§ 94.1.437 - L. 13 ottobre 1969, n. 740.
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/10/1969
Numero:740


Sommario
Art. 1.      Il Governo è autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che ha avuto inizio il 1 [...]
Art. 2.      Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare [...]
Art. 3.      Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal [...]
Art. 4.      All'onere per il pagamento delle quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si farà fronte: quanto a lire 30.300 milioni, a carico del fondo iscritto al [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.437 - L. 13 ottobre 1969, n. 740.

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa.

(G.U. 5 novembre 1969, n. 279).

 

 

     Art. 1.

     Il Governo è autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che ha avuto inizio il 1 gennaio 1966, e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

     a) per dare esecuzione alle misure previste:

     1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 115, 117, 118, 119 e 120 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e dal protocollo relativo al commercio interno tedesco;

     2) dai capi III, VI e IX del titolo secondo del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

     b) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e all'articolo 192 del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti già operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita;

     c) per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica, anche in relazione alla presente delega.

 

     Art. 2.

     Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare applicazione alla decisione 21 dicembre 1965 della commissione della Comunità economica europea concernente la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire alla esportazione, verso altri Stati membri, delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi, ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi.

     Con tale decreto sarà stabilito il periodo di efficacia conformemente a quanto previsto nella citata decisione.

 

     Art. 3.

     Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

     La commissione di cui al precedente comma è abilitata altresì ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione di singole misure a norma dell'articolo 1.

 

     Art. 4.

     All'onere per il pagamento delle quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si farà fronte: quanto a lire 30.300 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 114.700 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1968.

     All'onere annuo di 30 milioni di lire derivante dalla applicazione dell'articolo 50 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, si farà fronte, relativamente agli anni finanziari 1967 e 1968, con lo stanziamento del capitolo n. 1255 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli stessi anni finanziari.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 51 del trattato predetto, si farà fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 500 milioni, con riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 75 del trattato stesso, di lire 400 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

     Per l'anno finanziario 1969, all'onere derivante dalla attuazione della presente legge, compreso quello relativo al pagamento delle quote di contribuzione al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, si farà fronte con riduzione di lire 169.000 milioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.