§ 94.1.718 - L. 7 agosto 1982, n. 704.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:07/08/1982
Numero:704


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 94.1.718 - L. 7 agosto 1982, n. 704.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

(G.U. 7 ottobre 1982, n. 277, S.O.)

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 19 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

     Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

 

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DELLE MATERIE E INSTALLAZIONI NUCLEARI [1]

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Gli Stati parte alla presente Convenzione,

     riconoscendo il diritto d'ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, nonchè il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi,

     convinti che occorre agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un'importanza vitale per la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità, dell'ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale,

     consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati,

     considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»,

     memori della Dichiarazione sulle misure volte a eliminare il terrorismo, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994,

     desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento ed uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e installazioni nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e installazioni contro simili atti è divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale,

     profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato,

     certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo,

     desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici,

     certi che gli illeciti penali concernenti materie e installazioni nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali illeciti,

     desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari,

     certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonchè di gestione delle installazioni nucleari,

     prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali,

     riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari impiegate a fini militari è di competenza dello Stato che possiede dette materie e installazioni, e nella certezza che tali materie e installazioni sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Ai fini della presente Convenzione:

     a) per "materiale nucleare" si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80 per cento; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233; l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura o in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o più dei suddetti isotopi;

     b) per "uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" si intende l'uranio contenente gli isotopi 235 e 233 o entrambi in quantità tale che il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale;

     c) per "trasporto nucleare internazionale" si intende il trasporto di una partita di materiale mediante qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall'impianto di colui che spedisce nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell'impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale;

     d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione (inclusi edifici e attrezzature) in cui sono fabbricate, trattate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o interferenze possono causare un'emissione di significative quantità di radiazioni o sostanze radioattive;

     e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un'installazione nucleare oppure materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività, ovvero dell'ambiente a causa di un'esposizione a radiazioni o di rilascio di sostanze radioattive.

 

     Art. 1A.

     Gli obiettivi della presente Convenzione sono quelli di instaurare e mantenere nel mondo intero una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici; nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Parte per raggiungere detti obiettivi.

 

     Art. 2.

     (1) La presente Convenzione si applica alle materie nucleari destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto, nonchè a installazioni nucleari, destinate a scopi pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale.

     (2) Ogni Stato parte è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

     (3) Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dagli Stati parte in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.

     (4) a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Stati parte risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.

     b) Le attività delle forze armate durante conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.

     c) Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un'autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o installazioni nucleari impiegate a scopi pacifici.

     d) Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti nè preclude procedimenti in virtù di altre legislazioni.

     (5) La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie.

 

     Art. 2A

     (1) Lo Stato stabilisce, applica e mantiene un appropriato regime di protezione fisica per le materie e le installazioni nucleari sotto la propria giurisdizione allo scopo di:

     a) proteggere contro il furto o l'ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;

     b) assicurare l'attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all'occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo Stato parte agisce conformemente alla disposizioni di cui al'articolo 5;

     c) proteggere le materie e le installazioni nucleari contro il sabotaggio;

     d) attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.

     (2) Per il raggiungimento di tali obiettivi ogni Stato parte:

     a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;

     b) crea o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;

     c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari.

     (3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Stato parte applica, per quanto ragionevole e praticabile, i principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione.

     PRINCIPIO A: Responsabilità dello Stato

     La responsabilità per la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento di un regime di Protezione Fisica all'interno in uno Stato è interamente a carico dello Stato stesso.

     PRINCIPIO B: Responsabilità durante il trasporto internazionale

     La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finchè non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.

     PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo

     Ogni Stato stabilisce e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includerà la definizione dei requisiti di protezione fisica e la predisposizione di un sistema di verifica indipendente e di rilascio delle licenze ovvero prevederà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contemplerà, inoltre, un sistema di ispezioni delle istallazioni nucleari e delle attività di trasporto di materie nucleari per garantire l'osservanza dei requisiti applicabili e delle prescrizioni dei atti autorizzativi, e per stabilire i mezzi necessari ad imporre la loro attuazione, inclusa la predisposizione di un efficace regime sanzionatorio.

     PRINCIPIO D: Autorità competente

     Ogni Stato istituisce o designa un'autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere le sue funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorità siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.

     PRINCIPIO E: Responsabilità dei titolari di licenze

     Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell'attuazione della protezione fisica delle materie e installazioni nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri atti autorizzativi (per esempio operatori o speditori).

     PRINCIPIO F: Cultura della sicurezza

     Tutti gli enti impegnati nell'attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell'ente stesso.

     PRINCIPIO G: Minaccia

     La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia corrente.

     PRINCIPIO H: Approccio graduato

     I requisiti di protezione fisica dovranno essere basati su un approccio graduato, e valutando la minaccia corrente, i relativi vantaggi, la natura delle materie e le conseguenze che potrebbero risultare dalla rimozione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie e installazioni nucleari.

     PRINCIPIO I: Difesa in profondità

     I requisiti stabiliti dagli Stati per la protezione fisica dovranno riflettere il concetto di diverse strutture e metodi di protezione (di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo) del materiale e delle installazioni nucleari, che un eventuale avversario dovrebbe superare per raggiungere il proprio obiettivo.

     PRINCIPIO J: Garanzia della qualità

     Al fine di garantire che i requisiti, specificati per tutte le attività importanti ai fini della protezione fisica, vengano soddisfatti dovranno essere stabiliti ed attuati programmi di garanzia della qualità.

     PRINCIPIO K: Piani di emergenza

     I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.

     PRINCIPIO L: Riservatezza

     Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.

     (4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.

     b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù del comma a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.

 

     Art. 3.

     Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto internazionale, affinché, nella misura possibile, il materiale nucleare che si trova sul proprio territorio o a bordo di una nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'allegato I.

 

     Art. 4.

     1. Ciascuno Stato contraente non esporterà, o non autorizzerà l'esportazione di materiale nucleare, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sarà, durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I.

     2. Ciascuno Stato contraente non importerà, o non autorizzerà l'importazione di materiale nucleare, da uno Stato non contraente, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sarà, durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di cui all'allegato I.

     3. Uno Stato contraente non autorizzerà il transito sul proprio territorio per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materiale nucleare in provenienza o a destinazione di Stati con contraenti a meno che lo Stato contraente non abbia, nella misura possibile, ricevuto assicurazioni che il suddetto materiale sarà protetto, durante il trasporto internazionale, conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I.

     4. Ciascuno Stato contraente applicherà, a norma della propria legislazione nazionale, i livelli di protezione fisica di cui all'allegato I al materiale nucleare trasportato da una parte all'altra di tale Stato attraversando acque o spazi aerei internazionali.

     5. Lo Stato contraente che debba ottenere l'assicurazione che il materiale nucleare sarà protetto secondo i livelli di cui all'allegato I conformemente ai precedenti paragrafi da 1 a 3 determinerà e informerà preventivamente gli Stati attraverso cui sarà previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonché quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali.

     6. La responsabilità di ottenere le assicurazioni previste al paragrafo 1 potrà essere assunta, con accordo reciproco, dallo Stato contraente che partecipa al trasporto in qualità di Stato importatore.

     7. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come limitante in qualsiasi maniera la sovranità territoriale e la giurisdizione di uno Stato, incluse sullo spazio aereo e sulle acque territoriali di detto Stato.

 

     Art. 5.

     (1) Gli Stati parte designano e si comunicano, direttamente o tramite l'AIEA, i punti di contatto per questioni concernenti la presente Convenzione.

     (2) In caso di furto, rapina o altra appropriazione illecita di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, gli Stati parte, giuste le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto possibile ogni Stato che lo richiedesse a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:

     a) Lo Stato parte prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, circa ogni furto, rapina od altra appropriazione illecita, come anche circa ogni credibile minaccia d'un tale atto, nonchè per informare, all'occorrenza, l'AIEA e le organizzazioni internazionali competenti;

     b) Gli Stati parte interessati scambieranno informazioni, tra loro o con l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l'integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente sottratte; essi:

     i) coordineranno gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta;

     ii) si presteranno assistenza qualora venisse richiesta;

     iii) assicureranno la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati.

     Le modalità di attuazione di questa cooperazione verranno definite dagli Stati parte interessati.

     (3) In caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari, o di minaccia credibile di un tale atto, gli Stati parte coopereranno in ogni modo possibile, in conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

     a) se un Stato parte è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest'ultimo e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;

     b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in uno Stato parte e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, lo Stato Parte, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;

     c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Parte richiede assistenza, ogni Stato Parte a cui è rivolta tale richiesta determinerà rapidamente e comunicherà allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;

     d) le attività di cooperazione di cui ai commi a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Gli Stati interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come implementare tale cooperazione.

     (4) Gli Stati parte si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

     (5) Gli Stati parte possono consultarsi e coadiuvarsi, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema di protezione fisica delle installazioni nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale.

 

     Art. 6.

     (1) Ogni Stato parte prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d'ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Stato parte, oppure ottenuta durante la partecipazione ad attività svolta per l'implementazione della Convenzione. Allorchè gli Stati parte comunicano in via confidenziale informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggerne la riservatezza.

     Ogni Stato parte comunicherà a terzi informazioni riservate fornite da un altro Stato parte soltanto previo consenso di quest'ultimo.

     (2) La presente Convenzione non prevede che gli Stati parte forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o installazioni nucleari.

 

     Art. 7.

     1. Ogni Stato Parte considera un reato punibile in virtù del diritto nazionale:

     a) la ricettazione, la detenzione, l'utilizzo, il trasferimento, l'alterazione, la cessione, l'alienazione o dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all'ambiente;

     b) il furto o la rapina di materie nucleari;

     c) la sottrazione, o altra appropriazione illecita, di materie nucleari;

     d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria;

     e) un atto diretto contro un'installazione nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesione grave di altre persone o danni sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione a radiazioni o per il rilascio di sostanze radioattive, a meno che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale dello Stato parte sul cui territorio è situata l'installazione nucleare;

     f) l'estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d'intimidazione;

     g) la minaccia:

     i) d'impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone ovvero danni sostanziali a beni o all'ambiente, o commettere un reato di cui al comma e);

     ii) di commettere un reato di cui al comma b) per costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a commettere o non commettere un atto;

     h) un tentativo di commettere un reato di cui ai commi a), b) o c);

     i) la partecipazione a un reato di cui ai commi da a) a f);

     j) l'organizzazione o l'istigazione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h);

     k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L'atto è compiuto intenzionalmente:

     i) al fine di facilitare l'attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui ai commi da a) a g);

     ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui ai commi da a) a g).

     2. Ciascuno Stato contraente comminerà per i reati previsti nel presente articolo pene adeguate, tenendo conto della gravità dei reati stessi.

 

     Art. 8.

     1. Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui reati previsti all'art. 7 nei seguenti casi:

     a) allorché il reato sia commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o aereo immatricolati presso detto Stato;

     b) allorché il presunto autore del reato appartenga alla nazionalità di esso Stato.

     2. Ciascuno Stato contraente assumerà ugualmente i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui suddetti reati allorché il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed allorché detto Stato non intenda estradarlo, a norma dell'articolo 11, verso uno qualsiasi degli Stati di cui al precedente paragrafo 1.

     3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali.

     4. Oltre agli Stati contraenti citati ai precedenti paragrafi 1 e 2 qualunque Stato contraente, che partecipi ad un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, potrà esercitare, a norma del diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati previsti all'art. 7.

 

     Art. 9.

     Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ritenga che le circostanze lo richiedano, assumerà, a norma della propria legislazione nazionale, provvedimenti idonei, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini della punizione o della estradizione.

     I provvedimenti assunti ai termini del presente articolo saranno notificati senza indugio agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione, a norma del disposto dell'articolo 8, nonché, se del caso, a qualsiasi altro Stato interessato.

 

     Art. 10.

     Lo Stato contraente sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato, qualora non intenda procedere all'estradizione del medesimo, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti all'esercizio dell'azione penale, secondo le procedure previste dalla legislazione di tale Stato, senza alcuna eccezione o ritardo ingiustificato.

 

     Art. 11.

     1. I reati previsti all'articolo 7 saranno automaticamente compresi come ipotesi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra Stati contraenti.

     Gli Stati contraenti si impegnano ad includere tali reati fra le ipotesi di estradizione in qualsiasi futuro accordo di estradizione da stipularsi tra essi contraenti.

     2. Qualora uno Stato contraente, che subordini l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceva una richiesta di estradizione da parte di altro Stato contraente cui non sia vincolato da alcun trattato di estradizione, esso Stato potrà considerare la presente Convenzione quale base giuridica per la concessione dell'estradizione, limitatamente ai reati ivi contemplati.

     L'estradizione sarà soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa.

     3. Gli Stati contraenti, che non subordinino l'estradizione all'esistenza di apposito trattato, riconosceranno i reati citati quali casi di estradizione tra essi Stati, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa.

     4. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, ciascuno di tali reati sarà considerato come perpetrato non soltanto nel luogo in cui si è verificato ma anche nel territorio degli Stati contraenti tenuti ad esercitare la loro giurisdizione ai sensi del paragrafo 1, articolo 8.

 

     Art. 11A

     Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 7 è considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ritenuto di origine politica. Una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non può pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il reato politico ovvero l'associazione a un reato politico o l'origine politica del reato.

 

     Art. 11B

     Nulla, nella presente Convenzione, obbliga uno Stato Parte a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha serie ragioni di sospettare che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 7 è stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle opinioni politiche oppure se, dando seguito alla richiesta, pregiudicherebbe la situazione della persona per una di queste ragioni.

 

     Art. 12.

     Qualsiasi persona, nei cui confronti si svolga un'azione legale a causa di uno dei reati previsti all'articolo 7, beneficerà di trattamento imparziale in tutti i gradi dell'azione stessa.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati contraenti si presteranno reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile in tutti i casi di azione penale avente per oggetto i reati previsti all'articolo 7, inclusi gli elementi di prova di cui disponessero, necessari all'esercizio dell'azione stessa. In ogni caso la legge applicabile all'esecuzione di una richiesta di assistenza sarà quella dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non interferiranno sugli impegni derivanti da qualsiasi altro trattato, bilaterale o multilaterale, che disciplina o disciplinerà, parzialmente o totalmente, l'assistenza reciproca in materia penale.

 

     Art. 13A

     Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie ei installazioni nucleari.

 

     Art. 14.

     1. Ciascuno Stato contraente informerà il depositario circa le leggi ed i regolamenti emanati in attuazione della presente Convenzione. Il depositario comunicherà periodicamente tali informazioni a tutti gli Stati contraenti.

     2. Lo Stato contraente, sul cui territorio il presunto autore del reato sia perseguito, comunicherà, nella misura possibile, in primo luogo agli Stati direttamente interessati il risultato dell'azione penale. Lo Stato contraente comunicherà tale risultato anche al depositario che ne informerà tutti gli Stati.

     3. Allorchè il reato è commesso su materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio di uno Stato parte e allorchè il presunto autore del reato e le materie nucleari rimangono in detto territorio, ovvero allorchè è commesso un reato contro un'installazione nucleare e il presunto autore del reato rimane nel territorio dello Stato Parte in cui è stato commesso il reato, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Stato parte di fornire informazioni sulle relative procedure penali.

 

     Art. 15.

     Gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione stessa.

 

     Art. 16.

     (1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica adottata l'8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza degli Stati parte per esaminare l'applicazione della presente Convenzione e valutare l'efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in corso.

     (2) Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza degli Stati parte potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.

 

     Art. 17.

     1. In caso di controversia fra due o più Stati contraenti circa l'interpretazione o applicazione della Convenzione, detti Stati contraenti si consulteranno al fine di risolvere la controversia stessa mediante negoziato o tutt'altro sistema pacifico di risoluzione della controversia accettabile da tutte le parti alla controversia stessa.

     2. Ogni controversia di tale tipo, che non possa essere risolta come previsto al paragrafo 1, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad arbitrato o rimessa, per decisione, alla Corte internazionale di giustizia. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti alla controversia non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, una qualsiasi delle parti può richiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto fra le richieste delle parti alla controversia, prevale la richiesta fatta al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. Ogni Stato contraente può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o al momento della sua adesione, dichiarare di non ritenersi vincolato dall'una o l'altra o da entrambe le due procedure di risoluzione delle controversie previste al paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ogni Stato contraente, che abbia opposto una riserva a norma del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento togliere detta riserva mediante notifica al depositario.

 

     Art. 18.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a Vienna, nonché presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo 1980 fino alla data della sua entrata in vigore.

     2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

     3. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati.

     4.

     a) La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni internazionali e di organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione o aventi altro carattere, purché ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e sia competente a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie incluse nella presente Convenzione.

     b) Nei settori di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno in nome proprio i diritti e si assumeranno le obbligazioni attribuite dalla presente Convenzione agli Stati contraenti.

     c) Al momento di diventare parte contraente, una tale organizzazione fornirà al depositario una dichiarazione indicante quali siano i propri Stati membri e quali gli articoli della presente Convenzione non applicabili.

     d) Tale organizzazione non disporrà di alcun voto proprio in aggiunta a quelli dei propri Stati membri.

     5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, saranno depositati presso il depositario.

 

     Art. 19.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

     2. Per quegli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno successivamente al deposito del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tali Stati, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

 

     Art. 20.

     1. Senza pregiudicare quanto disposto all'articolo 16, uno Stato contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto sarà sottoposto al depositario che lo comunicherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti. Se la maggioranza degli Stati contraenti richiederà al depositario di convocare una conferenza per esaminare tali emendamenti, il depositario stesso inviterà tutti gli Stati contraenti a partecipare a tale conferenza che si aprirà non prima di 30 giorni dalla spedizione degli inviti. Ogni emendamento approvato in sede di conferenza da una maggioranza di due terzi di tutti gli Stati contraenti sarà comunicato, senza ritardo, dal depositario a tutti gli Stati contraenti.

     2. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuno Stato contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati contraenti avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di qualunque altro Stato contraente il giorno in cui tale Stato contraente depositerà il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

 

     Art. 21.

     1. Qualunque Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario.

     2. La denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

 

     Art. 22.

     Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati:

     a) ogni firma della presente Convenzione;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

     c) l'apposizione ed il ritiro di qualsiasi riserva, a norma dell'articolo 17;

     d) qualsiasi comunicazione da parte di una organizzazione, a norma del paragrafo 4c) dell'articolo 18;

     e) l'entrata in vigore della presente Convenzione;

     f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione;

     g) ogni denuncia effettuata in virtù dell'articolo 21.

 

     Art. 23.

     Il testo originale della presente Convenzione, le cui traduzioni in arabo, cinese, inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che provvederà a farne pervenire copie autentiche della medesima a tutti gli Stati.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione, aperta alla firma il 3 marzo 1980 a Vienna e New York.

     (Seguono le firme)

 

     Allegato I - Livelli di protezione fisica da applicare al trasporto internazionale di materiale nucleare, secondo la classificazione dell'Allegato II

     1. I seguenti livelli di protezione fisica si applicano al materiale nucleare in deposito temporaneo in corso di trasporto internazionale:

     a) i materiali della categoria III devono essere immagazzinati all'interno di una zona il cui accesso è controllato;

     b) i materiali della categoria II devono essere immagazzinati all'interno di una zona costantemente sorvegliata da guardie e dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti di accesso adeguatamente controllati, o in una qualsiasi zona con un equivalente livello di protezione fisica;

     c) i materiali della categoria I devono essere immagazzinati all'interno di una zona protetta come per i materiali della suddetta categoria II, alla quale, in aggiunta, l'accesso è limitato soltanto alle persone di riconosciuto affidamento, e che è sotto sorveglianza di guardie che sono in stretto collegamento con appropriate forze di pronto intervento.

     Le particolari misure previste in questo contesto dovrebbero avere come obiettivo la scoperta e la prevenzione di qualsiasi attacco, accesso non autorizzato o rimozione non autorizzata di materiale.

     2. I seguenti livelli di protezione fisica si applicano al materiale nucleare in corso di trasporto internazionale:

     a) per i materiali delle categorie II e III, il trasporto dovrà essere effettuato con speciali precauzioni, comprendenti accordi preventivi tra lo spedizioniere, destinatario e trasportatore ed accordo preventivo tra le persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione e regolamentazione degli Stati esportatore ed importatore precisando il momento, il luogo e le procedure per il trasferimento delle responsabilità concernenti il trasporto;

     b) per i materiali della categoria I, il trasporto dovrà essere effettuato con le speciali precauzioni sopra indicate per il trasporto dei materiali di categoria II e III, e, in aggiunta, sotto la costante sorveglianza di una scorta e di condizioni che assicurino uno stretto collegamento con appropriate forze di pronto intervento;

     c) per l'uranio naturale, non sotto forma di minerale o di residui di minerale, la protezione per il trasporto di quantitativi di uranio superiori a 500 kg comprenderà l'avviso preventivo della spedizione specificando le modalità del trasporto, il momento previsto dell'arrivo e la conferma del ricevimento della spedizione.

 

     Allegato II - Tabella: Classificazione del materiale nucleare in categorie

 

Materiale

Categoria

 

 

I

II

III (c)

1. Plutonio (a)

Non irradiato (b)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno ma più di 15 g

 

 

 

 

 

2. Uranio-235

Non irradiato (b)

5 kg o più

Meno di 5 kg ma più di 1 kg

1 kg o meno ma più di 15 g

 

 

 

 

 

 

- uranio arricchito al 20% o più in U-235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uranio arricchito al 10% o più in U-235 ma meno del 20% in U-235

 

10 kg o più

Meno di 10 kg ma più di 1 kg

 

 

 

 

 

 

- uranio arricchito più di quello naturale, ma meno del 10% in U-235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10 kg o più

3. Uranio-233

Non irradiato (b)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno ma più di 15 g

4. Combustibile irradiato

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Uranio impoverito o naturale, torio o combustibile a basso arricchimento (contenuto fissile inferiore al 10%) (d) (e)

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(a) Tutto il plutonio eccetto quello con una concentrazione isotopica in plutonio-238 superiore all'80%.

(b) Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d'irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

(c) Le quantità di materiale che non rientrano nella categoria.

(d) Sebbene sia raccomandato questo livello di protezione, ad arbitrio dello Stato, previa valutazione delle specifiche circostanze, assegnare una differente categoria di protezione fisica.

(e) Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell'irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d'irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.


[1] Così modificata dagli Emendamenti ratificati con L. 28 aprile 2015, n. 58.