§ 94.1.562 - Legge 5 maggio 1976, n. 404.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:05/05/1976
Numero:404


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente Convenzione, s'intende per
Art. 2.      Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il [...]
Art. 3.      Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sarà applicata la presente Convenzione e che comprenderanno una o più delle [...]
Art. 4.      Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della produzione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica [...]
Art. 5.      Allorché uno Stato contraente esige, in virtù della sua legislazione nazionale, l'adempimento di formalità quale condizione per la protezione dei produttori di [...]
Art. 6.      Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, può nella sua [...]
Art. 7.      1. La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti [...]
Art. 8.      1. L'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. [...]
Art. 9.      1. La presente Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 [...]
Art. 10.      Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione
Art. 11.      1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione
Art. 12.      1. Qualsiasi Stato contraente ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell'insieme dei territori previsti [...]
Art. 13.      1. La presente Convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede


§ 94.1.562 - Legge 5 maggio 1976, n. 404.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

(G.U. 12 giugno 1976, n. 154, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

     1) all'art. 75 è aggiunto il seguente secondo comma:

     "Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'art. 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.";

     2) l'art. 77 è sostituito dal seguente:

     "I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

     Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.";

     3) nell'art. 171, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;".

 

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

     a) “fonogramma", qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

     b) “produttore di fonogrammi", la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

     c) “copia", un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;

     d) “distribuzione al pubblico", qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.

 

          Art. 2.

     Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l'importazione di tali copie, allorché la produzione o l'importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

 

          Art. 3.

     Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sarà applicata la presente Convenzione e che comprenderanno una o più delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d'autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

 

          Art. 4.

     Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della produzione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovrà essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell'anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell'anno nel corso del quale il fonogramma è stato pubblicato per la prima volta.

 

          Art. 5.

     Allorché uno Stato contraente esige, in virtù della sua legislazione nazionale, l'adempimento di formalità quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sarà considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l'astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo P accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione è riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d'identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovrà comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

 

          Art. 6.

     Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, può nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potrà essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti:

     a) la riproduzione è destinata ad uso esclusivo dell'insegnamento o della ricerca scientifica;

     b) la licenza sarà valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorità competente ha concesso la licenza e non si estenderà all'esportazione delle copie;

     c) la riproduzione fatta in base alla licenza dà diritto a un'equa remunerazione che è stabilita dalla suddetta autorità tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.

 

          Art. 7.

     1. La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali.

     2. La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilirà, all'occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione è registrata su un fonogramma, nonché le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione.

     3. Nessuno Stato contraente è tenuto ad applicare le disposizioni della presente Convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest'ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato.

     4. Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione può, con una notifica depositata presso il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, dichiarare che applicherà tale criterio invece di quello della nazionalità del produttore.

 

          Art. 8.

     1. L'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato Contraente comunica non appena possibile all'Ufficio Internazionale il testo di ogni nuova legge nonché tutti i testi ufficiali concernenti tale questione.

     2. L'Ufficio Internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente Convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla Convenzione.

     3. L'Ufficio Internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

 

          Art. 9.

     1. La presente Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

     2. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica o alla accettazione degli Stati firmatari. Essa è aperta all'adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente Articolo.

     3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     4. Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione esso deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

 

          Art. 10.

     Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

 

          Art. 11.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione.

     2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale avrà informato gli Stati, in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4, del deposito del suo strumento.

     3. Qualsiasi Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente Convenzione viene applicata all'insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

     4. Tuttavia, il paragrafo precedente non dovrà in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l'accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente Convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtù di detto paragrafo.

 

          Art. 12.

     1. Qualsiasi Stato contraente ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell'insieme dei territori previsti nell'articolo 11, paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. La denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notifica.

 

          Art. 13.

     1. La presente Convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede.

     2. Saranno redatti dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese.

     3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

     a) le firme della presente Convenzione;

     b) il deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione;

     c) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione;

     d) qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3);

     e) il ricevimento delle notifiche di denuncia.

     4. Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale informa gli Stati previsti nell'articolo 9, paragrafo 1, delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonché delle dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

     5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due copie certificate conformi della presente Convenzione agli Stati previsti nell'articolo 9, paragrafo 1).