§ 94.1.337 - Legge 3 dicembre 1962, n. 1799.
Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/12/1962
Numero:1799


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della [...]


§ 94.1.337 - Legge 3 dicembre 1962, n. 1799.

Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.

(G.U. 16 gennaio 1963, n. 13)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della Convenzione medesima.