§ 94.1.487 - Legge 18 maggio 1973, n. 304.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:18/05/1973
Numero:304


Sommario
Art. 1.      Ogni parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del presente accordo
Art. 2.      1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo [...]
Art. 3.      Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo
Art. 4.      1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, nè superare i 30 anni di età
Art. 5.      La persona collocata alla pari sarà munita di un certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato generale di salute
Art. 6.      1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente accordo, formano [...]
Art. 7.      L'accordo di cui all'articolo 6 precisa in particolare le condizioni alle quali la persona collocata alla pari prenderà parte alla vita della famiglia ospitante, pur [...]
Art. 8.      1. La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale
Art. 9.      La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente [...]
Art. 10.      1. Ogni parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul [...]
Art. 11.      1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante un preavviso di due [...]
Art. 12.      L'autorità competente di ogni parte contraente indicherà le organizzazioni pubbliche e potrà autorizzare organizzazioni private ad occuparsi del collocamento alla pari
Art. 13.      1. Ciascuna parte contraente presenterà ogni 5 anni, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, nella forma che dovrà essere determinata dal Comitato dei Ministri, [...]
Art. 14.      1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne parti mediante
Art. 15.      1. Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti parti dell'accordo in conformità delle [...]
Art. 16.      1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi
Art. 17.      1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del [...]
Art. 18.      1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del [...]
Art. 19.      1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del [...]
Art. 20.      1. Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato
Art. 21.      Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente accordo
Art. 22.      Il Protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante


§ 94.1.487 - Legge 18 maggio 1973, n. 304.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969

(G.U. 18 giugno 1975, n. 155)

 

 

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

     2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'accordo stesso.

 

Accordo europeo sul collocamento alla pari

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     Ogni parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del presente accordo.

 

          Art. 2.

     1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.

     2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate alla pari".

 

          Art. 3.

     Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo.

 

          Art. 4.

     1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, nè superare i 30 anni di età.

     2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall'autorità competente del Paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di età.

 

          Art. 5.

     La persona collocata alla pari sarà munita di un certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato generale di salute.

 

          Art. 6.

     1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.

     2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo precedente sarà depositato nel Paese ospitante presso l'autorità competente o presso l'organismo da essa designato.

 

          Art. 7.

     L'accordo di cui all'articolo 6 precisa in particolare le condizioni alle quali la persona collocata alla pari prenderà parte alla vita della famiglia ospitante, pur godendo di un certo grado di indipendenza.

 

          Art. 8.

     1. La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale.

     2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.

     3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione.

     4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le piccole spese il cui ammontare e la cui periodicità verranno stabilite nell'accordo di cui all'articolo 6.

 

          Art. 9.

     La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.

 

          Art. 10.

     1. Ogni parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente.

     2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunità Europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prenderà a suo carico tutte le spese.

     3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'allegato I sarà notificata da ogni parte contraente in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

 

          Art. 11.

     1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante un preavviso di due settimane.

     2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedano.

 

          Art. 12.

     L'autorità competente di ogni parte contraente indicherà le organizzazioni pubbliche e potrà autorizzare organizzazioni private ad occuparsi del collocamento alla pari.

 

          Art. 13.

     1. Ciascuna parte contraente presenterà ogni 5 anni, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, nella forma che dovrà essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a12 del presente accordo.

     2. I rapporti presentati dalle parti contraenti verranno sottoposti ad esame del Comitato sociale del Consiglio d'Europa.

     3. Il Comitato sociale presenterà al Comitato dei ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni; potrà egualmente fare qualsiasi proposta tendente a:

     I) migliorare le condizioni di applicazione del presente accordo;

     II) emendare o completare le disposizioni del presente accordo.

 

          Art. 14.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne parti mediante:

     a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

     b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione.

     2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 15.

     1. Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti parti dell'accordo in conformità delle disposizioni dell'articolo 14.

     2. L'accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

 

          Art. 16.

     1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.

     2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

 

          Art. 17.

     1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i territori ai quali verrà applicato il presente accordo.

     2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente accordo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare.

     3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 20 del presente accordo.

 

          Art. 18.

     1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può dichiarare di fare uso di una o più delle riserve elencate all'allegato II del presente accordo. Non è ammessa nessun'altra riserva.

     2. Ogni Stato firmatario od ogni parte contraente può ritirare totalmente o in parte, una propria riserva formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la quale avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata ricevuta.

 

          Art. 19.

     1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10.

     2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 verrà indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed indicherà la data a partire dalla quale avrà efficacia.

 

          Art. 20.

     1. Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato.

     2. Ogni parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente accordo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

 

          Art. 21.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente accordo:

     a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

     b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;

     c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

     d) le prestazioni elencate nell'Allegato I

     e) ogni data di entrata in vigore del presente accordo, in conformità dell'articolo 15;

     f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;

     g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18;

     h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18;

     i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;

     l) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.

 

          Art. 22.

     Il Protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

     Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1969, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II Riserve

     Ogni parte contraente può dichiarare di riservarsi il diritto di:

     a) ritenere che l'espressione "persona collocata alla pari" venga applicata soltanto nel caso di persone di sesso femminile;

     b) adottare, dei due metodi indicati all'articolo 6, paragrafo 1, solo quello che stabilisce che il contratto dovrà essere stipulato prima che la persona collocata alla pari abbia lasciato il Paese in cui risiedeva;

     c) derogare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, disponendo che i premi dell'assicurazione siano versati per metà dalla famiglia ospitante e che tale deroga venga portata, prima della stipulazione del contratto, a conoscenza di ogni persona che desideri essere collocata alla pari;

     d) differire l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 12sino al momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di ordine pratico necessarie a tale entrata in vigore, restando inteso che la parte contraente in questione si sforzerà di adottare dette misure il più presto possibile.

 

     Protocollo

     1. Ogni parte contraente fornisce l'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I, e può apportarvi successive modifiche, sotto la propria responsabilità.

     2. Le prestazioni di cui all'Allegato I devono comportare, nella misura massima possibile, la copertura delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere.