nazionali al trasferimento delle tecniche relative ad una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, e dei sistemi di organizzazione di tale gestione. Esse collaborano altresì per favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici delle Parti ed in particolare di quelle che avessero bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne facessero la richiesta;

     e) collaborano alla elaborazione di direttive tecniche e/o di adeguati manuali d'uso.

     3. Le Parti utilizzeranno adeguati mezzi di collaborazione per aiutare i paesi in via di sviluppo ad applicare le disposizioni contenute nei capoversi a), b) e c) del par. 2 dell'art. 4.

     4. In considerazione dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo la cooperazione tra le Parti e le Organizzazioni internazionali competenti sarà incoraggiata al fine di promuovere tra l'altro la sensibilizzazione del pubblico, lo sviluppo di una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché l'adozione di nuove tecniche poco inquinanti.

 

     Art. 11. Accordi bilaterali, multilaterali e regionali

     1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, par. 5, le Parti possono stipulare accordi o intese bilaterali, multilaterali o regionali relative ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Stati che siano Parti o non, a condizione che tali accordi o intese non siano in deroga alla gestione razionale da un punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti stabiliti nella presente Convenzione. Questi accordi o intese devono enunciare disposizioni che non siano meno razionali dal punto di vista ecologico di quelle previste nella presente Convenzione, tenuto conto in particolare degli interessi dei paesi in via di sviluppo.

     2. Le Parti notificano al Segretariato ogni accordo o intesa bilaterale multilaterale o regionale di cui al par. 1, nonché quelle da essi stipulate prima dell'entrata in vigore nei loro confronti della presente Convenzione, al fine di controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che si svolgono interamente tra le Parti ai suddetti accordi. Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri conformi a tali accordi a condizione che questi ultimi siano compatibili con il trattamento razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti così come stabilito nella presente Convenzione.

 

     Art. 12. Consultazioni per quanto riguarda le questioni di responsabilità

     Le Parti collaborano in vista di adottare il prima possibile un Protocollo che stabilisca appropriate procedure per quanto riguarda la responsabilità e l'indennizzo in caso di danni risultanti da un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

 

     Art. 13. Comunicazione delle informazioni

     1. Le Parti si accertano affinché ogni qualvolta ne siano venute a conoscenza, in caso di incidente verificatosi durante un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o il loro smaltimento, suscettibile di presentare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente di altri Stati questi ultimi ne siano immediatamente informati.

     2. Le Parti si informano reciprocamente tramite il Segretariato:

     a) delle modifiche concernenti la nomina delle autorità competenti e/o dei corrispondenti in conformità con l'articolo 5;

     b) delle modifiche nella definizione nazionale dei rifiuti pericolosi in conformità con l'articolo 3;

     e, non appena possibile:

     c) delle decisioni da esse prese di non autorizzare, in tutto o in parte l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti ai fini del loro smaltimento in una zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;

     d) delle decisioni da esse adottate al fine di limitare o di vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

     e) di ogni altra informazione richiesta in conformità con il par. 4 del presente articolo.

     3. Le Parti, in conformità con le leggi e le regolamentazioni nazionali trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita in applicazione dell'articolo 15, tramite il Segretariato e prima della fine di ogni anno civile un rapporto sull'anno civile precedente contenente le seguenti informazioni:

     a) le autorità competenti ed i corrispondenti da esse nominati, in conformità con l'articolo 5;

     b) informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti a cui esse hanno partecipato ed in particolare:

     i) il quantitativo esportato di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, la categoria alla quale appartengono e le loro caratteristiche, la loro destinazione, l'eventuale paese di transito ed il metodo di smaltimento utilizzato come specificato nella loro dichiarazione;

     ii) il quantitativo importato di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, la categoria alla quale appartengono e le loro caratteristiche, la loro origine ed il metodo di smaltimento utilizzato;

     iii) gli smaltimenti ai quali non si è proceduto come previsto;

     iv) gli sforzi intrapresi per poter ridurre il volume di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che sono oggetto di movimenti transfrontalieri;

     c) informazioni sulle misure da esse adottate in vista dell'applicazione della presente Convenzione;

     d) informazioni sui dati statistici pertinenti da esse compilati relativi agli effetti della produzione, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente;

     e) informazioni sugli accordi e sulle intese bilaterali, multilaterali e regionali stipulate in attuazione dell'articolo 12 della presente Convenzione;

     f) informazioni sugli incidenti sopravvenuti durante i movimenti transfrontalieri e sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e sui provvedimenti presi per farvi fronte;

     g) informazioni relative ai vari metodi di smaltimento utilizzati nella zona dipendente dalla loro giurisdizione nazionale;

     h) informazioni sui provvedimenti presi per la definizione di tecniche volte a ridurre e/o a smaltire la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

     i) ogni altra informazione su questioni che potranno essere ritenute utili dalla Conferenza delle Parti.

     4. Le Parti in conformità con le leggi e le regolamentazioni nazionali vigilano affinché una copia di ciascuna notifica relativa ad un determinato movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e di ciascuna presa di posizione relativa sia inviata al Segretariato, qualora ciò sia richiesto da una Parte il cui ambiente rischia di essere pregiudicato da tale movimento transfrontaliero.

 

     Art. 14. Questioni finanziarie

     1. Le Parti stabiliscono di comune accordo di istituire, in funzione delle particolari esigenze delle varie regioni e suddivisioni regionali, centri regionali e sotto-regionali di formazione e di trasferimento di tecnologia per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno in merito all'istituzione di adeguati meccanismi di finanziamento di natura volontaria.

     2. Le Parti prevederanno la creazione di un fondo rinnovabile per l'assistenza temporanea in caso di situazioni di emergenza al fine di limitare al minimo i danni causati da incidenti provocati dal movimento transfrontaliero o dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

 

     Art. 15. Conferenza della Parti

     1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La prima sessione della Conferenza delle parti sarà convocata dal direttore esecutivo dell'UNEP non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le sessioni ordinarie della Conferenza delle parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza nella sua prima sessione.

     2. Potranno svolgersi, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza delle parti qualora la Conferenza lo ritenga necessario oppure dietro richiesta scritta di una Parte, sotto riserva che tale richiesta sia appoggiata da un terzo almeno delle parti entro i sei mesi successivi alla comunicazione di tale richiesta alle Parti da parte del Segretariato.

     3. La Conferenza delle Parti stabilirà ed adotterà per consenso il suo regolamento interno e quello di ogni organo sussidiario che essa potrà istituire, nonché il regolamento finanziario per stabilire in particolare modo la partecipazione finanziaria delle Parti in base alla presente Convenzione.

     4. Nella loro prima riunione le Parti esamineranno ogni eventuale misura supplementare necessaria per aiutarle ad adempiere ai loro obblighi per quanto concerne la protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino nell'ambito della presente Convenzione.

     5. La Conferenza delle Parti esamina in maniera permanente l'applicazione della presente Convenzione ed inoltre:

     a) incoraggia l'armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti necessari a ridurre al minimo i danni causati alla salute dell'uomo ed all'ambiente dai rifiuti pericolosi ed altri rifiuti;

     b) esamina ed adotta a seconda della convenienza, gli emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi, tenendo conto in particolar modo delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche ed ecologiche disponibili;

     c) esamina ed adotta ogni altro provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione in funzione degli insegnamenti tratti dalla sua applicazione e dell'attuazione degli accordi e delle intese di cui all'articolo 11;

     d) esamina ed adotta, se necessario, Protocolli;

     e) crea gli organi sussidiari ritenuti necessari all'applicazione della presente Convenzione.

     6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue Istituzioni specializzate nonché ogni Stato non Parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, qualificato nei settori correlati ai rifiuti pericolosi o ad altri rifiuti che ha informato il Segretariato del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore ad una sessione della Conferenza delle Parti può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi sollevi obiezioni, L'accettazione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del Regolamento interno della Conferenza delle Parti.

     7. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed in seguito almeno ogni sei anni, la Conferenza delle Parti procede ad una valutazione della sua efficacia e qualora lo ritenga necessario prende in considerazione l'adozione di un divieto totale o parziale di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti alla luce delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche più recenti.

 

     Art. 16. Segretariato

     1. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:

     a) organizzare le riunioni previste agli articoli 15 e 17 e provvedere ai servizi relativi;

     b) redigere e trasmettere rapporti fondati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 3, 4, 5, 6, 11, e 13 nonché sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell'articolo 15, e, se del caso, sulle informazioni fornite dagli organismi intergovernativi o non governativi competenti;

     c) redigere rapporti sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in virtù della presente Convenzione e sottoporli alla Conferenza delle Parti;

     d) assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali competenti ed in particolare stipulare le intese amministrative e contrattuali che potrebbero essergli necessarie per svolgere con efficacia le sue funzioni;

     e) comunicare con i corrispondenti ed autorità competenti designate dalle Parti in conformità con l'articolo 5 della presente Convenzione;

     f) raccogliere informazioni sugli impianti ed i siti nazionali che sono stati ritenuti di comune accordo disponibili per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti delle Parti, e diffondere tali informazioni alle parti;

     g) ricevere le informazioni provenienti dalle Parti e comunicar loro informazioni relative a:

     - le fonti di assistenza tecnica e di formazione;

     - le competenze scientifiche e tecniche disponibili;

     - le fonti di consulenza e servizi di esperti;

     - le risorse disponibili;

     onde assisterle, a loro richiesta, in settori come:

     - la gestione del sistema di notificazione previsto dalla presente Convenzione;

     - la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

     - le tecniche razionali da un punto di vista ecologico, relative ai rifiuti pericolosi e ad altri rifiuti come le tecniche poco inquinanti e senza scorie;

     - la valutazione di mezzi e siti di smaltimento;

     - la sorveglianza di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

     - gli interventi in caso di emergenza;

     h) Comunicare alle Parti, a loro richiesta, le informazioni relative ai consulenti o agli uffici Studi in possesso delle competenze tecniche richieste, che potranno essere loro utili per esaminare una notifica di movimento transfrontaliero, verificare che una spedizione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è conforme alla notifica pertinente e/o che gli impianti proposti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sono razionali dal punto di vista ecologico, se hanno motivo di ritenere che i rifiuti in questione non sarebbero gestiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico. Qualsiasi esame di questo tipo non sarà a carico del Segretariato;

     i) aiutare le Parti a loro richiesta, a scoprire casi di traffico illecito ed a comunicare immediatamente alle Parti interessate tutte le informazioni che avrà ricevuto sui traffici illeciti;

     j) collaborare con le Parti e con le organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate e competenti, per fornire gli esperti ed il materiale necessari ad un'assistenza rapida agli Stati in caso di emergenza;

     k) adempiere ad altre funzioni che rientrino nell'ambito della presente Convenzione e che la Conferenza delle Parti può decidere di assegnargli.

     2. Le funzioni del Segretariato saranno temporaneamente svolte dall'UNEP fino alla fine della prima riunione della Conferenza delle Parti svoltasi in conformità con l'articolo 15.

     3. Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti nominerà il Segretariato tra le Organizzazioni internazionali competenti esistenti che si sono proposte per svolgere le funzioni di Segretariato previste dalla presente Convenzione. Durante questa sessione la Conferenza delle Parti valuterà anche come il Segretariato ad interim ha espletato le funzioni che gli sono state affidate, in particolare ai sensi del par. 1 di cui sopra, ed essa deciderà in merito alle strutture che saranno necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 17. Emendamenti alla Convenzione

     1. Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed ogni parte ad un Protocollo può proporre emendamenti a tale Protocollo. Tali emendamenti tengono debitamente conto inter alia di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

     2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati nelle riunioni della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti ad un Protocollo sono adottati durante le riunioni delle Parti al Protocollo in esame. Il testo di ogni emendamento che ci si propone di apporre alla presente Convenzione o ai Protocolli sarà comunicato dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione nella quale sarà proposto per essere approvato, salvo diverse disposizioni in tali Protocolli. Il Segretariato comunica anche, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione.

     3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per raggiungere un accordo per consenso su ogni emendamento proposto alla presente Convenzione. Qualora siano stati esauriti tutti gli sforzi diretti ad un consenso senza raggiungere un accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto a maggioranza di tre quarti delle tre Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto e sarà sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione, conferma formale o accettazione.

     4. La procedura enunciata al par. 3 precedente si applica all'adozione degli emendamenti ai Protocolli con la differenza che è sufficiente la maggioranza di due terzi delle Parti ai protocolli in esame, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto.

     5. Gli strumenti di ratifica, di approvazione e di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con i parr. 3 o 4 precedenti entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da parte di tre quarti almeno delle Parti che li hanno accettati oppure di due terzi almeno delle Parti al Protocollo in esame che li hanno accettati, salvo disposizione contraria di tale Protocollo. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito da detta Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti.

     6. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "Parti presenti e che hanno espresso il loro voto" indica le Parti presenti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.

 

     Art. 18. Adozione degli annessi e loro emendamenti

     1. Gli annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo ad essa relativo sono parte integrante della Convenzione o del Protocollo in esame e salvo espressa disposizione contraria ogni riferimento alla presente Convenzione oppure ai suoi Protocolli è anche un riferimento agli annessi a tali strumenti. Tali annessi sono limitati ad argomenti scientifici, tecnici ed amministrativi.

     2. Salvo disposizione contraria dei Protocolli concernenti i loro annessi, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di annessi supplementari alla presente Convenzione o ai Protocolli relativi sono regolate dalla seguente procedura:

     a) gli annessi alla presente Convenzione ed ai suoi Protocolli sono proposti ed adottati in base alla procedura illustrata nei parr. 2, 3 e 4 dell'articolo 17;

     b) ogni Parte che non è in grado di accettare un annesso supplementare alla presente Convenzione o ad uno dei Protocolli di cui è Parte, lo notifica per iscritto al depositario entro i sei mesi susseguenti alla data della comunicazione da parte del depositario, dell'avvenuta adozione. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di ogni notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un annesso riguardo al quale aveva in precedenza sollevato obiezioni e tale annesso entra quindi in vigore nei confronti di tale Parte;

     c) alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'invio della comunicazione da parte del depositario, l'annesso entra in vigore nei confronti di tutte le Parti alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo considerato, che non hanno sottoposto notifiche secondo il capoverso b) precedente.

     3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo relativo sono soggette ad una procedura analoga a quella utilizzata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o ad ogni Protocollo relativo ad essa. Gli annessi e gli emendamenti relativi terranno debitamente conto, inter alia di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

     4. Se un annesso supplementare o un emendamento ad un annesso rendono necessario un emendamento alla Convenzione o a qualsiasi Protocollo relativo ad essa, l'annesso supplementare o l'annesso modificato entreranno in vigore solo quando l'emendamento alla Convenzione o a qualsiasi Protocollo ad essa relativo sarà entrato in vigore.

 

     Art. 19. Verifica

     Ogni Parte che ha motivo di ritenere che un'altra Parte trasgredisce o ha trasgredito gli obblighi derivanti dalle norme della presente Convenzione, può informarne il Segretariato ed in tal caso essa informerà, contestualmente ed immediatamente, direttamente o tramite il Segretariato, la Parte che è oggetto delle lamentele. Il Segretariato dovrebbe comunicare alle Parti tutte le informazioni pertinenti.

 

     Art. 20. Soluzione delle controversie

     1. Se una controversia sorge tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'osservanza della presente Convenzione o di ogni Protocollo relativo, tali Parti si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.

     2. Se le Parti in causa non possono risolvere la controversia con i mezzi di cui al paragrafo precedente, tale controversia qualora le Parti convengano in tal senso, sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o ad arbitrato secondo le condizioni determinate nell'Annesso VI relativo all'arbitrato. Tuttavia, se le Parti non riescono ad intendersi in vista di sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato esse non saranno sollevate dalla loro responsabilità di continuare di sforzarsi di risolverla con i mezzi menzionati nel par. 1.

     3. Nel ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la presente Convenzione o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, ogni Stato od ogni organizzazione d'integrazione politica o economica possono dichiarare che riconoscono come obbligatoria ipso facto e senza accordo particolare, per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, la presentazione della controversia:

     a) alla Corte internazionale di giustizia e/o

     b) ad arbitrato in conformità con le procedure stabilite all'Annesso VI. Tale dichiarazione deve essere notificata per iscritto al Segretariato che la comunicherà alle Parti.

 

     Art. 21. Firma

     La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati, della Namibia rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e delle Organizzazioni d'integrazione politica o economica a Basilea il 22 marzo 1989, presso il dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera a Berna dal 23 marzo al 30 giugno 1989, e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 1° luglio 1989 al 22 marzo 1990.

 

     Art. 22. Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione

     1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, nonché alla conferma formale o all'approvazione delle organizzazioni d'integrazione politica o economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione formale o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

     2. Ogni organizzazione di cui al par. 1 di cui sopra che diviene parte della presente Convenzione e di cui nessun Stato membro è parte, è vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione. Quando uno o più Stati membri di una di tali Organizzazioni sono Parti alla Convenzione, l'Organizzazione ed i suoi Stati membri decidono di comune accordo le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in virtù della Convenzione. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti che derivano loro dalla Convenzione.

     3. Nei loro strumenti di conferma formale o di approvazione, le Organizzazioni di cui al par. 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolamentati dalla Convenzione. Queste Organizzazioni notificano altresì ogni importante modifica concernente la portata delle loro competenze al depositario il quale ne informa le Parti.

 

     Art. 23. Adesione

     1. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e dalle Organizzazioni di integrazione politica o economica a decorrere dalla data alla quale la Convenzione non è più aperta alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

     2. Nei loro strumenti di adesione le Organizzazioni di cui al par. 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolati dalla Convenzione. Esse notificheranno altresì al depositario ogni modifica importante della portata delle loro competenze.

     3. Le disposizioni del par. 2 dell'articolo 22 si applicano alle Organizzazioni d'integrazione politica o economica che aderiscono alla presente Convenzione.

 

     Art. 24. Diritto di voto

     1. Fatte salve le disposizioni del par. 2 seguente, ciascuna Parte alla Convenzione dispone di un voto.

     2. Le Organizzazioni d'integrazione politica o economica dispongono, in conformità con il par. 3 dell'articolo 22 ed il par. 2 dell'articolo 23, per esercitare il loro diritto di voto nei settori che dipendono dalla loro giurisdizione, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o ai Protocolli pertinenti. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

 

     Art. 25. Entrata in vigore

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione.

     2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazione d'integrazione politica o economica che ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o di detta Organizzazione d'integrazione politica o economica, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione.

     3. Ai fini dei parr. 1 e 2 precedenti nessuno degli strumenti depositati da una Organizzazione d'integrazione politica o economica deve essere considerata come uno strumento in aggiunta agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta Organizzazione.

 

     Art. 26. Riserve e dichiarazioni

     1. Nessuna riserva o deroga potrà essere apportata alla presente Convenzione.

     2. Il par. 1 del presente articolo non impedisce ad uno Stato o ad una Organizzazione d'integrazione politica o economica, quando firma, ratifica, accetta o approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce, di formulare dichiarazioni o esposti - quale che sia la denominazione data loro - al fine tra l'altro, di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a patto che tali dichiarazioni o esposti non siano diretti ad annullare o a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione nella loro applicazione a detto Stato.

 

     Art. 27. Denuncia

     1. Dopo lo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, detta Parte potrà in ogni tempo denunciare la Convenzione per mezzo di notifica scritta data al depositario.

     2. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario oppure in ogni altra data successiva che potrà essere specificata nella notifica.

 

     Art. 28. Depositario

     Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo.

 

     Art. 29. Testi facenti fede

     I testi originali in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

 

     Annesso I - Categorie di rifiuti da controllare

     Flusso di rifiuti

 

Y1 Rifiuti clinici provenienti da cure mediche somministrate in ospedali, centri medici e cliniche

Y2 Rifiuti derivanti dalla produzione e dalla preparazione di prodotti farmaceutici

Y3 Rifiuti di farmaci e di prodotti farmaceutici

Y4 Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di biocidi e di prodotti fito-farmaceutici

Y5 Rifiuti derivanti dalla fabbricazione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di prodotti di preservazione del legno

Y6 Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di solventi organici

Y7 Rifiuti da trattamenti termici ed operazioni di tempra contenenti cianuro

Y8 Rifiuti di oli minerali inadatti all'uso inizialmente previsto

Y9 Miscele ed emulsioni olio/acqua o idrocarburi/acqua

Y10 Sostanze ed articoli contenenti o contaminati da difenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)

Y11 Residui catramosi di raffineria, di distillazione o di ogni trattamento di pirolisi

Y12 Rifiuti derivanti alla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di inchiostri, di coloranti, di pigmenti, di vernici, di lacche o di smalti

Y13 Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di resine, di lattice, di plastificanti, o di colle e di adesivi

Y14 Rifiuti di sostanze chimiche non identificabili e/o nuove derivanti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, ed i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono conosciuti

Y15 Rifiuti di natura esplosiva non sottoposti ad una diversa legislazione

Y16 Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di prodotti e materiali fotografici

Y17 Rifiuti di trattamenti in superficie di metalli e di materie plastiche

Y18 Residui derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali.

Rifiuti aventi come componenti

Y19 Metalli carbonili

Y20 Berillio, componenti del berillio

Y21 Composti del cromo esavalente

Y22 Composti del rame

Y23 Composti dello zinco

Y24 Arsenico, composti dell'arsenico

Y25 Selenio, composti del selenio

Y26 Cadmio, composti del cadmio

Y27 Antimonio, composti dell'antimonio

Y28 Tellurio, composti del tellurio

Y29 Mercurio, composti del mercurio

Y30 Tallio, composti del tallio

Y31 Piombo, composti del piombo

Y32 Composti inorganici del fluoro, ad esclusione del fluoruro di calcio

Y33 Cianuri inorganici

Y34 Soluzioni acide o acide sotto forma solida

Y35 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

Y36 Amianto (polveri e fibre)

Y37 Composti organici del fosforo

Y38 Cianuri organici

Y39 Acido fenico, composti del fenolo compresi i clorofenoli

Y40 Eteri

Y41 Solventi organici alogenati

Y42 Solventi organici tranne i solventi alogenati

Y43 Ogni prodotto della famiglia dei di-benzofuranni policlorurati

Y44 Ogni prodotto della famiglia delle di-benzo-paradiossine policlorurate

Y45 Composti organo-alogenati diversi dalle materie figuranti nel presente annesso (ad esempio Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

 

     Annesso II - Categorie di rifiuti che necessitano di un esame particolare

 

Y46 Rifiuti domestici raccolti

Y47 Residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti domestici

 

     Annesso III - Lista delle caratteristiche di pericolo Classe ONU (1) - Codice Caratteristiche

     Prove

     I pericoli che alcuni tipi di rifiuti possono presentare non sono ancora molto conosciuti; non esistono prove di valutazione quantitativa di tali pericoli. Sono necessarie ricerche più approfondite per elaborare gli strumenti per identificare i pericoli che tali tipi di rifiuti possono presentare per l'uomo o per l'ambiente. Prove standardizzate sono state messe a punto per sostanze e materie pure. Vari paesi membri hanno elaborato esperimenti nazionali che possono essere applicati alle materie destinate ad essere smaltite con le operazioni di cui all'Annesso IV alla Convenzione in vista di decidere se queste materie presentano una qualsiasi delle caratteristiche enumerate nel presente annesso.

 

1 H1

Materie esplosive

 

Una materia o un rifiuto esplosivo è una materia (o un miscuglio di materie) solide o liquide che può, di per sè per mezzo di reazione chimica, emettere gas ad una temperatura, ad una pressione e ad una velocità tali da causare danni all'ambiente.

3 H3

Materie infiammabili

 

I liquidi infiammabili sono i liquidi, miscele di liquidi, o liquidi contenenti solidi in soluzione o in sospensione (vernici, smalti, lacche ecc., ad esempio), ad esclusione tuttavia delle materie e rifiuti classificati altrove a causa delle loro caratteristiche pericolose, che emettono vapori infiammabili ad una temperatura non superiore 60,5 C in crogiuolo chiuso o 65, 6 C in crogiuolo aperto. (Poiché i risultati delle prove in crogiuolo aperto e delle prove in crogiuolo chiuso non sono strettamente paragonabili tra di loro e che anche i risultati di varie prove effettuate in base allo stesso metodo divergono spesso, i regolamenti che si scostassero dai dati di cui sopra per tener conto di tali divergenze, rimarrebbero conformi allo spirito di questa definizione).

 

 

4.1 H4.1

Materie solide infiammabili

 

I solidi o rifiuti solidi infiammabili sono le materie solide diverse da quelle classificate come esplosive e che in condizioni verificantisi durante il trasporto si infiammano facilmente oppure possono causare o favorire un incendio per effetto di attrito.

4.2 H4.2

Materie spontaneamente infiammabili

 

Materie o rifiuti suscettibili di scaldarsi spontaneamente in normali condizioni di trasporto, o di scaldarsi a contatto con l'aria e che possono in tal caso infiammarsi.

4.3 H4.3

Materie o rifiuti che, a contatto con l'aria, emettono gas infiammabili

 

Materie o rifiuti che, in reazione con l'acqua, possono infiammarsi spontaneamente o emettere gas infiammabili in quantità pericolose.

5.1 H5.1

Materie comburenti

 

Materie o rifiuti che senza essere sempre combustibili possono, generalmente rilasciando ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre materie.

5.2 H5.2

Perossidi organici

 

Le materie organiche o rifiuti contenenti la struttura bivalente -0-0- sono materie termicamente instabili che possono subire una decomposizione auto-accelerata esotermica.

6.1 H6.1

Materie tossiche (acute)

 

Materie o rifiuti che, per ingestione, inalazione o penetrazione cutanea possono causare la morte o una lesione grave o nuocere alla salute dell'uomo.

6.2 H6.2

Materie infettive

 

Materie o rifiuti contenenti micro-organismi duraturi o loro tossine che causano notoriamente - o si hanno fondati motivi di ritenere che causino, la malattia negli animali o nell'uomo.

8. H8

Materie corrosive

 

Materie o rifiuti che per mezzo di un'azione chimica causano danni gravi ai tessuti viventi che esse toccano, o che possono in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere, le altre merci trasportate o i mezzi di trasporto e che possono anche comportare altri rischi.

9. H10

Materie che liberano gas tossici a contatto con l'aria o l'acqua

 

Materie o rifiuti che, reagendo con l'aria o l'acqua, possono emettere gas tossici in quantità pericolose.

9. H11

Materie tossiche (effetti differiti o cronici)

 

Materie o rifiuti che, per via di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad effetti differiti o cronici, o produrre il cancro.

9. H12

Materie ecotossiche

 

Materie o rifiuti i quali, se sono liberati, provocano o rischiano di provocare, per bio-accumulazione e/o effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi immediati o differiti sull'ambiente.

9. H13

Materie che possono dopo lo smaltimento dar luogo, con qualsiasi mezzo, ad un'altra sostanza, ad esempio un prodotto di lisciviazione che possiede una delle caratteristiche enumerate in precedenza.

 

     Annesso IV

     A. Operazioni di smaltimento

     A. Operazioni che non danno luogo a possibilità di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di un reimpiego diretto, o ad ogni altra utilizzazione dei rifiuti

     La sezione A ricapitola tutte queste operazioni di smaltimento come sono effettuate in pratica.

 

D1

Deposito nel suolo o sopra di esso (p.es. messa in discarico, ecc.)

D2

Smaltimento in ambiente terrestre (p.es. bio-degradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nel suolo, ecc.)

D3

Iniezione in profondità (p.es. rifiuti pompabili in pozzi, cupole di sale, o faglie geologiche naturali, ecc.)

D4

Arginamento in superficie (p.es. riversamento di rifiuti liquidi o fangosi in pozzi, stagni o bacini, ecc.)

D5

Messa in discarico sistemata in maniera particolare (ad esempio collocazione in cellule stagne separate, ricoperte ed isolate le une dalle altre e dall'ambiente, ecc.)

D6

Scarico in ambiente acquatico, tranne l'immersione in mare

D7

Immersione in mare, compreso l'infossamento nel sotto-suolo marino

D8

Gestione biologica non specificata altrove nel presente annesso, risultante in composti o in miscele smaltite secondo uno dei processi enumerati alla Sezione A

D9

Gestione fisico-chimica non specificata altrove nel presente annesso, risultante in composti o in miscele che sono smaltite secondo uno dei processi enumerati nella Sezione A (ad esempio evaporazione, asciugatura, calcinazione, neutralizzazione precipitazione, ecc.)

D10

Incenerimento a terra

D11

Incenerimento in mare

D12

Immagazzinamento permanente (ad esempio deposito di contenitori in una miniera, ecc.)

D13

Miscelazione o impastamento preliminare ad una delle operazioni della Sezione A

D14

Reimballaggio preliminare ad una delle operazioni della Sezione A

D15

Immagazzinamento preliminare ad una delle operazioni della Sezione A

 

     B. Operazioni che possono dar luogo a possibilità di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di ri-impiego diretto, o ogni altra utilizzazione dei rifiuti

     La Sezione B ricapitola tutte le operazioni relative a materie che sono considerate o legalmente definite come rifiuti pericolosi e che avrebbero diversamente subito una delle operazioni enunciate alla Sezione A.

 

R1

Utilizzazione come combustibile (diversamente che in incenerimento diretto) o altro mezzo per produrre energia

R2

Ricupero o rigenerazione dei solventi

R3

Riciclaggio o ricupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi

R4

Riciclaggio o ricupero di metalli o di composti metallici

R5

Riciclaggio o ricupero di altre materie inorganiche

R6

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7

Ricupero dei prodotti utilizzati per la riduzione degli inquinanti

R8

Ricupero di prodotti provenienti da catalizzatori

R9

Rigenerazione o altri riutilizzi degli oli usati

R10

Spargimento a terra a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11

Utilizzazione di materiali residui ottenuti con una delle operazioni numerate da R1 a R10

R12

Scambio di rifiuti in vista di sottoporli ad una delle operazioni numerate da R1 a R10

R13

Accumulo in riserva di materiali al fine di sottoporli ad una delle operazioni di cui alla Sezione B

 

     Annesso V-A

 

1.

Motivo dell'esportazione di rifiuti

2.

Esportatore di rifiuti 1/

3.

Produttore(i) di rifiuti e luogo di produzione 1/

4.

Smaltitore di rifiuti e luogo effettivo dello smaltimento 1/

5.

Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti o loro rappresentanti, se sono noti 1/

6.

Paese di esportazione dei rifiuti Autorità competente 2/

7.

Paesi di transito previsti Autorità competente 2/

8.

Paese d'importazione dei rifiuti Autorità competente 2/

9.

Notifica generale o notifica unica

10.

Data(e) prevista(e) della(e) spedizione(i), durata dell'esportazione dei rifiuti ed itinerario previsto (in particolare punti di entrata e di uscita) (3

11.

Mezzo(i) di trasporto previsto(i) (strada, ferrovia, mare, aria, vie di navigazione interna, ecc.)

12.

Informazioni relative all'assicurazione 4/

13.

Denominazione e descrizione fisica dei rifiuti, compreso il numero Y ed il numero ONU, composizione di questi ultimi 5/ ed informazioni su ogni particolare disposizione relativa alla manipolazione, in particolare provvedimenti di emergenza da adottare in caso di incidente)

14.

Tipo d'imballaggio previsto (p.es. alla rinfusa, in barili, in cisterne)

15.

Quantità stimata in peso/volume 6/

16.

Processo che dà luogo ai rifiuti 7/

17.

Per i rifiuti enumerati all'Annesso I, classificazione dell'Annesso III, caratteristiche di pericolo, numero B, classificazione ONU

18.

Modalità di smaltimento secondo l'Annesso IV

19.

Dichiarazione del produttore e dell'esportatore certificante l'esattezza delle informazioni

20.

Informazioni (compresa la descrizione tecnica dell'installazione) comunicate all'esportatore o al produttore dallo smaltitore dei rifiuti e sulle quali quest'ultimo si è basato per stimare che non vi è alcun motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in base a metodi ecologicamente razionali in conformità con le leggi ed i regolamenti dell'importatore

21.

Informazioni relative al contratto stipulato tra l'esportatore e lo smaltitore

1/ Nome ed indirizzo completi, numeri di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo o n. telefonico, di telex, o di telefax della persona da contattare.

2/ Nome ed indirizzo completo, numeri di telefono, di telex o di telefax.

3/ In caso di notifica generale che copre varie spedizioni indicare sia le date previste per ciascun trasporto, sia, se queste non sono note, la frequenza prevista dei trasporti.

4/ Informazioni da fornire sulle disposizioni pertinenti relative all'assicurazione e su come esse sono attuate dall'esportatore, dal trasportatore e dallo smaltitore.

5/ Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi dal punto di vista della tossicità e degli altri pericoli presentati dai rifiuti sia per la manipolazione che per le modalità di smaltimento previste.

6/ In caso di notifica generale che include più spedizioni, indicare sia il quantitativo totale valutato sia i quantitativi valutati per ciascuna di queste spedizioni.

7/ Qualora questa informazione sia necessaria per valutare i rischi e determinare la validità dell'operazione di smaltimento proposta.

 

     Annesso V-B - Informazioni da fornire nel documento del movimento

     Le informazioni da fornire nel documento dovrebbero ogni qualvolta ciò sia possibile, essere raggruppate in un solo ed unico documento insieme a quelle prescritte dalla regolamentazione dei trasporti. In caso di impossibilità queste informazioni dovrebbero completare e non ripetere quelle richieste dalla regolamentazione dei trasporti. Il documento di movimento conterrà istruzioni per quanto riguarda la persona abilitata a fornire informazioni ed a riempire i formulari.

 

1.

Esportatore dei rifiuti 1/

2.

Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione 1/

3.

Smaltitore dei rifiuti e luogo effettivo dello smaltimento 1/

4.

Trasportatore(i) dei rifiuti 1/ o suo(suoi) rappresentante i

5.

Soggetto a notifica generale o a notifica unica

6.

Data dell'inizio del movimento transfrontaliero e data(e) e firma della ricezione di ciascuna persona che prende a carico i rifiuti.

7.

Mezzo di trasporto (strada, ferrovia, via di navigazione interna, mare, aria) compresi i paesi di esportazione, di transito e di importazione nonché i punti di entrata e di uscita se sono noti

8.

Descrizione generale dei rifiuti (condizione fisica, denominazione esatta e classe di spedizione ONU, numero ONU, numero Y e numero H se del caso)

9.

Informazioni sulle disposizioni specifiche relative alla manipolazione comprese le misure di emergenza in caso di incidente

10.

Tipo e numero di colli

11.

Quantità di peso/volume

12.

Dichiarazione del produttore o dell'esportatore certificante l'esattezza delle informazioni

13.

Dichiarazione del produttore o dell'esportatore certificante l'assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati interessati che sono Parti

14.

Attestato di ricevimento dello smaltitore nell'impianto di smaltimento designato e/o indicazione del metodo di smaltimento e della data approssimativa di smaltimento.

 

 

(1) Nome ed indirizzo completi, numeri di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo e numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare in caso di urgenza.

 

     Annesso VI - Arbitrato

 

     Art. 1.

     Salvo disposizioni contrarie dell'accordo previsto all'articolo 20 della Convenzione, la procedura di arbitrato è svolta in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 10 in appresso.

 

          Art. 2.

     La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità con il par. 2 od il par. 3 dell'articolo 20 della Convenzione, indicando in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in causa. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.

 

          Art. 3.

     Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro ed i due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né essere al servizio di una di esse, né essersi in precedenza occupato del caso sotto qualsivoglia aspetto.

 

          Art. 4.

     1. Se entro due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite procede a richiesta di una delle due Parti alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

     2. Se, entro un termine di due mesi dopo il ricevimento della richiesta, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte alla controversia può investire il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale nomina il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Alla sua nomina il Presidente del Tribunale arbitrale domanda alla Parte che non ha designato un arbitro di provvedere a tale nomina entro un termine di due mesi. Allo scadere di questo termine, esso investe il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

 

          Art. 5.

     1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione.

     2. Ogni Tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente annesso stabilisce le sue regole di procedura.

 

          Art. 6.

     1. Le decisioni del Tribunale arbitrale concernenti sia la procedura che il merito sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

     2. Il Tribunale può adottare ogni misura appropriata al fine di stabilire i fatti. Può, a richiesta di una delle Parti, raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili.

     3. Le Parti alla controversia forniranno ogni agevolazione necessaria ai fini di uno svolgimento corretto della procedura.

     4. L'assenza o la mancanza di una Parte alla controversia non pregiudica la procedura.

 

          Art. 7.

     Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a contro-ricorsi direttamente attinenti all'oggetto della controversia.

 

          Art. 8.

     A meno che il Tribunale d'Arbitrato non decida diversamente a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno prese a carico a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il tribunale conserva un estratto di tutte le spese e ne fornisce un resoconto finale alle Parti.

 

          Art. 9.

     Ogni Parte la quale abbia in relazione all'oggetto della controversia, un interesse di natura giuridica che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

 

          Art. 10.

     1. Il Tribunale pronuncia la sentenza entro cinque mesi a decorrere dalla data alla quale è istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non dovrebbe superare cinque mesi.

     2. La sentenza del Tribunale arbitrale è motivata. Essa è definitiva ed obbligatoria per le Parti alla controversia.

     3. Ogni controversia che potrebbe sorgere tra le Parti concernente l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle due Parti al Tribunale Arbitrale che l'ha pronunciata oppure, se quest'ultimo non può esserne adito, ad un altro tribunale costituito a tal fine nella stessa maniera del primo.

 

     Atto finale della Conferenza di plenipotenziari sulla Convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

     Basilea, 20-22 marzo 1989

     1. La Conferenza di Plenipotenziari sulla Convenzione Mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi è stata convocata dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) in conformità con la decisione 14/30 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'UNEP il 17 giugno 1987.

     2. La Conferenza si è riunita dal 20 al 22 marzo 1989 presso il Centro europeo di commercio mondiale e di Congressi di Basilea, con la cortese partecipazione del Governo della Confederazione Elvetica.

     3. Tutti gli Stati erano invitati a partecipare alla Conferenza.

     Hanno accettato l'invito e partecipato alla Conferenza:

     Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Belgio, Benin, Bolivia, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cecoslovacchia, Capo Verde, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Djibouti, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Equadro, Etiopia, Finlandia, Francia, Filippine, Germania (Repubblica Federale di), Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haiti, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Iugoslavia, Jamahiriya araba libica, Gabon, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malawia, Maldive, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Messico, Mongolia, Mozambico, Niger, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Panama, Paesi Bassi, Peru, Portogallo, Repubblica Araba di Siria, Repubblica Araba dello Yemen, Repubblica Centro-africana, Repubblica Democratica tedesca, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Repubblica Unita di Tanzania, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Swaziland, Spagna, Stati Uniti d'America, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Uganda, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Viet-nam, Yemen democratico, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

     4. La Comunità economica europea ha altresì partecipato alla Conferenza.

     5. Hanno partecipato ai lavori della Conferenza osservatori della Polonia e della Santa Sede.

     6. Hanno altresì assistito alla riunione osservatori degli Organismi e delle Istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite, nonché le Organizzazioni intergovernative e non governative in appresso:

     Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ONU/Commissione Economica per l'Europa (ECE), Centro delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UNCHS/Habitat), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), Banca Mondiale, Organizzazione Meteorologica mondiale (OMM), Organizzazione marittima internazionale (IMO), Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT), Consiglio dei Ministri della Comunità europea, Consiglio delle Comunità europee (CCE), Consiglio d'Europa, Ufficio centrale dei trasporti Internazionali Ferroviari (OCTI), Organizzazione dell'Unità Africana (OAU), Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), Comitato consultivo giuridico asiatico ed africano (AALCC), Comitato consultivo sull'inquinamento dei mari (ACOPS), Associazione dei fabbricanti di prodotti chimici, Consiglio europeo delle Federazioni dell'industria chimica (CEFIC), Centro di collegamento per l'ambiente (ELC), Greenpeace internazionale, Federazione internazionale delle agenzie di ispezione (IFIA) Federazione Internazionale delle Associazioni di fabbricanti di prodotti farmaceutici (IFPMA), Unione Internazionale dei trasportatori stradali (IRU), Consiglio internazionale di diritto ambientale (ICEL), Associazione internazionale di medicina e di biologia dell'ambiente (IAMBE), Organizzazione internazionale delle Unioni di consumatori (IOCU), Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (IUCN), Consiglio di difesa delle risorse naturali (NRDC), Agenzie svizzere per l'aiuto allo sviluppo e Fondo mondiale per la natura (WWF).

     7. La Conferenza è stata ufficialmente inaugurata dal Dr. Mustafa K. Tolba, direttore esecutivo dell'UNEP. Nel corso della cerimonia inaugurale, sono stati pronunciati discorsi di benvenuto del Consigliere Eugen Keller, membro del Governo del Cantone di Basilea il quale ha preso la parola a nome del Governo del Cantone di Basilea, nonché dal Consigliere federale Sig. Flavio Cotti, direttore del dipartimento federale dell'interno, incaricato dei problemi dell'ambiente a nome del Governo svizzero. Il Dr. Mustafa K. Tolba ha anche pronunciato un discorso.

     8. Il Dr. Musfafa K. Tolba ha assunto l'incarico di Segretario generale della Conferenza e la D.ssa Iwona Rummel-Bulska (UNEP) quelle di Segretario esecutivo.

     9. La Conferenza ha eletto all'unanimità il Dr. F. Cotti (Svizzera) come Presidente.

     10. La Conferenza ha altresì il suo Bureau come segue:

     Vice - Presidenti:

     M.K.J. Banny (Costa d'Avorio)

     L. Marothy (Ungheria)

     A. Taylhardal (Venezuela)

     Relatore:

     F. Factoran, Jr. (Filippine)

     La Conferenza ha adottato il seguente ordine del giorno:

     1. Apertura della Conferenza

     2. Organizzazione dei lavori

     a) Adozione del Regolamento interno;

     b) Elezione del Presidente;

     c) Elezione dei Vice-Presidenti e del Relatore;

     d) Approvazione dell'ordine del giorno;

     e) Nomina dei membri della Commissione di verifica dei poteri;

     f) Nomina dei membri del Comitato di redazione;

     g) organizzazioni dei lavori della Conferenza.

     3. Esame della ssesta versione riveduta del progetto di Convenzione sul controllo dei movimenti transfontalieri di rifiuti pericolosi.

     4. Raporto della Commissione di verifica dei poteri.

     5. Adozione della Convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

     6. Adozione dell'atto finale della Conferenza.

     7. Firma degli strumenti finali.

     8. Fine della Conferenza.

     12. La Conferenza ha adottato come regolamento interno il documento UNEP/IG.80/2 proposto dal Segretariato, così come emendato (UNEP/IG.80/2/Corr. 1).

     13. In conformità con il regolamento interno, la Conferenza ha istituito i seguenti Comitati:

     Comitato plenario

     14. Il documento principale che ha servito di base alle delibere della Conferenza era il progetto di Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed il loro smaltimento (UNEP/IG.80/L.4, UNEP/IG.80/L.4/Add. 1-5).

     15. Inoltre, alla Conferenza sono stati presentati vari altri documenti che il Segretariato dell'UNEP aveva posto a sua disposizione.

     16. La Conferenza ha approvato la raccomandazione della sua Commissione di verifica dei poteri affinché le credenziali dei rappresentanti degli Stati partecipanti enumerati al par. 3 fossero riconosciute come essendo in buona e debita forma.

     17. In base alle delibere del Comitato plenario, la Conferenza ha adottato il 22 marzo 1989 la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Convenzione sarà aperta alla firma a Basilea il 22 marzo 1989, presso il Ministero federale degli affari esteri della Svizzera a Berna dal 23 marzo 1989 al 30 giugno 1989 e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 1° luglio 1989 al 22 marzo 1990.

     18. La Conferenza ha altresì adottato delle risoluzioni il cui testo è allegato al presente Atto Finale.

     19. All'atto dell'adozione dell'Atto Finale, vari Stati hanno formulato dichiarazioni il cui testo sarà allegato al presente Atto finale.

     In fede di che i rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale.

     Fatto a Basilea il 22 marzo 1989 in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa i testi nelle sei lingue facenti ugualmente fede.

     Il testo originale sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     Risoluzione 1

     Creazione di un Gruppo di lavoro speciale incaricato di esaminare la necessità di istituire meccanismi per l'attuazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

     La Conferenza,

     Invita il Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ad istituire un Gruppo speciale di esperti tecnici e giuridici incaricati di esaminare la necessità di istituire dei meccanismi per l'attuazione di tale Convenzione così come prevista al par. 4 e) dell'articolo 15 della Convenzione.

     Risoluzione 2

     Relazioni tra la Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Londra sull'immersione

     La Conferenza,

     Notando che lo smaltimento dei rifiuti in mare è oggetto di norme della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino per mezzo dell'immersione dei rifiuti e di altre sostanze (Convenzione di Londra sull'immersione, 1972).

     Notando altresì che la Convenzione vieta tra l'altro l'immersione di taluni rifiuti e d'altra parte richiede alle Parti di trasmettere informazioni sulla natura ed i quantitativi di tutte le sostanze la cui immersione è autorizzata, nonché il luogo, la data ed il metodo d'immersione,

     Notando d'altra parte che occorre riesaminare questa Convenzione, in considerazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, per prevedere di modificarla, se del caso;

     1. Invita il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ad attirare l'attenzione degli Stati Parti della Convenzione di Londra sull'immersione del Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla necessità di riesaminare le regole, regolamenti e prassi esistenti per quanto concerne l'immersione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in mare, in considerazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento al fine di raccomandare tutti i provvedimenti addizionali necessari nell'ambito della Convenzione di Londra sull'immersione, compresi i suoi annessi al fine di controllare ed impedire l'immersione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in mare.

     2. Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP a rendere conto dei risultati dell'esame e delle raccomandazioni menzionate precedentemente al par. 1 nella prima riunione delle Parti alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

     Risoluzione 3

     Responsabilità

     La Conferenza,

     Riconoscendo la necessità di elaborare il più rapidamente possibile regole relative alla responsabilità ed all'indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

     Prega il Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di:

     a) creare, in attesa che le Parti nella loro prima riunione decidano sul modo di applicare l'articolo 12 della Convenzione, un Gruppo speciale di lavoro costituito da esperti giuridici e tecnici incaricati di mettere a punto gli elementi che potrebbero figurare in un Protocollo sulla responsabilità e sull'indennizzo in caso di danni derivanti dal movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

     b) di rendere conto dei risultati dei lavori di tale gruppo nella riunione delle Parti.

     Risoluzione 4

     Responsabilità degli Stati relativa all'applicazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

     La Conferenza,

     Richiamando la Risoluzione 43/212 adottata il 20 dicembre 1988 dall'Assemblea generale sulla responsabilità degli Stati per la difesa dell'ambiente e la prevenzione del movimento internazionale illegale, del riversamento e dell'accumulo così causato di prodotti e di rifiuti tossici pericolosi particolarmente dannosi per i paesi in via di sviluppo;

     Richiamando altresì la Risoluzione 42/1183 adottata l'11 dicembre 1987 dall'Assemblea generale sul movimento dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi, nonché le risoluzioni 1988/70, relativa ai movimenti dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi, e 1988/71 relativa alla Convenzione Mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi adottate il 28 luglio 1988 dal Consiglio economico e sociale,

     Richiamando d'altra parte la risoluzione relativa all'immersione nella regione dei Caraibi adottata in ottobre 1987 dalla quarta riunione intergovernativa sul Piano d'azione dei Caraibi, la Risoluzione CM/Res. 1153 (XLVIII) adottata nel maggio 1988 dal Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione dell'unità africana sul riversamento dei rifiuti nucleari ed industriali in Africa, nonché il documento finale della prima riunione degli Stati della zona di pace e di cooperazione dell'Atlantico sud adottato in luglio 1988 ed in cui i delegati degli Stati hanno vivamente condannato il trasferimento in tale regione di rifiuti pericolosi provenienti da altre parti del mondo,

     Richiamando altresì la risoluzione adottata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle Comunità europee (OJ/C9/12 gennaio 1989) relativa ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi verso paesi terzi, la risoluzione V(89)1 (Finale) adottata in gennaio 1989 dal Consiglio dell'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economici sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi nonché la dichiarazione adottata in marzo 1989 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul controllo e la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi,

     Considerando la decisione 14/30 adottata il 17 giugno 1987 dal Consiglio di amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) con cui il Consiglio di Amministrazione approvava le Linee direttive ed i Princìpi del Cairo relativi alla gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi ed autorizzava il direttore esecutivo dell'UNEP a convocare un gruppo di lavoro costituito da esperti giuridici e tecnici incaricato di elaborare una Convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nella prospettiva dell'adozione della Convenzione da parte dei Governi all'inizio del 1989,

     Profondamente preoccupata per il fatto che una parte dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti sia avvenuta in violazione delle legislazioni nazionali esistenti e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti nonché delle linee direttive e dei principi concordati a livello internazionale, a repentaglio dell'ambiente e della salute pubblica di tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo,

     Convinta che tali problemi potranno essere risolti solo da una cooperazione soddisfacente tra i membri della Comunità internazionale,

     Consapevole della immediata necessità di controllare i movimenti transfrontalieri e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi,

     Esprimendo l'auspicio che le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento entrino in vigore il prima possibile,

     Avendo adottato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

     Notando con soddisfazione che la Convenzione è stata aperta alla firma il 22 marzo 1989 a Basilea,

     Considerando che fino alla sua entrata in vigore i movimenti di rifiuti pericolosi possono causare gravi danni per la salute dell'uomo e l'ambiente,

     1. Chiede a tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno partecipato alla presente Conferenza, di firmare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e di divenirne Parte e di applicarne le disposizioni il prima possibile,

     2. Sollecita tutti gli Stati a sviluppare senza indugio la cooperazione nei settori critici che rientrano nella portata dalla Convenzione,

     3. Sollecita tutti gli Stati a cooperare per mettere a punto tecniche volte ad eliminare la produzione di rifiuti pericolosi,

     4. Esige che, fino all'entrata in vigore della Convenzione ed all'elaborazione di adeguati criteri, tutti gli Stati si astengano dallo svolgere attività incompatibili con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione,

     5. Prega il direttore esecutivo dell'UNEP di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di comunicarla a tutti gli Stati ed alle Organizzazioni d'integrazione politica o economica.

     Risoluzione 5

     Armonizzazione delle procedure della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del Codice di prassi per le transazioni internazionali vertenti sulle scorie nucleari

     La Conferenza,

     Tenendo conto della Risoluzione CM/RES.1153 (XLVIII) sul riversamento di scorie nucleari di rifiuti industriali in Africa adottata dall'Organizzazione dell'unità africana in maggio 1988,

     Riconoscendo la necessità di armonizzare le procedure previste dalla presente Convenzione e dal Codice di prassi internazionalmente concordate per le transazioni internazionali relative alle scorie nucleari, in corso di elaborazione presso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), in conformità con la risoluzione GC (XXXII)/Ris/490 del settembre 1988,

     Prega il Direttore esecutivo dell'UNEP di sottoporre tale questione all'attenzione del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale dell'AIEA per fare in modo che le disposizioni della presente Convenzione siano interamente prese in considerazione dall'AIEA nell'elaborare le procedure che disciplinano le transazioni internazionali relative alle scorie nucleari.

     Risoluzione 6

     Intese istituzionali e finanziarie

     La Conferenza,

     Avendo adottato il 22 marzo 1989 a Basilea la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

     Consapevole dei rischi per la salute umana e l'ambiente presentati dalle esportazioni irregolari ed illecite, nonché dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi,

     Convinta della necessità d'intensificare la cooperazione internazionale al fine di applicare immediatamente le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento adottata a Basilea il ventidue marzo 1989,

     Ricordando che il segretariato della Convenzione, costituisce uno degli strumenti di tale cooperazione internazionale,

     Ricordando che in applicazione dell'articolo 16 della Convenzione il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) è incaricato di svolgere le funzioni di Segretariato provvisorio in attesa della fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti che avrà luogo in conformità con l'articolo 15 della Convenzione,

     Ricordando inoltre che spetta alla Conferenza delle Parti contraenti, nella sua prima riunione, di decidere in merito alle intese relative al Segretariato della Convenzione e dal suo finanziamento,

     1. Prende atto delle valutazioni di bilancio preliminari per il Segretariato interinale così come presentate dall'UNEP;

     2. Nota altresì che il direttore esecutivo dell'UNEP è disposto a finanziare i costi del Segretariato interinale per i suoi primi due anni di funzionamento sotto riserva di risorse disponibili nel Fondo per l'ambiente;

     3. Invita tutti i firmatari della Convenzione e tutte le Parti a fornire al Direttore esecutivo su base volontaria i fondi supplementari necessari al funzionamento del Segretariato interinale previsto all'articolo 16 della Convenzione; - 4. Chiede al Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di adottare i necessari provvedimenti affinché il Segretariato interinale della Convenzione possa iniziare le sue attività il prima possibile dopo l'adozione della Convenzione.

     Risoluzione 7

     Cooperazione tra l'Organizzazione marittima internazionale ed il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente per l'esame delle regole, regolamenti e pratiche esistenti per quanto concerne il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare

     La Conferenza,

     Riconoscendo le responsabilità degli Stati costieri per quanto riguarda la protezione e la salvaguardia dell'ambiente,

     Tenendo conto delle Convenzioni e degli Accordi internazionali esistenti in materia di protezione dell'ambiente marino,

     Notando d'altra parte che un certo numero di accordi internazionali e regionali vertevano sulla questione della protezione e della salvaguardia dell'ambiente in caso di trasporto di rifiuti pericolosi,

     In conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

     1. Invita il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ed il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in consultazione, se del caso, con altre organizzazioni internazionali competenti, ad esaminare le regole, regolamenti e prassi esistenti per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare, in considerazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in vista di raccomandare ogni misura addizionale necessaria, ivi compresa l'informazione, la documentazione ed altre misure cautelari al fine di aiutare gli Stati costieri, gli Stati di bandiera e gli Stati del porto ad adempiere alle loro responsabilità per quanto concerne la protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino,

     2. Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP a rendere conto dei risultati dell'esame e delle raccomandazioni summenzionate al par. 1, nella prima riunione delle Parti alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

     Risoluzione 8

     Creazione di un Gruppo di lavoro tecnico incaricato di elaborare direttive tecniche per la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti di cui alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

     La Conferenza,

     Avendo adottato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

     Consapevole della necessità di ridurre al minimo i danni che i movimenti transfrontalieri e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi rischiano di causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente,

     Convinta della necessità di elaborare direttive tecniche per agevolare l'attuazione della Convenzione, in considerazione dei lavori delle Organizzazioni internazionali competenti,

     Considerando che è importante esaminare le conseguenze scientifiche, tecniche e finanziarie dell'attuazione delle direttive in particolare nei paesi in via di sviluppo,

     Chiede al Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente di creare un Gruppo di lavoro tecnico incaricato di elaborare un progetto di direttive tecniche (compresa la determinazione del costo delle varie operazioni di smaltimento) per la gestione ecologica dal punto di vista razionale dei rifiuti di cui alla presente Convenzione, che dovranno essere esaminati dalle Parti nella loro prima riunione ed ulteriormente adottate.

     Risoluzione 9

     Messaggio di ringraziamento al Governo della Svizzera

     La Conferenza,

     Riunitasi a Basilea dal 20 al 22 marzo 1989 dietro cortese invito del Governo della Svizzera,

     Convinta che gli sforzi spiegati dal Governo della Svizzera e dalle Autorità del Cantone di Basilea per mettere a disposizione le installazioni, i locali e gli altri mezzi necessari, hanno considerevolmente contribuito allo svolgimento armonioso di tali lavori,

     Profondamente riconoscente per la cortesia e l'ospitalità manifestate dal Governo della Svizzera e dal Cantone di Basilea nei confronti dei membri delle Delegazioni, degli osservatori e dei membri del Segretariato che hanno partecipato alla Conferenza,

     Esprime il suo sincero ringraziamento al Governo della Svizzera, alle autorità di Basilea, e per il loro tramite, al popolo svizzero, per la calorosa accoglienza riservata alla Conferenza ed a tutte le persone che hanno partecipato ai suoi lavori nonché per gli sforzi spiegati al fine di assicurare il successo della conferenza.