§ 94.1.378 - D.P.R. 10 gennaio 1966, n. 575.
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento di pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo di Belgrado del 18 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/01/1966
Numero:575


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con Scambi di Note, concluso a Roma il 3 luglio 1965, relativo a [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità al disposto [...]


§ 94.1.378 - D.P.R. 10 gennaio 1966, n. 575.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento di pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo di Belgrado del 18 dicembre 1954, concluso a Roma il 3 luglio 1965.

(G.U. 29 luglio 1966, n. 187)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con Scambi di Note, concluso a Roma il 3 luglio 1965, relativo a pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo italo-jugoslavo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 per regolare le obbligazioni economiche e finanziarie originate dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. V dell'Accordo stesso.