§ 94.1.343 - Legge 6 febbraio 1963, n. 404.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/02/1963
Numero:404


Sommario
Art. 1.      1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o [...]
Art. 2.      La Repubblica Federale di Germania metterà a disposizione della Repubblica Italiana la somma di cui sopra un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo
Art. 3.      Con il pagamento di cui all'art. 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti [...]
Art. 4.      Il presente Accordo si applicherà anche al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente [...]
Art. 5.      1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile


§ 94.1.343 - Legge 6 febbraio 1963, n. 404.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

(G.U. 6 aprile 1963, n. 93)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.

     Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

     1) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia;

     2) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;

     3) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.

     Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai rispettivi Presidenti.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste (Bonn, 2 giugno 1961)

 

     Art. 1.

     1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni.

     2) Il modo di utilizzare tale somma a favore delle categorie suindicate è rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica Italiana.

 

          Art. 2.

     La Repubblica Federale di Germania metterà a disposizione della Repubblica Italiana la somma di cui sopra un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

 

          Art. 3.

     Con il pagamento di cui all'art. 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

 

          Art. 4.

     Il presente Accordo si applicherà anche al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, non rimetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione contraria.

 

          Art. 5.

     1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

     2) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

     In fede di che i plenipotenziari - dopo presentazione dei loro pieni poteri trovati in dovuta forma - hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in 4 originali - 2 in lingua italiana e 2 in lingua tedesca - l'uno e l'altro testo facenti egualmente fede.

 

     Scambio di Note

     Testo della lettera tedesca

     (Omissis).

     Testo della lettera italiana

     AMBASCIATA D'ITALIA

     Bonn, 2 giugno 1961

     Signor Segretario di Stato,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:

     "In conformità dell'art. 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, tutte le questioni che formano oggetto di tale Accordo sono regolate definitivamente, senza pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

     Ho l'onore di informarla a tale proposito che il Governo della Repubblica federale di Germania, dato il carattere speciale delle pretese di risarcimento da parte di cittadini italiani per danni causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporrà il seguente regolamento per le pretese di cittadini italiani, regolate dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRÜG) del 19 luglio 1957:

     1. a) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformità della legge federale per gli indennizzi, le quali venissero respinte dalle autorità tedesche preposte all'indennizzo sulla base della disposizione dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano del 10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una procedura speciale, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'art. 77 par. 4 del detto Trattato di pace;

     b) anche se richieste siffatte fossero state già respinte definitivamente sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, esse saranno nuovamente prese in esame in conformità delle disposizioni del precedente capoverso a);

     c) se, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, tali richieste non fossero state presentate entro la scadenza prevista da tale legge, esse potranno essere nuovamente presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra.

     2. Il Governo della Repubblica Federale ha già preso provvedimenti perché nei confronti delle richieste di cittadini italiani, che cadono sotto il disposto della legge federale per le restituzioni (BRÜG), non vengano sollevate le obiezioni fondate sull'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvederà a che richieste del genere, da parte di cittadini italiani, già respinte in modo definitivo sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese in esame".

     Il Governo della Repubblica Italiana esprime il suo apprezzamento per il regolamento cui si è impegnato il Governo della Repubblica Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso.

     Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.