§ 94.1.458 - D.P.R. 16 aprile 1971, n. 321.
Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/04/1971
Numero:321


Sommario
Art. 1.      L'accertamento e la riscossione delle "risorse proprie", di cui all'art. 2 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei [...]
Art. 2.      Le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento delle Comunità europee n. 729/70 del 21 [...]
Art. 3.      Le norme di applicazione del presente decreto, da attuare in conformità ai regolamenti comunitari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e successive modificazioni e integrazioni, diverse da quelle [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la iscrizione nello stato di previsione dell'entrata dei proventi che [...]


§ 94.1.458 - D.P.R. 16 aprile 1971, n. 321.

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, numero 1185.

(G.U. 9 giugno 1971, n. 145).

 

 

Art. 1.

     L'accertamento e la riscossione delle "risorse proprie", di cui all'art. 2 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e successive norme regolamentari e applicative, restano affidati:

     a) al Ministero delle finanze, per quanto riguarda:

     i dazi della tariffa doganale comune e gli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i Paesi terzi;

     i prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;

     b) alla Cassa conguaglio zucchero, istituita con provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, per quanto riguarda i contributi gravanti sulla produzione e i contributi a titolo di spese di magazzinaggio, previsti dalle norme comunitarie.

     Per l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     Le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento delle Comunità europee n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successive norme comunitarie regolamentari e applicative, restano individuati come appresso:

     a) Ministero delle finanze - per le restituzioni alla esportazione ed alla produzione, per le sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli;

     b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)

- per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per

gli aiuti alimentari [1];

     c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari [1];

     d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari [1].

     Per l'erogazione dei relativi importi si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     Le norme di applicazione del presente decreto, da attuare in conformità ai regolamenti comunitari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e successive modificazioni e integrazioni, diverse da quelle indicate nell'ultimo comma degli stessi articoli, saranno emanate con appositi decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

 

     Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la iscrizione nello stato di previsione dell'entrata dei proventi che costituiscono risorse proprie, ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, nonché alle variazioni necessarie per porre a disposizione delle Comunità le citate risorse proprie e per provvedere all'erogazione della quota contributiva dovuta dall'Italia al bilancio delle Comunità, a norma della predetta decisione del 21 aprile 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

     In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme da corrispondere alle Comunità europee in relazione al regime delle risorse proprie, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro, attraverso operazioni di giro conto di Tesoreria [2].

     A tal fine il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire un conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro ed alimentato a carico delle somme annualmente stanziate negli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero medesimo [2].

     Le somme da versare al citato conto dovranno corrispondere al prevedibile fabbisogno trimestrale, determinato sulla base del volume medio delle somme corrisposte alle Comunità al titolo considerato nell'anno precedente [2].

     (Omissis) [3].

     Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad effettuare con propri decreti, le variazioni che si rendono necessarie per acquisire al bilancio dello Stato i mezzi finanziari posti a disposizione dalla Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune e per operare le successive assegnazioni di tali mezzi finanziari alle amministrazioni ed organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato indicati nel precedente art. 2.

     In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro alle Amministrazioni ed organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato indicati nel precedente articolo 2, attraverso operazioni di giro conto di tesoreria [4].

     A tale scopo:

     A) Per quanto riguarda i pagamenti di competenza del Ministero delle finanze, previsti dal predetto art. 2, i relativi fondi occorrenti possono essere versati, a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal conto corrente di tesoreria n. 415 denominato "Ministero Tesoro - Somme accreditate dalla Commissione delle Comunità Europee per mettere a disposizione delle Amministrazioni ed Organismi designati i mezzi necessari per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del F.E.O.G.A.", ad apposita contabilità speciale da aprire presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, denominata "Intendenza di Finanza di Roma - Ufficio Centralizzato Restituzioni Prelievi Agricoli - per le restituzioni all'esportazione ed alla produzione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli" [4].

     La citata contabilità speciale è sottoposta alle disposizioni previste in merito dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Di essa deve essere reso trimestralmente il conto amministrativo ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il riscontro della ragioneria provinciale dello Stato di Roma e della Corte dei conti [4].

     B) Circa le operazioni di pagamento attribuite alla competenza della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) del citato art. 2, i necessari fondi possono essere somministrati a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal citato conto n. 415 a quello n. 416 denominato "A.I.M.A. - Gestione finanziaria" [4].

     L'A.I.M.A. continua ad osservare le particolari procedure amministrativo-contabili e di controllo previste dalle leggi vigenti [4].

     C) Per le operazioni di pagamento che rientrano nella competenza degli organismi indicati nel predetto art. 2, possono essere istituiti appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria intestati a detti organismi che saranno alimentati mediante prelevamenti dal menzionato conto n. 415 [4].

     Gli organismi stessi, in relazione alle attribuzioni loro conferite dal precedente art. 2 sono tenuti ad osservare e sono sottoposti alle disposizioni previste in materia di controllo e di rendicontazione dal Titolo II - articolo 9 - della legge 25 novembre 1971, n. 1041 [4].

     D) In allegato al rendiconto generale dello Stato sarà presentata apposita relazione riguardante l'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune [4].

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.