§ 94.1.747 - Legge 18 ottobre 1984, n. 760.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:18/10/1984
Numero:760


Sommario
Art. 1.  Istruzione primaria e secondaria
Art. 2.  Istruzione universitaria
Art. 3.  Effetti del riconoscimento
Art. 4.  Entrata in vigore e durata


§ 94.1.747 - Legge 18 ottobre 1984, n. 760.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

(G.U. 12 novembre 1984, n. 311, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

 

     Art. 1. Istruzione primaria e secondaria

     I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria già istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma del presente Accordo sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi nel livello successivo.

     Sono convalidati anche studi parziali, cioè studi di formazione scolastica che non costituiscano cicli o livelli completi alla stregua dell'ordinamento scolastico dello Stato in cui sono stati compiuti. In tal caso l'iscrizione presso Istituti dell'altro Stato è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza.

     Il riconoscimento di titoli o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo, ovvero in cicli già istituiti ma di cui vengano modificati i programmi, è subordinato all'esame e confronto dei piani di studio da parte della commissione mista di cui al successivo articolo e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. Al termine dell'esame la commissione mista formulerà proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza, con o senza necessità di esami integrativi, sarà formalizzata mediante uno scambio di note tra le due parti, che formerà parte integrante del presente Accordo.

 

          Art. 2. Istruzione universitaria

     Ove la Repubblica di San Marino istituisca corsi di istruzione universitaria, i titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati saranno riconosciuti nell'altro Stato sulla base di tabelle di equipollenza elaborate di comune accordo. A tal fine sarà costituita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti, il cui compito sarà di confrontare i piani di studio per il conseguimento dei singoli titoli accademici negli ordinamenti dei due Stati e di elaborare tabelle di equipollenza fra i titoli con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno approvate dai due Stati mediante scambio di note, che formeranno parte integrante del presente Accordo.

 

          Art. 3. Effetti del riconoscimento

     Il riconoscimento dei titoli di ogni ordine e grado è valido ai fini del proseguimento degli studi e ad ogni altro fine di legge. Esso non comporta idoneità all'esercizio della professione per i titoli accademici e per ogni altro titolo dopo il conseguimento del quale sia richiesto uno specifico esame di abilitazione professionale, alla stregua dell'ordinamento dello Stato che riconosce il titolo.

 

          Art. 4. Entrata in vigore e durata

     Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da una parte contraente. La denuncia avrà effetti a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui la notifica della denuncia sarà stata effettuata.

     Fatto a San Marino il 28 aprile 1983, in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.