§ 94.1.790 - Legge 29 gennaio 1986, n. 32.
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (art. 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/01/1986
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (art. 3-bis), [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 4) del protocollo stesso
Art. 3.      Il numero 1) dell'art. 1201 del codice della navigazione è abrogato
Art. 4.      Dopo l'art. 1201 del codice della navigazione è inserito il seguente
Art. 5.      Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto nell'art. [...]
Art. 6.      Nelle ipotesi previste dall'art. 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente art. 5, il Ministro dei trasporti può sospendere le licenze, gli attestati e le [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'art. 1, in conformità [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 94.1.790 - Legge 29 gennaio 1986, n. 32.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (art. 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

(G.U. 21 febbraio 1986, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (art. 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 4) del protocollo stesso.

 

          Art. 3.

     Il numero 1) dell'art. 1201 del codice della navigazione è abrogato.

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 1201 del codice della navigazione è inserito il seguente:

     "Art. 1201 bis. (Inosservanza dell'ordine di approdo). - Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'art. 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.

     Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

     Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato".

 

          Art. 5.

     Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto nell'art. 1201-bis, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorità in conformità alle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'art. 3-bis, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone. [1]

     Con le stesse sanzioni è punito, il comandante di aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformità a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato. [2]

     Si applica il terzo comma dell'art. 1201-bis del codice della navigazione.

     Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. [3]

 

          Art. 6.

     Nelle ipotesi previste dall'art. 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente art. 5, il Ministro dei trasporti può sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'art. 1, in conformità all'art. 4 del protocollo stesso.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Traduzione non ufficiale

     Protocollo

     recante un emendamento alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

     L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

     riunita nella sua venticinquesima sessione (straordinaria) in Montreal il 10 maggio 1984,

     preso atto che l'aviazione civile internazionale può essere di grande ausilio per creare e conservare l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, e che ogni abuso può divenire una minaccia alla sicurezza generale,

     preso atto che è desiderabile evitare frizioni e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ed i popoli da cui dipende la pace nel mondo,

     preso atto che è necessario che l'aviazione civile internazionale possa essere sviluppata in modo sicuro ed ordinato,

     preso atto che nel rispetto delle elementari considerazioni di umanità deve essere garantita la sicurezza e la vita delle persone a bordo degli aerei civili,

     preso atto del fatto che, nella convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, gli Stati contraenti,

     riconoscono che ciascuno Stato ha la completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio,

     si impegnano, allorquando emanano regolamenti per i loro aerei di Stato, a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aerei civili,

     convengono di non usare gli aerei civili a scopi non compatibili con le finalità della convenzione,

     preso atto della determinazione degli Stati contraenti di adottare misure appropriate allo scopo di impedire la violazione dello spazio aereo degli altri Stati e l'utilizzazione dell'aviazione civile a scopi incompatibili con le finalità della convenzione e di rafforzare la sicurezza dell'aviazione civile internazionale,

     preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di riaffermare il principio del divieto del ricorso all'impiego delle armi contro aerei civili in volo,

     1. Decide che è auspicabile emendare di conseguenza la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,

     2. Approva, in conformità alle disposizioni dell'art. 94, lettera a), della convenzione citata, il seguente proposto emendamento alla ripetuta convenzione;

     Inserire, dopo l'art. 3, un nuovo art. 3-bis:

     "Articolo 3 bis.

     a) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato deve astenersi dal ricorrere all'impiego dalle armi contro gli aerei civili in volo e che in caso di intercettazione, la vita delle persone che si trovano a bordo degli aerei e la sicurezza degli aerei non debbono essere messi in pericolo.

     Questa disposizione non deve essere interpretata come modifica in alcun senso di quelli che sono i diritti e gli obblighi degli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite.

     b) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato, nell'esercizio della propria sovranità, ha il diritto di esigere l'atterraggio, in un aeroporto designato, di un aeromobile civile che, senza averne titolo, sorvola il suo territorio oppure se vi sono dei motivi ragionevoli per indurre a pensare che esso è utilizzato per attività incompatibili con le finalità della presente convenzione; esso può altresì dare a questo aeromobile ogni altra istruzione per far cessare queste violazioni. A questo scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a qualsiasi mezzo appropriato compatibile con i princìpi fondamentali del diritto internazionale, comprese le norme appropriate della presente convenzione, particolarmente quelle di cui alla lettera a) del presente articolo. Ciascuno Stato contraente concorda di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l'intercettazione degli aerei civili.

     c) Tutti gli aeromobili civili debbono rispettare un ordine dato in conformità a quanto previsto al punto b) del presente articolo. A questo fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle proprie leggi o regolamenti nazionali per obbligare tutti gli aeromobili immatricolati in detto Stato o utilizzati da un operatore che ha la sede principale della propria attività, o la sua residenza permanente nello Stato medesimo, a conformarsi a questo ordine. Ciascuno Stato contraente dovrà fare in modo che qualsiasi violazione di tali leggi o regolamenti applicabili sia passibile di severe sanzioni e dovrà sottomettere il caso alle proprie competenti autorità in conformità del suo diritto interno.

     d) Ciascuno Stato contraente prenderà misure adeguate per impedire l'impiego deliberato di qualsiasi aeromobile civile, immatricolato nello Stato medesimo o utilizzato da un operatore che ha la sede principale delle sue attività o la residenza permanente in detto Stato, per scopi incompatibili con le finalità della presente convenzione. Questa direttiva non dovrà limitare quanto previsto alla lettera a) o costituire deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del presente articolo",

     3. Stabilisce, in conformità alla disposizione di cui al citato art. 94, lettera a), della citata convenzione, in 102 il numero degli Stati contraenti dei quali è necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del citato emendamento, e

     4. Decide che il segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporrà nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali avrà uguale valore, un protocollo contenente l'emendamento citato e comprendente le seguenti disposizioni:

     a) il protocollo sarà firmato dal presidente e dal segretario generale dell'assemblea;

     b) il protocollo sarà aperto alla ratifica di tutti gli Stati che avranno ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi avrà aderito;

     c) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

     d) il protocollo entrerà in vigore, nei riguardi degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito del centoduesimo strumento di ratifica;

     e) il segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni singolo strumento di ratifica del protocollo;

     f) il segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati che sono parte della detta convenzione la data a far tempo dalla quale detto protocollo entrerà in vigore;

     g) il protocollo entrerà in vigore, nei confronti di tutti gli Stati contraenti che lo avranno ratificato dopo la data sopra citata, dal momento in cui ciascuno Stato avrà depositato i suoi strumenti di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

     Di conseguenza, in conformità alla suddetta decisione dell'assemblea,

     il presente protocollo è stato redatto dal segretario generale dell'Organizzazione.

     In fede di che, il presidente ed il segretario generale della venticinquesima sessione (straordinaria) dell'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati, a questi effetti dall'assemblea, hanno apposto la rispettiva firma al presente protocollo.

     Fatto a Montreal il dieci maggio dell'anno millenovecentottantaquattro, in un documento unico nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.


[1]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.