§ 94.1.475 - Legge 23 dicembre 1972, n. 920.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/12/1972
Numero:920

§ 94.1.475 - Legge 23 dicembre 1972, n. 920.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi.

(G.U. 23 gennaio 1973, n. 19)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con allegato protocollo, di cui all'art. 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 36 della convenzione medesima.

 

     Art. 3.

     I lasciti, i legati, le donazioni e qualsiasi altro atto di liberalità, mortis causa o tra vivi, a favore dell'Istituto universitario europeo, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

 

     Art. 4.

     Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.

 

     Art. 5.

     In applicazione dell'art. 19 della Convenzione è autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 cosi ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.

 

     Art. 6.

     In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'art. 25 della Convenzione, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per la progettazione, la costruzione e l'arredamento in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo, nonché per la realizzazione delle occorrenti attrezzature, comprese quelle di carattere sportivo, ricreativo e residenziale; per le opere di urbanizzazione connesse al funzionamento del complesso edilizio universitario e per l'eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici.

     Detta somma sarà scritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1973 e lire 2.000 milioni per l'anno 1974.

 

     Art. 7.

     E' istituita una commissione con i compiti di cui al successivo art . 8, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, così composta:

     un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della commissione;

     un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo;

     il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato;

     il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato;

     quattro membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze.

     All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento.

     Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Per i compiti di cui ai successivi articoli 8, lettere b) e c), 9 e 10 la commissione è integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonché dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato è obbligatoria per la validità delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma.

     Detta commissione cesserà dalle sue funzioni allorché saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente art. 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'Istituto universitario europeo.

 

     Art. 8.

     I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

     a) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo tenendo conto, altresì, delle indicazioni che potrà fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario;

     b) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare;

     c) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati;

     d) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare;

     e) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso.

     Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può conferire anche incarichi di studio o consulenza.

 

     Art. 9.

     Alla progettazione del complesso si può provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o più liberi professionisti designati a norma del precedente art. 8.

     Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonché l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo art. 10, previo parere della commissione di cui all'art. 7.

     I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.

 

     Art. 10.

     All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonché alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'art. 7.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 11.

     La direzione dei lavori potrà essere affidata al progettista incaricato o vincitore del concorso o, in caso di più progettisti, ad uno di essi su parere della commissione predetta.

 

     Art. 12.

     Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonché quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma.

     Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

 

     Art. 13.

     Per le necessità di approntamento e sistemazione, della sede dell'Istituto, tutti gli atti ed i contratti posti in essere dall'amministrazione dello Stato in applicazione della presente legge, nonché i materiali acquistati ai fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 140 milioni previsto per l'anno 1973 dall'art. 5 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

     A quello di lire 1.500 milioni per l'anno 1973, previsto dall'art. 6, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo

 

Capitolo I

 

PRINCIPI RELATIVI ALLA CREAZIONE DELL'ISTITUTO

 

     Art. 1.

     Con la presente Convenzione gli Stati membri delle Comunità europee (in appresso denominati Stati contraenti) creano in comune l'Istituto universitario europeo (in appresso denominato Istituto) dotato di personalità giuridica.

     L'Istituto ha sede a Firenze.

 

     Art. 2.

     1. - L'Istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto del pluralismo culturale e linguistico europeo e dei legami con le civiltà extraeuropee [1] .

     Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerca al livello universitario più elevato.

     Nell'ambito del programma generale delle sue attività scientifiche, l'Istituto sviluppa programmi di ricerca di carattere interdisciplinare sui principali problemi che deve fronteggiare la società europea contemporanea e in particolare sui problemi connessi con la costruzione europea [2] .

     2. - L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche.

 

     Art. 3.

     1. - Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della libertà di ricerca o di insegnamento.

     2. - Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari o scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca.

     3. - Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le università e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo; esso può concludere accordi con Stati ed organismi internazionali.

 

     Art. 4.

     L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunità necessari al compimento della loro missione, in conformità del protocollo allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

     L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimità dal Consiglio superiore.

 

Capitolo II

 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

 

     Art. 5.

     Gli organi dell'Istituto sono:

     a) il Consiglio superiore;

     b) il presidente dell'Istituto;

     c) il Consiglio accademico.

 

     Art. 6.

     1. - Il Consiglio superiore è composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del Consiglio e vi delega due rappresentanti.

     Il Consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze.

     2. - La presidenza del Consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti.

     3. - Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunità europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio superiore.

     4. - Il Consiglio superiore è responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'Istituto stesso.

     Il Consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti così affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6.

     5. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità:

     a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Istituto nonché le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'art. 26;

     b) stabilisce le modalità relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformità dell'art. 27;

     c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto;

     d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'Istituto;

     e) invita le personalità definite all'art. 9, paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attività del Consiglio accademico;

     f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'Istituto ed il governo della Repubblica italiana nonché ogni strumento previsto dall'art. 3, paragrafo 3;

     g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto;

     h) ammette una deroga all'art. 8, paragrafo 3;

     i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all'art. 11 o crea nuovi dipartimenti;

     j) esprime il parere favorevole di cui all'art. 34;

     k) adotta le disposizioni di cui all'art. 34.

     6. - Il Consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare:

     a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto;

     b) approva il bilancio dell'Istituto e dà atto al presidente dell'esecuzione del bilancio;

     c) approva, su proposta del Consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento;

     d) istituisce un consiglio di ricerca determinandone, previa consultazione del consiglio accademico, la struttura e le attribuzioni [3] ;

     e) istituisce o sopprime centri interdisciplinari interni all'Istituto previa consultazione del Consiglio accademico e dei consigli e del consiglio di ricerca [4] ;

     f) stabilisce il proprio regolamento interno [5] .

     7. - Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio 2

Germania 4

Francia 4

Italia 4

Lussemburgo 1

Paesi Bassi 2

     Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro governi.

     8. - Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio superiore per le quali è richiesta l'unanimità.

 

     Art. 7.

     1. - Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della Convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto.

     2. - Ha l'incarico di amministrare l'Istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo.

     Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennale e li presenta al Consiglio superiore, previa consultazione dei Consiglio accademico.

     Nomina i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare e gli altri membri del corpo insegnante, designati in conformità delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 2 [6] .

     Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto.

     3. - Il presidente dell'Istituto è scelto dal Consiglio superiore previa consultazione del Consiglio accademico. Le modalità della cooperazione tra il consiglio superiore ed il Consiglio accademico per preparare questa decisione sono adottate dal consiglio superiore che delibera all'unanimità, previo parere del Consiglio accademico.

     E' nominato per cinque anni. Il consiglio superiore che delibera all'unanimità, previo parere del Consiglio accademico, può prolungare il suo mandato per un periodo massimo di tre anni.

     Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) determinano le condizioni alle quali si può porre fine al suo mandato, su iniziativa sua o dell'Istituto [7] .

 

     Art. 8.

     1. - Un segretario generale assiste il presidente dell'Istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione.

     2. - Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dall'art. 6, paragrafo 5,. lettera a).

     3. - Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalità, salvo unanime decisione contraria del Consiglio superiore.

 

     Art. 9.

     1. - Il Consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e d'insegnamento, fatte salve le competenze degli altri organi dell'Istituto.

     Esso è presieduto dal Presidente dell'Istituto.

     2. - Un Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente dell'Istituto, assistito dal segretario generale è composto dal presidente, dai capi di dipartimento, dai direttori dei centri previsti all'articolo 11, paragrafo 3 e da un rappresentante dei ricercatori assiste il presidente, a sua richiesta, nell'esecuzione dei compiti dell'Istituto.

     Il Comitato esecutivo prepara i lavori del Consiglio accademico. Esso designa i membri del corpo insegnante diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettera e). Esso stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi.

     Esso svolge compiti particolari affidatigli dal Consiglio accademico.

     Riferisce regolarmente al Consiglio accademico e al consiglio superiore sulle condizioni in cui a svolto le sue missioni [8] .

     3. - Sono membri del Consiglio accademico:

     a) il presidente dell'Istituto;

     b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto;

     c) i capi di dipartimento;

     d) i direttori di centro interdisciplinare;

     e) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi;

     f) tutti gli assistenti addetti all'Istituto o una parte di essi;

     g) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante;

     h) rappresentanti dei ricercatori;

     i) rappresentanti dei membri di altre categorie che partecipano in seno all'Istituto allo svolgimento delle sue missioni.

     Il Consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del Consiglio accademico alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza [9] .

     4. - Le disposizioni regolamentari previste dall'art. 6, paragrafo 5, lettera a), determinano:

     a) il numero dei membri del Consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 3, lettere e), f), g), h) e i) nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato;

     b) le norme di maggioranza applicabili in seno al Consiglio accademico;

     c) le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo [10] .

     5. - Il Consiglio accademico:

     a) approva i programmi di studi dei dipartimenti e, previa consultazione del consiglio di ricerca, i loro programmi di ricerca;

     b) approva, previa consultazione del consiglio di ricerca, i programmi di ricerca dei centri interdisciplinari;

     c) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale;

     d) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerche e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto;

     e) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare, i professori e gli assistenti chiamati a far parte a tempo pieno del corpo insegnante dell'Istituto;

     f) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14;

     g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al Consiglio superiore [11] .

     6. - Il Consiglio accademico può prendere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio superiore proposte sulle questioni che sono di competenza di quest'ultimo.

     7. - Un ufficio di presidenza del Consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Istituto e assistito dal segretario generale, e composto dal presidente e dai capi di dipartimento, svolge i compiti particolari affidatigli dal Consiglio accademico. Esso rende conto a quest'ultimo delle condizioni in cui ha svolto tali compiti [12] .

 

Capitolo III

 

STRUTTURA ACCADEMICA

 

A.

 

ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA

 

     Art. 10. [13]

     L'Istituto è organizzato in dipartimenti, che costituiscono le unità di base della ricerca e dell'insegnamento.

 

     Art. 11.

     1. - Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline:

     scienze economiche;

     scienze giuridiche;

     scienze politiche e sociali;

     storia e civiltà.

     Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tal scopo il Consiglio accademico può formulare raccomandazioni.

     Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tal scopo il Consiglio accademico può formulare raccomandazioni.

     2. - Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal Consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli incombono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento.

     3. - L'Istituto può, in funzione dei dipartimenti creati dall'Istituto, comprendere uno o più centri di studi e di ricerche interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro nonché la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali di funzionamento sono decise dal consiglio superiore che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Consiglio accademico e del consiglio di ricerca [14] .

 

     Art. 12.

     1. - Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attività di un seminario può svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti.

     L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi.

     2. - I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all'art. 9, paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto.

     Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovrà svolgere viene comunicato al Consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti.

     3. - L'Istituto può organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano già una esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.

 

     Art. 13.

     1. - L'Istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, finanziati dal bilancio annuo di funzionamento.

     2. - La Repubblica italiana s'impegna a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei.

     Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono fissate nell'accordo relativo alla sede.

 

     Art. 14.

     1. - L'Istituto è abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche, un Dottorato dell'Istituto universitario europeo ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso l'Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale, di alto livello, che abbia riscosso l'accordo dell'Istituto e che deve essere pubblicato ai sensi delle disposizioni fissate in applicazione del paragrafo 4 [15] .

     2. - L'Istituto è anche abilitato a conferire un titolo di livello inferiore al dottorato ai ricercatori che hanno compiuto almeno un anno di studi nell'Istituto e hanno soddisfatto le condizioni specifiche per tale titolo stabilite in applicazione del paragrafo 4 [16].

     3. - Quando lasciano l'Istituto i ricercatori dell'Istituto ai quali non sia stato conferito uno dei titoli di cui ai paragrafi 1 e 2 ricevono dall'Istituto su loro richiesta un certificato che attesta gli studi e le ricerche effettuati presso lo stesso [17] .

     4. - Le condizioni per il rilascio dei titoli e del certificato previsti dal presente articolo sono definite dal Consiglio accademico e richiedono l'approvazione del Consiglio superiore [18] .

 

B.

 

CORPO INSEGNANTE E RICERCATORI

 

     Art. 15.

     1. - Il corpo insegnante è composto dai capi di dipartimento, dai direttori di centro interdisciplinare, dai professori, dagli assistenti e dagli altri docenti [19] .

     2. - I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalità aventi la cittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto può inoltre ricorrere al concorso di cittadini di altri Stati.

     3. - Gli Stati contraenti nei limiti delle loro possibilità, prendono tutte le disposizioni atte a facilitare la mobilità delle persone invitate a far parte del corpo insegnante dell'Istituto.

 

     Art. 16.

     1. - Ai sensi della Convenzione, i ricercatori dell'Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneità ad intraprendere o proseguire ricerche, che soddisfino alle condizioni previste all'art. 27, paragrafo 3 e che siano ammessi all'Istituto.

     2. - L'Istituto è aperto ai cittadini degli Stati contraenti.

     Possono essere ammessi cittadini di altri Stati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore previa consultazione del Consiglio accademico.

     3. - L'ammissione all'Istituto è decisa dalla commissione di ammissione in base alle norme stabilite dalla Convenzione e dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore. La commissione tiene conto della qualificazione dei candidati e, nella misura del possibile, della loro origine geografica.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti collaborano con l'Istituto per l'applicazione della procedura di ammissione.

 

     Art. 17.

     1. - Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, la concessione ai propri cittadini ammessi all'Istituto di borse di studio che si rendessero necessarie a causa della loro situazione economica, prendendo, se necessario, ogni provvedimento utile per l'opportuno adattamento delle disposizioni che disciplinano la concessione di borse.

     2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere l'istituzione di un fondo speciale per l'assegnazione di determinate borse di studio; questo fondo potrebbe, tra l'altro, essere alimentato da contributi privati.

     3. - Le disposizioni precedenti non escludono che i ricercatori dell'Istituto possano beneficiare delle borse di studio assegnate dalle Comunità europee ai ricercatori che svolgono lavori relativi all'edificazione dell'Europa.

 

Capitolo IV

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 18.

     1. - Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento.

     2. - Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

     Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

     Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate dell'Istituto.

     3. - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     4. - Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane.

 

     Art. 19.

     1. - I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio 7,9

Germania 28

Francia 28

Italia 28

Lussemburgo 0,2

Paesi Bassi 7,9

     2. - A decorrere dal 1° gennaio 1978, il finanziamento sarà fissato su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunità europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario.

 

     Art. 20.

     1. - Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'art. 26.

     2. - Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'art. 26, gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo.

     3. - Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità delle disposizioni regolamentari finanziarie.

 

     Art. 21.

     1. - Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni regolamentari finanziarie ed entro i limiti degli stanziamenti attribuiti. Egli rende conto della sua gestione al Consiglio superiore.

     2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da suddivisione a suddivisione.

 

     Art. 22.

     Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni regolamentari finanziarie del limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a disposizione dell'Istituto stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

     Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio superiore può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al comma precedente.

     Gli Stati contraenti versano ogni mese, a titolo provvisionale, in conformità del criterio di ripartizione adottato per l'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 23.

     1. - Il Consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di quattro anni. Il mandato dei verificatori non è rinnovabile [20] .

     La verifica, effettuata sulla base dei documenti e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di constatare la legalità e la regolarità di tutte le entrate e di tutte le spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria.

     I verificatori trasmettono annualmente al Consiglio superiore una relazione sul risultato del loro esame.

     Il presidente fornisce ogni informazione e l'assistenza di cui i verificatori potrebbero aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

     2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie determinano le condizioni alle quali viene dato atto al presidente dell'esecuzione del bilancio.

 

     Art. 24.

     1. - Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale e, previa consultazione del Consiglio accademico, lo sottopone al Consiglio superiore per esame e giudizio in merito.

     2. - Le modalità di applicazione del paragrafo precedente sono fissate dalle disposizioni regolamentari finanziarie.

 

     Art. 25.

     1. - La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto e ne assume la manutenzione.

     La Repubblica italiana mette inoltre a disposizione del corpo insegnante, dei ricercatori e del personale dell'Istituto un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno dell'Istituto.

     2. - Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite nell'accordo relativo alla sede.

 

     Art. 26.

     1. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta del presidente dell'Istituto o di uno dei membri del Consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare:

     a) le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti;

     b) le modalità relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali;

     c) le modalità e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri;

     d) le norme e le modalità di controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

     2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un Comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del Consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.

 

Capitolo V

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 27.

     1. - Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco.

     2. - Per ogni attività accademica sono scelte, tra le lingue di cui al paragrafo 1, due lingue di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori.

     Le modalità secondo cui vengono scelte tali lingue sono fissate dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità.

     3. - I docenti e i ricercatori devono avere una conoscenza sufficiente di due delle lingue elencate al paragrafo 1.

     Il Consiglio accademico può ammettere un'eccezione per gli specialisti chiamati a partecipare a determinati lavori dell'Istituto.

 

     Art. 28.

     In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto è rappresentato dal presidente.

 

     Art. 29.

     Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o più Stati contraenti e l'Istituto sull'applicazione o sull'interpretazione della Convenzione, e che non hanno potuto essere risolte dal Consiglio superiore vengono, a richiesta di una parte della controversia, sottoposte ad arbitrato.

     In questo caso il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa l'organo arbitrale che dovrà comporre la controversia.

     Gli Stati contraenti si impegnano ad eseguire le decisioni dell'organo arbitrale.

 

Capitolo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 30.

     1. - Il Consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

     2. - Il Consiglio superiore conclude l'accordo relativo alla sede e provvede alla costituzione degli altri organi previsti nella Convenzione.

     3. - I primi otto docenti dell'Istituto sono scelti all'unanimità da un Comitato accademico provvisorio composto di due rappresentanti di ciascuno degli Stati contraenti, di cui almeno uno docente universitario.

     Il Consiglio accademico potrà deliberare validamente non appena sarà composto del presidente, del segretario generale e degli otto docenti summenzionati.

 

     Art. 31.

     Il Consiglio superiore procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto deliberando all'unanimità.

 

     Art. 32.

     1. - L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana.

     2. - L'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore, che delibera all'unanimità e d'intesa con lo Stato aderente, ha determinato le necessarie modifiche da apportare alle disposizioni della Convenzione, in particolare all'art. 6, paragrafo 7, e all'art. 19, paragrafo 1.

 

     Art. 33.

     Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il Consiglio accademico possono sottoporre al Consiglio superiore progetti volti alla revisione della Convenzione. Se il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, esprime parere favorevole sulla riunione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa è convocata dal governo che assume la presidenza del Consiglio superiore.

 

     Art. 34.

     Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente Convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, prende le disposizioni del caso.

 

     Art. 35.

     1. - La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.

     2. - Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o dell'adesione a quest'ultima nonché in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la Convenzione si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

 

     Art. 36.

     La Convenzione sarà sottoposta alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti.

     Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il governo della Repubblica italiana avrà ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalità.

 

     Art. 37.

     Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati contraenti:

     a) tutte le firme;

     b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all'art. 35, paragrafo 2;

     c) l'entrata in vigore della Convenzione;

     d) ogni modifica apportata alla Convenzione in conformità dell'articolo 33.

 

     Art. 38.

     La Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.

     In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

     (Si omettono le firme)

 

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo

 

     Preambolo

     Gli Stati parti alla Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze, addì 19 aprile 1972,

     Desiderosi di definire i privilegi e le immunità necessari al buon funzionamento di detto Istituto hanno convenuto le seguenti disposizioni:

 

Capitolo I

 

REGIME APPLICABILE ALL'ISTITUTO

 

     Art. 1.

     Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto universitario europeo, in appresso denominato l'Istituto, beneficia dell'immunità di esecuzione, salvo:

     a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, e in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione da parte del suddetto autoveicolo;

     b) in caso di esecuzione di una decisione arbitrale o giurisdizionale pronunciata in applicazione di una disposizione della Convenzione o del presente Protocollo;

     c) laddove il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, abbia in un caso particolare rinunciato al beneficio della presente disposizione.

 

     Art. 2.

     1. - I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili.

     La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell'art. 19 o autorizzati dal Consiglio superiore deliberando all'unanimità.

     2. - L'Istituto non permetterà che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione.

     3. - Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.

 

     Art. 3.

     I beni e gli averi dell'Istituto non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare a un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti all'art. 1, lettere a), b) e c).

 

     Art. 4.

     1. - I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale degli Stati contraenti.

     2. - La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali d'informazione spediti dall'Istituto o all'Istituto stesso nel quadro delle sue attività ufficiali non è sottoposta ad alcuna restrizione.

     3. - L'Istituto beneficia sul territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Istituto non possono essere censurate.

 

     Art. 5.

     1. - Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Istituto i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da ogni imposta diretta.

     2. - Quando l'Istituto effettua acquisti considerevoli e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, il cui prezzo comprende imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati contraenti adottano, quando è possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti e tasse di tale natura.

     3. - Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

 

     Art. 6.

     L'Istituto può ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; può disporne liberamente, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi, per l'esercizio delle sue attività ufficiali e può avere conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

 

Capitolo II

 

REGIME APPLICABILE AI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI CONTRAENTI, AL PRESIDENTE, AL SEGRETARIO GENERALE, AI MEMBRI DEL CORPO INSEGNANTE E ALLE ALTRE PERSONE CHE FANNO PARTE DELL'ISTITUTO

 

     Art. 7.

     I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attività, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni seguenti:

     a) immunità da arresto personale o da detenzione nonché da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;

     b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;

     c) inviolabilità degli incartamenti e documenti ufficiali;

     d) tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.

 

     Art. 8.

     Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto è in loro potere affinché alle personalità che prendono parte ai lavori dell'Istituto, in particolare a quelle di cui all'art. 9, paragrafo 3, della Convenzione, vengano concesse tutte le agevolazioni amministrative necessarie, segnatamente in materia di spostamenti, soggiorno e cambio.

 

     Art. 9.

     1. - Il presidente, il segretario generale e, fatto salvo il disposto dell'art. 13, i membri del corpo insegnante e i membri del personale dell'Istituto:

     a) godono, anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Istituto, dell'immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti; questa immunità è tuttavia priva di effetti nel caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa dalle persone di cui sopra o in caso di danno causato da un autoveicolo di loro proprietà o da esse guidato;

     b) godono, con i membri della loro famiglia conviventi, delle stesse eccezioni - generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali - alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri;

     c) godono, per quanto concerne la regolamentazione monetaria o dei cambi, degli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     d) godono, in occasione della loro prima sistemazione nello Stato interessato per la durata di almeno un anno, del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia, la propria autovettura destinata al loro uso personale e i propri effetti personali, nonché del diritto di esportare in franchigia, alla cessazione delle loro funzioni in tale Stato, la propria mobilia, la propria autovettura destinata al loro uso personale ed i propri effetti personali, con riserva, nell'uno o nell'altro caso, dell'adempimento delle condizioni e restrizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui il diritto viene esercitato.

     2. - Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza delle persone che beneficiano delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 10.

     Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per assicurare e facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei ricercatori.

 

     Art. 11.

     1. - Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante, al personale ed ai ricercatori.

     Se tali prestazioni non sono previste, le persone di cui al comma precedente possono optare tra l'applicazione della legislazione dello Stato in cui si trova la sede e l'applicazione della legislazione dello Stato contraente cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato contraente di cui sono cittadini.

     Tale opzione, che può essere fatta una sola volta, prende effetto alla data d'entrata nell'Istituto.

     2. - Nel quadro dello statuto verranno adottate disposizioni appropriate e disposizioni regolamentari per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed i ricercatori cittadini di Stati diversi dagli Stati contraenti.

 

     Art. 12.

     1. - Alle condizioni ed in conformità della procedura stabilita dal Consiglio superiore, che delibera entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, il presidente, il segretario generale, i membri del corpo insegnante e il personale dell'Istituto saranno soggetti, a favore di quest'ultimo, ad una imposta sugli stipendi ed emolumenti da esso erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sarà applicata, detti stipendi ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati contraenti si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

     2. - Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni erogate dall'Istituto agli ex presidenti, segretari generali nonché agli ex membri del suo corpo insegnante e del suo personale.

     3. - Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione nonché delle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti al fine di evitare le doppie imposizioni, i presidenti, i segretari generali, i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Istituto, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato contraente diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Istituto, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese, se quest'ultimo è Stato contraente. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli a carico delle persone indicate nel presente articolo e affidate alla loro custodia.

 

     Art. 13.

     Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, determina le categorie di persone alle quali si applicano in tutto o in parte le disposizioni degli articoli da 9 a 12.

 

Capitolo III

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 14.

     1. - I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari.

     2. - Le autorità competenti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di togliere l'immunità ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.

     3. - Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:

     gli Stati contraenti per quanto riguarda i loro rappresentanti presso il Consiglio superiore dell'Istituto;

     le Istituzioni delle Comunità europee per quanto riguarda il rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto;

     il Consiglio superiore dell'Istituto per quanto riguarda il presidente e il segretario generale;

     il presidente dell'Istituto per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto.

 

     Art. 15.

     Le disposizioni del presente Protocollo non possono porre in questione il diritto di ciascuno Stato contraente di prendere le opportune precauzioni per la sua sicurezza.

 

     Art. 16.

     Nessun Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli articoli 7, 9, lettere c) e d) e 10.

 

     Art. 17.

     Le attività ufficiali dell'Istituto ai sensi del presente Protocollo comprendono il suo funzionamento amministrativo e le sue attività d'insegnamento e di ricerca per l'attuazione delle finalità definite dalla Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo.

 

     Art. 18.

     Senza pregiudizio dell'art. 9, paragrafo 1, lettera d), nessun esonero è concesso per quanto riguarda i beni destinati esclusivamente ai bisogni propri dei membri del personale dell'Istituto.

     I beni importati o acquistati in virtù delle disposizioni del presente Protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dai governi degli Stati che hanno accordato le esenzioni.

 

     Art. 19.

     1. - Le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dal presidente dell'Istituto e dalle competenti autorità degli Stati contraenti per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti dal Protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potrà essere specificata negli accordi complementari previsti all'art. 20.

     2. - I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 9 a 12, nonché il regime che è loro applicabile sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati contraenti.

 

     Art. 20.

     L'Istituto e uno o più Stati contraenti possono concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente Protocollo. Le decisioni del Consiglio superiore per l'applicazione del presente articolo sono adottate all'unanimità.

 

     Art. 21.

     Le disposizioni dell'art. 29 della Convenzione sono applicabili alle controversie relative al presente protocollo.

     (Si omettono le firme)

 

     Atto finale

     I plenipotenziari delle Alte Parti contraenti, riuniti a Firenze addì 19 aprile 1972 per la firma della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

     hanno adottato il seguente testo:

     Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo;

     Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo.

     All'atto della firma di tali testi, i plenipotenziari hanno:

     adottato le dichiarazioni riportate nell'Allegato I

     preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania riportate nell'Allegato II.

     (Si omettono le firme)

 

     Allegato I

     I. - Dichiarazioni inerenti a talune disposizioni della convenzione

     Ad articolo 6

     a) Il regolamento interno del Consiglio superiore stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti dei governi possono farsi assistere da esperti.

     b) Il regolamento interno preciserà che il Consiglio superiore si riunisce secondo necessità e che può riunirsi anche in altri luoghi, diversi da Firenze, situati sul territorio degli Stati contraenti.

     c) Il Consiglio superiore adotterà le misure necessarie per le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto. A tal fine può ricorrere all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     Paragrafo 5, lettera c)

     Le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 5, lettera c), non escludono la possibilità che il Consiglio superiore designi la Corte di giustizia delle Comunità europee - previa consultazione del Presidente di quest'ultima - quale istanza chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto ed il suo personale.

     Ad articolo 10

     L'organizzazione delle ricerche nei singoli dipartimenti significa semplicemente che il dipartimento ne è il principale animatore. Ciò non esclude affatto il ricorso ad altri dipartimenti per garantire ad ogni attività scientifica l'indispensabile carattere interdisciplinare.

     Ad articolo 12

     a) I seminari ed i gruppi di ricerca sono costituiti per il tempo necessario allo studio del tema scelto o al compimento della ricerca intrapresa.

     b) Quanto ai metodi di lavoro, la formazione impartita dall'Istituto si basa essenzialmente sulla partecipazione a lavori di ricerca. La durata di tali ricerche può essere variabile, ma la concessione di un titolo specifico richiede un periodo di lavoro di almeno due anni e la presentazione di un lavoro di ricerca originale alle condizioni di cui all'art. 14 della Convenzione.

     Ad articolo 14

     a) I titoli di cui all'art. 14, paragrafo 1, saranno per esempio i seguenti:

     "Dottore in giurisprudenza dell'Istituto universitario europeo di Firenze";

     "Dottore in scienze politiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze";

     b) Il problema delle equivalenze che verrebbero riconosciute al dottorato dell'Istituto sarà studiato il più rapidamente possibile in un quadro più ampio; il Consiglio superiore potrà eventualmente rivolgere raccomandazioni in proposito ai governi degli Stati contraenti.

     c) La pubblicazione di un lavoro di ricerca ha lo scopo di renderlo accessibile agli interessati. Le disposizioni da adottare in applicazione dell'art. 14, paragrafo 3 preciseranno quindi che la pubblicazione può effettuarsi non soltanto mediante stampa su una rivista o sotto forma di opuscolo o di libro, ma anche con qualsiasi altro procedimento idoneo di riproduzione (microfilm, ciclostile, ecc.).

     Ad articolo 15

     Paragrafo 1

     La durata del mandato dei professori addetti all'Istituto a titolo permanente è di tre anni e può essere rinnovata.

     Paragrafo 3

     Si tratta del mantenimento dei diritti acquisiti sul piano nazionale, e, all'occorrenza, dell'acquisizione di tali diritti nonché della possibilità di ritornare in un istituto del paese di provenienza, in particolare qualora il soggiorno presso l'Istituto avesse una durata limitata.

     Ad articolo 16

     Paragrafo 1

     Dato il livello degli studi e le esigenze organizzative dei lavori, il numero possibile dei ricercatori sarà compreso, almeno in una prima fase, tra 250 e 600.

     Paragrafo 3

     a) Le disposizioni relative all'ammissione degli studenti o dei ricercatori devono in particolare precisare il livello richiesto degli studi compiuti ed il livello di conoscenza delle lingue ufficiali dell'Istituto.

     b) Le parole "tener conto, nella misura del possibile, della loro origine geografica" devono essere interpretate nel senso che la qualificazione è il criterio principale di cui dovrà tener conto la commissione giudicatrice, ma che quest'ultima dovrà del pari perseguire una ripartizione equilibrata tra le varie nazionalità dei ricercatori.

     Ad articolo 17

     Si raccomanda che i rappresentanti dei governi in seno al Consiglio superiore si concertino affinché l'importo e le modalità di assegnazione delle borse concesse dai singoli Stati contraenti siano comparabili.

     Ad articolo 25

     a) La prima attrezzatura degli edifici di nuova costruzione o ingranditi e posti a disposizione dell'Istituto universitario europeo dal governo della Repubblica italiana è a carico di quest'ultimo.

     b) L'attrezzatura in mobili e didattica rientra nel tipo di investimenti al cui ammortamento si provvede mediante dotazioni di bilancio normali ed è quindi strettamente connessa con il funzionamento dell'Istituto. E' pertanto normale che tali dotazioni siano sopportate dal bilancio annuo.

     Le spese relative all'attrezzatura complementare sono a carico del bilancio dell'Istituto e sono finanziate secondo le norme abituali di finanziamento delle spese dell'Istituto.

     Ad articolo 26

     Le disposizioni regolamentari finanziarie preciseranno che, qualora gli Stati contraenti versino i contributi nella moneta nazionale:

     i saldi disponibili di tali contributi saranno depositati presso le Tesorerie degli Stati contraenti od organismi da essi designati;

     per tutta la durata del deposito i fondi in parola conservano il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito rispetto all'unità monetaria nella quale sarà redatto il bilancio dell'Istituto.

     Ad articolo 29

     Secondo comma

     Il testo dell'art. 29 della Convenzione non esclude che la Corte di giustizia delle Comunità europee possa essere designata quale istanza arbitrale dal suo presidente.

     Ad articolo 30

     Un Comitato preparatorio composto di rappresentanti dei governi e di un rappresentante della Commissione (senza diritto di voto) si riunirà dopo la firma della Convenzione. Esso procederà ai lavori preparatori necessari ed in particolare all'elaborazione di un progetto di accordo relativo alla sede affinché la costituzione dell'Istituto sia al più presto assicurata dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

     II. - Dichiarazioni varie

     A. - Finanziamento e struttura dell'Istituto.

     a) Il presidente avrà diritto allo stipendio ed alle indennità di un professore, aumentati, per la durata del suo mandato amministrativo, di una indennità per incarichi amministrativi (circa il 20% dello stipendio).

     b) Lo stipendio del segretario generale deve essere inferiore a quello del presidente e potrebbe essere equivalente allo stipendio di un professore.

     c) Il risultato delle ricerche dell'Istituto deve essere pubblicato ed è opportuno prevedere a tale scopo nel bilancio una voce speciale fin dal secondo o dal terzo anno di funzionamento.

     B. - Alloggio dei ricercatori.

     Il governo della Repubblica italiana provvederà all'alloggio dei ricercatori, procurando che l'affitto richiesto sia moderato.

     Le misure eventualmente prese al riguardo non devono gravare sul bilancio dell'Istituto.

     C. - Eventuale adesione di Stati non membri delle Comunità europee.

     Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della Convenzione il Consiglio superiore, dopo aver consultato il Consiglio accademico, presenta agli Stati contraenti una relazione riguardante l'eventuale introduzione nella Convenzione di una clausola che permetta agli Stati diversi dagli Stati membri delle Comunità europee di aderire alla Convenzione.

     D. - Riesame del problema di un'eventuale denuncia.

     La questione di un'eventuale denuncia della Convenzione sarà riesaminata contemporaneamente alla relazione di cui alla dichiarazione C.

     E. - Collegio d'Europa a Bruges.

     Gli Stati contraenti prendono atto della seguente dichiarazione, adottata nella sessione del Consiglio e della Conferenza dei Ministri per la pubblica istruzione degli Stati membri del 16 novembre 1971:

     "Le autorità accademiche degli Istituti di Firenze e di Bruges devono collaborare tra loro per organizzare e determinare nel modo più appropriato i rispettivi programmi di studio per tutto quanto riguarda le materie e attività parallele o convergenti".

 

     Allegato II

     Dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania

     Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, che la Convenzione stessa si applica ugualmente al Land di Berlino.

     Per quanto riguarda la definizione del concetto di "cittadino", il governo della Repubblica federale di Germania rinvia alla dichiarazione da esso fatta il 25 marzo 1957, in occasione della firma dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[3]  Lettera inserita dall'art. 2 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[4]  Lettera inserita dall'art. 2 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[5]  La precedente lettera d) è stata rinominata con la lettera f) dall’art. 2 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 3 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[7]  Paragrafo così sostituito dall'art. 4 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[8]  Paragrafo così sostituito dall'art. 5 della convenzione 18 giugno 1992, e 17 settembre 1992.

[9]  Paragrafo così sostituito dall'art. 5 della convenzione 18 giugno 1992, e 17 settembre 1992.

[10]  Paragrafo così sostituito dall'art. 5 della convenzione 18 giugno 1992, e 17 settembre 1992.

[11]  Paragrafo così sostituito dall'art. 5 della convenzione 18 giugno 1992, e 17 settembre 1992.

[12]  Paragrafo soppresso dall'art. 5 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[13]  Articolo così modificato dall'art. 6 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[14]  Paragrafo aggiunto dall'art. 7 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[15]  Paragrafo così modificato dall'art. 9 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[16]  Paragrafo inserito dall'art. 9 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[17]  Paragrafo così sostituito dall'art. 9 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[18]  Paragrafo così modificato dall'art. 9 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[19]  Paragrafo così sostituito dall'art. 10 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.

[20]  Paragrafo così sostituito dall'art. 11 della convenzione 18 giugno 1992 e 17 settembre 1992.