§ 94.1.731 - Legge 21 marzo 1983, n. 149.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:21/03/1983
Numero:149

§ 94.1.731 - Legge 21 marzo 1983, n. 149.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978.

(G.U. 5 maggio 1983, n. 122, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:

     a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;

     b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 23 delle convenzioni stesse.

 

Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Campo d'applicazione della Convenzione)

     1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza per la notifica dei documenti in materia amministrativa.

     2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale, né in materia penale. Tuttavia ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione, per le domande che gli sono indirizzate, si applica in materia fiscale nonchè ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione la cui repressione non sia, al momento in cui viene richiesta la mutua assistenza, di competenza della propria autorità giudiziaria. Tale Stato potrà indicare, nella sua dichiarazione, che intende avvalersi della mancanza di reciprocità.

     3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potrà avvalersi della mancanza di reciprocità.

     4. Le dichiarazioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo acquisteranno efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, o tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tali dichiarazioni potranno essere ritirate completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione.

 

     Art. 2. (Autorità centrale)

     1. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notifica dei documenti in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali.

     2. Ogni Stato contraente ha la facoltà di designare altre autorità aventi le stesse funzioni dell'autorità centrale. Esso ne determinerà la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorità richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità centrale.

     3. Ogni Stato contraente ha la facoltà, inoltre, di designare una autorità mittente incaricata di centralizzare le domande di notifica provenienti dalle proprie autorità e di trasmetterle alla competente autorità centrale straniera. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità mittenti.

     4. Le summenzionate autorità devono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali.

     5. Ogni Stato contraente comunicherà, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 3. (Domanda di notifica)

     Ogni domanda di notifica viene indirizzata all'autorità centrale dello Stato richiesto. Essa deve essere compilata conformemente al fac-simile di modulo allegato alla presente Convenzione, accompagnata dal documento che deve essere notificato. Tali documenti vengono trasmessi in duplice esemplare; la mancata esecuzione di tale formalità non potrà giustificare un rifiuto a dar seguito alla domanda.

 

     Art. 4. (Esenzione dalla legalizzazione)

     La domanda di notifica ed i suoi allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni equivalente formalità.

 

     Art. 5. (Regolarità della domanda)

     Se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non siano state rispettate, ne informa immediatamente l'autorità richiedente, precisando i rilievi articolati nei confronti della domanda.

 

     Art. 6. (Modalità di notifica)

     1. L'autorità centrale dello Stato richiesto procede, ai sensi della presente Convenzione, alla notifica:

     a) sia in base alle forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica dei documenti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

     b) sia in base alla forma particolare richiesta dalla autorità richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

     2. Tranne il caso previsto al comma b), del paragrafo 1, del presente articolo, il documento può essere sempre consegnato al destinatario che l'accetti volontariamente.

     3. Quando l'autorità richiedente chiede che la notifica sia effettuata entro un termine determinato, l'autorità centrale dello Stato richiesto accede a tale richiesta se tale termine può essere rispettato.

 

     Art. 7. (Lingue)

     1. Quando un documento straniero deve essere notificato conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'art. 6 della presente Convenzione, non viene richiesta la traduzione.

     2. Tuttavia, in caso di rifiuto di notifica del documento da parte del suo destinatario per il motivo di non conoscere la lingua nella quale esso è redatto, l'autorità centrale dello Stato richiesto fa effettuare la traduzione del documento nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. Essa può, inoltre, richiedere alla autorità richiedente che il documento sia tradotto ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.

 

     Art. 8. (Attestato)

     1. L'autorità centrale dello Stato richiesto o l'autorità che ha effettuato la notifica redige un attestato conforme al fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione. Tale attestato certifica l'esecuzione della domanda. Ove occorra, esso precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.

     2. L'attestato viene indirizzato direttamente dall'autorità richiedente che lo ha redatto.

     3. L'autorità richiedente può richiedere all'autorità centrale dello Stato richiesto di autenticare un attestato che non sia stato redatto da tale autorità centrale quando l'autenticità di tale attestato venga contestata.

 

     Art. 9. (Formule di domanda e d'attestato)

     1. Le diciture stampate nel fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Esse possono, inoltre, essere redatte nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'autorità richiedente.

     2. Gli spazi in bianco corrispondenti a tali diciture devono essere compilati sia nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, sia in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 10. (Notifica da parte dei funzionari consolari)

     1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente e senza costrizione, i propri funzionari consolari o, se le circostanze lo richiedono, i propri agenti diplomatici, alle notifiche dei documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti.

     2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'uso di tale facoltà sul proprio territorio nel caso in cui un documento debba essere notificato ad uno dei suoi cittadini o ad un cittadino di uno Stato terzo o ad un apolide. Ogni altro Stato contraente potrà valersi della mancanza di reciprocità.

     3. La dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo avrà efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che l'ha formulata. Essa potrà essere ritirata mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione.

 

     Art. 11. (Notifica a mezzo posta)

     1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di provvedere direttamente a mezzo posta alle notifiche di documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti.

     2. Ogni Stato può, al momento della firma e del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in modo generale o parziale, sia a motivo della cittadinanza del destinatario, sia per categoria di determinati documenti, all'uso di tale facoltà sul proprio territorio. Ogni altro Stato contraente potrà valersi della mancanza di reciprocità.

     3. La dichiarazione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo acquisterà efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che l'ha formulata, o tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Essa potrà essere ritirata completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione.

 

     Art. 12. (Altre vie di trasmissione)

     1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica o consolare per richiedere la notifica di documenti.

     2. La presente Convenzione non si oppone a che gli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notifica, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli precedenti ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

 

     Art. 13. (Spese)

     1. Quando viene effettuata la notifica di un documento straniero conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'art. 6 della presente Convenzione, questa non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

     2. L'autorità richiedente è tenuta a pagare o a rimborsare le spese causate dall'impiego della forma di notifica che essa ha richiesto conformemente al comma b) del paragrafo 1 dell'art. 6.

 

     Art. 14. (Rifiuto di esecuzione)

     1. L'autorità centrale dello Stato richiesto alla quale è stata inviata una domanda di notifica può rifiutarsi di darvi seguito:

     a) quando essa ritiene che la materia su cui verte il documento da notificare non costituisce materia amministrativa ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione;

     b) quando essa ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali di tale Stato;

     c) quando il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato dall'autorità richiedente e il suo indirizzo non può essere facilmente determinato.

     2. In caso di rifiuto, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorità richiedente indicandone i motivi.

 

     Art. 15. (Termini)

     Quando un documento viene trasmesso per la notifica sul territorio di un altro Stato contraente, il destinatario, nel caso in cui da tale notifica decorre un termine che lo riguarda, deve disporre di un periodo di tempo ragionevole la cui valutazione è di competenza dello Stato richiedente, a partire dal momento della consegna del documento, per essere presente, rappresentato o per procedere ad ogni adempimento che si renda necessario a seconda del caso.

 

     Art. 16. (Altri accordi od intese internazionali)

     Nessuna disposizione della presente Convenzione è suscettibile di pregiudicare gli accordi internazionali e gli altri accordi e intese esistenti o che potranno esistere fra Stati contraenti in materie che siano oggetto della presente Convenzione.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. (Entrata in vigore della Convenzione)

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta alla loro ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

     3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà successivamente, il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

     Art. 18. (Revisione della Convenzione)

     A richiesta di uno Stato contraente o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore, al fine di studiarne l'applicazione, oltre che l'opportunità di effettuarne la revisione o di ampliare alcune delle sue disposizioni.

     Tale consultazione avrà luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 19. (Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa)

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ivi compresa l'umanità degli Stati contraenti.

     2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che acquisterà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

 

     Art. 20. (Portata territoriale della Convenzione)

     1. Ogni Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

     2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitato a stipulare.

     3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 21. (Riserve alla Convenzione)

     Non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

 

     Art. 22. (Denuncia della Convenzione)

     1. Ogni Stato contraente potrà, per ciò che lo riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denuncia avrà efficacia il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione continuerà ad applicarsi alle domande di notifica ricevute prima dello spirare di tale termine.

 

     Art. 23. (Funzioni del depositario della Convenzione)

     Il Segretario del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo art. 17, paragrafi 2 e 3;

     d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafi 2, 3 e 4;

     e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 5;

     f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 10, paragrafi 2 e 3;

     g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 11, paragrafi 2 e 3;

     h) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 20, paragrafi 2 e 3;

     i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 22, paragrafo 1, e la data in cui la denuncia prenderà effetto.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

 

     Allegato [1]

     Fac-simile di modulo previsto dagli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione

     DOMANDA DI NOTIFICA (1) CONVENZIONE EUROPEA SULLA NOTIFICA ALL'ESTERO DEI DOCUMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA (N. ..........)

     Fatto a ......................, il .................

     1. - AUTORITA' RICHIEDENTE

     QUALITA':

     INDIRIZZO:

     2. - AUTORITA' CENTRALE DESTINATARIA

     INDIRIZZO:

     3. - RIF. DELL'AUTORITA' RICHIEDENTE:

     4. - OGGETTO DELLA DOMANDA:

     Notifica all'estero di un documento in materia amministrativa (documento allegato in duplice esemplare)

     5. - ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO .........................

     ................................................................

     ................................................................

     6. - DESTINATARIO DEL DOCUMENTO

     a) Cognome (in stampatello) e nomi di battesimo:

     b) Ove occorra, dettagli supplementari che permettano l'identificazione del destinatario:

     c) Indirizzo:

     Località:

     Cantone - Contea - Provincia - Stato:

     d) Paese:

     7. - NOTIFICA RICHIESTA:

     a) [ ] Secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo a);

     b) [ ] secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo b) (la traduzione del documento deve essere unita);

     c) [ ] se del caso, per semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

     L'autorità centrale destinataria è pregata di voler cortesemente rispedire o far rispedire all'autorità richiedente un esemplare del documento - e dei suoi allegati - con l'attestato che figura a tergo.

     Firma e/o timbro

     RICEVUTA DI RITORNO

     8. - AUTORITA' RICHIEDENTE .....................................

     INDIRIZZO .................................................

     ATTESTATO

     L'autorità sottoscritta ha l'onore di attestare:

     ................................................................

     9. - [ ] CHE È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA

     Il (data) .............................................

     In (località, via, numero) ............................

     .......................................................

     Nella forma seguente:

     A [ ] secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo a);

     B [ ] secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo b);

     C [ ] se del caso, mediante semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

     I documenti citati nella domanda sono stati consegnati a (identità della persona e, se del caso, vincoli con il destinatario dell'atto, parentela, subordinazione o altro):

     10. - [ ] CHE NON È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA, a motivo dei seguenti fatti:

     ................................................................

     11. - ALLEGATI:

     A [ ] conto spese

     B [ ] documenti attestanti l'esecuzione

     C [ ] documenti rispediti

     ................................................................

     12. - AUTORITA' RICHIESTA

     designazione del servizio e del reparto.

     Fatto a .......................... il ....................

     Firma e/o timbro

 

 

Convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Campo di applicazione della Convenzione)

     1. Gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza in materia amministrativa in tutti i casi in cui saranno investiti di una domanda di assistenza in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

     2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale né in materia penale. Tuttavia, ciascuno Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applica, per le domande di assistenza che gli vengono indirizzate, in materia fiscale nonchè nei procedimenti che contemplano infrazione la cui repressione non rientra, al momento in cui è chiesta l'assistenza, nella competenza delle proprie autorità giudiziarie. Detto Stato potrà indicare, nella propria dichiarazione, che farà valere la mancanza di reciprocità.

     3. Ciascuno Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nell'arco di cinque anni che seguono l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potrà avvalersi della mancanza di reciprocità.

     4. Le dichiarazioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo diverranno efficaci, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi dello Stato che le ha formulate, ovvero tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esse potranno essere ritirate in tutto o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione.

 

     Art. 2. (Autorità centrale)

     1. Ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno facoltà di designare più autorità centrali.

     2. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di designare altre autorità che hanno le stesse funzioni dell'autorità centrale; esso ne determinerà la competenza territoriale. Tuttavia l'autorità richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità centrale.

     3. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà, inoltre, di designare un'autorità mittente incaricata di centralizzare le domande di assistenza provenienti dalle proprie autorità e di trasmetterle all'autorità centrale straniera competente. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità mittenti.

     4. Le autorità summenzionate debbono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali.

     5. Ciascuno Stato contraente comunicherà, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 3. (Esenzione dalla legalizzazione)

     La domanda di assistenza e gli atti allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni formalità equivalente.

 

     Art. 4. (Obbligo di rispondere)

     Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, l'autorità centrale dello Stato richiesto investito di una domanda di assistenza ha l'obbligo di darvi seguito.

 

     Art. 5. (Contenuto della domanda)

     La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie riguardanti in particolare:

     a) l'autorità da cui promana la domanda;

     b) l'oggetto e lo scopo della domanda;

     c) se del caso, il nome, la cittadinanza, l'indirizzo ed eventualmente ogni altro elemento di identificazione concernente la persona che deve fornire l'informazione o alla quale l'informazione o il documento richiesto si riferisce.

 

     Art. 6. (Regolarità della domanda)

     Se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente l'autorità richiedente precisando in maniera articolata i motivi che si oppongono alla domanda.

 

     Art. 7. (Rifiuto di esecuzione)

     1. L'autorità centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza può rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:

     a) la materia sulla quale verte la domanda non è materia amministrativa ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione;

     b) l'esecuzione della domanda è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;

     c) l'esecuzione della domanda è tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;

     d) il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta.

     2. In caso di rifiuto, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorità richiedente e ne indica i motivi.

 

     Art. 8. (Spese)

     Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 21, la risposta alla domanda di assistenza non dà luogo a rimborso di spese in relazione ai servizi prestati dallo Stato richiesto.

 

     Art. 9. (Lingue)

     1. La domanda di assistenza e i relativi allegati sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in tale lingua.

     2. Tuttavia, ciascuna autorità centrale deve accettare la domanda di assistenza redatta in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o accompagnata da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si opponga per motivi inerenti al caso particolare.

     3. La risposta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o del Consiglio d'Europa o dello Stato richiedente.

 

     Art. 10. (Termine e trasmissione della risposta)

     1. La risposta a una domanda di assistenza è fornita quanto prima possibile. Tuttavia se l'espletamento della richiesta esige un lungo termine, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa l'autorità che ha inoltrato la domanda precisando, se possibile, la data approssimativa entro la quale la risposta potrà essere comunicata.

     2. La risposta alla domanda di assistenza è inviata all'autorità richiedente.

 

     Art. 11. (Trasmissione per via diplomatica o consolare)

     Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di avvalersi della via diplomatica o consolare per trasmettere le domande di assistenza alla competente autorità centrale di un altro Stato contraente.

 

     Art. 12. (Altri accordi e strumenti internazionali)

     Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà gli accordi internazionali e gli altri strumenti e consuetudini esistenti o che potranno esistere tra Stati contraenti in materie che sono oggetto della presente Convenzione.

 

Titolo II

 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI DOCUMENTI E DI ACCERTAMENTI

 

     Art. 13. (Richieste di informazioni sul diritto, sui regolamenti e sugli usi)

     Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni concernenti il loro diritto, i loro regolamenti e i loro usi in materia amministrativa qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorità dello Stato richiedente.

 

     Art. 14. (Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti)

     Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorità dello Stato richiedente.

 

     Art. 15. (Richieste di accertamenti)

     Quando la domanda è fatta per un interesse amministrativo da un'autorità dello Stato richiedente, gli Stati contraenti si impegnano a darvi seguito compiendo accertamenti o mettendo in atto ogni altra procedura, secondo le forme previste o consentite dalle legislazioni o dagli usi dello Stato richiesto e senza ricorrere a mezzi di coercizione.

 

     Art. 16. (Specialità dell'oggetto della richiesta)

     1. Su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiesto, l'autorità richiedente non può utilizzare le informazioni o i documenti che le sono stati forniti in applicazione della presente Convenzione per fini diversi da quelli che sono stati precisati nella sua domanda di assistenza.

     2. Ogni Stato può, in qualunque momento, formulare una riserva riguardo alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui la sua legislazione in materia di pubblicità delle pratiche amministrative non gli permette di uniformarvisi.

     3. L'autorità centrale dello Stato richiesto può, di volta in volta, rifiutare di dar seguito a una domanda che proviene da uno Stato che ha formulato una siffatta riserva.

 

     Art. 17. (Autorità qualificata a rispondere)

     1. L'autorità centrale dello Stato richiesto investita di una domanda può formulare essa stessa la risposta, ove sia competente, ovvero trasmettere la domanda all'autorità competente a formulare la risposta.

     2. L'autorità centrale dello Stato richiesto ha facoltà, nei casi opportuni o per motivi di organizzazione amministrativa, con il gradimento dell'autorità richiedente, di trasmettere la richiesta di informazioni sul diritto contemplata all'art. 13 ad un ente privato o a un giurista qualificato che formulerà la risposta.

 

     Art. 18. (Spese speciali)

     1. Le somme dovute ai periti o agli interpreti che hanno presentato la loro opera per dar seguito alla domanda sono a carico dello Stato richiedente.

     2. Lo stesso dicasi quando la risposta alla richiesta di informazioni sul diritto contemplata nell'art. 13 è stata formulata, col gradimento dell'autorità richiedente, da un ente privato o da un giurista qualificato.

 

Titolo III

 

ROGATORIE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

 

     Art. 19. (Misure istruttorie)

     1. Un'autorità giurisdizionale amministrativa od ogni autorità che eserciti funzioni giurisdizionali in materia amministrativa in uno degli Stati contraenti può, in conformità alle disposizioni della legislazione di detto Stato, chiedere mediante rogatoria all'autorità centrale di un altro Stato contraente di far procedere da parte dell'autorità competente ad una misura istruttoria, a condizione che tale procedura sia consentita nel caso di specie nello Stato richiesto.

     2. Una misura istruttoria non può essere chiesta per consentire alle parti di ottenere dei mezzi di prova che non sarebbero destinati ad essere utilizzati in un procedimento promosso o da promuovere.

     3. L'esecuzione della rogatoria può essere rifiutata nel caso in cui, nello Stato richiesto, essa non rientri nella competenza di un'autorità giurisdizionale amministrativa o di un'altra autorità che esercita funzioni giurisdizionali in materia amministrativa.

 

     Art. 20. (Legge applicabile e forma determinata)

     1. L'autorità che procede all'esecuzione di una rogatoria applica il proprio diritto interno per quanto concerne le forme da seguire e i mezzi di coercizione da applicare.

     2. Tuttavia, si tiene conto della domanda dell'autorità richiedente tendente a che si proceda secondo una forma determinata quando tale forma non sia incompatibile con la legge e con gli usi dello Stato richiesto, in particolare per quanto concerne la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo in cui si procederà alla misura richiesta.

     3. La rogatoria non viene eseguita ove la persona interessata invochi una dispensa o un divieto di deporre stabiliti:

     a) o dalla legge dello Stato richiesto;

     b) o dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella rogatoria ovvero, eventualmente, attestati dall'autorità richiedente a domanda dell'autorità richiesta.

 

     Art. 21. (Spese speciali)

     Le somme dovute ai periti e agli interpreti che prestano la loro opera nell'esecuzione della rogatoria sono a carico dello Stato richiedente. Lo stesso dicasi quando la domanda di applicare una forma determinata di procedura comporti delle spese particolari.

 

     Art. 22. (Esecuzione per via diplomatica o consolare)

     Le disposizioni del presente titolo non escludono la facoltà per gli Stati contraenti di far eseguire direttamente dai loro agenti diplomatici o dai loro funzionari consolari delle misure istruttorie se lo Stato sul territorio del quale la misura istruttoria deve essere eseguita non vi si oppone.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. (Entrata in vigore della Convenzione)

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

     2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

     3. Essa entrerà in vigore nei riguardi di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà successivamente, il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

     Art. 24. (Revisione della Convenzione)

     A richiesta di uno degli Stati contraenti o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale, in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore, al fine di esaminare la sua applicazione, nonché l'opportunità della sua revisione o di un allargamento di talune sue disposizioni. Tale consultazione avrà luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 25. (Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa)

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi ivi compresa l'unanimità degli Stati contraenti.

     2. L'adesione si farà mediante deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione e acquisterà efficacia tre mesi dopo la data del suo deposito.

 

     Art. 26. (Portata territoriale della Convenzione)

     1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

     2. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e del quale esso assicura le relazioni internazionali o per il quale è autorizzato a stipulare.

     3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 27. (Riserve alla Convenzione)

     1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di alcuna riserva diversa da quella prevista dall'art. 16, paragrafo 2.

     2. Lo Stato contraente che si avvarrà della riserva prevista all'art. 16, paragrafo 2, potrà ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e avrà effetto a partire dalla data in cui sarà ricevuta.

 

     Art. 28. (Denuncia della Convenzione)

     1. Ogni Stato contraente potrà, per quanto lo riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denuncia acquisterà efficacia sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale. Tuttavia, la Convenzione continuerà ad applicarsi alle domande ricevute prima dello scadere di detto termine.

 

     Art. 29. (Funzioni del depositario della Convenzione)

     Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'art. 23 (paragrafi 2 e 3);

     d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafi 2, 3 e 4;

     e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 5;

     f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'art. 16, paragrafo 2;

     g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 26, paragrafi 2 e 3;

     h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell'art. 27, paragrafo 2;

     i) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'art. 28, paragrafo 1.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

 


[1]  Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.