§ 94.1.796 - L. 23 dicembre 1986, n. 909.
Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/12/1986
Numero:909


Sommario
Art. 1.      1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate
Art. 2.      2.1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso
Art. 3.      3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 94.1.796 - L. 23 dicembre 1986, n. 909.

Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.

(G.U. 29 dicembre 1986, n. 300, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.

 

     Art. 2.

     2.1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso.

 

     Art. 3.

     3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.