§ 94.1.672 - Legge 24 ottobre 1980, n. 743.
Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/10/1980
Numero:743


Sommario
Art. 1.      I tre Governi costituiscono una Commissione internazionale, chiamata qui di seguito "la Commissione" per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo
Art. 2.      La Commissione ha per compito di stabilire una collaborazione più stretta tra i servizi competenti dei tre Governi in vista della lotta contro l'inquinamento delle acque [...]
Art. 3.      Al fine di assolvere ai suoi compiti, nel campo d'applicazione del presente Accordo, la Commissione è incaricata
Art. 4.      La Commissione è composta dalle delegazioni dei tre Governi. Ciascun Governo designa al massimo sette delegati di cui uno è capo della delegazione. Ciascuna delegazione [...]
Art. 5.      La Commissione è assistita da un Comitato tecnico composto di esperti in materia di protezione delle acque. Ciascun Governo designa alcuni esperti tecnici
Art. 6.      La Presidenza della Commissione è assicurata per due anni successivamente dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine dei Governi quale figura nel Preambolo
Art. 7.      La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente. Sessioni straordinarie sono convocate dal Presidente, su [...]
Art. 8.      Ciascuna delegazione dispone di un voto
Art. 9.      La Commissione stabilisce i contatti che essa ritiene necessari con tutti gli organismi internazionali competenti in materia di inquinamento delle acque
Art. 10.      La Commissione fornisce ogni anno ai tre Governi un rapporto sull'attività nel quale figurano in particolare i risultati degli studi e delle ricerche che essa promuove, [...]
Art. 11.      Ciascun Governo assume le spese della sua delegazione in seno alla Commissione, al Comitato tecnico ed agli eventuali gruppi di lavoro nonché le spese di ricerche [...]
Art. 12.      La Commissione stabilisce il suo regolamento interno
Art. 13.      Il Segretariato della Commissione è assicurato dal Centro scientifico di Monaco
Art. 14.      Le lingue di lavoro della Commissione sono il francese e l'italiano
Art. 15.      Ciascuno dei Governi firmatari notificherà al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per la messa [...]


§ 94.1.672 - Legge 24 ottobre 1980, n. 743.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.

(G.U. 12 novembre 1980, n. 310, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 15 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo

 

     Art. 1.

     I tre Governi costituiscono una Commissione internazionale, chiamata qui di seguito "la Commissione" per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

 

          Art. 2.

     La Commissione ha per compito di stabilire una collaborazione più stretta tra i servizi competenti dei tre Governi in vista della lotta contro l'inquinamento delle acque del mare territoriale e delle acque interne del litorale continentale compreso entro, ad Ovest, il meridiano 6° 7' di longitudine Est ed, ad Est, il meridiano 9° 8' di longitudine Est.

     La Commissione può, se del caso, procedere, secondo la procedura prevista all'art. 8, all'estensione dei limiti geografici precitati, salvo obiezioni da parte di uno dei tre Governi entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.

 

          Art. 3.

     Al fine di assolvere ai suoi compiti, nel campo d'applicazione del presente Accordo, la Commissione è incaricata:

     a) di esaminare ogni problema d'interesse comune relativo all'inquinamento delle acque;

     b) di promuovere una concertazione dei servizi amministrativi competenti al fine di realizzare:

     - un inventario delle zone inquinate;

     - una mutua e reciproca informazione sui progetti di strutturazione che sarebbero suscettibili di creare un grave rischio di inquinamento;

     - uno studio economico delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie alla lotta contro l'inquinamento delle acque;

     c) di favorire e di promuovere eventualmente gli studi e le ricerche, gli scambi di informazioni e gli incontri di esperti nel quadro di una cooperazione scientifica di cui essa definisce i temi tenendo conto dei lavori e dei mezzi materiali locali, nazionali o internazionali già esistenti;

     d) di proporre ai tre Governi ogni misura atta a proteggere le acque, specie attraverso accordi particolari.

 

          Art. 4.

     La Commissione è composta dalle delegazioni dei tre Governi. Ciascun Governo designa al massimo sette delegati di cui uno è capo della delegazione. Ciascuna delegazione può comprendere (inoltre) degli esperti per l'esame di questioni particolari.

 

          Art. 5.

     La Commissione è assistita da un Comitato tecnico composto di esperti in materia di protezione delle acque. Ciascun Governo designa alcuni esperti tecnici.

     La Commissione può altresì disporre la costituzione di altri gruppi di lavoro per lo studio di determinati problemi.

 

          Art. 6.

     La Presidenza della Commissione è assicurata per due anni successivamente dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine dei Governi quale figura nel Preambolo.

     Tuttavia, la Presidenza è assicurata, per il primo periodo, dal capo della delegazione monegasca.

 

          Art. 7.

     La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente. Sessioni straordinarie sono convocate dal Presidente, su domanda di una delegazione. Il Presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione può indicarvi i punti che essa desidera vedere trattati. Il progetto di ordine del giorno è presentato alle delegazioni due mesi prima della data fissata per la riunione.

 

          Art. 8.

     Ciascuna delegazione dispone di un voto.

     Le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

 

          Art. 9.

     La Commissione stabilisce i contatti che essa ritiene necessari con tutti gli organismi internazionali competenti in materia di inquinamento delle acque.

 

          Art. 10.

     La Commissione fornisce ogni anno ai tre Governi un rapporto sull'attività nel quale figurano in particolare i risultati degli studi e delle ricerche che essa promuove, nonché le sue proposte.

 

          Art. 11.

     Ciascun Governo assume le spese della sua delegazione in seno alla Commissione, al Comitato tecnico ed agli eventuali gruppi di lavoro nonché le spese di ricerche condotte sul proprio territorio.

     Le spese d'interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalità proposte dalla Commissione e decise dai suddetti Governi. La stessa procedura verrà anche applicata nel caso in cui delle ricerche straordinarie fossero decise all'unanimità dalla Commissione.

 

          Art. 12.

     La Commissione stabilisce il suo regolamento interno.

 

          Art. 13.

     Il Segretariato della Commissione è assicurato dal Centro scientifico di Monaco.

 

          Art. 14.

     Le lingue di lavoro della Commissione sono il francese e l'italiano.

 

          Art. 15.

     Ciascuno dei Governi firmatari notificherà al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per la messa in vigore del presente Accordo; il Governo del Principato di Monaco confermerà immediatamente la data della ricezione delle notifiche ed informerà gli altri Governi firmatari.

     L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

     Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua messa in vigore, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento. Detta denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al Governo depositario che ne informerà subito gli altri Governi firmatari.

     L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese ed italiana fanno ugualmente fede, verrà depositato presso gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne riemetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.